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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8499/2024 r.g., promossa da
, nata a San Giovanni in [...] il 1° marzo 1969 (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Chiarini del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Carbonaro del Foro C.F._2
di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente ai propri difensori, chiedono che il Tribunale accolga il ricorso, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate” e riportate a verbale.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il il 5 luglio 2024 da e Parte_1 Parte_2
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 10 dicembre 2024, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni ivi previste e riportate a verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 6 settebre 1992 e che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, ora tutti maggiorenni, e , dei Per_1 Per_2 Per_3
quali quest'ultimo regolarmente occupato a tempo pieno indeterminato;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale del 21 febbraio 2023, nel procedimento di separazione personale omologato con decreto del Tribunale di
Bologna del 6 marzo 2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
2 rilevato, in particolare, che fra le condizioni del divorzio concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermata all'udienza del 10 giugno 2024, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ Trasferimento immobiliare
I Signori e al fine di dare compiuta definizione dei Parte_1 Parte_2
reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376
c.c., convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare:
Art. 1) Consenso ed oggetto
A tal fine la signora cede e trasferisce al sig. , che Parte_1 Parte_2
accetta ed acquista, e che essendo già titolare della restante quota di un mezzo diviene pieno proprietario dell'intero, la proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), che ad esso compete, di porzione di fabbricato sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO),
Viale della Repubblica n. 56 costituito da appartamento posto al piano 2 con annessa autorimessa al piano terra così, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- foglio 71, Particella 427, Subalterno 13, categoria A/3 , classe 4, piano 2, vani 6, superficie catastale totale 108 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte
105 mq, rendita catastale € 790,18 (appartamento);
- foglio 71, Particella 427, Subalterno 9, categoria C/6, classe 5, piano T, consistenza 18 mq, superficie catastale 18 mq, rendita catastale € 111,55
(autorimessa);
Confini: vano scala, parti comuni, salvo altri (appartamento); Testimone_1
la corte condominiale e parti comuni, salvo altri Controparte_1 Controparte_2
(autorimessa).
3 Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, il tutto come meglio specificato nel rogito di provenienza infra citato che qui viene integralmente richiamato;
art. 2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio di Bologna in data 26.09.1994 repertorio n. Persona_4
30758 raccolta n. 10614, registrato a Bologna il 11.10.1994 al n. 10780 e trascritto a
Bologna in data 06.10.1994 al registro generale n. 26724, registro particolare n.
16354, rettificato con trascrizione in data 29.01.1997, reg. gen. 4274, reg. part. 3100.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza e con tutti i limiti e gli obblighi di cui alla Convenzione stipulata con il di San Giovanni in Persiceto per scrittura privata autenticata nelle Pt_3
firme dal notaio di Bologna in data 20.09.1990 rep. 23582/7049 Persona_4
registrata a Bologna Atti Privati l'1.10.1990 n. 4969 trascritta a Bologna in data
03.10.1990 al Reg. Part. 19432 Reg. Gen. 28696, ben nota e conosciuta dalla parte cessionaria sig. . Parte_2
art. 3) Garanzie
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
4 Art. 4) Dichiarazioni urbanistiche
La Parte cedente ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica, dichiara
*che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di concessione edilizia n. 92/376 rilasciata dal Comune di San
Giovanni in Persiceto in data 16.02.1993 prot. n. 170 e successiva variante n. 94/560 del 02.01.1995;
*che in data 29.11.2000 è stato rilasciato dal Comune di San Giovanni in Persiceto attestato di abitabilità del fabbricato;
*che successivamente negli immobili in oggetto non sono state eseguite ulteriori opere soggette a licenze o concessioni e non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria e garantisce pertanto la piena e perfetta regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili trasferiti.
La Parte cedente garantisce inoltre la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e resta esonerata dalla consegna delle relative certificazioni;
art. 5) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera A) l'originale dell'attestato di prestazione energetica n. 02421-615119-2024 rilasciato in data 08.10.2024 dal
[...]
Tecnico abilitato, e valido fino al 08.10.2034. Parte_4
La Parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile e la parte cedente dichiara cha alla data del suo rilascio non si sono verificate cause di decadenza;
art. 6) Conformità catastale
5 Ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano l'unità immobiliare raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto Protocollo n. 1803 del 10.09.1994 (sia per l' appartamento particella 427 sub 13 sia per l' autorimessa particella 427 sub 9), allegate sub B), alle quali essi fanno riferimento.
La parte cedente, sig. ra attuale intestataria dei diritti Parte_1
immobiliari oggetto del trasferimento, dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e la parte cessionaria, sig. conferma la Parte_2
dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente.
La parte cedente, sig.ra dichiara inoltre che vi è conformità fra gli Parte_1
intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari;
art. 7) Valore
I signori e per quanto occorrer possa, dichiarano Parte_1 Parte_2
che il valore della quota ceduta è pari ad euro 75.000,00 (settatacinquemila/00); art. 8) Assenza di Mediazione - Corrispettivo in denaro
I sottoscritti signori e - consapevoli delle responsabilità penali Pt_1 Parte_2
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore;
- che il corrispettivo del presente trasferimento pari ad € 75.000,00
(settatacinquemila/00) è stato pagato mediante assegno circolare non trasferibile n. E
6 7406856230-07 emesso dalla banca Unicredit in data 15.11.2024 a favore di Parte_1
che viene allegato in fotocopia sotto la lettera C);
[...]
