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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4814 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to e difeso dall' Avv. Gianluca Pianese (c.f.
) presso il suo studio elett.te domiciliato in Giugliano in Campania (NA), alla C.F._2
Via A. Mario Pirozzi n. 52, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(già (c.f. - P.IVA ), corrente Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, e per essa, quale mandataria Controparte_2
(già (c.f. - P.IVA ), corrente in Venezia Mestre, alla Via CP_3 P.IVA_3 P.IVA_2
Terraglio n. 63, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti
(c.f. ), presso il suo studio elett.te dom.ta in Milano, alla Piazza Velasca n. 8, C.F._3 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 Alla udienza del 18/11/2025, aveva luogo, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la discussione orale tra le parti, le quali concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società nella dichiarata qualità di Controparte_1 titolare del credito originariamente sorto in capo a otteneva ingiunzione di Parte_2 pagamento, in danno dei signori e nella rispettiva veste di debitore Parte_1 CP_4 principale e coobbligata in solido, per la complessiva somma di euro 19.454,19, oltre interessi e spese della procedura, in ragione dell'esposizione debitoria maturata per l'inadempimento degli obblighi restitutori nascenti dal contratto di credito al consumo n. 8407217 del 27/05/2010.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 496/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 20/02/2024, il signor interponeva formale e tempestiva opposizione, muovendo plurimi motivi Parte_1 di doglianza: contestava la procedibilità della domanda, per non aver l'opposta previamente esperito il tentativo di conciliazione ex d.lgs. 28/2010; eccepiva il difetto di titolarità attiva in capo alla creditrice e la violazione degli oneri pubblicitari di cui all'art. 58 TUB e art. 1264 c.c.; impugnava la documentazione versata in atti dalla opposta, evidenziandone l'inidoneità a comprovare l'an ed il quantum della pretesa creditoria, in ogni caso prescritta;
rilevava la nullità del provvedimento monitorio, per carenza di prova scritta del credito azionato;
si doleva della applicazione di spese, commissioni ed interessi non pattuiti;
denunciava l'usurarietà degli interessi convenuti e la discrasia tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società la quale, diffusamente argomentando a sostegno Controparte_1 dell'infondatezza della prospettazione giuridico-fattuale offerta dall'opponente, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e fallito il tentativo di mediazione, il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 18/11/2025, le parti discutevano la causa e la decisione veniva riservata nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2 3. Deve darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 03/04/2025), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 5 bis, D.Lgs. 28/2010.
La mancata partecipazione dell'opponente, il quale, pur ritualmente invitato al procedimento di mediazione, nulla ha dedotto a giustificazione della propria assenza, comporta l'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento di cui all'art. 12 bis, comma 2, D.lgs. 28/2010, applicabile dal Giudice senza alcun margine di discrezionalità, in ragione del precipuo tenore letterale della richiamata norma.
4. Si principia dal premettere, in via di metodo, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È dunque l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto, trovandosi così gravato della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
5. L'opposta – sulla quale incombe, nella dichiarata qualità di successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione dei crediti identificabili in blocco ex art. 58
TUB, l'onere di provare la vicenda traslativa e l'inclusione del credito litigioso nella predetta operazione negoziale (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857) – ha fornito adeguata prova della attuale ed effettiva titolarità del credito azionato in giudizio, producendo il contratto di cessione del
19/11/2018, completo di proposta ed accettazione, l'annex omissato dei crediti ceduti, nonché la dichiarazione della cedente sufficientemente circostanziata sia in ordine al Pt_2 perfezionamento della vicenda traslativa che all'inclusione del credito litigioso nel novero di quelli ceduti in blocco (cfr. doc. 6 e 10 fascicolo monitorio).
Alla predetta dichiarazione va riconosciuta una capacità indiziaria particolarmente persuasiva, atteso che la cedente, con affermazione dal sapore semantico inequivocabile, ammette contra se la circostanza della mutata titolarità della posizione giuridica attiva vantata in giudizio, di fatto confermando di essersi spogliata di una posta attiva del proprio patrimonio, in favore di altro soggetto
(sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. sent. n. 10200/2021).
Il corredo documentale offerto consente, dunque, di ritenere provata la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta, quale risultato dell'univoca e sinergica convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 9412 del 05/04/2023), ai quali, peraltro, si aggiunge la disponibilità, in capo alla cessionaria, del titolo negoziale azionato e delle
3 relative scritture contabili, che costituisce ultroneo elemento, pur se indiziario, destinato a conferire maggiore solidità al complessivo compendio probatorio offerto in giudizio (Cass. n. 10200/2021, cit.).
6. Con precipuo riferimento alle censure relative all'inosservanza degli oneri pubblicitari di cui agli artt. 1264 c.c. e 58, comma 2, TUB, precisato che la notifica al debitore ceduto costituisce elemento del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (cfr. Cass., 02/11/2010, n.
22280), rilevando quale adempimento teleologicamente orientato ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente, si richiama l'orientamento, ormai monolitico sia in sede di merito che di legittimità, secondo il quale la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del
28/01/2014; Trib. Roma, 19/06/2015 n. 13464).
Deve, comunque, ricordarsi che alla eventuale omessa notifica della comunicazione conseguirebbe l'inopponibilità della cessione solo nel caso in cui il debitore avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata
(cfr. Cass., 02/11/2010, n. 22280).
L'eccezione, dunque, va respinta.
7. Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, reietta.
La società opposta ha correttamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa gravante, in conformità alla nota regola di distribuzione del carico probatorio elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. civ. Sez. Un.
30 ottobre 2001 n. 13533).
Grava, viceversa, sul debitore l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, specificamente contestando gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, le somme ricevute.
La società opposta ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con idoneo corredo documentale, gli elementi costitutivi della propria domanda, e, in particolare, il titolo negoziale da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione e la effettiva consegna delle somme mutuate (doc. 2 e 5 fascicolo opposta).
Il mutuo va, infatti, annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la traditio del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto, sicché la prova della relativa materiale messa
4 a disposizione in favore del mutuatario e del titolo dal quale derivi l'obbligo restitutorio ricade sulla parte che della res oggetto del contratto di mutuo richieda la restituzione (si veda Cass. civ. sez. II,
22/11/2021 n. 35959).
Risulta, dagli atti di causa, che il saldo debitore maturato dall'ingiunto derivi da un contratto di finanziamento, redatto in forma scritta e vergato di pugno dall'opponente, che ne ha accettato le condizioni economiche mediante apposizione di plurime sottoscrizioni.
Il reticolato negoziale regolamenta compiutamente il rapporto in oggetto, indicando il TAN (10,60%), il TAEG (11,30%), l'importo erogato e l'importo da rimborsare, gli interessi da corrispondere, i costi del finanziamento, il numero delle rate del piano di rimborso, le imposte: condizioni tutte oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte del debitore, il quale, dunque, al momento della stipula, è stato posto in condizione di conoscere appieno il contenuto di ogni clausola del contratto e, quindi, di determinarsi con consapevolezza alla conclusione del medesimo.
D'altro canto, lo stesso opponente ha non ha specificamente disconosciuto di aver sottoscritto la scheda contrattuale, di aver usufruito del credito e di aver dato parziale esecuzione alla propria obbligazione restitutoria: elementi, questi, che assumono pregnanza probatoria univoca, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
Oltre al contratto, che costituisce la fonte del regolamento sinallagmatico convenuto tra le parti, la creditrice opposta ha prodotto l'estratto conto ad esso associato, dal quale si evince la quantificazione della pretesa creditoria, compiutamente allegando l'inadempimento del debitore.
L'estratto ricostruisce l'intero andamento del rapporto, indicando le poste contabili del finanziamento, nonché il saldo a debito gravante sul soggetto finanziato, derivante dagli insoluti maturati in seguito al mancato pagamento delle rate convenute.
La prova dell'attendibilità dell'estratto conto, in ogni caso, non spetta alla opposta, ma al debitore, il quale, nel rispetto della richiamata regola di riparto degli oneri probatori, deve fornire prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, ovvero di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti effettuati o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Non sono pertinenti le doglianze relative alla inidoneità probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in ragione della natura del rapporto in oggetto, sussumibile nell'alveo non dei contratti di conto corrente, ma dei contratti di mutuo.
Il rapporto di conto corrente, infatti, in ragione dell'impiego flessibile della provvista, ha carattere dinamico ed è suscettibile di variegate vicende negoziali di segno contabile contrario, sicché la prova del saldo negativo che la banca intenda azionare è ricavabile solo ex post dalla serie completa e senza
5 interruzioni di tutti gli estratti conto, ordinari e scalari, dalla accensione del rapporto sino alla sua estinzione o passaggio in sofferenza.
Tali esigenze non si ravvisano, tuttavia, nei contratti di mutuo, attesa la peculiare morfologia dell'operazione in questione, che prevede un'obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo (cfr. Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
“L'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde, dunque, dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB” (così Trib. Napoli Nord, 12/03/2024, n. 1366).
Di fronte alla compiuta allegazione di parte opposta relativa alla quantificazione del credito ed ai criteri negoziali da cui origina, sarebbe stato, allora, onere dell'opponente muovere contestazioni specifiche e puntuali in ordine ai titoli ed alle annotazioni contabili.
A tanto, tuttavia, questi non ha provveduto, avendo invece formulato eccezioni inidonee a minare la validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero la misura degli importi ingiunti.
In assenza di prova contraria, non sussiste, allora, alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
8. È destituita di fondamento l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente dal contratto di finanziamento non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o di quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché la prescrizione decennale decorre non dalla stipulazione del contratto, ma dalla scadenza dell'ultima rata o dalla chiusura del rapporto
(Cass. Sez. Un. 02/12/2010 n. 24418; Cass. ord. n. 4232 del 10/02/2023).
Il contratto di finanziamento prevedeva la restituzione delle utilità mutuate in 84 rate mensili con decorrenza 30/06/2010 ed ultima rata al 30/05/2017, data che costituisce il dies a quo per il computo della prescrizione ordinaria.
Se anche si volesse anticipare il dies a quo alla data della missiva di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (31/10/2014), la prescrizione, peraltro validamente interrotta nel 2018, non risulterebbe in ogni caso compiuta.
9. Le contestazioni afferenti alla natura usuraria degli interessi applicati risultano carenti di sufficiente allegazione.
L'eccezione è dedotta in modo generico, senza alcun riferimento alle previsioni contrattuali rilevanti nel caso concreto, alla normativa di settore ed alle percentuali di sconfinamento, senza allegazione
6 dei D.M. di rilevazione dei tassi soglia, senza formulazione di ipotesi di ricalcolo/conteggio, atte a fornire puntuale ed oggettivo riscontro probatorio in tal senso.
La parte che eccepisce il superamento dei tassi soglia degli interessi ha, infatti, l'onere di dedurre specificamente il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso convenzionale o moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, unitamente agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, nonché di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificando in che termini sia avvenuto il superamento dei tassi soglia
(cfr. Cass., Sez. Unite, 19/09/2020, n. 19597; Cass., sez. III, 10/01/2025, n. 657).
Costituisce, dunque, principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
“In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura. Occorre, infine, indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (così,
Tribunale di Roma, Sez. XVII, n. 3869/2019).
La censura di superamento della soglia antiusura, priva di ogni necessaria puntuale allegazione e di riscontro probatorio, in quanto non supportata da analitiche verifiche circa i tassi pattuiti ed i tassi soglia di riferimento da porre a confronto, non può essere accolta, risultando in ogni caso infondata, sia per gli interessi corrispettivi che moratori, predeterminati nella misura dell'1% mensile ex art. 8 condizioni generali del contratto.
Parte opponente si è, infatti, limitata ad indicare il valore del TEGM (11,9), senza applicare le formule di rilevazione del tasso soglia, ratione temporis operanti (TEGM x 1,5 e (TEGM +2,1) x 1,5).
10. Risulta generica, meramente esplorativa e non provata l'eccezione relativa alla erronea indicazione del TAEG.
Parte opponente non indica la misura della discrasia tra il TAEG riportato in contratto e quello concretamente applicato, non elenca i costi che si assumono non correttamente inseriti, non offre alcun calcolo o riconteggio volto a dimostrare la fondatezza della deduzione, che rimane, dunque, confinata al mero piano assertivo.
11. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
7 Parte opponente non ha assolto all'onere probatorio che su di essa gravava in ordine alla sussistenza dei motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, legittimamente negata dal giudice qualora la parte intenda con essa supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova o a compiere un'indagine esplorativa, alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. 11/01/2006, n. 212).
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
Parte opponente va altresì condannata al pagamento, in favore dell'Erario, di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione ex art. 12 bis, comma 2, D.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 496/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 20/02/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere alla opposta le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA, come per legge;
3. Condanna l'opponente al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 27/11/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita AN
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