Sentenza breve 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 06/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivana Calcopietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA
a) del provvedimento di accertamento definitivo del credito N.Prot.AGEA.2024.00-OMISSIS- datato 30.10.2024 adottato dall'A.G.E.A. Organismo Pagatore Ufficio Servizi Finanziari e Recupero crediti notificato il 30.10.2024 con il quale è stata accertato un credito nei confronti della -OMISSIS- per un importo complessivo di Euro 77.884,17 oltre interessi, per una asserita indebita percezione di contributi comunitari erogati per il settore dei P.O. annualità 2014 e 2015;
b) della Relazione Finale redatta dall'OLAF N.OF/2015/-OMISSIS-/B5, prot. AGEA.2023.00-OMISSIS- del 18/05/2023 redatta nei confronti della ricorrente in merito ad una asserita indebita percezione di contributi comunitari erogati per il settore dei P.O. annualità 2014 e 2015 per l'importo complessivo di Euro 365.885,83 nella misura in cui vi è incluso l'importo di Euro 155.768,33 contestato per pagamenti privi di giustificazione emessi nel periodo gennaio 2014-marzo 2015 ed accertato definitivamente da parte dell'AGEA in ragione del 50% di detto importo con il provvedimento di cui alla lettera a);
c) della Nota Prot. AGEA.2024.00-OMISSIS- del 30.10.2024 in pari data notificata a mezzo pec dall'A.G.E.A. Organismo Pagatore Ufficio Servizi Finanziari e recupero crediti con la quale si invita la ricorrente a pagare entro il termine di 60 gg. la somma pari ad Euro 85.768,09, di cui Euro 77.884,17 a titolo di sorte capitale ed Euro 7.883,92 per interessi maturati dal percepimento delle singole erogazioni al 30.10.2024;
d) di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente ai provvedimenti qui opposti ed emessi nell'ambito del procedimento amministrativo in questione, anche se qui non espressamente censito e/o conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 24.12.2024 e depositato il 20.1.2025 la -OMISSIS- ha esposto:
-) in data 30.10.2024 l’Ufficio Servizi Finanziari e recupero crediti dell’A.G.E.A. le notificava l’atto di accertamento definitivo del credito prot. AGEA.2024.00-OMISSIS- del 30.10.2024, relativo all’importo complessivo di € 77.884,17 oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari erogati ai produttori agricoli, nel periodo gennaio 2014-marzo 2015 (annualità 2014 e 2015) contestati per l’importo di € 155.786,33 e ritenuto privi di giustificazione; in forza di ciò, con invito prot. AGEA.2024.00-OMISSIS- del 30.10.2023 il medesimo Ufficio invitava la ricorrente a pagare entro 60 gg l’importo di Euro 85.768,09, di cui Euro 77.884,17 a titolo di sorte capitale ed Euro 7.883,92 per interessi maturati dal percepimento delle singole erogazioni al 30.10.2024;
-) detti provvedimenti venivano emessi ad esito del procedimento amministrativo in riferimento al quale il 5.10.2023 era già stata disposta la sospensione dei pagamenti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n.228/2001 per la somma complessiva di € 191.192,92 oltre interessi, nonché a seguito della relazione predisposta dall’OLAF nei suoi confronti n. OF/2015/-OMISSIS-/B5 (prot. AGEA.2023.00-OMISSIS- del 18/05/2023) per ritenuta indebita percezione di contributi, relativi alle dette annualità, per l’importo complessivo di € 365.885,83, a seguito del quale, esaurita la fase di partecipazione procedimentale, veniva ritenuta confermata l’indebita percezione di una parte delle somme oggetto di contestazione da parte dell’OLAF.
1.1- Avverso i provvedimenti di cui in epigrafe viene presentato ricorso per i seguenti motivi:
I) ILLEGITTIMITA’ PER ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ INTERNA. VIOLAZIONE LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INCONGRUA, ILLOGICA. VIOLAZIONE ART. 111 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE AVUTO RIGUARDO IL D.M. 17 OTTOBRE 2013 n. 12705 E D.M. N.9084 del 28.08.2014 Reg. UE 543/2011,Reg. UE 1308/2013. Sub. 2.1. IN ORDINE: AGLI IMPORTI ESTRANEI ALLE ANNUALITA’ 2014 E 2015; AGLI IMPORTI NON RENDICONTATI ED AUTOALIMENTATI DAI SOCI; AGLI IMPORTI RITENUTI NON AMMISSIBILI IN FASE DI CONTROLLO REGIONALE DI RENDICONTAZIONE E QUINDI NON AMMESSI A CONTRIBUTO.
II) ILLEGITTIMITA’ PER ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ INTERNA. VIOLAZIONE LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INCONGRUA, ILLOGICA. VIOLAZIONE ART. 111 COST. 3.1. IN ORDINE AI PAGAMENTI ANNUALITA' 2014 E 2015
In sintesi parte ricorrente deduce:
-) carenza di motivazione e di istruttoria, per essersi l’AGEA appoggiata acriticamente alle risultanze dell’OLAF nonostante le controdeduzioni e la documentazione trasmessa dalla ricorrente in sede procedimentale e che non sarebbe stata tenuta in alcuna considerazione;
-) travisamento fattuale, per aver prima l’OLAF e quindi l’AGEA incluso – nell’ambito delle spese ritenute irregolari alla luce della verifica del conto corrente dedicato – importi pertinenti ad altra annualità (2013) peraltro riconducibile al Programma Operativo 2009/2013 non oggetto di verifica, nonché spese che, seppur transitate provvisoriamente sul proprio conto corrente dedicato, non erano state rendicontate e dunque oggetto di richiesta di contributo in domanda di pagamento ovvero erano già state stralciate dalle spese ammissibili in via amministrativa e per le quali, pertanto, alcun contributo è stato mai percepito;
-) quanto alle somme residue e per le quali era stata affermata la carenza di spiegazioni in merito, sussisterebbe carenza di istruttoria e di motivazione, avendo già in sede procedimentale comprovato la ricorrente l’effettivo sostenimento delle spese e il programma operativo con relativa azione cui i pagamenti andrebbero riferiti, la cui regolarità era stata peraltro già verificata in sede di rendicontazione e non avendo né l’OLAF né AGEA fornito alcuna motivazione al riguardo
2- In data 27.1.2025 si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, con memoria versata in atti l’1.2.2025, ha anzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, dedotto la sua infondatezza.
