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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 113-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 113-1/2025 avente ad oggetto APERTURA DELLA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], debitore
***
Udita la relazione del Giudice relatore, letto il ricorso proposto da per l'apertura della procedura di Parte_1 liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente residente in San Nicola la Strada (CE), ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
visti i chiarimenti depositati il 3.6.2025, su decreto del GD del 19.5.2025; vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, come integrata il 3.6.2025 , contenente l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda, una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore nonché la indicazione sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
rilevato che pare sussistere il presupposto soggettivo, visto che è Parte_1 debitore (consumatore) in stato di sovraindebitamento nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. c CCII -la cui debitoria, secondo quanto attestato dall'OCC, deriva prevalentemente dal mancato pagamento delle rate dei finanziamenti contratti- non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b), poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell'assenza dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi euro 121.026,34, (Cfr. come indicati dall' OCC nella relazione allegata al ricorso), comprensivo delle spese sorte in occasione della presente procedura (spese per l'Occ e per il legale) ; rilevato che, quanto all'insolvenza, essa va intesa quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.
Considerato:
- che, quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale, : Parte_1
a) non risulta titolare di beni immobili o mobili registrati;
b) risulta essere percettore di reddito da lavoro svolto alle dipendenze presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze con qualifica di Assistente Capo
Coordinamento presso la Casa Circondariale di Secondigliano (NA), con retribuzione annua che nel 2023 ammonta ad € 28.353 (CFR. Doc. 12- cud 2024- redditi 2023 allegate al ricorso nel fascicolo principale);
c) non risulta vantare crediti futuri, non emergendo essi dalla relazione del Gestore, il quale però ipotizza che il merito creditizio non sia stato valutato correttamente dalla Findomestic Banca SpA con l'erogazione del 19.04.2021 e dalla Compass
Banca SpA con l'erogazione del 31.10.2021, riservando allo stesso in sede di elaborazione del programma di liquidazione ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'eventuale esperimento di azioni risarcitorie;
-che quanto alla debitoria, risulta esposto prevalentemente per Parte_1 debiti generati dal mancato pagamento delle rate di diversi finanziamenti per un totale di 121.026,34 (Cfr. come indicati dall' OCC nella relazione allegata al ricorso); ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;
rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
considerato che
non vi è un attivo prontamente liquidabile, atteso il ricorrente non è proprietario di beni immobili o beni mobili registrati;
rilevato, per altro verso, che è titolare di un reddito netto mensile pari Parte_1 ad euro ad € 2.181,00 (calcolato dividendo il reddito annuo derivato dal cud 2024 per tredici mensilità); preso atto delle spese mensili prospettate dal ricorrente come necessarie al suo sostentamento e a quello della famiglia (per euro 1.826,48, come da allegato del 3.6.2025); ritenuto in ogni caso congrua tale cifra, in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi e considerato che il nucleo familiare è composto da due persone : Parte_1
e la coniuge;
Persona_1 considerato in ogni caso il potere del giudice di poter quantificare d'ufficio le spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Cfr. Tribunale Pescara, 08
Febbraio 2023); rilevato, in tema di determinazione delle spese, che “la valutazione in ordine alla soglia
“limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia ex art.
268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;
infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti. Nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta
ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito” (Cfr. Tribunale Piacenza, 06 Marzo 2025. Pres. Brusati. Est. ; Tes_1 considerato che l'Occ ha chiarito che il coniuge percepisce una pensione di invalidità per euro 336,00 mensili, sicchè attualmente il reddito complessivamente prodotto dal nucleo familiare ammonta a circa euro 2.517,00, di cui non si può non tenere conto nella determinazione del reddito escluso dalla liquidazione controllata;
ritenuto, dunque, che tenuto conto del reddito complessivo e delle spese indicate, la quota di stipendio mensile del ricorrente da apprendersi alla liquidazione controllata debba essere determinata nella somma di € 600,00 (tenuto conto delle somme necessarie per far fronte ai bisogni quotidiani del ricorrente e familiari, nonché delle spese sanitarie per la patologia del coniuge); rilevato che il ricorrente ha previsto, per favorire l'apertura della procedura azionata, anche il versamento din.ro 6 ratei di tredicesima mensilità da circa 1.908,54 cadauno (uno ogni anno) al netto di eventuali spese specifiche ulteriormente dettagliate di volta in volta dal sovraindebitato ed il 50% della somma ricavata dalla alienazione di un autoveicolo posseduto al 50% per euro 7.500,00;
considerato che
l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
va esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto attestate e tenuto conto delle spese allegate dalla ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo determinato in precedenza, la parte dello stipendio del ricorrente non destinata al mantenimento del nucleo familiare sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]
[...] C.F._1
Nicola la Strada (CE) alla via Francesco Stellato n. 53;
Nomina Giudice delegato la dott.ssa Simona Di Rauso (in sostituzione sul ruolo ex
); CP_1 liquidatore il dott. ( c.f. ); CP_2 Controparte_3 C.F._2
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che risulti appreso alla liquidazione una quota pate del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 600,00 mensili, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, anche in caso di variazioni di reddito migliorative;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;
dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272
CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, anche ex art. 274 CCIII, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore provveda, scaduti i termini assegnati per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Sentenza da prenotarsi a debito (ex C.C. sent. n.121/2024) Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 6.6.2025
Il giudice relatore
Dr.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 113-1/2025 avente ad oggetto APERTURA DELLA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], debitore
***
Udita la relazione del Giudice relatore, letto il ricorso proposto da per l'apertura della procedura di Parte_1 liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente residente in San Nicola la Strada (CE), ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
visti i chiarimenti depositati il 3.6.2025, su decreto del GD del 19.5.2025; vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, come integrata il 3.6.2025 , contenente l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda, una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore nonché la indicazione sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
rilevato che pare sussistere il presupposto soggettivo, visto che è Parte_1 debitore (consumatore) in stato di sovraindebitamento nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. c CCII -la cui debitoria, secondo quanto attestato dall'OCC, deriva prevalentemente dal mancato pagamento delle rate dei finanziamenti contratti- non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b), poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell'assenza dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi euro 121.026,34, (Cfr. come indicati dall' OCC nella relazione allegata al ricorso), comprensivo delle spese sorte in occasione della presente procedura (spese per l'Occ e per il legale) ; rilevato che, quanto all'insolvenza, essa va intesa quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.