- che il trasferimento avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi;
la parte cedente, sig.ra dal momento che è stato corrisposto l'intero Parte_1
corrispettivo oggetto della presente cessione, rilascia ampia e finale quietanza a saldo;
art. 9) Rinuncia ad ipoteca legale
La Parte cedente signora rinuncia all'ipoteca legale;
Parte_1
art. 10) Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
art. 11) Dichiarazioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Pt_1 Parte_2
imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari ”; preso atto che i ricorrenti, quanto al trasferimento immobiliare concordato, hanno reso le dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente, sottoscrivendo il verbale dinanzi al cancelliere;
rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 17 luglio
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere
7 favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata il 28 novembre 2024); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6 settembre
1992 a San Giovanni in Persiceto (Bologna) da , nata a [...] Parte_1
Giovanni in Persiceto (Bologna) il 1° marzo 1969 e nato a [...] Parte_2
Giorgio di Piano (Bologna) il 18 ottobre 1961, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni in Persiceto al n. 50, parte II, serie A, ufficio
1, anno 1992;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Giovanni in Persiceto di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) il figlio unico non economicamente autosufficiente, continuera' a vivere Per_1
col padre, e la madre si obbliga a versare a titolo di contribuzione nel mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 275,00;
2) il figlio , di recente laureatosi in architettura, sta lavorando all'estero, in Per_2
Svizzera, a Zurigo, con contratto di lavoro a tempo determinato. Per detta ragione la madre (salvo modifiche) continuerà a versare per la contribuzione nel mantenimento
8 del figlio l'importo di euro 275,00, non oltre comunque il compimento del 30° anno di vita del figlio. Il detto pagamento avverra' sul c/c intestato a;
Per_2
3) A titolo di complessivo mantenimento ordinario dei figli, pertanto, la sig.ra
, fermo restando quanto su espresso, si impegna a versare, l'importo Pt_1
complessivo pari ad Euro 550,00 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, che come per legge, sarà soggetto a rivalutazione Istat a decorrere dal mese di maggio 2025;
4) i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, l'importo delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli non economicamente autosufficienti, come da protocollo del Tribunale di Bologna (che si richiama per intero). Tutte le citate spese straordinarie e quelle ulteriori che si rendessero necessarie, ad eccezione delle mediche non mutuabili che rivestono il carattere di urgenza, dovranno essere comunque previamente concordate fra i genitori e saranno rimborsate, a semplice richiesta, non oltre il mese successivo a quello di presentazione di idoneo giustificativo, al genitore che le abbia anticipate per intero;
5) l'immobile sito in San Giovanni in Persiceto (BO), Viale della Repubblica n. 56, oggetto del trasferimento immobiliare di cui al paragrafo 7), è abitato dal sig.
(e dai figli) sin dalla data di omologa della separazione;
pertanto, sin Parte_2
dal deposito del ricorso ogni costo, di qualsivoglia natura, tasse e tributi, spese condominiali ordinarie e straordinarie, saranno interamente a carico del sig. Parte_2
(quanto alle spese condominiali di natura straordinaria si precisa che al momento non vi sono state deliberazioni);
6) non risultano altre pendenze di natura economica tra i coniugi, avendole già definitivamente risolte;
pertanto, viene sciolta la comunione legale, e nessuno avrà altro a che pretendere reciprocamente”;
7) “Al fine di dare compiuta definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376 c.c.”, “cede e Parte_1
9 trasferisce” a “che accetta ed acquista, e che essendo già titolare della Parte_2
restante quota di un mezzo diviene pieno proprietario dell'intero, la proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), che ad esso compete, di porzione di fabbricato sito in
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Viale della Repubblica n. 56 costituito da appartamento posto al piano 2 con annessa autorimessa al piano terra così, distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune: - foglio 71, Particella 427, Subalterno 13, categoria A/3 , classe 4, piano 2, vani 6, superficie catastale totale 108 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 105 mq, rendita catastale € 790,18
(appartamento); - foglio 71, Particella 427, Subalterno 9, categoria C/6, classe 5, piano
T, consistenza 18 mq, superficie catastale 18 mq, rendita catastale € 111,55
(autorimessa); Confini: vano scala, parti comuni, salvo altri Testimone_1
(appartamento); la corte condominiale e parti Controparte_1 Controparte_2
comuni, salvo altri (autorimessa). Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, il tutto come meglio specificato nel rogito di provenienza infra citato che qui viene integralmente richiamato”; “I signori e Parte_1 Parte_2
per quanto occorrer possa, dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad euro
75.000,00 (settatacinquemila/00)”; “il corrispettivo del presente trasferimento pari ad
€ 75.000,00 (settatacinquemila/00) è stato pagato mediante assegno circolare non trasferibile n. E 7406856230-07 emesso dalla banca Unicredit in data 15.11.2024 a favore di che viene allegato in fotocopia sotto la lettera C)”; “La Parte_1
Parte cedente signora rinuncia all'ipoteca legale”; “Gli effetti attivi Parte_1
e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio”; il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 10 dicembre 2024 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
10 8) “I signori e dichiarano che in relazione ai rapporti economici e Pt_1 Parte_2
patrimoniali fra essi intercorrenti, con l'esatto adempimento di quanto indicato nel presente atto, nulla avranno a pretendere l'un l'altro”;
9) “Le spese del presente procedimento si vogliono compensate e poste al 50% di ciascuna parte per quanto riguarda il compenso dell per la trascrizione del CP_3
trasferimento immobiliare le spese sono a carico di entrambe le parti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
18 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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