Articolo 53 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 52Articolo 54
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16 febbraio 1963
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29 agosto 1984
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1 gennaio 2011
Art. 53.
La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.(1a)
La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, puo' affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione e di propri tributi. ((Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attivita` di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale e` svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 6 agosto 1984, n. 457 , ha disposto (con l'art.4) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2011
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