Considerato:
- che, quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale, : Parte_1
a) non risulta titolare di beni immobili o mobili registrati;
b) risulta essere percettore di reddito da lavoro svolto alle dipendenze presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze con qualifica di Assistente Capo
Coordinamento presso la Casa Circondariale di Secondigliano (NA), con retribuzione annua che nel 2023 ammonta ad € 28.353 (CFR. Doc. 12- cud 2024- redditi 2023 allegate al ricorso nel fascicolo principale);
c) non risulta vantare crediti futuri, non emergendo essi dalla relazione del Gestore, il quale però ipotizza che il merito creditizio non sia stato valutato correttamente dalla Findomestic Banca SpA con l'erogazione del 19.04.2021 e dalla Compass
Banca SpA con l'erogazione del 31.10.2021, riservando allo stesso in sede di elaborazione del programma di liquidazione ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'eventuale esperimento di azioni risarcitorie;
-che quanto alla debitoria, risulta esposto prevalentemente per Parte_1 debiti generati dal mancato pagamento delle rate di diversi finanziamenti per un totale di 121.026,34 (Cfr. come indicati dall' OCC nella relazione allegata al ricorso); ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;
rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
considerato che
non vi è un attivo prontamente liquidabile, atteso il ricorrente non è proprietario di beni immobili o beni mobili registrati;
rilevato, per altro verso, che è titolare di un reddito netto mensile pari Parte_1 ad euro ad € 2.181,00 (calcolato dividendo il reddito annuo derivato dal cud 2024 per tredici mensilità); preso atto delle spese mensili prospettate dal ricorrente come necessarie al suo sostentamento e a quello della famiglia (per euro 1.826,48, come da allegato del 3.6.2025); ritenuto in ogni caso congrua tale cifra, in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi e considerato che il nucleo familiare è composto da due persone : Parte_1
e la coniuge;
Persona_1 considerato in ogni caso il potere del giudice di poter quantificare d'ufficio le spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Cfr. Tribunale Pescara, 08
Febbraio 2023); rilevato, in tema di determinazione delle spese, che “la valutazione in ordine alla soglia
“limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia ex art.
268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;
infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti. Nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta
ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito” (Cfr. Tribunale Piacenza, 06 Marzo 2025. Pres. Brusati. Est. ; Tes_1 considerato che l'Occ ha chiarito che il coniuge percepisce una pensione di invalidità per euro 336,00 mensili, sicchè attualmente il reddito complessivamente prodotto dal nucleo familiare ammonta a circa euro 2.517,00, di cui non si può non tenere conto nella determinazione del reddito escluso dalla liquidazione controllata;
ritenuto, dunque, che tenuto conto del reddito complessivo e delle spese indicate, la quota di stipendio mensile del ricorrente da apprendersi alla liquidazione controllata debba essere determinata nella somma di € 600,00 (tenuto conto delle somme necessarie per far fronte ai bisogni quotidiani del ricorrente e familiari, nonché delle spese sanitarie per la patologia del coniuge); rilevato che il ricorrente ha previsto, per favorire l'apertura della procedura azionata, anche il versamento din.ro 6 ratei di tredicesima mensilità da circa 1.908,54 cadauno (uno ogni anno) al netto di eventuali spese specifiche ulteriormente dettagliate di volta in volta dal sovraindebitato ed il 50% della somma ricavata dalla alienazione di un autoveicolo posseduto al 50% per euro 7.500,00;
considerato che
l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
va esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto attestate e tenuto conto delle spese allegate dalla ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo determinato in precedenza, la parte dello stipendio del ricorrente non destinata al mantenimento del nucleo familiare sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
, nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]
[...] C.F._1
Nicola la Strada (CE) alla via Francesco Stellato n. 53;
Nomina Giudice delegato la dott.ssa Simona Di Rauso (in sostituzione sul ruolo ex
); CP_1 liquidatore il dott. ( c.f. ); CP_2 Controparte_3 C.F._2
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che risulti appreso alla liquidazione una quota pate del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 600,00 mensili, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, anche in caso di variazioni di reddito migliorative;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;
dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272
CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, anche ex art. 274 CCIII, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore provveda, scaduti i termini assegnati per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Sentenza da prenotarsi a debito (ex C.C. sent. n.121/2024) Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 6.6.2025
Il giudice relatore
Dr.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta