Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott.ssa Presidente Cinzia Mondatore
Francesca Caputo Giudice rel. dott.ssa
Alessandro Carra Giudice dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7211/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Quarta, come da mandato in atti;
Parte 1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Martina, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 25.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt 1 e la CP 1 contraevano matrimonio in data 26.8.1995, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di IZ (Le) – atto n. 2 parte II Anno 1995, dal quale nascevano due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nell'udienza di prima comparizione del 25.3.2025, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
la causa, pertanto, veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicchè non vi è ragione di discostarsene.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 26.8.1995 in
IZ (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2 parte II anno 1995, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 2.5.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Cinzia Mondatore Dott.ssa Francesca Caputo