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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN MO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3333/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Musetta Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Musetta - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250030967683000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5116/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste pe ril rigetto del ricorso
Deposito del dispositivo riservato entro giorni 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 02820250030967683000 notificata il 21.5.2025, recante l'iscrizione a ruolo della complessiva somma, comprensiva di interessi e sanzioni, di €. 4.269,23 per omesso/ carente versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfetario e di addizionale comunale Irpef relativi al periodo d'imposta dell'anno 2019.
Lamentava, con l'unico motivo di ricorso, che la pretesa tributaria era illegittima per tardività della notifica della cartella di pagamento con la conseguente decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute, in quanto l'art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973, impone al concessionario di notificare al contribuente la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Sarebbe tardiva, quindi, la notifica della cartella di pagamento se effettuata oltre il suddetto termine. Poiché, la pretesa tributaria azionata con la suddetta cartella di pagamento si riferisce al periodo d'imposta 2019, la notifica della cartella esattoriale sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2023.
Si costituiva l'ADEntrate che chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
L'atto impugnato, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non si riferisce al controllo ex art. 36 bis dpr 600/73 della dichiarazione dei redditi 2019 ma bensì al riscontro dell'omesso versamento delle rate successive alla prima del piano di rateizzo della prodromica comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis.
Al controllo è susseguita la notifica della comunicazione d'irregolarità alla quale il ricorrente ha dato seguito con un rateizzo. La prima rata è stata pagata nei termini. La seconda fuori termine ed entrambe le rate sono state scomputate dall'intero dovuto. Ne segue che l'eccepita decadenza ex art. 25 dpr 302/73 non è fondata e nessuna decadenza si è verificata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna alle spese che si liquidano in euro 300 più oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN MO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3333/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Musetta Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Musetta - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250030967683000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5116/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste pe ril rigetto del ricorso
Deposito del dispositivo riservato entro giorni 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 02820250030967683000 notificata il 21.5.2025, recante l'iscrizione a ruolo della complessiva somma, comprensiva di interessi e sanzioni, di €. 4.269,23 per omesso/ carente versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfetario e di addizionale comunale Irpef relativi al periodo d'imposta dell'anno 2019.
Lamentava, con l'unico motivo di ricorso, che la pretesa tributaria era illegittima per tardività della notifica della cartella di pagamento con la conseguente decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute, in quanto l'art. 25, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973, impone al concessionario di notificare al contribuente la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Sarebbe tardiva, quindi, la notifica della cartella di pagamento se effettuata oltre il suddetto termine. Poiché, la pretesa tributaria azionata con la suddetta cartella di pagamento si riferisce al periodo d'imposta 2019, la notifica della cartella esattoriale sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2023.
Si costituiva l'ADEntrate che chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
L'atto impugnato, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non si riferisce al controllo ex art. 36 bis dpr 600/73 della dichiarazione dei redditi 2019 ma bensì al riscontro dell'omesso versamento delle rate successive alla prima del piano di rateizzo della prodromica comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis.
Al controllo è susseguita la notifica della comunicazione d'irregolarità alla quale il ricorrente ha dato seguito con un rateizzo. La prima rata è stata pagata nei termini. La seconda fuori termine ed entrambe le rate sono state scomputate dall'intero dovuto. Ne segue che l'eccepita decadenza ex art. 25 dpr 302/73 non è fondata e nessuna decadenza si è verificata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna alle spese che si liquidano in euro 300 più oneri ed accessori di legge se dovuti.