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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 40733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40733 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NA MA DE TI EP SC RZ UT UR SA OP SENTENZA Sul ricorso proposto da: GG RE nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE DI APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RZ UT UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN OR, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. ANTONIO LAZZARA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
conclusioni ribadite con memoria di replica del 08/10/2025. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 marzo 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 1 luglio 2024, con la quale ER EN, è stata condannata alla pena di giustizia per i reati alla stessa ascritti (artt. 56, 633, 639-bis, art. 61, n. 2, 635 cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, ER EN, proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di norme processuali in relazione all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazioneperché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, attesa l’utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla imputata mediante le dichiarazioni de relato rese dai testi in dibattimento dagli agenti operanti;
secondo la difesa da tale inosservanza legislativaderiva una “motivazione illegittima, peraltro anche erronea per travisamento del fatto”; gli agenti operanti non hanno effettuato alcun accertamento, ma semplicemente riportato le dichiarazioni, non utilizzabili, rese dalla ricorrente;
l’unico teste che aveva effettuato accertamenti era il CC quale incaricato della Romeo Gestioni, che Penale Sent. Sez. 2 Num. 40733 Anno 2025 Presidente: GA GIOVNA Relatore: UT UR RZ Data Udienza: 29/10/2025 aveva escluso qualsiasi occupazione da parte della ricorrente.
2.2.Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica quanto alla valutazione di una serie di elementi di fatto al fine di ricostruire l’elemento soggettivo delle condotte imputate alla ricorrente;
la affermata ricorrenza del dolo si basa su preconcetti che non trovano riscontro nei fatti accertati;
la apposizione della grata e l’integrazione della condotta di cui al capo b doveva essere riferita allo CC, che invece richiamava la circostanza dell’incarico ricevuto, della mancanza di chiavi da parte della ricorrente. La Corte di appello aveva ritenuto tali dichiarazioni elemento fondamentale a supporto della affermazione di responsabilità senza tener conto del coinvolgimento dello stesso nei fatti imputati come concorrente negli stessi;
la difesa ha quindi evidenziato come non fosse stata in alcun modo vagliata la attendibilità dello stesso, con conseguente violazione dell’oltre ogni ragionevole dubbio, mentre non si poteva attribuire alcuna rilevanza alla mancata sottoposizione della ricorrente ad esame, rappresentando il silenzio un diritto dell’imputato.
2.3.Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione all’art. 99 cod. pen.; la motivazione è sostanzialmente omessa ed apparente, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo ai precedenti della ricorrente.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4.La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici e non consentiti.
2.Il primo motivo di ricorso è generico. La ricorrente introduce per la prima volta, in questa sede, una contestazione quanto alla portata e utilizzabilità della testimonianza resa dall’agente operante al momento del controllo, asseritamente integrante una prova de relato, senza avere mai proposto iltema dinnanzi al giudice di appello, ma articola il motivo in modo generico ed aspecifico, non avendo sul punto articolato alcuna prova di resistenza. Sul tema, secondo il costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 2, 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Guimina, Rv. 268218-01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452-01). In conclusione, la ricorrente ha omesso di allegare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento, come emerge senza alcun dubbio dalla complessiva considerazione argomentativa della Corte di appello (pag. 3 e seg.).
3.Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello in tema di accertamento della responsabilità, in assenza di reale confronto con la motivazione. Si deve evidenziare come sul tema devoluto ricorra una doppia affermazione conforme dei giudici di merito, che hanno ritenuto, con motivazione congrua, 2 che non si presta a censure in questa sede, la ricorrenza di piena prova quanto alle condotte imputate. Il motivo, difatti, si caratterizza per una considerazione parcellizzata dell’esito della istruttoria dibattimentale, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello, con logica e persuasiva motivazione, ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta alla ricorrente (pag. 2 e segg. dove si è sottolineata, in modo del tutto privo da contraddizioni o manifeste illogicità, la portata univoca delle dichiarazioni della persona incaricata della attività imputata e l’esito degli accertamenti espletati, in mancanza di qualsiasi valido titolo che giustificasse le condotte ascritte). A fronte di questa chiara ricostruzione degli elementi a carico della ricorrente, la difesa si è limitata a proporre una propria e diversa lettura delle emergenze processuali, incompleta e parcellizzata, in assenza di qualsiasi valida allegazione in senso contrario.
4.Il terzo motivo non è consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza della recidiva. Anche in questo caso si omette il confronto con la motivazione, che ha ricostruito la accresciuta pericolosità da riferire alla ricorrente anche tenuto conto dei plurimi precedenti penali, con conseguente prognosi positiva nel senso della indicativa rilevanza della nuova condotta, per le sue specifiche modalità, quanto alla accresciuta pericolosità. In conclusione, si deve osservare che è stata evidenziata la progressione criminosa, la tipologia dei reati commessi in precedenza, tutti elementi estremamente significativi e indicativi del consolidarsi della maggiore pericolosità (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839-01; in senso conforme, non massimate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato;
Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi;
Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta;
Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena;
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli). La memoria depositata, a carattere conclusivo, non aggiunge ulteriori elementi in senso risolutivo rispetto ai motivi di ricorso appena esaminati.
