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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1415 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 a cui
è stato riunito il giudizio n. 2335/2021 R.G. con
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Aversa alla via Ettore Corcioni n. 58 presso l'avv. Rosa Abbate ( ) da cui è CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione a ruolo telematica della causa.
APPELLANTE NELLA CAUSA R.G. N. 1415/21
E
nata a [...] il [...] (CF: ), in proprio e quale esercente la Controparte_1 CodiceFiscale_3
responsabilità genitoriale sul figlio nato a [...] il [...], nata a [...]_2
DA il 09.12.1995, nata a [...] il [...] (CF: ), CP_3 CodiceFiscale_4 [...]
nato a [...] il [...] (CF: e nato a [...] il Pt_2 CodiceFiscale_5 Parte_3
05.01.1992 (CF: ), elettivamente domiciliati presso l'avv. Nicola Pignatiello da cui CodiceFiscale_6
sono rappresentati e difesi in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATI
NONCHE'
nato a [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente domiciliato Controparte_4 CodiceFiscale_7
pagina 1 di 34 presso l'indirizzo digitale PEC degli avv.ti Carlo De Maio (CF: ) e Davide Di Marzio CodiceFiscale_8
(CF: ) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di CodiceFiscale_9
costituzione telematica in appello.
APPELLATO/ APPELLANTE NELLA CAUSA R.G. N. 2335/21
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE : “…la scrivente difesa nel riportarsi all'atto di citazione in Parte_1
appello, alla propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento recante R.G. 2335/2021,
ai precedenti verbali di causa e a tutte le eccezioni, deduzioni e difese ivi articolate, impugna e contesta fermamente gli avversi scritti difensivi e tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito ex adverso e chiede:
Accogliersi l'appello proposto dall'arch. in riforma della sentenza n. 471/2021, pubblicata il Pt_1 Pt_1
19/01/2021, resa dal Tribunale di Napoli, II sezione…nella controversia iscritta al n.ro R.G. 22445/2014 e per l'effetto: procedere all'accertamento dei singoli ed effettivi profili di responsabilità civile dei soggetti coinvolti nell'incidente per cui è causa;
accertare, percentualizzare e differenziare le singole condotte dichiarando l'assoluta assenza di responsabilità in capo all'arch. che all'epoca dei fatti rivestiva di fatto il Parte_1
ruolo di semplice tecnico progettista;
accertare la responsabilità esclusiva se non in massima parte del compianto nella causazione dell'incidente mortale per cui è causa con conseguente Persona_2
annullamento e/o proporzionale rilevante riduzione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento agli eredi in via meramente subordinata, laddove l'On.le Giudice dovesse ravvisare una qualche corresponsabilità PE
omissiva residuale nella causazione dell'incidente per cui è causa, attribuire la stessa in via esclusiva al sig.
nella qualità di legale rappresentante della Colmar S.r.l., proprietario del capannone e Controparte_4
committente, che avviava il cantiere prima delle necessarie autorizzazioni, assumendosene personalmente il rischio;
riconoscere importi più congrui rapportati alla valutazione delle responsabilità dei singoli soggetti nella causazione dell'incidente per cui è causa, a tutte le circostanze del caso concreto e ai singoli elementi emersi nel corso del giudizio;
annullare e/o ridimensionare le competenze e le spese legali riconosciute in favore del procuratore degli eredi dichiaratosi antistatario;
rigettare l'appello formulato dal sig. PE
, per quel che riguarda i capi del gravame ove quest'ultimo intende attribuire all'arch. Controparte_4
Par
delle responsabilità nella causazione dell'evento dannoso;
con vittoria di spese, ivi comprese Parte_1
quelle forfettarie di cui all'art. 15 T.P., diritti ed onorari con distrazione a favore della procuratrice pagina 2 di 34 antistataria, oltre accessori come per legge. Impugna e contesta le avverse conclusioni e insiste per il loro integrale rigetto. Chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito di memorie conclusionali e repliche”.
PER L'APPELLATO/APPELLANTE : “Sono presenti, per il sig. , gli Controparte_4 Controparte_4
avv.ti Carlo De Maio e Davide Di Marzio i quali, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto,
prodotto, eccepito e concluso, laddove inammissibile ed infondato, insistono per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello ed alla comparsa di risposta del 18.06.2021. Prima di procedere oltre, la difesa del sig. ritiene opportuno fare chiarezza rispetto alla corretta instaurazione del contraddittorio, CP_4
per quel che concerne l'appello dallo stesso promosso. Giova evidenziare che, con ricorso ex art. 702 bis cpc,
depositato in data 03.09.2014, l'odierno istante veniva coinvolto, insieme all'arch. , nel giudizio Parte_1
avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni per la morte del sig. . Il giudizio veniva Persona_2
attivato dagli stretti congiunti del defunto, sig.ra che agiva anche quale genitore esercente la Controparte_1
potestà genitoriale sul solo sig. , nonché dai sig.ri , , e PE Parte_2 CP_3 Parte_3 CP_2
Va, immediatamente rimarcata la circostanza che, alla data del deposito del ricorso (03.09.2014), gli
[...]
allora ricorrenti, tutti rappresentati dall'avv. Nicola Pignatiello, erano:1) la sig.ra che aveva Controparte_1
53 anni ed agiva anche quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore sig. (17 anni, doc. PE
A); 2) il sig. aveva 27 anni;
3) il sig. aveva 25 anni;
4) il sig. aveva 22 Parte_2 CP_3 Parte_3
anni; 5) la sig.ra aveva 18 anni (doc. B). La causa veniva iscritta presso il Tribunale di Napoli e CP_2
rubricata sub RG 22445/2014. Nel giudizio in parola si costituiva l'odierno deducente, contestando, sotto molteplici profili, il ricorso introduttivo, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'iniziativa assunta da controparte. Ad ogni buon conto, per quanto rileva nella presente sede, con sentenza n. 471/2021,
pubblicata in data 19.01.2021, il Tribunale accoglieva la domanda formulata dai sig.ri e CP_1 PE
Avverso detta decisione veniva proposto appello, sia dall'arch. , sia dall'odierno deducente. Il Parte_1
primo di detti appelli (quello proposto dall'arch. ) veniva iscritto sub R.G. 1415/2024. Il secondo Pt_1
appello (quello proposto dall'odierno deducente), invece, veniva proposto con atto del 18.05.2021. Detta ultima impugnazione veniva notificata, a mezzo pec, all'avv. Nicola Pignatiello (docc. C, C.1 e C.2), presso cui avevano eletto domicilio, in primo grado, i sig.ri , , e Controparte_1 Parte_2 CP_3 Parte_3
, nonché l'allora minorenne (in persona dell'esercente la potestà genitoriale, sig.ra CP_2 PE
pagina 3 di 34 . Orbene, giova precisare che, in data 10.06.2015, il sig. diveniva maggiorenne e, Controparte_1 PE
pertanto, la difesa del sig. - alla luce del principio desumibile dall'art. 328 cpc - notificava, in data CP_4
20.05.2021, il proprio atto di appello al predetto sig. , presso la sua residenza in Cardito (NA), via PE
Vallante, 11 (doc. D). Sta di fatto che, come risulta dalla consultazione dell'avviso di ricevimento, la notificazione si perfezionava in data 21.05.2021, attesa la ricezione dell'atto a mani della zia di esso PE
identificata quale “persona incaricata di ricevere le notificazioni ...”, nonché “persona di famiglia
[...]
convivente ...” (doc. E). Ciò premesso, il contraddittorio era - ed è - stato correttamente instaurato dal sig.
Nei termini di legge, infatti, l'atto di appello è stato correttamente notificato a tutte le parti del CP_4
processo di primo grado e tanto, sia a mezzo pec ai sig.ri , , Controparte_1 Parte_2 CP_3 Pt_3
e all'arch. , sia a mezzo posta, presso la sua residenza, con riferimento
[...] CP_2 Parte_1
al sig. . La causa, dunque, veniva iscritta a ruolo e rubricata sub RG 2335/2021. Ad ogni buon conto, PE
va pure rilevato che, con comparsa del 18.06.2021, l'odierno deducente si costituiva anche nel giudizio di appello attivato dall'arch. (RG 1415/2021) (doc. F). Con decreto del 09.07.2021, prima di procedere Pt_1
alla riunione degli appelli avverso la medesima sentenza, la Corte disponeva, per quel che concerne il giudizio di appello attivato dall'odierno deducente (RG 2335/2021), sull'erroneo presupposto che la notificazione effettuata ai sig.ri ed fosse “viziata”, “... la notifica dell'atto di appello a e CP_2 PE PE
entro il 10.09.2021”. Giova, al riguardo, osservare che la Corte perveniva a tale determinazione CP_2
considerato che “... l'atto di appello deve essere notificato personalmente alla parte divenuta maggiorenne,
anche se la raggiunta maggiore età non è stata dichiarata nel corso del giudizio di primo grado dal difensore costituito ...”. Il medesimo provvedimento, tra l'altro, veniva assunto anche nella causa relativa all'appello proposto dall'arch. (RG 1415/2021), laddove, invece, come potrà essere agevolmente riscontrato, Pt_1
effettivamente la notifica dell'impugnazione ad non era stata correttamente eseguita, laddove fatta PE
presso il domicilio eletto in primo grado, senza considerare che nelle more però lo stesso aveva raggiunto la maggiore età. Tuttavia, come detto, il rilievo, quantomeno nei confronti della difesa del sig. era - ed è CP_4
- errato, tenuto conto del fatto che, se per un verso (nata il [...]) era già maggiorenne CP_2
all'epoca dell'attivazione del giudizio di primo grado (il ricorso risulta depositato in data 03.09.2014), per altro verso, l'atto di appello ad (l'unico, nel frattempo, ad essere divenuto maggiorenne) era stato già PE
notificato, a mezzo posta, in data 21.05.2021. Sul punto si ritiene che verosimilmente, ad indurre in errore la pagina 4 di 34 Corte sia stato, sia il “tenore” dell'epigrafe di cui al ricorso ex art. 702 bis cpc in primo grado, sia quello di cui alla comparsa in appello. In primo grado, infatti, si legge testualmente nell'epigrafe: “ , nata a [...]
Cardito (NA) il 20/08/1961, C.F.: , in proprio e quale genitrice esercente la potestà sul C.F._10
minore nato a [...] il [...] e , nata a [...] il PE CP_2
09/12/1995, nata a [...] il [...], C.F.: , , CP_3 C.F._11 Parte_2
nato a [...] il [...], C.F.: , nato a [...] il [...], C.F._12 Parte_3
C.F.: , dom.ti in Caivano (NA) alla via delle Rose, 2, rapp.ti e difesi dall'avv. Nicola C.F._13
Pignatiello…pec: presso il quale elett.te domiciliano in Napoli, alla Email_1
Piazza San Nazzaro 57, giusta procura a margine del presente atto”. D'altro canto, va pure osservato che la procura alle liti in primo grado venne rilasciata all'avv. Nicola Pignatiello dai sig.ri anche Controparte_1
nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del solo , nonché dai sig.ri , PE Parte_3 CP_3
e . È agevole rilevare, tra l'altro, l'esistenza della sottoscrizione di
[...] CP_2 Parte_2
a margine del mandato apposta sulla prima pagina del ricorso. Non figurava, infatti, tra le firme CP_2
poste in calce alla procura alle liti quella di , in quanto unico soggetto che, alla data di attivazione PE
del giudizio di primo grado, era minorenne (doc. G). Dello stesso tenore, peraltro, è anche l'epigrafe della comparsa di risposta depositata, sia nel giudizio sub RG 1415/2021, sia in quello sub RG 2335/2021, dall'avv.
Pignatiello: “ , nata a [...] il [...], C.F.: , in proprio e Controparte_1 C.F._10
quale genitrice esercente la potestà sul minore nato a [...] il [...] e PE [...]
, nata a [...] il [...], nata a [...] il [...], C.F.: CP_2 CP_3
, , nato a [...] il [...], C.F.: , C.F._11 Parte_2 C.F._12 Parte_3
nato a [...] il [...], C.F.: , dom.ti in Caivano (NA) alla via delle Rose, C.F._13
2, rapp.ti e difesi dall'avv. Nicola Pignatiello, come da mandato in atti del giudizio di primo grado”. Come
potrà rilevare la Corte, tanto nel giudizio di primo, quanto in quello di secondo grado, l'utilizzo nella epigrafe della congiunzione “e” dopo la data di nascita di , potrebbe aver indotto a ritenere - ma così non è - PE
che la moglie del defunto (sig.ra si sia costituita, sia in Tribunale, sia in Corte di Persona_2 CP_1
Appello per i figli “e” , oltre che in proprio, anche quale “… genitrice esercente la PE CP_2
potestà …” su questi ultimi. , invece, alla data del 03.09.2014 era già maggiorenne ed infatti CP_2
ebbe a rilasciare, come detto, per il primo grado, apposita procura alle liti in favore dell'avv. Nicola
pagina 5 di 34 Pignatiello. , invece, in primo grado era minorenne ed in Tribunale era costituito in persona della PE
madre Alla data della notifica dell'appello era divenuto maggiorenne. Di qui la Controparte_1 PE
necessità di notificare - come è avvenuto - l'atto di appello del direttamente ad , presso la CP_4 PE
sua residenza e non già presso l'avvocato che lo aveva rappresentato in primo grado. Per mera completezza si deduce che la procura conferita nell'interesse del minore in primo grado all'avv. Pignatiello non PE
poteva - né può - essere utilizzata in sede di gravame. Tutto ciò premesso appare indiscutibile che le ordinanze con le quali la Corte ha ordinato alla difesa del sig. la rinotifica dell'atto di appello (09.07.2021, CP_4
08.04.2022 e 28.10.2022) sono da ritenersi di fatto superate, nella misura che non tengono conto della circostanza che la notifica dell'atto di appello del sig. si è perfezionata in data 18.05.2021, per quel CP_4
che concerne la posizione dei sig.ri , , , e Controparte_1 Parte_2 CP_3 Parte_3 CP_2
, nonché, in data 21.05.2021, per ciò che attiene al sig. . Quest'ultimo, tra l'altro, Parte_1 PE
non essendosi costituito, va dichiarato contumace. Tenuto conto di quanto innanzi, si chiede che la Corte, dando atto della corretta notificazione dell'atto di appello da parte del sig. voglia revocare le precedenti CP_4
ordinanze con le quali è stato ordinato alla difesa di quest'ultimo di procedere ad un'attività - sia consentito -
non occorrente, tenuto conto che le notifiche del gravame si erano già perfezionate molti anni prima, rimettendo la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, la difesa del sig.
precisa le seguenti conclusioni: preliminarmente 1) revocare le ordinanze del 09.07.2021, del Controparte_4
08.04.2022 e del 28.10.2022, dando atto della corretta notificazione dell'atto di appello a tutti gli appellati, nei termini in precedenza precisati, dichiarando la contumacia di e, dunque, concedere i termini di cui PE
all'art. 190 cpc, trattenendo la causa in decisione;
2) in linea gradata, concedere un nuovo termine per provvedere alla rinotifica dell'atto di appello nei confronti dei sig.ri e;
3) nel merito, PE CP_2
per quel che concerne l'atto di appello formulato dall'arch. RG 1415/2021, rigettare l'appello Parte_1
formulato dal , relativamente ai capi del gravame ove l'appellante intende attribuire al sig. Pt_1 CP_4
una responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, per le motivazioni meglio esposte in
[...]
narrativa; 4)accogliere l'appello proposto dal sig. recante RG 2335/2021, che si abbia qui Controparte_4
per integralmente trascritto;
5) condannare l'arch. al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1
direttamente in favore dei procuratori antistatari. Per quel che concerne l'atto di appello formulato dal sig.
RG 2335/2021: 6) accogliere il gravame per tutti i motivi precisati e per l'effetto riformare Controparte_4
pagina 6 di 34 integralmente la sentenza n. 471/2021 del 19.01.2021, rigettando le domande proposte dai sig.ri
[...]
, , , e;
7) in via gradata, in ogni caso CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_3 PE CP_2
rideterminare, sulla base delle condotte tenute, la percentuale di responsabilità ascrivibile al sig. CP_4
rispetto al sig. ed al defunto , con scioglimento del vincolo di
[...] Parte_1 Persona_2
solidarietà; 8) condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio,
riformando anche su tale capo la sentenza di prime cure, direttamente in favore dei procuratori antistatari. Si
producono nuovamente, ad eccezione dei certificati anagrafici di nascita dei sig.ri ed PE CP_2
i documenti già nel processo, al sol fine di favorire una agevole lettura delle presenti note, anche per il
[...]
tramite di collegamenti ipertestuali: A. Certificato anagrafico di nascita;
B. Certificato anagrafico PE
di nascita;
C. Notifica atto di appello (pec di accettazione); C.1 Notifica atto di appello (pec di CP_2
avvenuta consegna); C.2 Notifica atto di appello (pec di avvenuta consegna 2); D. Notifica atto di appello
(postale); E. Avviso di ricevimento;
F. Comparsa di risposta sig. A. (Corte d'Appello di Napoli, RG CP_4
1415/2021); G. Ricorso ex art. 702 bis cpc (Tribunale di Napoli, RG 22445/2014)”.
PER , , ND , E Controparte_1 PE CP_2 CP_3 Parte_2
ND : “…l'avv. Nicola Pignatiello si riporta alle eccezioni, deduzioni e richieste di cui ai propri Pt_3
scritti difensivi ed al processo verbale di causa, che abbiansi qui per ripetute e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto in quanto infondato, pretestuoso e temerario e chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. depositato presso il Tribunale di Napoli il 03.09.2014 la sig.ra agendo in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Controparte_1 PE
nonché i suoi figli maggiorenni , e hanno chiesto la CP_2 Parte_2 Parte_3 CP_3
condanna di e al pagamento in loro favore del complessivo importo di € Parte_1 Controparte_4
1.592.730,00 a titolo di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale conseguiti al decesso del rispettivo coniuge e padre verificatosi il 02.07.2004. Persona_2
A sostegno della domanda gli istanti hanno dedotto che , in qualità di amministratore Controparte_4
unico della Colmar S.r.l. e di proprietario del capannone industriale e del suolo siti in Caivano al km 13,700
della S.S. n. 87, commissionava titolare dell'impresa artigiana “G.L. Costruzioni in ferro”, un Persona_2
pagina 7 di 34 intervento di ristrutturazione del suddetto capannone con nomina dell'arch. quale direttore Parte_1
responsabile dei lavori. Hanno ancora riferito gli istanti che in data 02.07.2004, durante le opere di ristrutturazione, il loro congiunto saliva sul capannone, avvalendosi di un mezzo di sollevamento, per procedere alla posa in opera di pannelli di copertura del tetto del manufatto allorché uno dei pannelli, non adeguatamente fissato, si staccava dalla struttura di sostegno trascinando nella sua caduta il quale precipitava al Persona_2
suolo da un'altezza di circa otto metri decedendo sul colpo a causa dei gravi traumi cranio-encefalici e toraco-
addominali riportati.
In seguito a tale evento gli attuali convenuti venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale Penale di
Napoli - Sezione Distaccata di Afragola per rispondere “del reato p. e p. dagli artt. 113, 40, 589 c.p. perché
, in qualità di amministratore della Colmar s.r.l., con sede in Caivano Via Matteotti n. 27, Controparte_4
proprietario del capannone e suolo siti in Caivano S.S. n. 87 km 13,700 e di committente dei lavori, Parte_1
in qualità di Direttore responsabile dei lavori…in cooperazione colposa tra loro, per colpa consistita in
[...]
negligenza, imprudenza, imperizia nonché nell'inosservanza della normativa antinfortunistica e segnatamente quella di cui alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri mobili (art. 3-4-5 D. Lgs. 494 del 1996,
per non aver designato il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, competenti a redigere sia il piano di sicurezza e coordinamento sia il piano generale di sicurezza, nonché ad assicurare l'applicazione delle disposizioni e procedure di lavoro in condizioni di sicurezza;
art. 11 D. Lgs. 494 del 1996, per non aver trasmesso all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare contenente tutte le indicazioni previste dalla norma suddetta), cagionavano il decesso di
[...]
. Detto procedimento penale, in cui gli attori si erano costituiti parte civile, ultimata l'istruttoria Per_2
dibattimentale si era concluso con sentenza n. 17732/2010, pronunziata il 12.11.2010 e depositata il 25.03.2011,
che così statuiva: “Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara e colpevoli del Parte_1 Controparte_4
reato loro rispettivamente ascritto e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante,
condanna ciascuno alla pena di 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione per entrambi. Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna e , in Parte_1 Controparte_4
solido, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, dinanzi al giudice civile;
condanna e , in solido, al pagamento di una provvisionale, Parte_1 Controparte_4
immediatamente esecutiva, in favore delle costituite parti civili, nei termini seguenti: € 10.000,00 per ciascuno pagina 8 di 34 dei figli di € 10.000,00 per ”. Persona_2 Controparte_5
La Corte di Appello Penale di Napoli, in seguito all'impugnazione proposta dai convenuti, pur dichiarando il reato loro ascritto estinto per prescrizione, aveva poi confermato agli effetti civili la pronunzia impugnata con sentenza n. 1637/2014 emessa il 12.11.2010 e depositata il 28.03.2014.
Ciò premesso gli istanti, dando per accertata in sede penale la responsabilità dei convenuti e richiamate le tabelle redatte dal Tribunale di Roma per la quantificazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, hanno così concluso: “applicando al caso di specie i criteri di liquidazione testé descritti, considerato che il sig. al momento del decesso aveva 42 anni e conviveva con la moglie ed i figli, odierni Persona_2
attori, a questi andranno riconosciuti i seguenti importi: , moglie, anni 42 al momento del Controparte_1
decesso del marito: € 259.980,00; figlio, anni 7 al momento del decesso del padre: € 278.550,00; PE
, figlia, anni 9 al momento del decesso del padre: € 278.550,00; , figlio, anni 12 al CP_2 Parte_3
momento del decesso del padre: € 278.550,00; figlia, anni 15 al momento del decesso del padre: € CP_3
278.550,00; , figlio, anni 17 al momento del decesso del padre: € 278.550,00. Per complessivi € Parte_2
1.652.730,00, oltre interessi e svalutazione monetaria, dai quali andrà detratto l'importo della provvisionale di
€ 60.000,00 liquidata in sede penale e già corrisposta dai convenuti, residuando l'importo di € 1.592.730,00”.
, costituitosi in giudizio in seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di Parte_1
udienza, ha così concluso: “1. Preliminarmente dichiarare inammissibile l'avverso ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
promosso dagli eredi del sig. nonché assolutamente infondato nel merito;
2. Sempre in via Persona_2
preliminare, sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 75 c.p.p., l'odierno giudizio in attesa della definizione del giudizio penale con sentenza passata in giudicato;
3. Ancora in via preliminare, ravvisata l'opportunità di procedere ad un accertamento nel merito secondo i tempi e i modi del rito ordinario, fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; 4. Nel merito, accertata la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione dell'incidente in cui lo stesso trovava la morte, rigettare in toto le Persona_2
richieste di risarcimento avanzate dai sig.ri in proprio e nella qualità di genitore esercente la Controparte_1
potestà sui minori e , nonché e;
5. In via PE CP_2 CP_3 Parte_2 Parte_3
meramente subordinata, laddove l'On.le Tribunale ravvisasse una qualche responsabilità omissiva residuale nella causazione dell'incidente, attribuirne l'esclusiva responsabilità al sig. nella qualità di Controparte_4
legale rappresentante della Colmar S.r.l., società committente;
6. In via ancor più gradata e nella denegata pagina 9 di 34 ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità residuale anche a carico dell'arch. , Parte_1
nella qualità di direttore dei lavori del cantiere, nella causazione dell'evento morte, rideterminare le somme riconoscendo importi più congrui e rapportati alla singola fattispecie”.
Si è tempestivamente costituito anche che, a sua volta, così concludeva: “1. In via Controparte_4
preliminare dichiarare inammissibile in rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma II, c.p.c., nonché, in ogni caso,
infondato nel merito il ricorso depositato dai sig.ri in proprio e quale genitore esercente la Controparte_1
potestà sul minore e , nonché dai signori e , essendo i fatti PE CP_2 Parte_2 Parte_3
in esso dedotti assolutamente sforniti di prova;
2. In subordine, per le ragioni esposte, disporre ai sensi e per gli effetti degli artt. 295 c.p.c. e 73 c.p.p., la sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Suprema Corte, R.G. n. 52910/2014, prossima udienza 14.05.2015; 3. In ogni caso, previa verifica ex art. 702 ter c.p.c. dell'opportunità di fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.,
dichiarare infondato nel merito e, comunque, inammissibile, in rito, il ricorso depositato dai sig.ri
[...]
in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore e , nonché dei CP_1 PE CP_2
signori e , in quanto la responsabilità per il sinistro occorso è ascrivibile in via Parte_2 Parte_3
esclusiva al sig. ovvero al sig. ;
4. Per l'effetto disporre la restituzione dell'importo di € PE Pt_1
60.000,00 versato dal sig. in esecuzione della provvisionale condanna contenuta nella Controparte_4
sentenza n. 17732/2010 resa dal Tribunale penale di Napoli;
5. In linea gradata, nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale ravvisasse la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità per concorso di colpa in capo al sig.
, nella determinazione dell'evento morte del sig. ferma ogni riserva di appello sul Controparte_4 PE
punto, dichiarare inammissibile ed infondata la quantificazione del danno effettuata da controparte;
6. Per
l'effetto rideterminare l'importo dovuto dal sig. ai sig.ri in proprio e quale Controparte_4 Controparte_1
genitore esercente la potestà sul minore e , nonché ai signori e PE CP_2 Parte_2 Pt_3
nella misura corrispondente a quanto dallo stesso già versato a titolo di provvisionale;
7. Sempre
[...]
nell'ipotesi richiamata sub 5, laddove il Tribunale dovesse disattendere la richiesta sub 6, accertare e dichiarare che il comportamento omissivo ascrivibile al sig. ha inciso nella causazione Controparte_4
dell'evento in misura assolutamente inferiore - ammesso e non concesso che abbia una qualsivoglia rilevanza -
rispetto a quello del e del , tenendone conto ai fini della determinazione del risarcimento dovuto PE Pt_1
dalle parti;
8. Per l'effetto dell'accoglimento di quanto richiesto sub 7, ed in ogni caso, dichiarare tenuto il sig.
pagina 10 di 34 a tenere indenne e, comunque, manlevare il sig. da ogni e qualsivoglia Parte_1 Controparte_4
somma che lo stesso fosse tenuto a versare in conseguenza del presente giudizio, essendosi reso il sig.
[...]
inadempiente al mandato professionale, conferito dal sig. , nella misura in cui ha Pt_1 Controparte_4
diretto le opere ad esso affidate violando le norme di sicurezza e protezione imposte dalla legge per i lavori da eseguirsi in cantieri”.
Con ordinanza del 07.12.15 il tribunale, “ritenuta la necessità di procedere a una istruzione non sommaria della controversia anche alla luce del fatto che la sentenza della Corte di Appello risulta essere stata impugnata mediante ricorso per Cassazione mancando, dunque, una sentenza penale che, passata in giudicato,
possa far stato nel giudizio civile”, disponeva il passaggio dal rito sommario a quello ordinario fissando a data successiva l'udienza ex art. 183 c.p.c. al cui esito venivano concessi i termini di cui al comma 6 per l'articolazione di mezzi di prova.
Veniva quindi ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dall'arch. nonostante Pt_1
l'opposizione della difesa attorea motivata dal passaggio in giudicato della sentenza penale con conseguente inutilità di un'istruttoria tesa a rimettere in discussione gli accertamenti compiuti in quella sede.
La causa è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 19.01.2021 e non notificata che, accogliendo
“per quanto di ragione” la domanda, ha condannato e , in solido tra di loro, al Controparte_4 Parte_1
pagamento di € 241.182,92 in favore di ciascuno degli attori ed al rimborso delle loro spese processuali, distratte in favore del difensore anticipatario e liquidate in € 1.000,00 per esborsi ed € 21.387,00 per compensi, con la seguente motivazione: “Sul piano dell'an, si deve rilevare che, come dinanzi esposto, la vicenda in esame è stata oggetto di una statuizione penale coperta da giudicato, che ha affermato la responsabilità degli odierni convenuti in relazione al decesso di , ed ha condannato gli stessi al risarcimento del danno in Persona_2
favore delle costituite parti civili (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 17732/10 in atti).
Né, in contrario, varrebbe opinare che la Corte di Appello di Napoli abbia, in riforma della sentenza resa dal Giudice di primo grado, dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere frattanto maturata la prescrizione del reato. Ed invero, dalla lettura della sentenza di secondo grado, emerge chiaramente che la Corte di Appello abbia confermato, ai fini del risarcimento del danno, le statuizioni rese dal
Giudice di primo grado, rigettando le impugnazioni proposte dagli imputati. In particolare, la sentenza di appello ha pienamente confermato la concorrente responsabilità di e , in Parte_1 Controparte_4
pagina 11 di 34 relazione al decesso del PE
In ragione di quanto osservato, quindi, nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio secondo cui “Qualora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, ed il Giudice penale d'appello abbia poi pronunciato sentenza di non doversi procedere perché il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione, comunque statuendo ex art. 578 cod. proc. pen. anche sugli interessi civili confermando la condanna generica al risarcimento dei danni,
nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità
penale nei giudizi civili, in quanto non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell'illecito penale, ma in quanto le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l'azione civile di condanna).
Diversamente, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile,
adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'an della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto
(potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (Cass. 5660/2018).
Alla luce del principio appena richiamato, quindi, siccome, nella specie, la Corte di Appello, con sentenza n. 1637/2014, impugnata con ricorso per Cassazione ritenuto inammissibile con pronuncia n.
27001/2015, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, ha tuttavia espressamente confermato, ai fini pagina 12 di 34 dell'azione civile, la sentenza di primo grado, nella parte in cui affermava la sussistenza dei reati e la responsabilità degli imputati, si è in presenza di un accertamento passato in giudicato, come tale pienamente vincolante nell'odierno giudizio. Ne discende che le deduzioni difensive svolte dai convenuti, intese a rimettere nuovamente in discussione i profili di responsabilità del committente e del direttore dei lavori, siano irrilevanti,
poiché afferiscono ad un profilo non più contestabile, siccome coperto dal giudicato.
Tali contestazioni, giova ribadire, ineriscono ad aspetti che non possono più essere oggetto di discussione nel presente procedimento.
Tanto premesso sul piano dell'an, occorre a questo punto soffermarsi sul quantum richiesto dagli attori.
Gli attori hanno anzitutto invocato il risarcimento del danno non patrimoniale, da essi subito iure proprio in ragione della perdita del marito e del padre. La domanda è fondata.
In diritto si deve premettere che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito per la definitiva perdita del rapporto parentale, lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso dal bene salute e dall'interesse all'integrità morale, essendo l'interesse fatto valere quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona nell'ambito della peculiare formazione costituita dalla famiglia, la cui tutela si ricollega agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (...).
Si precisa che nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità
della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo (…).
Nel caso di specie, occorre considerare che, alla data del fatto dannoso, aveva 43 anni Persona_2
e conviveva con la moglie ed i figli. Tale assunto, oltre a non essere contestato, appare documentalmente provato dal certificato di stato di famiglia del 3/7/2014, prodotto dagli attori.
Pertanto, tenuti presenti i parametri monetari della Tabella elaborata dal Tribunale di Roma, in caso di danno patito dal coniuge e dal figlio per la morte, rispettivamente del marito e del padre convivente, il risarcimento è pari ad euro 294.201,00. Tuttavia, così come richiesto anche dai convenuti, appare corretto, in sede di liquidazione del danno, fare applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.
pagina 13 di 34 non può, invero, ritenersi interamente immune da colpa, se si considera che, come Persona_2
indicato nelle sentenze penali in atti, l'evento si verificava per “colpa concorrente attribuibile al per PE
aver omesso di redigere un piano operativo di sicurezza e per non aver adoperato i ponteggi, le cinture di sicurezza ed il casco protettivo”.
Pertanto, in considerazione dell'accertato comportamento imprudente e negligente del il quale PE
ha “contribuito in maniera rilevante al verificarsi dell'evento”, è ragionevole supporre che, se il avesse PE
tenuto un comportamento diligente ed avesse rispettato le elementari regole di prevenzione degli infortuni sul lavoro connesse al tipo di lavorazione che stava effettuando, si sarebbero attenuate le conseguenze dannose della caduta.
Del resto, per costante giurisprudenza della Cassazione, il comportamento colposo del danneggiato può
- secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1.
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato, nella produzione dell'evento dannoso a norma dell'art. 1227 c.c., applicabile per espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale del nesso causale del comportamento della vittima, non potendo il danno che taluno arreca a se stesso essere posto a carico dell'autore della causa concorrente, sia in ragione del principio per cui il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun contraente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento (Cass. n. 2484/1997).
In forza degli esposti rilievi, deve, di conseguenza, essere affermata la concorrente responsabilità di e dei convenuti, nella rispettiva misura del 30% il primo e del 70% i secondi, nella causazione Persona_2
del danno, tenuto conto della maggiore gravità delle violazioni commesse dai convenuti ed accertate in sede penale. In definitiva, quindi, il pregiudizio sofferto…può quantificarsi in euro 205.940,70 per ciascuno degli attori, somma dalla quale andrà detratto l'importo della provvisionale di euro 10.000,00, liquidata in sede penale, e già corrisposta dai convenuti a ciascun attore.
In proposito, nel procedere a siffatta detrazione, si deve fare applicazione del principio secondo cui, in tema di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi pagina 14 di 34 della somma di danaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi. In caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l'acconto versato, e detraendo quest'ultimo dal primo, sulla differenza residua computando quindi gli interessi (cfr. Cass. Civ. n.
8104/2013).
Pertanto, operando la suddetta devalutazione al mese di luglio del 2004, cui risale la verificazione del sinistro, i predetti importi si riducono, rispettivamente, ad euro 168.942,33, il risarcimento, e ad euro 8.203,45
il pagamento a titolo di provvisionale. Ne segue che, detraendo il secondo importo dal primo, il risarcimento dovuto si riduce ad euro 160.738,88.
Su tale ultimo importo va poi computato il danno da ritardato pagamento che, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995
n. 1712), può essere liquidato mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma anno per anno rivalutata, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat, dalla data dell'evento all'attualità. Alla
stregua di tali principi, il danno in esame viene a quantificarsi in complessivi euro 241.182,92, per ciascuno degli attori, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
Rileva da ultimo il Tribunale che le spese di lite debbono seguire la soccombenza dei convenuti. La
liquidazione dei compensi professionali viene operata come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014,
pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore dal 3 aprile 2014, tenuto conto dell'importo complessivamente liquidato in favore della parte attrice”.
§§§§§§
Con atto notificato il 25.03.2021 e iscritto a ruolo il 30.03.2021 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte, previa sospensione della sua efficacia esecutiva e in riforma della stessa, di: “I - accertare l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure non sospendendo il giudizio civile nell'attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale invocata dagli eredi;
II - procedere PE
all'accertamento dei singoli ed effettivi profili di responsabilità civile dei soggetti coinvolti nell'incidente per cui
è causa;
III - accertare, percentualizzare e differenziare le singole condotte dichiarando l'assoluta assenza di responsabilità in capo all'arch. che all'epoca dei fatti rivestiva di fatto il ruolo di semplice Parte_1
tecnico progettista;
IV - accertare la responsabilità esclusiva se non in massima parte del compianto PE
pagina 15 di 34 nella causazione dell'incidente mortale per cui è causa con conseguente annullamento e/o Per_2
proporzionale rilevante riduzione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento agli eredi;
in via PE
meramente subordinata, laddove l'On.le Giudice dovesse ravvisare una qualche corresponsabilità omissiva residuale nella causazione dell'incidente per cui è causa, attribuire la stessa in via esclusiva al sig. CP_4
nella qualità di legale rappresentante della Colmar S.r.l., proprietario del capannone e committente,
[...]
che avviava il cantiere prima delle necessarie autorizzazioni, assumendosene personalmente il rischio;
V -
riconoscere importi più congrui rapportati alla valutazione delle responsabilità dei singoli soggetti nella causazione dell'incidente per cui è causa, a tutte le circostanze del caso concreto e ai singoli elementi emersi nel corso del giudizio;
VI - annullare e/o ridimensionare le competenze e le spese legali riconosciute in favore del procuratore degli eredi dichiaratosi antistatario”. PE
Con altro atto notificato in data 18.05.2021 ed iscritto a ruolo il 25.05.2021 anche ha Controparte_4
appellato tale sentenza chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ed in riforma della stessa, il rigetto delle domande proposte da e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3 PE
o, in via gradata, di determinare, sulla base delle condotte rispettivamente tenute, la percentuale CP_2
di responsabilità ascrivibile al rispetto al D'GE, con scioglimento del vincolo di solidarietà. CP_4
In entrambi i giudizi si sono costituiti gli appellati che hanno chiesto il rigetto delle impugnazioni avversarie previa riunione dei due appelli in ossequio al disposto dell'art. 335 c.p.c.
Operata tale riunione, e rigettate le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, è stata ordinata la notifica personale dell'appello di a , divenuto Controparte_4 PE
maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado, ed a come già disposto in precedente udienza CP_2
per l'appello proposto da . Parte_1
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Preliminarmente si dà atto che solo per un'estrema prudenza, dovuta alle oscillazioni giurisprudenziali pagina 16 di 34 registrate sul punto, si è ordinata la notifica personale delle due impugnazioni a divenuto PE
maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado in cui era rappresentato dalla madre su Controparte_1
procura da lei conferita all'avv. Nicola Pignatiello, la quale è stata in ogni caso curata nel termine assegnato del
10.09.2021, per quel che concerne l'appello di , e che era stata effettuata già ab origine sia al Parte_1
difensore che alla parte personalmente, per quel che attiene all'altro appello, come comprovato dal con CP_4
la documentazione prodotta in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 31.01.2025.
Le Sezioni Unite della Cassazione, proprio per sedare i dissidi intervenuti in materia, con la sentenza n.
15783/2005 ebbero infatti a stabilire che, qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati in quanto dall'art. 328 c.p.c. si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né
notificato.
Modificando tale orientamento la Cassazione, sempre a Sezioni Unite, ha tuttavia successivamente affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituitasi a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, in base alla regola generale dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notifica della sentenza fatta a detto procuratore è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, se originariamente munito di una procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notifica dell'impugnazione presso il suddetto difensore senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.
Tanto con la precisazione che tale stabilizzazione della posizione giuridica della parte difesa dall'avvocato rispetto alle altre parti ed al giudice, sia nella fase attiva del rapporto processuale che in quelle pagina 17 di 34 successive di sua quiescenza e di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, è suscettibile di modifica qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta, il soggetto divenuto capace, o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il difensore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento o se,
rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 co. 4 c.p.c. (così Cass. S.U. n. 15295/2014 e Cass. n. 20964/2018).
Nel caso di specie, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato, non va pertanto dichiarata la contumacia di il quale, per una discrezionale scelta dell'avv. Nicola Pignatiello di non dichiarare PE
l'evento interruttivo costituito dal raggiungimento della maggiore età del suo assistito, anche in appello si è
costituito a mezzo della sua ex rappresentante legale che, come risulta dalla procura a margine Controparte_1
dell'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c., anche in tale veste ebbe a nominarlo suo “procuratore e difensore nel presente giudizio…ivi comprese le fasi esecutive e di Appello” continuando perciò a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato.
E' infine frutto di un mero refuso l'ordine di procedere alla notifica personale degli appelli anche a che nell'intestazione della sentenza di primo grado, per un errore ingenerato dalla formula CP_2
ambigua utilizzata nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., è stata a sua volta indicata come persona minore rappresentata dalla madre nonostante la procura a margine dell'atto introduttivo della lite risulti Controparte_1
da lei personalmente firmata e la documentazione anagrafica in atti testimoni che ella era all'epoca già
maggiorenne.
§§§§§§
Esaurite tali preliminari notazioni, occorre procedere all'esame del primo motivo dell'appello proposto da il quale ha innanzi tutto lamentato la violazione dell'art. 295 c.p.c. per non aver il giudice di Parte_1
prime cure sospeso il giudizio benché al momento del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non fosse ancora intervenuta l'irrevocabilità della sentenza penale essendo stata adita la Corte di Cassazione la quale si è
pronunciata solo successivamente.
Deduce l'appellante che tale sospensione aveva carattere obbligatorio in quanto l'art. 75 co. 3 c.p.c.
stabilisce quando l'azione contro l'imputato è proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della pagina 18 di 34 sentenza penale non più soggetta a impugnazione.
§§§§§§
Tale motivo deve essere rigettato stante la sua evidente infondatezza. La sospensione del processo,
anche in presenza di una questione pregiudiziale, ha infatti carattere solo interinale e può pertanto essere esclusa quando lo svolgimento processuale faccia venir meno, sia pure ex post, la sua necessità (cfr. per il principio cass.
n. 12895/1997). Unico scopo della sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. è infatti quello di determinare un temporaneo arresto dell'attività processuale, finalizzato ad evitare il succedersi di sterili rinvii ed un inutile spreco di tempo, quando la previa definizione di un'altra controversia civile, penale o amministrativa,
per il suo carattere pregiudiziale, rappresenta l'indispensabile antecedente logico-giuridico da cui dipende la decisione della causa pregiudicata per cui l'accertamento da compiere in quella sede è richiesto con efficacia di giudicato. E' pertanto sufficiente, perché sia soddisfatta la ratio della norma rappresentata dalla rilevanza ed opponibilità dell'eventuale giudicato penale nel processo da sospendere, non già che vi sia stato un provvedimento di sospensione ma che, quando la causa pregiudicata viene decisa, tale giudicato si sia formato,
stante l'effetto ricollegato alla commissione del reato sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre che la sentenza da adottare in sede penale possa esplicare efficacia di giudicato in sede civilistica.
Non ha pertanto alcuna rilevanza che, nel caso di specie, la Cassazione penale si sia pronunciata solo successivamente all'istaurazione del giudizio civile, proseguito nelle more dell'adozione di tale pronuncia senza l'adozione di un provvedimento di sospensione, avendo importanza solo che, quando la decisione impugnata è
stata assunta, la Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza n.
1637/2014 della Sesta Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli con conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame si duole del fatto che il tribunale, dopo aver disposto il Parte_1
mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c., ravvisando la necessità di procedere ad un'istruttoria non sommaria tipica del processo ordinario di cognizione in adesione all'eccezione formulata dai convenuti, si è poi discostato da tale decisione sostenendo nella sentenza impugnata che “la vicenda in esame è stata oggetto di una statuizione penale, coperta da giudicato, che ha affermato la responsabilità degli odierni convenuti in relazione al decesso di ed ha condannato gli stessi al risarcimento del danno in favore delle costituite Persona_2
pagina 19 di 34 parti civili”. In tal modo, prosegue l'appellante, il provvedimento di mutamento del rito da sommario in ordinario si è rivelato dei tutto inutile in quanto le prove raccolte non sono state tenute in nessuna considerazione come può evincersi dalla scarna motivazione della decisione assunta.
Ciò, a giudizio dell'arch. , sarebbe errato in quanto l'accertamento delle responsabilità in sede Pt_1
penale non comporta automaticamente l'accertamento delle stesse sotto il profilo civilistico. Il giudice di primo grado si è invece appiattito passivamente sulla sentenza penale, senza formarsi un proprio convincimento e senza procedere a un'autonoma rivalutazione e ricostruzione dei fatti in contestazione, benché fosse libero da vincoli nello stabilire se il fatto, in termini civilistici, sia antigiuridico o meno.
In tale autonomia di valutazione il tribunale era, secondo l'appellante, libero, nonostante la sentenza penale di condanna passata in giudicato, di rigettare la domanda di risarcimento del danno e di ritenere non sussistente l'illecito civile mentre, contravvenendo a tale principio, il giudice di primo grado ha optato per una piatta adesione alla sentenza penale senza esaminare le condotte tenute dai singoli soggetti coinvolti alla luce dei profili civilistici di responsabilità.
Nel medesimo solco si pone il primo motivo dell'appello proposto da il quale lamenta la Controparte_4
violazione degli artt. 2697 c.c., 2729 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 74 c.p.p., 185 c.p.p., 187 c.p.p. e 157 c.p.
deducendo che la sentenza penale emessa all'esito del giudizio di appello, la quale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto agli imputati, non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio. Allo stesso modo,
per consolidata giurisprudenza, le prove raccolte nel giudizio penale, pur potendo fornire elementi di giudizio,
avrebbero dovuto essere sottoposte ad una autonoma valutazione da parte del giudice civile assumendo, in questa sede, la valenza di una prova atipica rimessa al prudente apprezzamento del tribunale. Ciò in quanto il procedimento penale instaurato in seguito al decesso del non si è chiuso con una sentenza di condanna, PE
bensì con sentenza di non luogo a procedere per essere intervenuta la prescrizione del reato, il che varrebbe ad escludere la sua efficacia extra-penale non trovando applicazione gli artt. 651 e 652 c.p. che individuano i limiti di efficacia del giudicato penale in ambito civile.
§§§§§§
Entrambi i motivi devono essere rigettati perché infondati. Il principio sancito dall'art. 177 co. 1 c.p.c.,
secondo cui “Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa”,
comporta infatti che esse hanno un'efficacia del tutto provvisoria, non comportano alcun effetto preclusivo e non pagina 20 di 34 possono mai considerarsi come un'anticipazione della decisione della causa con la conseguenza che il giudice può sempre modificarle o revocarle anche per implicito, nel corso del procedimento o in sede di decisione, e fondare il proprio convincimento su motivi sopravvenuti, nella fattispecie rappresentati dalla formazione del giudicato in sede penale, nonostante la presenza di tali ordinanze che non sono mai suscettibili di acquistare autorità di giudicato (per tali consolidati principi cfr. ex multis cass. n. 4982/1981, cass. n. 11183/2000, cass. n.
1596/2007, etc.).
L'arch. non può pertanto dolersi del fatto che il tribunale, dopo aver ravvisato in un primo Pt_1
momento la necessità di procedere ad attività istruttoria disponendo il passaggio dal rito sommario a quello ordinario, non ne abbia poi tenuto conto ritenendo del tutto correttamente che si sia formato il giudicato in merito alla responsabilità dei convenuti per il decesso di Persona_2
Se il giudice penale, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, ha altresì
pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile,
demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, occorre infatti riconoscere a tale statuizione efficacia vincolante, quanto all'affermata responsabilità dell'imputato, nel giudizio civile risarcitorio che è
deputato solo ed unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile.
Una tale decisione, in base all'art. 578 c.p.p., dà infatti luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione del giudice penale, relativa alla domanda civile innanzi a lui proposta, che è come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento.
Prescrive infatti l'art. 578 c.p.p. che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna -
anche generica - al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore della parte civile, il giudice di appello o la
Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili per cui, se la condanna al risarcimento viene confermata, vi è giudicato civile sulla sussistenza del reato e sulla sua commissione da parte dell'imputato essendo questi gli indispensabili presupposti della pronuncia adottata (cfr. ex multis cass. n. 27055/2024, n.
