Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2025, n. 5964
CASS
Sentenza 6 marzo 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 14 gennaio 2025, con numero di registro generale 9248/2019. Le parti in causa erano una banca e una società cooperativa in liquidazione coatta, con la prima che contestava il decreto del Tribunale di Reggio Emilia che aveva respinto la sua opposizione all'ammissione al passivo di crediti di regresso derivanti da fideicommissi non ancora escussi. La banca sosteneva che, nonostante l'escussione non fosse avvenuta, i crediti dovessero essere ammessi con riserva, in quanto condizionati dall'eventualità di un futuro pagamento.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, evidenziando che il Tribunale non aveva esaminato adeguatamente la domanda di ammissione al passivo relativa alla fideiussione prestata, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tuttavia, ha confermato la correttezza della decisione di non ammettere i crediti di regresso con riserva, affermando che il fideiussore non può essere considerato un creditore fino a quando non ha adempiuto l'obbligazione garantita. La Corte ha ribadito che il diritto di regresso sorge solo dopo il pagamento integrale, escludendo quindi la possibilità di ammissione al passivo prima di tale evento. La sentenza ha quindi disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo esame, evidenziando la necessità di una corretta valutazione delle domande di ammissione al passivo.

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Massime1

In tema di concorso di creditori, ai sensi dell'art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non vanta un diritto di regresso prima del pagamento del debito garantito e non può, pertanto, essere ammesso al passivo con riserva trattandosi di credito condizionale; la sua ammissione al passivo potrà semmai avvenire, data la natura concorsuale del credito di regresso, solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2025, n. 5964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5964
Data del deposito : 6 marzo 2025

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