TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/09/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Collegio della Sezione civile, così composto: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 85/2025 R.G.A.C., posta in delibe- razione all'udienza del 20.5.2025, vertente
tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Torino, 122, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Ferruccio Manica (cod. fisc. , C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende giusto Email_1
mandato in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
e
1 nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
C.F._3
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: esercizio della responsabilità genitoriale – procedimento relativo ai figli nati fuori dal matrimonio – artt. 337 bis ss c.c.
FATTO
Con ricorso depositato il 23.1.2025 esponeva: di Parte_1
aver intrattenuto una relazione sentimentale con e di aver Controparte_1
avuto con lui la figlia nata il [...], riconosciuta da en- Persona_1 trambi i genitori, residente con la madre;
che l' aveva ritardato e CP_1
spesso fatto mancare il minimo contributo economico per il sostegno della bambina, che concordemente le parti avevano fissato in € 150,00 mensili;
che il padre aveva fatto mancare anche il sostegno affettivo per la figlia. Chiedeva, pertanto, “1) Affidare la figlia minore in via esclusiva alla Persona_1 madre , con collocamento della minore presso la residen- Parte_1
za della madre, che provvederà ad esercitare la propria responsabilità genitoria- le sulla figlia minore, in relazione all'istruzione, all'educazione, alla salute, te- nendo sempre presenti le attitudini della bambina;
2) Regolare i rapporti di fre- quentazione della bambina con il padre Sig. Persona_1 Parte_2
nei modi sopra indicati e meglio esplicitati nel piano genitoriale allega-
[...] to;
3) Disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento Controparte_1
della figlia minore in via indiretta, mediante versamento alla Signor Per_1 [...] dell'importo di Euro 250,00 mensili (Duecentocinquanta,00) Parte_3
da versarsi, in via anticipata, entro il giorno … del mese;
4) Disporre che il Sig. versi alla RA , per l'educazione Controparte_1 Parte_1
e il sostegno della minore, la somma di Euro 2.000,00, in via equitativa e forfet-
2 taria, per i lunghi periodi in cui non ha provveduto al mantenimento della bambina, o in qualsiasi altra cifra inferiore e\o superiore che il Giudice riterrà di giustizia;
5) Disporre che il Sig. provveda altresì al pa- Controparte_1
gamento del 50 % delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scola- stiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole , regolarmente documentate”.
AT non si costituiva, nonostante la regolare notifica CP_1
dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
Il P.M. interveniva con “visto” del 10.2.2025.
All'udienza dell'8.4.2025, alla presenza della sola parte ricorrente e del suo difensore, era sentita la ricorrente;
all'esito, erano adottati i provvedimenti provvisori, con affidamento della minore ad entrambi i genitori e la collo- Per_1
cazione prevalente presso la madre, la previsione delle libere visite paterne pre- vio accordo con la madre, la previsione del versamento da parte di CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia della somma
[...]
mensile di € 150,00 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, oltre aggiornamento ISTAT come per legge, la previsione della percezione dell'assegno unico familiare al 100% in favore dalla madre.
Era poi svolta l'attività istruttoria orale come richiesta da parte ricorren- te.
All'udienza del 20.5.2025 il giudice delegato, sentiti gli informatori, dopo la discussione, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di CP_1
regolarmente convenuto in giudizio ma non costituitosi.
[...]
Nel merito, la ricorrente, dopo la conclusione della relazione sentimenta- le con il resistente, ed avendo avuto da lui una figlia, nata nel 2015, chiede la re- golamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Deve rilevarsi al riguardo che l'art. 337 ter c.c. si pone quale norma fon- damentale in materia, in quanto prescrive il diritto per il figlio a mantenere un
3 rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, e di conservare rapporti significa- tivi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Si devono valorizzare, tuttavia, l'indisponibilità del padre della minore rispetto alle sue necessità, il quale non versa quasi mai le somme minime neces- sarie per il suo sostentamento e vede la figlia più o meno solo una volta al mese, quando viene chiamato dalla madre.
La ricorrente lamenta inoltre di riscontrare difficoltà a rintracciare l' quando serve il suo consenso per le necessità della figlia. Pt_4
Gli informatori sentiti hanno confermato le circostanze come enunciate dalla ricorrente: , fratello della ricorrente, ha infatti dichia- Testimone_1
rato che il padre è fisicamente assente con la bambina, non ha mai partecipato ai colloqui ed alle recite scolastiche e non vede la figlia regolarmente. Non sente il bisogno di vederla tanto che sono i parenti della mamma, ogni tanto, a portare la piccola dal padre. Per_1
Ha inoltre riferito che l' non è disponibile al bisogno, è irrepe- CP_1 ribile al telefono, risponde alla figlia quando ella lo chiama, ma è incostante.
L'informatrice , madre di , ha con- Testimone_2 Parte_1 fermato che il padre della bambina è del tutto assente, e non ha mai partecipato alle sue necessità, non contribuendo neppure economicamente ai suoi bisogni.
Tenuto conto di quanto su rappresentato, oltre che delle esigenze cre- scenti della minore, che ha ormai dieci anni, di svolgere attività che necessitino del consenso dei genitori (gite scolastiche, documenti, autorizzazioni varie), il
Tribunale stima opportuno disporre l'affidamento alla madre della minore
. Persona_1
La madre potrà, pertanto, assumere le decisioni di Parte_1 maggiore importanza (con riguardo alla salute, istruzione, educazione, residen- za abituale) senza chiedere il consenso del padre.
Nel caso di specie, appare opportuno stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, previo accordo con la madre, genito-
4 re collocatario prevalente.
Quanto alla misura del contributo paterno per il mantenimento della mi- nore, appare opportuno, stante la mancata costituzione di parte resistente, quantificare in € 150,00 mensili, come già concordato in passato tra le parti,
l'importo del contributo paterno per il mantenimento, tenuto conto dei modesti redditi della ricorrente e dell'assenza di notizie sui redditi dell'AT.
I genitori, inoltre, condivideranno al 50% le spese straordinarie contratte dalla madre nell'interesse della figlia.
L'assegno unico universale, inoltre, potrà essere percepito al 100% dalla madre collocataria, tenuto conto della totale assenza paterna e dell'affidamento esclusivo.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e della sostanziale insussistenza di un contenzioso, tenuto conto che la mancata comparizione nei giudizi come quello in esame potrebbe essere intesa come non opposizione, si stima la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronun- ciando nel procedimento recante R.G. n. 85/2025, così provvede:
1. Affida la minore alla madre in Persona_1 Parte_1
via esclusiva”, autorizzando la madre ad assumere le decisioni di mag- giore importanza per la figlia, con riguardo alle scelte sulla salute, edu- cazione, istruzione, residenza abituale, e la colloca prevalentemente presso la madre;
2. Il padre potrà visitare e tenere con sé la figlia, an- Controparte_1
che presso la sua abitazione, liberamente, previo accordo con la madre;
3. AT contribuirà al mantenimento della figlia versando CP_1
mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
5 150,00, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
il padre provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si rende- ranno necessarie per la figlia, nella misura del 50%;
4. L'assegno unico universale potrà essere percepito integralmente dalla madre , con decorrenza dalla data della domanda Parte_1
giudiziale;
5. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribu- nale, il giorno 4.9.2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
6