Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1777.
(Persona a cui deve essere restituita la cosa).
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non puo' esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
Se e' convenuto in giudizio da chi rivendica la proprieta' della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e puo' ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli puo' anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
(Persona a cui deve essere restituita la cosa).
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non puo' esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
Se e' convenuto in giudizio da chi rivendica la proprieta' della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e puo' ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli puo' anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Commentari • 8
- 1. Cassazione civile n. 8401/1993https://www.brocardi.it/ · 246.67967
(massima n. 1) In tema di deposito, l'erede di uno dei depositanti di un complesso di beni indivisi che agisce per la restituzione è tenuto a provare solo la sua qualità di erede e non anche che i beni sono stati attribuiti, nella divisione, al suo dante causa perché, ai sensi dell'art. 1777 c.c., il depositario ha l'obbligo di restituire la cosa depositata al depositante (o alla persona indicata per riceverla), che non è, conseguentemente, tenuto a provare anche di esserne il proprietario.
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Giurisprudenza • 178
- 1. Trib. Brescia, sentenza 18/08/2022, n. 2156Provvedimento: […] custodisce, a disposizione della parte in favore della quale il tribunale riconosca il diritto alla consegna, con propria estromissione dal giudizio ai sensi dell'art. 109 c.p.c. e rifusione delle spese, e allo scopo ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio, a norma dell'art. 1777 c.c., del depositante Controparte_3Leggi di più...
- abbandono causa·
- art. 1777 c.c.·
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