Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 1
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di sindaco di un comune, indirizzi una missiva al presidente della provincia - committente del servizio di pulizia delle strade - definendo il servizio svolto dall'appaltatore come risultato di "menefreghismo" e di "scarsa professionalità", considerato che dette espressioni non hanno portata offensiva, in quanto il sindaco ha non solo il potere ma il dovere di controllare, nell'interesse dei cittadini, l'esatto adempimento del contratto di appalto e di rappresentare al committente le proprie valutazioni critiche.
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La massima In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità amministrative, tale convinzione fondava sulle specifiche contestazioni formulate a carico della predetta nelle sedi penale e amministrativa e sulla destituzione dalla funzione manageriale …
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Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. La nozione di "critica" rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2008, n. 18799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18799 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 06/02/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 572
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 035720/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI IU N. IL 04/04/1950;
avverso SENTENZA del 07/02/2006 TRIBUNALE di CAMPOBASSO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Petrucciani Mario, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AN PP, sindaco pro tempore del comune di San Paolo Matese, veniva condannato, anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile NA CH, nei due gradi di merito - sentenze del Giudice di pace di Campobasso del 25 ottobre 2004 e del Tribunale della stessa Città del 9 maggio 2006 - per il reato di diffamazione, perché con una missiva diretta al Presidente della Provincia di Campobasso si lamentava del fatto che le strade non erano state sgomberate dalla neve in quanto lo NA, affidatario del servizio, lo svolgeva con menefreghismo e scarsa professionalità.
Con il ricorso per cassazione AN PP deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) la violazione dell'art. 595 c.p., perché nel capo di imputazione non si faceva riferimento alla comunicazione con più persone, circostanza emersa soltanto dopo nel corso del dibattimento;
2) la inosservanza dell'art. 595 c.p. perché i termini usati non sono ingiuriosi;
3) la violazione dell'art. 597 c.p.p., perché il giudice di appello non si è pronunciato su tutti i motivi di appello - esercizio di un diritto, assenza di danno per la parte civile, atto di costituzione della parte civile privo dei requisiti previsti dall'art. 78 c.p.p., lett. d);
4) la violazione dell'art. 597 c.p.p. per non essersi pronunciato il giudice di appello sull'appello incidentale della parte civile;
5) la erronea applicazione dell'art. 596 c.p.p., avendo l'imputato chiesto di provare la verità;
6) la violazione dell'art. 598 c.p.p. perché la missiva in questione diede inizio ad un procedimento amministrativo.
È fondato il secondo motivo posto a sostegno del ricorso proposto da AN PP.
È necessario chiarire immediatamente che, come già detto in premessa, AN era sindaco del comune di San Polo Matese e NA CH era affidatario del servizio di pulizia delle strade del comune dalla neve;
l'appalto era stato concesso dalla Provincia di Campobasso.
Orbene è fuori dubbio che per la carica rivestita il AN avesse non solo il potere, ma il dovere nell'interesse della comunità amministrata di controllare l'esatto adempimento dell'appalto e di compiere tutte le azioni necessarie per garantire il risultato, ovvero la pulizia delle strade.
Ed è altrettanto pacifico che l'interlocutore del sindaco non poteva che essere il Presidente della provincia di Campobasso, che era l'ente appaltante ed era, quindi, l'unico soggetto in grado di richiamare l'appaltatore ed invitarlo ad effettuare un servizio più puntuale con conseguenti minori disagi per i cittadini. Del tutto legittimamente, pertanto, il AN ha segnalato presunti disservizi nella pulizia delle strade all'ente appaltante per risolvere quello che appariva un serio problema per la popolazione, tanto è vero che anche un pulmann di linea aveva avuto difficoltà a percorrere alcune strade dirette al paese di San Polo Matese. Naturalmente, proprio per il ruolo rivestito e per il fatto che il comune da lui amministrato fosse uno dei destinatari del servizio demandato allo NA, il AN, oltre a denunciare disservizi, aveva certamente la possibilità, anzi anche in questo caso il dovere, di esprimere delle valutazioni sull'adempimento del servizio di sgombero delle strade dalla neve al fine di provocare l'apertura di un procedimento amministrativo - cosa avvenuta nel caso di specie - volto ad accertare la fondatezza della denuncia ed a verificare se ricorressero o meno i presupposti per applicare una sanzione all'appaltatore o addirittura se vi fossero i presupposti per una rescissione o una risoluzione del contratto di appalto. Il problema è, quindi, costituito dai toni e dalle espressioni usate dal AN per censurare la condotta dello NA, espressioni che sono state ritenute dai giudici di merito diffamatorie. Il AN, che evidentemente era un po' alterato sia perché una precedente missiva del vice sindaco sullo stesso argomento non aveva sortito gli effetti sperati, sia perché in situazioni di oggettiva difficoltà - tre giorni consecutivi di nevicate - le immancabili proteste dei cittadini vengono indirizzate sempre al primo cittadino, nella nota inviata al Presidente della Provincia, dopo avere denunciato la situazione precisava che l'affidatario del servizio di sgombero delle strade dalla neve svolgeva la sua attività con menefreghismo e scarsa professionalità.
Certamente il termine menefreghismo è inelegante e nei rapporti tra organi istituzionali non dovrebbe essere mai usato;
il problema, però, non è quello di valutare una certa ruvidezza espressiva del sindaco, ma di verificare se detto termine sia da considerarsi offensivo oppure no.
Ebbene con tale termine si indica l'atteggiamento di chi non si impegni troppo nelle cose che avrebbe il dovere di fare;
più genericamente l'espressione incriminata indica la tendenza a non curarsi delle cose a cui si deve dar peso per indolenza di carattere. In buona sostanza, tenuto conto del contesto nel quale è stata usata l'espressione incriminata, con la stessa il AN ha voluto denunciare che nella esecuzione del lavoro l'appaltatore non metteva la dovuta attenzione creando disagi alla popolazione. Tenuto conto del contesto dinanzi descritto e del fatto che il AN aveva il dovere ed il diritto di controllare l'esecuzione del lavoro dell'appaltatore ed il dovere di rappresentare le sue valutazioni all'ente appaltante, non si può ritenere che l'espressione stessa, ancorché inelegante e poco adatta nei rapporti istituzionali, abbia una portata offensiva.
Con l'espressione scarsa professionalità, poi, si stigmatizza un modo di lavorare non soddisfacente;
quest'ultima pacificamente non è una espressione offensiva perché colui il quale ha il dovere di controllare il lavoro svolto da altri, come è nel nostro caso, e, quindi, il diritto di esprimere valutazioni sul lavoro stesso per le determinazioni degli organi competenti, può certamente utilizzare una siffatta espressione che appare del tutto corretta. Del resto si tratta di espressione che viene comunemente usata da chi debba esprimere valutazioni sul lavoro prestato da dipendenti o, come nel caso di specie, da affidatari di un appalto pubblico;
anzi il problema in questo settore è proprio l'atteggiamento opposto dei pubblici amministratori che spesso non garantiscono controlli davvero penetranti, limitandosi a verifiche superficiali sull'esatto adempimento dei compiti affidati a soggetti esterni all'amministrazione con conseguente danno per i cittadini amministrati. Anche tale espressione, pertanto, tenuto conto del contesto nel quale è stata utilizzata, non ha portata offensiva. L'accoglimento di tale motivo di impugnazione rende ovviamente superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008