11467/2020, n. 5660/2019, n. 2083/2013 e n 14921/2010).
E' pertanto evidente l'equivoco in cui incorre parte appellante ritenendo che la pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni adottata in favore della costituita parte civile ex art. 539 c.p.p., pur se irrevocabile, non limiterebbe in alcun modo il potere del giudice civile - adito per la liquidazione del danno - di pagina 21 di 34 compiere un nuovo accertamento anche sul “titolo” della responsabilità, in quanto non ricompresa tra le pronunce del giudice penale che spiegano tale efficacia vincolante nel giudizio civile di risarcimento del danno,
non avvedendosi che, nella fattispecie in esame, non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 c.p.p., concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, in quanto in quanto tali norme presuppongono che il giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili.
Diversamente, la pronuncia che accoglie le domande delle parti civili e dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato e costituisce un capo autonomo della sentenza penale, suscettibile di passaggio in giudicato, con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito ai fini della liquidazione del quantum, procedere ad una nuova valutazione nell' an della responsabilità civile, potendo tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, solo se il fatto potenzialmente dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia prodotto o meno, le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati (così
cass. n. 5660/18 citata anche nella sentenza impugnata).
§§§§§§
È pertanto inammissibile il terzo motivo di appello con cui l'arch. si duole del riconoscimento Pt_1
di una propria concorrente responsabilità per il decesso di assumendo che la stessa va ascritta Persona_2
unicamente al in quanto: a) l'incarico di direttore responsabile dei lavori, in base alla normativa sulla CP_4
prevenzione degli infortuni, deve essere conferito con atto scritto di cui, nella fattispecie in esame, non vi è
traccia; b) il all'epoca dei fatti, rivestiva unicamente la qualità di tecnico incaricato di predisporre i Pt_1
documenti necessari per chiedere ed ottenere la concessione edilizia e solo informalmente il in calce CP_4
alla richiesta al Comune di Caivano del 16.03.2004, lo aveva indicato come direttore dei lavori;
c) il CP_4
non solo non aveva conferito all'arch. l'incarico di direttore responsabile dei lavori ma nemmeno Pt_1
aveva nominato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il collaudatore statico;
d) il dopo CP_4
aver indicato nella richiesta del 16.03.04 la quale ditta esecutrice dei lavori, per Parte_4
proprie ragioni di convenienza l'aveva sostituita con la G.L. Costruzioni in Ferro di e solo Persona_2
informalmente aveva chiesto all'arch. di curare gli adempimenti burocratici per l'apertura del cantiere Pt_1
e l'inizio dei lavori;
e) al momento del tragico evento l'arch. era del tutto all'oscuro dell'avvenuta Pt_1
pagina 22 di 34 apertura del cantiere, operata prematuramente dal e si stava ancora occupando delle pratiche a tal fine CP_4
necessarie avendo individuato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell'arch.
[...]
e il calcolatore statico nella persona dell'ing. con nomine che Controparte_6 Controparte_7
avevano bisogno, per la loro formalizzazione, della firma del committente;
f) al momento dell'incidente il cantiere era nella disponibilità e sotto la vigilanza del solo committente come provato dall'assenza delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle opere, dall'assenza delle necessarie autorizzazioni, di cui l'arch.
si stava occupando, e dall'assenza delle comunicazioni agli organi preposti (ASL, Ispettorato del Pt_1
Lavoro, Genio Civile, ecc.).
Allo stesso modo inammissibile è il quarto motivo dell'appello proposto dell'arch. , come pure Pt_1
il secondo motivo dell'appello proposto dal , nella parte in cui tendono ad attribuire alla vittima del CP_4
sinistro la responsabilità esclusiva del suo decesso affermando che: a) il era il titolare della ditta PE
appaltatrice e, in quanto tale, il primo responsabile dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni;
b) se il avesse provveduto a redigere un piano di sicurezza, a montare i ponteggi, ad indossare PE
la cintura di sicurezza e il casco protettivo, le conseguenze lesive della caduta non si sarebbero semplicemente
“attenuate” ma l'evento luttuoso non si sarebbe proprio verificato;
c) il ha posto in essere un PE
comportamento che per la sua spregiudicatezza, imprevedibilità e pericolosità si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo e che interrompe il nesso eziologico tra le altre condotte e l'evento dannoso;
d) il PE
titolare dell'impresa artigiana G.L. Costruzioni, in esecuzione del contratto di appalto stipulato con il CP_4
, operava in piena autonomia e senza interferenze in un cantiere che non doveva essere ancora aperto ed
[...]
aveva l'obbligo diretto ed esclusivo di provvedere alla predisposizione di un piano di sicurezza e le precauzioni atte ad evitare i rischi propri della sua attività, compreso quello di caduta dall'alto, considerata la tipologia di lavoro appaltatagli;
e) la mancata redazione di un piano di coordinamento per la sicurezza non ha avuto alcuna incidenza causale sull'evento verificatosi poiché, se è vero che esso era formalmente necessario, avendo operato sul cantiere più ditte, è altrettanto vero che l'infortunio verificatosi dipende dalla violazione delle misure di sicurezza proprie dell'attività di impresa del per cui la sua esistenza non avrebbe avuto alcuna influenza PE
rispetto a quanto è accaduto;
f) nel caso di specie i presidi antinfortunistici da adottare erano infatti quelli previsti dagli artt. 16 e 10 del d.P.R. 164/56, trattandosi di lavoro su di un tetto che espone chi lo esegue ad un serio e concreto rischio di caduta dall'alto, per cui, quando non si dispone di impalcature di protezione o parapetti, gli pagina 23 di 34 operai devono fare uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune trattenuta che deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole, ad una fune ancorata ad opere fisse.
Inammissibile è, infine, il secondo motivo dell'appello proposto dal nella parte in cui questi CP_4
afferma che la nomina del quale responsabile dei lavori lo esime da ogni responsabilità poiché detta Pt_1
nomina fa gravitare sul professionista incaricato l'obbligo di procedere alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di controllarne l'osservanza.
Tutte queste questioni sono state infatti già esaminate e superate dalle pronunce intervenute in sede penale le quali, con efficacia di giudicato, hanno ritenuto e corresponsabili del Parte_1 Controparte_4
decesso di La sentenza del Tribunale Penale di Napoli - Sezione Distaccata di Afragola n. Persona_2
17732/2010 è stata, infatti, così motivata: “…La difesa del proprio partendo dalla sua qualità di CP_4
committente, ha affacciato la tesi secondo la quale l'imputato, ben cosciente di non avere alcuna competenza e capacità tecnica per la gestione dei lavori da eseguirsi, anche con riferimento alla materia della sicurezza del lavoro, incaricava l'architetto per la progettazione, l'esecuzione ed il controllo dell'esecuzione Parte_1
dell'opera. Era dunque il che assumeva per i lavori la figura del “responsabile dei lavori”, prevista Pt_1
dal D. lgs. n. 494, esonerando pertanto il committente da ogni responsabilità.
Deve ritenersi vera la circostanza, perché emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che l'architetto era designato dal come “direttore dei lavori nella fase di lavorazione”, accettando in Parte_1 CP_4
calce alla richiesta del 16 marzo 2004 l'incarico ricevuto, in sede di deposito presso il Comune di Caivano della documentazione integrativa al progetto di ristrutturazione edilizia e di riconversione dell'opificio industriale luogo del sinistro (v. richiesta del del 16 marzo 2004, accettata in calce dal e depositata CP_4 Pt_1
presso l'ufficio comunale il 9 marzo 2014). Risulta inoltre pacifico in atti, ad onta di quanto sostenuto dall'imputato nel suo esame, che l'architetto non solo accettò formalmente la nomina come direttore Pt_1
dei lavori, ma assunse effettivamente la qualifica di “responsabile dei lavori”, in quanto incaricato dal CP_4
di provvedere a tutti gli adempimenti di progettazione e di sicurezza, dell'esecuzione e del controllo dei lavori.
Gli stessi testi indicati dalla difesa del hanno confermato che l'imputato, per poter attendere ad Pt_1
alcuni adempimenti specifici, come i calcoli delle strutture ed il piano di sicurezza, aveva incaricato alcuni professionisti di propria fiducia, nelle persone dell'ingegnere e dell'architetto . Ma che CP_7 CP_6
l'architetto - oltre a progettare la struttura del capannone, predisponendo la documentazione ed i grafici pagina 24 di 34 necessari (avvalendosi anche di professionisti di fiducia) - fosse pienamente a conoscenza dell'inizio dei lavori è
dimostrato, oltre che dalle dichiarazioni rese dal in sede di esame, da quelle riferite da alcuni CP_4
testimoni…E dunque o avrebbero dovuto provvedere alla designazione del coordinatore per CP_4 Pt_1
la progettazione. Se infatti è vero che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi, limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori (art. 6 D.vo cit.), la giurisprudenza di legittimità ha escluso che tale esonero consegua alla sola nomina del responsabile dei lavori, senza il conferimento allo stesso di una delega scritta avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche (cfr. ex plurimis, Cass. sez. 3 n. 7209 del 2007).
Il committente, anche alla luce del richiamato impianto normativo, novellato nel 1999, “rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro”. L'effetto liberatorio della responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori, ma solo nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo. Tutto dipende,
pertanto, dal contenuto e dall'estensione dell'atto di delega, che si deve “imprescindibilmente accompagnare”
alla nomina del responsabile dei lavori, con il quale si attribuiscono al predetto poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, e la sfera di competenza attribuitagli. In mancanza di una precisa delimitazione degli incarichi conferiti al responsabile dei lavori, anche il committente non era quindi esonerato, come il responsabile dei lavori, dal designare il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.
