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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa Arianna Sbano presidente rel. dott.ssa Valentina Rascioni consigliere dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. BUONASSISI FRANCO elett. Parte_1
dom.to in VIALE XI FEBBRAIO 29 61100 PESARO
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATO contro
quale Gestione Liquidatoria ex UR HE rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. PESARINI CRISTIANA elett.te dom.to in VIA MATTEOTTI N. 99 60121 CP_1
RESISTENTE-APPELLANTE
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, ha riassunto il giudizio d'appello Parte_1 proposto dall'UR MA (già RG n. 257/21) definito con sentenza n. 320/2022, pubblicata il 28 ottobre 2022, a seguito dell'intervenuta cassazione con rinvio di detta statuizione, operata dalla Corte di
Cassazione con Ordinanza n. 20008/24, pubblicata in data 19.07.2024.
Va premesso che, con ricorso depositato il 27.12.2018 la Dr. socia dipendente della Parte_1
dal 1999 ma svolgente dalla stessa data attività di Psicologa- Parte_2
pagina 1 di 7 Psicoterapeuta presso l'Asur HE, precisamente dall'anno 2002, presso il Servizio U.M.E.A. di
Pesaro, Liv. E2, con orario di 32 ore settimanali, in virtù di contratto di appalto, chiedeva al Tribunale di Pesaro, Sez. Lavoro, il riconoscimento del diritto a ottenere il trattamento retributivo corrispondente alla prestazione effettivamente svolta in ragione del suo inserimento organico nella struttura sanitaria quale Dirigente Psicologa. Chiedeva, inoltre, in via principale, l'accertamento del suo diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria approvata nel 2012, e nella quale si era collocata al decimo posto.
Si costituivano l'UR MA e l' contestando la fondatezza delle CP_2
domande. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 49/2021, dichiarava la infondatezza della domanda principale di assunzione mediante scorrimento della graduatoria e invece accoglieva la domanda subordinata volta ad accertare la natura non genuina del contratto di appalto intercorso tra l'UR e la in relazione all'attività svolta dalla ricorrente, sulla scorta della documentazione allegata e Parte_2 delle testimonianze assunte in giudizio e per l'effetto condannava l'UR MA e l'
[...]
nei limiti della prescrizione quinquennale, al risarcimento del danno in favore della CP_2
ricorrente nella misura della differenza tra quanto erogato dalla e quanto avrebbe Parte_2
percepito alle formali dipendenze della struttura sanitaria in qualità di Dirigente Psicologa.
Avverso tale sentenza proponevano appello principale l'UR HE ed appello incidentale la lavoratrice, La Corte di Appello di Ancona con la sentenza n. 320/2022 accoglieva l'appello principale e rigettava l'appello incidentale, così andando a rigettare in toto il ricorso originariamente proposto dalla come da dispositivo di seguito trascritto: “la Corte di Appello di Ancona, Sezione Parte_1
Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
49/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 05.03.2021, contrariis reiectis, così decide: - accoglie l'appello principale e, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto da - rigetta l'appello Parte_1
incidentale; - compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- dichiara
l'appellante incidentale tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione”.
Secondo la Corte si verterebbe in una ipotesi di appalto c.d. leggero (labour intensive) e dalle prove raccolte doveva concludersi che la aveva gestito direttamente non solo le Parte_2
attività amministrative, ma anche l'organizzazione complessiva delle prestazioni lavorative rese in favore della A.S.U.R., con conseguente legittimità dell'appalto, cui conseguiva, quale logico corollario, la non riconducibilità dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio alla appellante.
Avverso tale sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per Cassazione la Dr. Parte_1
pagina 2 di 7 sulla base di quattro motivi. In particolare, con il quarto motivo lamentava che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il requisito di organizzazione dei mezzi della non potesse Parte_2
essere analizzato partitamente per ciascun lavoratore, ma che dovesse essere valutato globalmente nel complesso dei servizi appaltati dall'UR, nonostante che oggetto dell'appalto, con riferimento al servizio fosse la fornitura di un solo psicologo. CP_3
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione pronunciava l'Ordinanza n. 20008/24, pubblicata in data 19.7.2024, con la quale accoglieva il quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibili gli altri e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per decidere la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
In particolare, la Cassazione perveniva al suddetto convincimento in applicazione del principio di diritto secondo il quale “In tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore può essere valutata in base al complesso dei servizi resi e non al numero degli addetti tenuti a fornire la prestazione oggetto di causa solo ove detto numero renda irrilevante la posizione del singolo lavoratore. In caso contrario, l'indagine del giudice deve essere compiuta tenendo specificamente conto della situazione di tale lavoratore”.
Con il ricorso in riassunzione, la chiede, ora, di “accertare e dichiarare lo Parte_1
svolgimento effettivo e continuativo della prestazione di Dirigente Psicologo della Dr.
[...]
presso e alle dipendenze del Servizio UR MA, di Pesaro, a far tempo dalla Parte_1 CP_3 partecipazione al primo concorso nell'anno 2010, nel quale la ricorrente è stata utilmente collocata come idonea nella graduatoria di Dirigente Psicologo e, per l'effetto - condannare, ex art. 36, c. 5, del
D. Lgs 165/01, l' e Gestione Liquidatoria dell'ex UR MA, al risarcimento del CP_1
danno in favore della ricorrente, determinato e quantificato nella differenza retributiva tra lo stipendio percepito dalla ricorrente alle formali dipendenze della , con inquadramento di Parte_2
Psicologo Liv. E2, e quello che le sarebbe spettato nel posto con qualifica di Dirigente Psicologo nel periodo compreso dal 27 dicembre 2013 - quale termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla proposizione del ricorso di primo grado, secondo quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di
Pesaro n. 49/21- al 30 giugno 2022, data di dimissioni della Dr. dalla Parte_1 Parte_2
, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
[...]
Nel presente grado, si è costituita l' in veste di Commissario liquidatore della CP_1
Gestione Liquidatoria ex UR HE, chiedendo di respingere il ricorso avversario siccome infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali di lite.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.,
pagina 3 di 7 sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così ripercorso l'iter processuale, questo Collegio ritiene che l'appello proposto dall'allora
UR HE sia infondato, dovendo trovare conferma, sul punto della illiceità dell'appalto, la sentenza impugnata (già passata in giudicato con riguardo al rigetto della domanda di scorrimento della graduatoria).
In proposito, occorre prendere le mosse dal decisum della Suprema Corte che così si è espressa:
“n primo luogo, si osserva che la doglianza va riqualificata come violazione di legge ex art. 360, n. 3,
c.p.c. in quanto, con la sua censura, contesta, in pratica, la non conformità alla vigente normativa delle modalità della verifica, ad opera della corte territoriale, della presenza o meno dei requisiti di un genuino appalto di manodopera”, affermando, a riguardo, che “La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art 29 del d.lgs n. 276 del 2003, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass,, Sez., L, n.
30694 del 27 novembre 2018). Nella specie, la Corte d'appello di Ancona, nel valutare i servizi appaltati dall'UR per accertare la sussistenza di un'autonoma organizzazione di mezzi in capo alla
, si è limitata ad esaminarli nel loro complesso, senza tenere conto del numero degli Parte_2
addetti tenuti a fornire la prestazione oggetto di causa. Questo approccio sarebbe stato legittimo, però, solo se il numero di addetti fosse stato tale da rendere irrilevante la posizione del singolo lavoratore.
Al contrario, ove l'appalto avesse riguardato, ad esempio, la prestazione di un singolo soggetto,
l'indagine del giudice avrebbe dovuto essere compiuta specificamente proprio tenendo conto della sua situazione. Non avendo la Corte dato nessun peso al numero dei lavoratori che fornivano la particolare prestazione oggetto del contendere, il ricorso deve essere accolto”.
Ebbene, nel caso di specie, occorre correttamente considerare che l'appalto concluso tra la e l'allora Asur HE aveva ad oggetto “la gestione dei servizi infermieristici, Parte_2 educativi, riabilitativi e assistenziali di tipo “A” nelle strutture della Zona Territoriale n°1 di Pesaro”.
All'interno di tale complessivo servizio fornito dalla cooperativa che coinvolgeva, per la maggior parte, figure di operatori socio-sanitari, terapisti della riabilitazione ed educatori, veniva prevista anche la figura dello psicologo con 1996,00 ore (v. allegato A al contratto di appalto CP_3
del 2011).
A quanto risulta dagli atti, la era l'unica psicologa fornita dalla cooperativa , Parte_1 Parte_2 la quale andava a prestare la propria attività presso il servizio dell'UR. Trattandosi, pertanto, CP_3
pagina 4 di 7 in relazione a tale servizio psicologico, di appalto che riguardava soltanto una lavoratrice, in ossequio al decisum della Corte, il requisito dell'organizzazione dei mezzi va vagliato tenendo conto soltanto di tale posizione lavorativa.
In proposito, non risulta che la cooperativa avesse fornito alla stessa alcun bene per l'espletamento della sua attività di psicologa, attività che veniva espletata all'interno della struttura dell'azienda sanitaria, in una stanza per questo predisposta e senza interferenza organizzativa da parte della cooperativa.
A ben vedere, dunque, ciò che risulta essere stato appaltato non è la gestione di un servizio, quanto, invece, mere prestazioni d'opera intellettuali.
Il servizio all'interno del quale si inseriva l'attività della era e rimaneva un CP_3 Parte_1 servizio appannaggio dell'azienda sanitaria e alla lavoratrice appaltata era affidata, sostanzialmente, una mera porzione dello stesso, ovvero una tranche dell'iter assistenziale prestato.
Ciò è, d'altronde, quanto affermato dal teste direttore dell' il Testimone_1 CP_3 quale ha riferito che: “La ricorrente svolge tuttora attività in qualità di unica psicologa addetta al servizio che comprendono la presa in carico di disabili adulti dal punto di vista diagnostico, CP_3
clinico, riabilitativo. Mi occupo del servizio dal 2010 e so che la ricorrente svolge le mansioni che ho detto da molti anni prima. L' è un servizio che opera con quattro addetti: la ricorrente, un CP_3 medico neurologo specialista convenzionato con l'UR, un assistente sociale dipendente a tempo indeterminato e una consulente psichiatra dipendente dell'UR”.
Dunque, l'attività della ricorrente costituiva un segmento del servizio globalmente prestato dall' ed andava ad affiancarsi, in sinergia, alle prestazioni rese da professionisti dipendenti CP_3 dell'UR (v. anche teste “I pazienti sono seguiti da una equipe multidisciplinare composta Tes_2 da me, dalla ricorrente e da due consulenti esterni”).
In proposito, si ricorda come la giurisprudenza abbia chiarito (v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
12551 del 25/06/2020) che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso
pagina 5 di 7 che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro”.
Nel caso in esame, manca, dunque, proprio la previsione di un risultato in sé autonomo affidato alla cooperativa con autonoma organizzazione del lavoro.
Occorre, poi, considerare che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 (cfr.
Cass. Sez. L, n. 18455 del 28/06/2023), mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, cd. pesanti, il requisito dell'autonomia organizzativa dev'essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. leggeri, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.
Nella specie, appare pacifico tra le parti che si trattasse di appalto c.d. leggero, in quanto avente ad oggetto delle prestazioni professionali, sicchè, come affermato nell'ordinanza di rimessione, in tali casi “La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art 29 del
d.lgs n. 276 del 2003, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass,, Sez., L, n. 30694 del 27 novembre 2018)”.
Ebbene, nella specie, ciò che è risultato mancare, come già affermato dal giudice di primo grado, è stata la prova, non solo di un potere organizzativo del servizio in capo alla cooperativa, ma anche di un vero e proprio potere direttivo nei confronti della lavoratrice.
Ciò si desume dalle affermazioni del citato teste il quale ha dichiarato che i suoi Tes_1 rapporti con la cooperativa “per quanto concerne la posizione della ricorrente, si Parte_2
esauriscono nella sottoscrizione della fattura che mensilmente la cooperativa ci invia nella quale sono indicate le ore del servizio svolto dalla e il relativo controvalore monetario… Per quanto Parte_1 riguarda il godimento delle ferie le autorizzo io avendo cura di evitare l'assenza contemporanea della ricorrente e dell'assistente sociale. Non mi rapporto con alcun referente della cooperativa per quanto concerne l'attività professionale della ricorrente”.
