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16 febbraio 1963
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29 agosto 1984
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1 gennaio 2011
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1 gennaio 2022
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Art. 53.
La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.(1a)
La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, puo' affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione e di propri tributi. ((Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attivita` di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale e` svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali)) .
---------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 6 agosto 1984, n. 457 , ha disposto (con l'art.4) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984.
La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.(1a)
La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, puo' affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione e di propri tributi. ((Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attivita` di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale e` svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali)) .
---------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 6 agosto 1984, n. 457 , ha disposto (con l'art.4) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 15/07/2015, n. 155Provvedimento: SENTENZA N. 155 ANNO 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, TA IA, MA RO RE, RL AG, GI TO, LV CI, IA de RE, NI ZANON, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 380, 383 e …Leggi di più...
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