5.Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ UT UR GIOVNA GA 3
udita la relazione svolta dal Consigliere RZ UT UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN OR, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. ANTONIO LAZZARA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
conclusioni ribadite con memoria di replica del 08/10/2025. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 marzo 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 1 luglio 2024, con la quale ER EN, è stata condannata alla pena di giustizia per i reati alla stessa ascritti (artt. 56, 633, 639-bis, art. 61, n. 2, 635 cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, ER EN, proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di norme processuali in relazione all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazioneperché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, attesa l’utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla imputata mediante le dichiarazioni de relato rese dai testi in dibattimento dagli agenti operanti;
secondo la difesa da tale inosservanza legislativaderiva una “motivazione illegittima, peraltro anche erronea per travisamento del fatto”; gli agenti operanti non hanno effettuato alcun accertamento, ma semplicemente riportato le dichiarazioni, non utilizzabili, rese dalla ricorrente;
l’unico teste che aveva effettuato accertamenti era il CC quale incaricato della Romeo Gestioni, che Penale Sent. Sez. 2 Num. 40733 Anno 2025 Presidente: GA GIOVNA Relatore: UT UR RZ Data Udienza: 29/10/2025 aveva escluso qualsiasi occupazione da parte della ricorrente.
2.2.Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica quanto alla valutazione di una serie di elementi di fatto al fine di ricostruire l’elemento soggettivo delle condotte imputate alla ricorrente;
la affermata ricorrenza del dolo si basa su preconcetti che non trovano riscontro nei fatti accertati;
la apposizione della grata e l’integrazione della condotta di cui al capo b doveva essere riferita allo CC, che invece richiamava la circostanza dell’incarico ricevuto, della mancanza di chiavi da parte della ricorrente. La Corte di appello aveva ritenuto tali dichiarazioni elemento fondamentale a supporto della affermazione di responsabilità senza tener conto del coinvolgimento dello stesso nei fatti imputati come concorrente negli stessi;
la difesa ha quindi evidenziato come non fosse stata in alcun modo vagliata la attendibilità dello stesso, con conseguente violazione dell’oltre ogni ragionevole dubbio, mentre non si poteva attribuire alcuna rilevanza alla mancata sottoposizione della ricorrente ad esame, rappresentando il silenzio un diritto dell’imputato.
2.3.Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione all’art. 99 cod. pen.; la motivazione è sostanzialmente omessa ed apparente, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo ai precedenti della ricorrente.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4.La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici e non consentiti.
2.Il primo motivo di ricorso è generico. La ricorrente introduce per la prima volta, in questa sede, una contestazione quanto alla portata e utilizzabilità della testimonianza resa dall’agente operante al momento del controllo, asseritamente integrante una prova de relato, senza avere mai proposto iltema dinnanzi al giudice di appello, ma articola il motivo in modo generico ed aspecifico, non avendo sul punto articolato alcuna prova di resistenza. Sul tema, secondo il costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 2, 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Guimina, Rv. 268218-01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452-01). In conclusione, la ricorrente ha omesso di allegare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento, come emerge senza alcun dubbio dalla complessiva considerazione argomentativa della Corte di appello (pag. 3 e seg.).
3.Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello in tema di accertamento della responsabilità, in assenza di reale confronto con la motivazione. Si deve evidenziare come sul tema devoluto ricorra una doppia affermazione conforme dei giudici di merito, che hanno ritenuto, con motivazione congrua, 2 che non si presta a censure in questa sede, la ricorrenza di piena prova quanto alle condotte imputate. Il motivo, difatti, si caratterizza per una considerazione parcellizzata dell’esito della istruttoria dibattimentale, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello, con logica e persuasiva motivazione, ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta alla ricorrente (pag. 2 e segg. dove si è sottolineata, in modo del tutto privo da contraddizioni o manifeste illogicità, la portata univoca delle dichiarazioni della persona incaricata della attività imputata e l’esito degli accertamenti espletati, in mancanza di qualsiasi valido titolo che giustificasse le condotte ascritte). A fronte di questa chiara ricostruzione degli elementi a carico della ricorrente, la difesa si è limitata a proporre una propria e diversa lettura delle emergenze processuali, incompleta e parcellizzata, in assenza di qualsiasi valida allegazione in senso contrario.
4.Il terzo motivo non è consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza della recidiva. Anche in questo caso si omette il confronto con la motivazione, che ha ricostruito la accresciuta pericolosità da riferire alla ricorrente anche tenuto conto dei plurimi precedenti penali, con conseguente prognosi positiva nel senso della indicativa rilevanza della nuova condotta, per le sue specifiche modalità, quanto alla accresciuta pericolosità. In conclusione, si deve osservare che è stata evidenziata la progressione criminosa, la tipologia dei reati commessi in precedenza, tutti elementi estremamente significativi e indicativi del consolidarsi della maggiore pericolosità (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839-01; in senso conforme, non massimate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato;
Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi;
Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta;
Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena;
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli). La memoria depositata, a carattere conclusivo, non aggiunge ulteriori elementi in senso risolutivo rispetto ai motivi di ricorso appena esaminati.
5.Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ UT UR GIOVNA GA 3