Dall'istruttoria è, dunque, emerso che la si sia limitata alla mera gestione Parte_2
amministrativa del rapporto con la ricorrente, non risultando elementi da cui desumere una sua qualsiasi ingerenza sulle modalità di lavoro, tant'è che il direttore del servizio si Tes_1
rapportava con la esclusivamente per ragioni amministrative. Parte_2
Egli ha, inoltre, confermato di avere incaricato la ricorrente di partecipare a tavoli tecnici pagina 6 di 7 laddove fosse necessaria la competenza dello psicologo, circostanza che trova conferma anche documentale, costituendo prova dell'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltante (v. doc. 5 allegato al ricorso).
Anche le ferie, seppure formalmente concesse dalla cooperativa, dovevano ottenere l'autorizzazione del direttore del servizio ad ulteriore conforto, non solo dell'assenza di un CP_3 genuino potere direttivo in capo alla cooperativa, ma anche dell'assenza di ingerenza da parte di questa nell'organizzazione del servizio appaltato (avente in realtà ad oggetto mere prestazioni di lavoro).
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve ritenersi sostanzialmente corretta nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata di pagamento delle differenze retributive, in quanto fondata, dal punto di vista normativo, nell'art. 36, c. 5, del d.lgs. 165/2001, nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla proposizione del ricorso giudiziale.
L'appello dell'UR (oggi AST gestione liquidatoria) va, dunque, respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, anche in ordine al regolamento delle spese di lite non oggetto di specifico motivo di gravame.
Le spese dei restanti gradi, alla luce del non facile discernimento dei profili di illiceità dell'appalto che hanno portato a pronunce contrapposte, vanno compensate per la metà, con condanna, per la restante parte, secondo il criterio della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata la metà delle spese di lite che CP_1 liquida, per l'intero, in euro 7.000,00 per compenso professionale per il secondo grado, in complessivi
€ 5.500,00 per compensi professionali relativi al giudizio dinanzi alla Suprema Corte ed in €. 3.500,00 per compensi professionali ed € 259,00 per esborsi, per il giudizio di rinvio, il tutto oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
3) dichiara l'appellante incidentale tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Arianna Sbano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa Arianna Sbano presidente rel. dott.ssa Valentina Rascioni consigliere dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. BUONASSISI FRANCO elett. Parte_1
dom.to in VIALE XI FEBBRAIO 29 61100 PESARO
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATO contro
quale Gestione Liquidatoria ex UR HE rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. PESARINI CRISTIANA elett.te dom.to in VIA MATTEOTTI N. 99 60121 CP_1
RESISTENTE-APPELLANTE
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, ha riassunto il giudizio d'appello Parte_1 proposto dall'UR MA (già RG n. 257/21) definito con sentenza n. 320/2022, pubblicata il 28 ottobre 2022, a seguito dell'intervenuta cassazione con rinvio di detta statuizione, operata dalla Corte di
Cassazione con Ordinanza n. 20008/24, pubblicata in data 19.07.2024.
Va premesso che, con ricorso depositato il 27.12.2018 la Dr. socia dipendente della Parte_1
dal 1999 ma svolgente dalla stessa data attività di Psicologa- Parte_2
pagina 1 di 7 Psicoterapeuta presso l'Asur HE, precisamente dall'anno 2002, presso il Servizio U.M.E.A. di
Pesaro, Liv. E2, con orario di 32 ore settimanali, in virtù di contratto di appalto, chiedeva al Tribunale di Pesaro, Sez. Lavoro, il riconoscimento del diritto a ottenere il trattamento retributivo corrispondente alla prestazione effettivamente svolta in ragione del suo inserimento organico nella struttura sanitaria quale Dirigente Psicologa. Chiedeva, inoltre, in via principale, l'accertamento del suo diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria approvata nel 2012, e nella quale si era collocata al decimo posto.
Si costituivano l'UR MA e l' contestando la fondatezza delle CP_2
domande. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 49/2021, dichiarava la infondatezza della domanda principale di assunzione mediante scorrimento della graduatoria e invece accoglieva la domanda subordinata volta ad accertare la natura non genuina del contratto di appalto intercorso tra l'UR e la in relazione all'attività svolta dalla ricorrente, sulla scorta della documentazione allegata e Parte_2 delle testimonianze assunte in giudizio e per l'effetto condannava l'UR MA e l'
[...]
nei limiti della prescrizione quinquennale, al risarcimento del danno in favore della CP_2
ricorrente nella misura della differenza tra quanto erogato dalla e quanto avrebbe Parte_2
percepito alle formali dipendenze della struttura sanitaria in qualità di Dirigente Psicologa.
Avverso tale sentenza proponevano appello principale l'UR HE ed appello incidentale la lavoratrice, La Corte di Appello di Ancona con la sentenza n. 320/2022 accoglieva l'appello principale e rigettava l'appello incidentale, così andando a rigettare in toto il ricorso originariamente proposto dalla come da dispositivo di seguito trascritto: “la Corte di Appello di Ancona, Sezione Parte_1
Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
49/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 05.03.2021, contrariis reiectis, così decide: - accoglie l'appello principale e, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto da - rigetta l'appello Parte_1
incidentale; - compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- dichiara
l'appellante incidentale tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione”.
Secondo la Corte si verterebbe in una ipotesi di appalto c.d. leggero (labour intensive) e dalle prove raccolte doveva concludersi che la aveva gestito direttamente non solo le Parte_2
attività amministrative, ma anche l'organizzazione complessiva delle prestazioni lavorative rese in favore della A.S.U.R., con conseguente legittimità dell'appalto, cui conseguiva, quale logico corollario, la non riconducibilità dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio alla appellante.
Avverso tale sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per Cassazione la Dr. Parte_1
pagina 2 di 7 sulla base di quattro motivi. In particolare, con il quarto motivo lamentava che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il requisito di organizzazione dei mezzi della non potesse Parte_2
essere analizzato partitamente per ciascun lavoratore, ma che dovesse essere valutato globalmente nel complesso dei servizi appaltati dall'UR, nonostante che oggetto dell'appalto, con riferimento al servizio fosse la fornitura di un solo psicologo. CP_3
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione pronunciava l'Ordinanza n. 20008/24, pubblicata in data 19.7.2024, con la quale accoglieva il quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibili gli altri e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per decidere la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
In particolare, la Cassazione perveniva al suddetto convincimento in applicazione del principio di diritto secondo il quale “In tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore può essere valutata in base al complesso dei servizi resi e non al numero degli addetti tenuti a fornire la prestazione oggetto di causa solo ove detto numero renda irrilevante la posizione del singolo lavoratore. In caso contrario, l'indagine del giudice deve essere compiuta tenendo specificamente conto della situazione di tale lavoratore”.
Con il ricorso in riassunzione, la chiede, ora, di “accertare e dichiarare lo Parte_1
svolgimento effettivo e continuativo della prestazione di Dirigente Psicologo della Dr.
[...]
presso e alle dipendenze del Servizio UR MA, di Pesaro, a far tempo dalla Parte_1 CP_3 partecipazione al primo concorso nell'anno 2010, nel quale la ricorrente è stata utilmente collocata come idonea nella graduatoria di Dirigente Psicologo e, per l'effetto - condannare, ex art. 36, c. 5, del
D. Lgs 165/01, l' e Gestione Liquidatoria dell'ex UR MA, al risarcimento del CP_1
danno in favore della ricorrente, determinato e quantificato nella differenza retributiva tra lo stipendio percepito dalla ricorrente alle formali dipendenze della , con inquadramento di Parte_2
Psicologo Liv. E2, e quello che le sarebbe spettato nel posto con qualifica di Dirigente Psicologo nel periodo compreso dal 27 dicembre 2013 - quale termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla proposizione del ricorso di primo grado, secondo quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di
Pesaro n. 49/21- al 30 giugno 2022, data di dimissioni della Dr. dalla Parte_1 Parte_2
, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
[...]
Nel presente grado, si è costituita l' in veste di Commissario liquidatore della CP_1
Gestione Liquidatoria ex UR HE, chiedendo di respingere il ricorso avversario siccome infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali di lite.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.,
pagina 3 di 7 sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così ripercorso l'iter processuale, questo Collegio ritiene che l'appello proposto dall'allora
UR HE sia infondato, dovendo trovare conferma, sul punto della illiceità dell'appalto, la sentenza impugnata (già passata in giudicato con riguardo al rigetto della domanda di scorrimento della graduatoria).
In proposito, occorre prendere le mosse dal decisum della Suprema Corte che così si è espressa:
“n primo luogo, si osserva che la doglianza va riqualificata come violazione di legge ex art. 360, n. 3,
c.p.c. in quanto, con la sua censura, contesta, in pratica, la non conformità alla vigente normativa delle modalità della verifica, ad opera della corte territoriale, della presenza o meno dei requisiti di un genuino appalto di manodopera”, affermando, a riguardo, che “La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art 29 del d.lgs n. 276 del 2003, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass,, Sez., L, n.
30694 del 27 novembre 2018). Nella specie, la Corte d'appello di Ancona, nel valutare i servizi appaltati dall'UR per accertare la sussistenza di un'autonoma organizzazione di mezzi in capo alla
, si è limitata ad esaminarli nel loro complesso, senza tenere conto del numero degli Parte_2
addetti tenuti a fornire la prestazione oggetto di causa. Questo approccio sarebbe stato legittimo, però, solo se il numero di addetti fosse stato tale da rendere irrilevante la posizione del singolo lavoratore.
Al contrario, ove l'appalto avesse riguardato, ad esempio, la prestazione di un singolo soggetto,
l'indagine del giudice avrebbe dovuto essere compiuta specificamente proprio tenendo conto della sua situazione. Non avendo la Corte dato nessun peso al numero dei lavoratori che fornivano la particolare prestazione oggetto del contendere, il ricorso deve essere accolto”.
Ebbene, nel caso di specie, occorre correttamente considerare che l'appalto concluso tra la e l'allora Asur HE aveva ad oggetto “la gestione dei servizi infermieristici, Parte_2 educativi, riabilitativi e assistenziali di tipo “A” nelle strutture della Zona Territoriale n°1 di Pesaro”.
All'interno di tale complessivo servizio fornito dalla cooperativa che coinvolgeva, per la maggior parte, figure di operatori socio-sanitari, terapisti della riabilitazione ed educatori, veniva prevista anche la figura dello psicologo con 1996,00 ore (v. allegato A al contratto di appalto CP_3
del 2011).
A quanto risulta dagli atti, la era l'unica psicologa fornita dalla cooperativa , Parte_1 Parte_2 la quale andava a prestare la propria attività presso il servizio dell'UR. Trattandosi, pertanto, CP_3
pagina 4 di 7 in relazione a tale servizio psicologico, di appalto che riguardava soltanto una lavoratrice, in ossequio al decisum della Corte, il requisito dell'organizzazione dei mezzi va vagliato tenendo conto soltanto di tale posizione lavorativa.
In proposito, non risulta che la cooperativa avesse fornito alla stessa alcun bene per l'espletamento della sua attività di psicologa, attività che veniva espletata all'interno della struttura dell'azienda sanitaria, in una stanza per questo predisposta e senza interferenza organizzativa da parte della cooperativa.
A ben vedere, dunque, ciò che risulta essere stato appaltato non è la gestione di un servizio, quanto, invece, mere prestazioni d'opera intellettuali.
Il servizio all'interno del quale si inseriva l'attività della era e rimaneva un CP_3 Parte_1 servizio appannaggio dell'azienda sanitaria e alla lavoratrice appaltata era affidata, sostanzialmente, una mera porzione dello stesso, ovvero una tranche dell'iter assistenziale prestato.
Ciò è, d'altronde, quanto affermato dal teste direttore dell' il Testimone_1 CP_3 quale ha riferito che: “La ricorrente svolge tuttora attività in qualità di unica psicologa addetta al servizio che comprendono la presa in carico di disabili adulti dal punto di vista diagnostico, CP_3
clinico, riabilitativo. Mi occupo del servizio dal 2010 e so che la ricorrente svolge le mansioni che ho detto da molti anni prima. L' è un servizio che opera con quattro addetti: la ricorrente, un CP_3 medico neurologo specialista convenzionato con l'UR, un assistente sociale dipendente a tempo indeterminato e una consulente psichiatra dipendente dell'UR”.
