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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6051 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
MICERA MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MICERA CP_2
MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2025 e , premettendo Controparte_1 CP_2
di aver contratto matrimonio in Portici il 28/07/2007 dalla cui unione nascevano le figlie
[...]
( nata a [...] il [...]) e ( nata a [...] il [...]), riferendo Per_1 Persona_2
che tra le parti, era intervenuta separazione in forza di sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, n.818/2024 del 15.12.2023 alle seguenti condizioni : “ Art. 1)- I coniugi SI.ri e CP_2
si danno il reciproco consenso di vivere separatamente con facoltà per ciascuno di essi di Controparte_1 fissare liberamente il proprio rispettivo domicilio, residenza o dimora, ove meglio ritengono opportuno, dandone reciproca comunicazione. Art. 2)- La casa coniugale sita in Portici (NA), Via Gaetano Poli n. 72, piano 3°, contraddistinta con l' interno n. 16/bis, composta di quattro vani oltre accessori, di proprietà, piena ed esclusiva, della
1 Per_ SI.ra , resta assegnata a quest' ultima che continuerà ad abitarla con le figliuole e CP_2
[...]
, unitamente ai mobili ed alle suppellettili che la arredano, ad esclusione degli effetti personali di Per_2 proprietà del medesimo SI. il quale avrà la facoltà, all' occorrenza, di poterli prelevare e Controparte_1 ritirare. All' uopo è dato precisare che il SI. ha già rilasciato in data 30.6.2019 la predetta Controparte_1 abitazione fissando la propria residenza in Torre del Greco (NA), Via dei Carpentieri n. 18, ove stabilmente ivi dimora.
Art. 3) - I ratei del mutuo, cointestato con il SI. , e contratto per l acquisto dell' appartamento Controparte_1 di cui al capo precedente, di proprietà piena ed esclusiva della SI.ra , cederanno, esclusivamente, a CP_2 carico di quest' ultima, che continuerà a sopportarne in maniera esclusivo il peso. Le utenze domestiche a servizio dello stesso tutt'oggi ancora intestate al SI. dovranno, a cura della SI.ra , essere volturate a suo CP_1 CP_2 nome e poste a suo esclusivo carico. Anche la TARI relativa all' indicato appartamento sarà, a cura della SI.ra
, volturata ed intestata alla stessa e cederà a suo esclusivo carico. Art. 4)- Le figliuole e CP_2 Persona_1
restano affidate congiuntamente alla madre e al padre che, di accordo ne cureranno l' istruzione e Persona_2
l' educazione, restando, dunque, l'esercizio della responsabilità genitoriale attribuita ad entrambi i genitori, e coabiteranno con la madre, quale "genitore collocataria" fissandosi a tal fine la loro residenza presso la casa coniugale. Le decisioni di maggior interesse per le figliuole minori, relative all'educazione, all' istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in ordine a qualsivoglia problematica relativa alle figlie. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, e per eventuali solleciti e tempestivi interventi che si dovessero rendere necessari, entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata su di esse. I genitori saranno tenuti a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione, relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l' istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente e, comunque, nel solo interesse delle figlie, tenendo conto delle loro eSIenze e di tutto quanto necessario per l' equilibrato sviluppo psico-fisico delle stesse. I genitori si comunicheranno eventuali cambi di contatti telefonici e i cambi dei propri indirizzi di residenza e o di domicilio, seppur temporaneo. All' uopo il padre terrà con sé le figlie,
Per_ Per
e , a settimane alterne con la madre, dalle ore 10.00 del sabato, ovvero dall' uscita da scuola, alle ore 21.00 della domenica, con pernottamento, e ciò compatibilmente con le eSIenze scolastiche, di salute e di vita di relazione Per_ delle stesse. Il SI. avrà, altresì, la facoltà di accompagnare le figlie e Controparte_1
[...]
, a scuola e/o di prelevarle all' orario di uscita, ed ancora di tenerle con sé nel corso della settimana Per_2 alternativamente nei giorni del lunedì e del venerdì, in orari pomeridiani, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, e/o nei giorni del martedì e del giovedì, in orari pomeridiani, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, ciò compatibilmente con le eSIenze scolastiche, di salute e di vita di relazione delle stesse, e previo avviso telefonico alla madre in caso di impedimento. Il padre avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé le figlie minori per un periodo continuativo di giorni 15 (quindici) in concomitanza delle vacanze estive, o nel mese di luglio o nel mese di agosto, compatibilmente con le proprie eSIenze di lavoro e con le eSIenze di lavoro della madre, e previo accordo con quest' ultima da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. Per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di tenere con Controparte_1 Per_ Per_ sè le figlie minori e , dal giorno 24 al giorno 27 dicembre, oppure dal giorno 27 dicembre al giorno 2
gennaio, e ciò in alternanza annuale con la SI.ra . Così come per la festività della Epifania, alternativamente, CP_2 Per_ Per di anno in anno, le figlie e resteranno affidate a ciascun genitore. Per le festività pasquali, le minori resteranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis. Anche in occasione delle
Per_ Per_ ricorrenze dei compleanni e degli onomastici delle figlie e , le stesse festeggeranno alternativamente, di
2 anno in anno, con ciascun genitore. Le figliuole minori trascorreranno, altresì, ogni anno con la madre il giorno dell'onomastico ed il compleanno di quest' ultima, nonché la festa della mamma, così come festeggeranno il giorno Per_ Per dell'onomastico e del compleanno del padre, nonché la festa del papà, con il padre. Ed infine le figliuole e , nei giorni del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 8 dicembre, resteranno affidate, ad anni alterni, a ciascun genitore, con possibilità per questi ultimi di poter variare e concordare tra loro, di volta in volta, la relativa alternanza. Sono fatti salvi diversi accordi convenuti tra le costituite parti. I patti di cui al presente articolo sono stati espressamente e concordemente convenuti anche e soprattutto nell' interesse delle minori medesime al fine di non far loro perdere i necessari rapporti familiari ed affettivi con le rispettive figure genitoriali. Entrambi i genitori dovranno impegnarsi a far mantenere e conservare SInificativi rapporti tra le figlie e gli ascendenti e i prossimi congiunti, sia paterni che materni. Art. 5)- Il SI. verserà entro il giorno 30 di ogni mese, la somma mensile di Euro Controparte_1 Per_ Per 700,00 (Euro settecento/00), quale contributo per il mantenimento delle figlie e . Si precisa al riguardo che le parti entrambe economicamente autosufficienti rinunciano, reciprocamente, ad ogni pretesa economica l'una nei confronti dell'altra. All'uopo resta espressamente convenuto tra le costituite parti che la somma, come innanzi concordemente determinata per il mantenimento delle figlie sarà indicizzata annualmente in base alle successive variazioni in aumento accertate dall' ISTAT. Resta, altresì, concordemente convenuto che tutte le spese afferenti le cure Per_ Per_ medico-sanitarie e per interventi clinici sostenute nell' interesse delle figliuole e , non coperte dal S.S.N., nonché per spese scolastiche, ivi comprese la mensa e il trasporto scolastico, schede telefoniche, nonchè per viaggi e vacanze comunque connesse alla formazione ed alla istruzione delle minori, opportunamente documentate e preventivamente concordate, cederanno a carico di entrambi i genitori egualitariamente. Precisandosi al riguardo che Per_ Per_ in ordine alle spese per la mensa di , trasporto privato di e ricariche telefoniche di entrambe le stesse cederanno a carico di entrambe le parti solo per quest'anno scolastico in corso. Eventuali regali di qualsiasi genere, sia in danaro che in natura, che il SI. ritenesse spontaneamente destinare, saltuariamente o Controparte_1 periodicamente, alle figliuole, costituiranno meri atti di liberalità, e come tali saranno intesi, ed in nessun caso, siccome spontanei e costituenti un plus, potranno essere imputati e addebitati come acconto dell'assegno innanzi determinato, che, pertanto, in nessun caso sarà suscettibile di riduzione. Art. 6)- I coniugi SI.ri e CP_2
si prestano fin d' ora, ciascuno per quanto di propria ragione, il reciproco consenso Controparte_1 Per_ irrevocabile al rilascio e al rinnovo del passaporto, con facoltà per gli stessi di inserirvi anche le figliuole e Per_
. All' uopo si precisa che si è addivenuti concordemente alla presente separazione consensuale per mera e reciproca incompatibilità di carattere tra essi costituiti coniugi. Art. 7)- Le spese giudiziarie afferenti alla presente controversia cedono a carico delle parti egualitariamente. Le competenze dovute ai costituti difensori, che sottoscrivono il presente atto anche ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 68 L.P., cederanno a carico dei rispettivi assistiti.”, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
3 Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - La casa coniugale sita in Portici
(NA), Via Gaetano Poli n. 72, piano 3°, contraddistinta con l' interno n. 16/bis, composta di quattro vani oltre accessori, di proprietà, piena ed esclusiva, della SI.ra , resta assegnata a CP_2
quest' ultima che continuerà ad abitarla con le figliuole e , unitamente ai Per_1 Persona_2
mobili ed alle suppellettili che la arredano;
- I ratei del mutuo, contratto per l acquisto dell' appartamento di cui al capo precedente, di proprietà piena ed esclusiva della SI.ra , CP_2
cederanno, esclusivamente, a carico di quest' ultima, che continuerà a sopportarne in maniera esclusivo il peso;
- Le figliuole e restano affidate Persona_1 Persona_2
congiuntamente alla madre e al padre che, di accordo ne cureranno l' istruzione e l' educazione, restando, dunque, l'esercizio della responsabilità genitoriale attribuita ad entrambi i genitori, e coabiteranno con la adre, quale "genitore collocataria" fissandosi a tal fine la loro residenza presso la casa coniugale;
- Le decisioni di maggior interesse per le figliuole minori, relative all'educazione, all' istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in ordine a qualsivoglia problematica relativa alle figlie;
-Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, e per eventuali solleciti e tempestivi interventi che si dovessero rendere necessari, entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata su di esse;
- I genitori saranno tenuti a collaborare nel rapporto educativo garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione, relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l' istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente e, comunque, nel solo interesse delle figlie, tenendo conto delle loro eSIenze e di tutto quanto necessario per l' equilibrato sviluppo psico-fisico delle stesse;
- I genitori si comunicheranno eventuali cambi di contatti telefonici e i cambi dei propri indirizzi di residenza e o di domicilio,
Per_ seppur temporaneo;
- Il padre terrà con sé le figlie, e , a settimane alterne con la madre, Per_1
dalle ore 10.00 del sabato, ovvero dall' uscita da scuola, alle ore 21.00 della domenica, con pernottamento, e ciò compatibilmente con le eSIenze scolastiche, di salute e di vita di relazione delle stesse;
- Il SI. avrà, altresì, la facoltà di accompagnare le figlie Controparte_1
e , a scuola e/o di prelevarle all' orario di uscita, ed ancora di tenerle Per_1 Persona_2
con sé nel corso della settimana alternativamente nei giorni del lunedì e del venerdì, in orari pomeridiani, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, iò compatibilmente con le eSIenze scolastiche, di salute e di vita di relazione delle stesse, e previo avviso telefonico con la madre;
-Il padre avrà,
4 inoltre, la facoltà di tenere con sé le figlie minori per un periodo continuativo di giorni 15
(quindici) in concomitanza delle vacanze estive, l'ultima settimana del mese di luglio e la prima di agosto, salvo diversi accordi tra le parti, da concordarsi entro il 30 gennaio di ciascun anno;
- . Per quanto concerne Natale, Vigilia di Natale, Pasqua, Lunedì in Albis, Capodanno ed Epifania ad anni alterni le figlie trascorreranno le indicate ricorrenze con luno o con l'altro genitore ovvero, un anno trascorreranno la vigilia con la madre ed in Natale con il padre così come, quando passeranno la Pasqua con l'uno trascorreranno il Lunedì in Albis con l'altro così anche quqando trascorreranno la notte del 31 dicembre con l'uno trascorreranno il primo dell'anno con l'altro genitore e viceversa ad anni alterni;
- Le figliuole minori trascorreranno, altresì, ogni anno con la madre il giorno dell'onomastico ed il compleanno di quest' ultima, compatibilmente con il periodo convenuto delle ferie estive, la festa della mamma, così come festeggeranno il giorno dell'onomastico e del compleanno del padre, nonché la festa del papà, con il padre;
- Ed infine le Per_ figliuole e , nei giorni del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 8 dicembre, resteranno Per_1
affidate, ad anni alterni, a ciascun genitore, con possibilità per questi ultimi di poter variare e concordare tra loro, di volta in volta, la relativa alternanza;
- Sono fatti salvi diversi accordi convenuti tra le costituite parti;
- I patti di cui al presente articolo sono stati espressamente e concordemente convenuti anche e soprattutto nell' interesse delle minori medesime al fine di non far loro perdere i necessari rapporti familiari ed affettivi con le rispettive figure genitoriali;
-
Entrambi i genitori dovranno impegnarsi a far mantenere e conservare SInificativi rapporti tra le figlie e gli ascendenti e i prossimi congiunti, sia paterni che materni;
- l SI.
[...]
verserà entro il giorno 30 di ogni mese, la somma mensile di Euro 700,00 (Euro CP_1
Per_ settecento/00), quale contributo per il mantenimento delle figlie e . Si precisa al Per_1
riguardo che le parti entrambe economicamente autosufficienti rinunciano, reciprocamente, ad ogni pretesa economica l'una nei confronti dell'altra;- All'uopo resta espressamente convenuto tra le costituite parti che la somma, come innanzi concordemente determinata per il mantenimento delle figlie sarà indicizzata annualmente in base alle successive variazioni in aumento accertate dall' ISTAT;
- Resta, altresì, concordemente convenuto che tutte le spese afferenti le cure medico-
Per_ sanitarie e per interventi clinici sostenute nell' interesse delle figliuole e , non coperte Per_1
dal S.S.N., nonché per spese scolastiche, ivi comprese la mensa e il trasporto scolastico, schede telefoniche, nonchè per viaggi e vacanze comunque connesse alla formazione ed alla istruzione delle minori, opportunamente documentate e preventivamente concordate, cederanno a carico di entrambi i genitori in egual misura;
- coniugi SI.ri e si CP_2 Controparte_1
prestano fin d' ora, ciascuno per quanto di propria ragione, il reciproco consenso irrevocabile al
5 rilascio e al rinnovo del passaporto, con facoltà per gli stessi di inserirvi anche le figliuole e Per_1
Per_
.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Portici il
28/07/2007 (atto n.108,parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 06/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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