3- Alla camera di consiglio del 5.2.2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti hanno precisato le loro rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti come da verbale d’udienza.
DIRITTO
4- Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, formulata dall’Avvocatura dello Stato con la memoria dell’1 febbraio 2025 e sulla quale parte ricorrente ha controdedotto in sede di discussione orale.
5- L’eccezione è fondata per le ragioni che si andranno ad esporre.
6- Si osserva che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto “petitum sostanziale” , che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della “causa petendi” , ovvero dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge (v., ex multis, Cassazione civile, Sezioni Unite, 10/04/2024, n. 9716).
Con specifico riferimento alla materia oggetto dell’odierno giudizio, deve poi essere ribadito il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - nella sentenza 29 gennaio 2014, n. 6 – in base al quale “è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., sez. un., 24 gennaio 2013, n. 1710, cit.; Cons. Stato, ad. plen., 29 luglio 2013, n. 17, cit.)." Dunque, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, deve ritenersi che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto « la richiesta di restituzione impugnata si basa su fatti che, nella ricostruzione dell’amministrazione resistente, sarebbero stati ostativi alla concessione del contributo e non su circostanze successive alla concessione medesima e importanti inadempimento del beneficiario» (si v. T.A.R. Lazio Roma II, 27 maggio 2020, n. 4088).
Anche questo Tribunale (v. sentenze 27.02.2019, n. 138; 12.06.2018, n. 354; 11.03.2016, n. 278 e, da ultimo, 7.4.2023 n. 315) ha più volte evidenziato come, anche in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, il riparto di giurisdizione sia regolato da criteri fondati sulla natura della posizione soggettiva azionata. Pertanto, nella fase successiva all'attribuzione dell'aiuto, qualora sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario delle obbligazioni assunte in rapporto al contributo erogato, l’autorità competente si determini al ritiro o alla revoca della sovvenzione, il beneficiario è ritenuto titolare di un diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, anche ove si faccia questione di atti denominati revoca, decadenza, risoluzione e simili. Il privato vanterebbe, invece, una situazione soggettiva d'interesse legittimo ove la controversia riguardasse una fase procedimentale anteriore all’attribuzione del beneficio, ovvero nel caso in cui il provvedimento, con il quale si attribuì il detto contributo, fosse stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
7- Nel caso controverso, con l’atto impugnato l’AGEA ha accertato la sussistenza di un credito per € 77.884,17 oltre interessi nei confronti della ricorrente, a motivo della relazione dell’OLAF che aveva a sua volta contestato alla ricorrente, sulla base della verifica del conto corrente dedicato, di aver effettuato “pagamenti senza motivazione per € 155.768,33” con conseguente recupero della quota finanziata dalla UE, pari a € 77.884,17.
A sua volta, nella relazione dell’OLAF emerge che ciò che si contesta alla ricorrente è di aver emesso assegni nei confronti di persone e/o operatori economici sconosciuti, con conseguente uso improprio del fondo di esercizio (pag. 13 della relazione – doc.all. 003 alla produzione del ricorrente del 20.1.2025).
8- Per quanto ora esposto non vi sono elementi di rilievo per riqualificare la pretesa dell’AGEA in senso di autotutela pubblicistica (ossia ritenendo che, ove fosse emerso prima -ossia in sede di domanda di pagamento- che le spese in questione non erano eleggibili a contributo, ad esempio per un difetto genetico delle condizioni di accesso, esse non sarebbero state assentite) considerato che né dall’impugnato atto di AGEA né dalla relazione dell’OLAF emerge alcun riferimento in ordine all’ammissione a domanda di pagamento, nel senso, cioè, che non è dato rinvenire alcun problema quanto all’ammissione a domanda di pagamento, attenendo la pretesa restitutoria ad irregolarità in sede di rendicontazione, come adempimento specifico e, quindi, ad un sostanziale sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.
9- Peraltro, anche le argomentazioni di parte ricorrente – che contesta all’OLAF (e, di rimbalzo, all’AGEA) di aver accluso, tra le somme recuperate, spese relative a Programmi Operativi o ad annualità diverse da quelle oggetto di verifica ovvero somme che, quantunque provvisoriamente transitate dal conto corrente dedicato, non erano state oggetto di contributo, ovvero, quanto al residuo delle somme contestate, deduce l’assenza di alcuna irregolarità in sede di gestione del conto corrente dedicato e di rendicontazione – depongono nel senso che, nel caso controverso, non si tratta di rivalutazione della situazione di fatto originaria con affermazione dell’insussistenza ab origine delle condizioni per l’erogazione del contributo in parte qua, bensì di ordinaria obbligazione di diritto privato, della cui cognizione è competente il Giudice ordinario.
10- Per quanto detto sopra il ricorso dev’essere, perciò, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo; va dunque declinata la giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo.
11- In ragione della definizione in rito della controversia, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Alberto Romeo, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.