Prima di affidare i lavori occorreva pertanto designare un coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
compito che poteva essere rivestito anche direttamente dall'architetto (art. 10 D.vo cit). Se o Pt_1 CP_4
avessero designato il coordinatore, questi avrebbe dovuto redigere il piano di sicurezza e di Pt_1
coordinamento previsto dall'art. 12.1 del citato decreto l.vo che individua anche le attrezzature atte a garantire,
per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme antinfortunistiche e contiene anche (lett. l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto. Il coordinatore per l'esecuzione, ove nominato,
avrebbe anche avuto il compito (art.
5.1 lett. b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (che avrebbe dovuto redigere il art. 2 f. ter), che è complementare e di dettaglio rispetto al piano generale PE
previsto dall'art. 12. Il coordinatore avrebbe quindi dovuto segnalare al committente o al responsabile dei lavori - con contestazione scritta - le inosservanze del (art.
5.1 lett. e). PE
In buona sostanza, il rispetto della normativa antinfortunistica avrebbe imposto al di non violare le PE
pagina 25 di 34 prescrizioni previste dalla normativa di sicurezza per i lavori da eseguire nei cantieri, e sicuramente il PE
avrebbe operato munito di cinture di sicurezza, di casco protettivo e di idonei ponteggi, prescrizioni che, se non violate, avrebbero certamente evitato il verificarsi dell'evento mortale nei termini in cui si è concretamente e tragicamente verificato.
Sulle sicure responsabilità soggettive anche del del resto, per non aver adottato le misure minime PE
di sicurezza che gli erano prescritte nell'esecuzione dell'opera, vanno certamente condivise le valutazioni dei c.t. e in ordine alla violazione dell'art. 9 del D. vo n. 494/96 e degli artt. 10 e 16 del D.p.r. n. Per_3 CP_8
164. Viceversa, il e il consentivano l'inizio dei lavori, recandosi più volte sul cantiere, senza CP_4 Pt_1
impedire al - pur avendone l'obbligo giuridico, per come sopra indicato - di lavorare in totale assenza PE
dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal decreto attuativo della direttiva cantieri. Anche l'ulteriore violazione contestata al committente ed al responsabile dei lavori, prevista dall'art. 11 del D.vo cit., e consistita nel non aver trasmesso agli organi di vigilanza territorialmente competenti, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare, lungi dal costituire una violazione formale, assume certamente una rilevanza nel processo causale di verificazione dell'evento, essendo finalizzata a mettere a conoscenza gli organi di vigilanza dell'attività da iniziarsi, consentendo loro la tempestiva verifica del rispetto della normativa antinfortunistica e -
nel caso in esame - imponendo la sospensione dei lavori nel cantiere, proprio a causa delle numerose e richiamate violazioni alla normativa di sicurezza...”.
La Corte d'Appello Penale, nel confermare agli effetti civili la condanna degli imputati al risarcimento in favore delle costituite parti civili dei danni conseguenti al reato di omicidio colposo, dichiarato contestualmente estinto per prescrizione, ha quindi ribadito la responsabilità concorrente del e del affermando CP_4 Pt_1
quanto segue: “Non può sostenersi, come ritiene la difesa del che l'imputato, avendo individuato nel CP_4
il responsabile dei lavori e non essendo in possesso delle necessarie cognizioni tecniche che gli Pt_1
permettevano di comprendere la natura e la difficoltà di esecuzione dei lavori e le problematiche inerenti alla materia antinfortunistica, dovesse ritenersi esonerato e sollevato da qualunque responsabilità per quanto sarebbe potuto avvenire in cantiere. In primo luogo, il avrebbe dovuto conferire una delega scritta al CP_4
direttore dei lavori;
in secondo luogo, avrebbe dovuto nominare o accertarsi che fosse nominato dal D'GE
un coordinatore per l'esecuzione dei lavori (si veda, a titolo di esempio Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42131 del
30.09.2008 la cui massima recita: “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere pagina 26 di 34 edili è titolare di una posizione di garanzia, ed ha l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che permane anche nell'ipotesi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'impresa, l'esecuzione degli stessi sia stata subappaltata a più imprese, poiché, in caso di infortunio, la responsabilità del committente non è
esclusa da quella dell'appaltatore”)…
La nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori era, come ha evidenziato anche il Giudice di primo grado, obbligatoria ai sensi ai sensi dell'art. 3 co 4 D. L.vo 494/96, a causa del coinvolgimento nel cantiere di più ditte intente alla lavorazione. Anche la presenza non contemporanea delle due ditte imponeva la nomina del coordinatore, come recita testualmente l'art. 3 co. 3 D. l.vo 494/96, ad opera del committente o del responsabile dei lavori. Questa indicazione testuale rende del tutto prive di fondamento le doglianze espresse da entrambi i difensori circa la non contestuale operatività dell'impresa del e del presso il cantiere Per_4 PE
della Colmar. Contrariamente a quanto sostengono i difensori, la mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe evitato o contribuito ad evitare il tragico infortunio.
Questo aspetto è stato esaurientemente affrontato dal Giudice alle pagine 7 e 8 della sentenza appellata,
al cui contenuto si rinvia. Il coordinatore, ove fosse stato nominato, avrebbe proceduto alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e avrebbe verificato l'idoneità del POS che doveva redigere il Tutto ciò PE
non è avvenuto ed ha sicuramente determinato o contribuito a determinare il decesso di PE
Pertanto, il deve essere ritenuto responsabile del decesso del con tutto ciò che ne CP_4 PE
consegue in materia di obblighi risarcitori che devono essere in questa sede confermati. Analoghe
considerazioni devono svolgersi con riferimento all'imputato . Parte_1
Quest'ultimo, al pari di rivestiva una posizione di garanzia nei confronti del in quanto, CP_4 PE
di fatto, aveva assunto il ruolo di responsabile dei lavori…Che il rivestisse la qualifica di Direttore Pt_1
responsabile dei lavori, si desume da tutta una serie di elementi che, considerati unitariamente, risultano gravi,
precisi e concordanti. Tali elementi sono rappresentati dalle prove documentali e testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Il , nella concessione edilizia, compare come direttore dei lavori;
lo Pt_1
stesso veniva notato frequentemente in cantiere dove svolgeva anche un'attività di gestione e indirizzo dei lavori, descritta dai testi escussi , e . Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
Pertanto, non può seriamente dubitarsi del ruolo rivestito dal nella vicenda anche in mancanza Pt_1
di una nomina o di una delega scritta proveniente dal committente…Poiché risulta dalle testimonianze assunte pagina 27 di 34 che il si recava presso il cantiere, impartendo ordini e provvedendo alla risoluzione di problematiche Pt_1
tecniche afferenti all'esecuzione dei lavori, si deve ritenere, in conformità al predetto orientamento, che lo stesso avesse di fatto assunto la qualifica di direttore responsabile dei lavori. A tale qualifica è collegato dalla legge l'obbligo di provvedere alla notifica dell'inizio dei lavori e alla nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La mancata nomina da parte degli imputati del coordinatore dell'esecuzione dei lavori si innesta nel determinismo causale che ha provocato il decesso del PE
I compiti del coordinatore sono illustrati in maniera chiara nella seguente massima della Suprema Corte
dove si evidenzia che il coordinatore dell'esecuzione dei lavori possiede significativi poteri di raccordo tra l'impresa appaltatrice e il committente e importanti doveri di vigilanza nei confronti delle imprese che operano nell'ambito del cantiere (Si veda Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18651 del 20.03.2013 la cui massima recita: “In
materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 5 D. lgs. n. 494 del 1996, oltre ad assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni”).
Orbene, indipendentemente dalla rimarcata autonomia gestionale della , più volte Controparte_9
segnalata dalla difesa del nel suo atto di appello, ove fosse stato nominato da parte del committente o Pt_1
del direttore responsabile dei lavori, lo stesso avrebbe, esercitando i suoi poteri di vigilanza, impedito il verificarsi dell'evento, stante la evidentissima carenza, nella lavorazione affidata al delle più elementari PE
e basilari cautele atte ad evitare una caduta dall'alto.
Ciò, in base al preciso obbligo, affidato al coordinatore dell'esecuzione: “di assicurare e di verificare il rispetto, da parte imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro” (Corte Cass. Sez. IV
Sent. IV Sent. 14407 del 07.12.2011). È pertanto priva di rilievo e fondamento l'osservazione formulata dalle difese in base alla quale il deve reputarsi unico responsabile dell'evento, avendo agito in piena PE
autonomia e con una propria impresa nel cantiere della ditta Colmar.
Pertanto, deve ritenersi provata, sulla base delle emergenze processuali, una corresponsabilità del pagina 28 di 34 e del nel verificarsi della morte di ”. CP_4 Pt_1 Persona_5
I motivi in scrutinio, come pure il terzo motivo dell'appello proposto dal , sono invece CP_4
ammissibili, ma infondati, nella parte in cui si censura la pronuncia di primo grado per aver quantificato il concorso di colpa del nell'esigua misura del 30% quando il suo apporto causale alla verificazione PE
dell'infortunio mortale era da ritenere senz'altro prevalente. Ciò in quanto il essendo titolare dell'impresa PE
G.L. Costruzioni in Ferro, avrebbe dovuto redigere un piano di sicurezza, montare i ponteggi, agganciare la cintura di sicurezza ed indossare il casco protettivo.
L'appaltatore violava invece colpevolmente tutte le norme in materia di prevenzione tenendo un comportamento che, per la sua spregiudicatezza, imprevedibilità e pericolosità, si è posto al di fuori di ogni possibilità di controllo ed ha deliberatamente assunto una condotta altamente pericolosa per la propria incolumità, oltre che per quella degli altri dipendenti.
Le pronunce penali, pur avendo acclarato il concorso di colpa della vittima del reato nella verificazione dell'evento lesivo, non hanno infatti proceduto alla sua percentualizzazione, demandata al giudice civile in quanto rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. Dette pronunce, attraverso l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti ascrivibili agli imputati, hanno tuttavia fornito le coordinate per tale percentualizzazione che è stata correttamente stimata dall'autore della sentenza impugnata nella misura del 70%
dovendosi ritenere senz'altro preponderante la responsabilità del e del . CP_4 Pt_1
Costoro, benché investiti ex lege di una posizione di garanzia nei confronti del si sono infatti resi PE
responsabili di una serie di comportamenti omissivi a cascata, espressivi di un'inaccettabile volontà di risparmio sui costi e di un lassismo incompatibile con le loro posizioni di committente e di responsabile dei lavori, che hanno condotto alla creazione di un'area opaca entro la quale l'appaltatore è stato lasciato libero di operare al di fuori di ogni controllo.
Gli appellanti sono infatti rei: a) della mancata nomina, obbligatoria per legge, di un coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori prima dell'affidamento degli stessi e della consegna del cantiere all'impresa appaltatrice;
b) della conseguente mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 12 del D. lgs. n. 494/1996 che è deputato anche a contenere le misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; c) della mancata verifica dell'esistenza e dell'idoneità del piano operativo di sicurezza che avrebbe dovuto redigere il e che è di completamento e di dettaglio rispetto al piano previsto PE
pagina 29 di 34 dall'art. 12 D. lgs. cit.; d) di aver permesso l'inizio dei lavori nella totale assenza dei requisiti minimi di sicurezza;
e) del mancato esercizio dei poteri di vigilanza spettanti al coordinatore, ivi compreso quello di sospendere singole lavorazioni in caso di grave e imminente pericolo, che avrebbero evitato il verificarsi dell'infortunio mortale;
f) della mancata trasmissione agli organi di vigilanza competenti, prima dell'inizio dei lavori, della notifica finalizzata a rendere loro note le attività da intraprendere così da consentire agli stessi una tempestiva verifica del rispetto della normativa antinfortunistica.
§§§§§§
Sono poi infondati il quinto ed ultimo motivo dell'appello proposto dall'arch. ed il quinto Pt_1
motivo dell'appello del con cui viene lamentata l'eccessività degli importi liquidati a titolo di CP_4
risarcimento danni ai prossimi congiunti di senza che nulla sia stato provato in ordine ai danni Persona_2
non patrimoniali da loro effettivamente patiti e con un'assiomatica applicazione delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Roma.
L'utilizzo di tali tabelle è stato infatti avallato dalla Suprema Corte la quale in più occasioni ha ribadito che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'estrazione del valore medio del punto dai precedenti giudiziari, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, devono comparire l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, a meno che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. ex multis cass. n. 10579/2021 e n. 26300/2021).
Con tali pronunzie la Cassazione ha dunque confermato il valore dimostrativo che i meccanismi presuntivi sono destinati ad assumere in subiecta materia, al fine di apprezzare l'esistenza e la gravità del danno da perdita del rapporto parentale, a partire dal dato costituito dalla maggiore o minore prossimità del legame familiare. Lo
stesso è a dirsi per quel che concerne l'età della vittima, l'età dei superstiti e la convivenza Ciò in quanto un evento luttuoso, in base a nozioni di comune esperienza, ha conseguenze afflittive la cui intensità è tanto maggiore quanto più giovane è l'età della vittima, venendo a frustrare la legittima aspettativa dei superstiti di un lungo percorso di vita comune, e tanto più elevata quanto più ridotto è il numero dei componenti il nucleo pagina 30 di 34 familiare venendo ad essere limitata la possibilità di trovare reciproco conforto e sostegno nell'affrontare e superare la perdita. Lo stesso è a dirsi per quanto concerne l'età dei superstiti essendo del pari notorio che,
quanto più la stessa è acerba, maggiore è la difficoltà di affrontare l'evento traumatico mentre, con la maturità, si acquista una più elevata capacità di elaborare il lutto anche perché l'individuo inizia a proiettare le sue aspettative di vita al di fuori del nucleo familiare di origine costruendo stabili rapporti affettivi esterni.
Rilevanti sono infine la condizione di convivenza dei superstiti con il deceduto, e le loro abitudini di vita,
essendo l'afflittività del lutto senz'altro più elevata in presenza di una maggior consuetudine di rapporti.
L'utilizzo di tali criteri e delle tabelle capitoline che su di esse si fondano ha perciò condotto ad una liquidazione del danno in parola senz'altro rispondente ad equità.
§§§§§§
Segue a questo punto l'esame del quarto e del sesto motivo dell'appello proposto da il Controparte_4
quale lamenta l'omessa pronunzia in ordine alla propria domanda di scioglimento del vincolo di solidarietà
passiva, in violazione dell'art. 2055 c.c. e dell'art. 112 cpc, deducendo che nel caso di specie non poteva essere emessa una generica condanna al risarcimento a carico proprio e dell'arch. occorrendo Pt_1
necessariamente procedere ad una differenziazione delle loro responsabilità ed all'individuazione della misura in cui ciascuno degli originari convenuti ha concorso alla causazione della morte del PE
Ciò in quando una condanna solidale potrebbe essere emessa nel solo caso in cui non è possibile individuare il diverso apporto causale fornito da ciascuno dei coautori dell'illecito alla verificazione dell'evento dannoso che, per quanto concerne il non potrebbe essere superiore al 10%. CP_4
Il tribunale, sempre in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe infine omesso di esaminare e di accogliere la domanda di malleva e rivalsa formulata dal nei confronti del CP_4 Pt_1
§§§§§§
Anche tali doglianze non meritano di essere accolte. Sul punto occorre in primo luogo evidenziare che il vincolo di solidarietà passiva tra i coautori di un illecito, previsto dall'art. 2055 c.c. a tutela del creditore, non può essere scisso per volontà unilaterale dei debitori sottraendo in tal modo al danneggiato il diritto di pretendere anche l'intera prestazione dall'obbligato maggiormente solvibile.
Ne consegue che qualora resti accertato, come nella fattispecie in esame, che più persone hanno dato un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso, non è consentito al giudice di merito di limitare la pagina 31 di 34 condanna di ciascuno in misura corrispondente alla rispettiva quota parte di responsabilità e tanto meno egli può
e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe a meno che uno dei condebitori solidali non abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o comunque, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento in funzione della futura ripartizione del peso del debito nei rapporti interni (cfr. ex multis cass. n. 16939/2006).
Tanto con la precisazione che, qualora il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore -
neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti,
della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. c.p.c., delle "domande" nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, infatti, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso: domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può
essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello (cfr. in termini cass. n.
8105/2006 e n. 10042/2006). Va infine evidenziato come la domanda con cui un soggetto esercita il diritto a rivalersi degli effetti pregiudizievoli di una condanna nei confronti di altro soggetto, a lui non legato da vincolo di solidarietà, si differenzia dall'azione di regresso che, invece, tale vincolo presuppone e mira a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi. Ne discende che, anche in tal caso, la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate,
rilevante nelle sole obbligazioni solidali, non può essere delibata se uno dei condebitori non abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri ma abbia svolto una domanda finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità accollandola all'altro (cfr. così cass. n. 30952/2023).
Nel caso di specie, come si evince dalle conclusioni della comparsa di risposta depositata in prime cure dal riportate tra virgolette nella parte espositiva della presente sentenza, l'appellante non ha formulato CP_4
in primo grado alcuna domanda di regresso nei confronti dell'arch. , e tanto meno ha chiesto di Pt_1
pagina 32 di 34 accertare le rispettive percentuali di responsabilità in vista del futuro esercizio di tale azione, ma si è limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea e la restituzione della somma di € 60.000,00, versata in esecuzione della condanna provvisionale disposta in sede penale, “in quanto la responsabilità per il sinistro occorso è ascrivibile in via esclusiva al sig. ovvero al sig. ”. PE Pt_1
E' infine vero che il tribunale ha omesso di pronunziarsi sulla domanda con cui l'appellante ha chiesto di
“dichiarare tenuto il sig. a tenere indenne e, comunque, mallevare il sig. da Parte_1 Controparte_4
ogni e qualsivoglia somma che lo stesso fosse tenuto a versare in conseguenza del presente giudizio, essendosi reso…inadempiente al mandato conferito…violando le norme di sicurezza e protezione imposte dalla legge di sicurezza ” ma altrettanto vero è che tale diritto di rivalsa non sussiste in quanto il è corresponsabile CP_4
delle violazioni ascritte al professionista per non avergli conferito una delega scritta contenente la puntuale descrizione delle sue incombenze e per non aver provveduto direttamente alla nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i compensi medi previsti, in relazione al valore della controversia, dal D.M. n. 147 del 2022 e distraendo la somma in favore dell'avv. Nicola Pignatiello per dichiarato anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sugli appelli riuniti di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta gli appelli proposti da e da in vista della riforma della sentenza del Parte_1 Controparte_4
Tribunale di Napoli n. 471/2021 pubblicata in data 19.01.2021.
2) Condanna e , in solido tra loro, al rimborso delle spese avversarie del Parte_1 Controparte_4
presente grado di giudizio che si liquidano in € 34.001,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv.
Nicola Pignatiello per dichiarato anticipo.
pagina 33 di 34 3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di e di , di una sanzione pari al Parte_1 Controparte_4
contributo unificato dovuto per gli appelli proposti.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, l'08.05.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_10
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