Dunque, l'attività della ricorrente costituiva un segmento del servizio globalmente prestato dall' ed andava ad affiancarsi, in sinergia, alle prestazioni rese da professionisti dipendenti CP_3 dell'UR (v. anche teste “I pazienti sono seguiti da una equipe multidisciplinare composta Tes_2 da me, dalla ricorrente e da due consulenti esterni”).
In proposito, si ricorda come la giurisprudenza abbia chiarito (v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
12551 del 25/06/2020) che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso
pagina 5 di 7 che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro”.
Nel caso in esame, manca, dunque, proprio la previsione di un risultato in sé autonomo affidato alla cooperativa con autonoma organizzazione del lavoro.
Occorre, poi, considerare che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 (cfr.
Cass. Sez. L, n. 18455 del 28/06/2023), mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, cd. pesanti, il requisito dell'autonomia organizzativa dev'essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. leggeri, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.
Nella specie, appare pacifico tra le parti che si trattasse di appalto c.d. leggero, in quanto avente ad oggetto delle prestazioni professionali, sicchè, come affermato nell'ordinanza di rimessione, in tali casi “La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art 29 del
d.lgs n. 276 del 2003, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass,, Sez., L, n. 30694 del 27 novembre 2018)”.
Ebbene, nella specie, ciò che è risultato mancare, come già affermato dal giudice di primo grado, è stata la prova, non solo di un potere organizzativo del servizio in capo alla cooperativa, ma anche di un vero e proprio potere direttivo nei confronti della lavoratrice.
Ciò si desume dalle affermazioni del citato teste il quale ha dichiarato che i suoi Tes_1 rapporti con la cooperativa “per quanto concerne la posizione della ricorrente, si Parte_2
esauriscono nella sottoscrizione della fattura che mensilmente la cooperativa ci invia nella quale sono indicate le ore del servizio svolto dalla e il relativo controvalore monetario… Per quanto Parte_1 riguarda il godimento delle ferie le autorizzo io avendo cura di evitare l'assenza contemporanea della ricorrente e dell'assistente sociale. Non mi rapporto con alcun referente della cooperativa per quanto concerne l'attività professionale della ricorrente”.
Dall'istruttoria è, dunque, emerso che la si sia limitata alla mera gestione Parte_2
amministrativa del rapporto con la ricorrente, non risultando elementi da cui desumere una sua qualsiasi ingerenza sulle modalità di lavoro, tant'è che il direttore del servizio si Tes_1
rapportava con la esclusivamente per ragioni amministrative. Parte_2
Egli ha, inoltre, confermato di avere incaricato la ricorrente di partecipare a tavoli tecnici pagina 6 di 7 laddove fosse necessaria la competenza dello psicologo, circostanza che trova conferma anche documentale, costituendo prova dell'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltante (v. doc. 5 allegato al ricorso).
Anche le ferie, seppure formalmente concesse dalla cooperativa, dovevano ottenere l'autorizzazione del direttore del servizio ad ulteriore conforto, non solo dell'assenza di un CP_3 genuino potere direttivo in capo alla cooperativa, ma anche dell'assenza di ingerenza da parte di questa nell'organizzazione del servizio appaltato (avente in realtà ad oggetto mere prestazioni di lavoro).
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve ritenersi sostanzialmente corretta nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata di pagamento delle differenze retributive, in quanto fondata, dal punto di vista normativo, nell'art. 36, c. 5, del d.lgs. 165/2001, nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla proposizione del ricorso giudiziale.
L'appello dell'UR (oggi AST gestione liquidatoria) va, dunque, respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, anche in ordine al regolamento delle spese di lite non oggetto di specifico motivo di gravame.
Le spese dei restanti gradi, alla luce del non facile discernimento dei profili di illiceità dell'appalto che hanno portato a pronunce contrapposte, vanno compensate per la metà, con condanna, per la restante parte, secondo il criterio della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata la metà delle spese di lite che CP_1 liquida, per l'intero, in euro 7.000,00 per compenso professionale per il secondo grado, in complessivi
€ 5.500,00 per compensi professionali relativi al giudizio dinanzi alla Suprema Corte ed in €. 3.500,00 per compensi professionali ed € 259,00 per esborsi, per il giudizio di rinvio, il tutto oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
3) dichiara l'appellante incidentale tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Arianna Sbano
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