Articolo 1586 del Codice civile
Articolo 1585Articolo 1587
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19 aprile 1942
Art. 1586.

(Pretese da parte di terzi).

Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore e' tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore e' tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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