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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1567/2024 introdotto con ricorso depositato in data 13.11.2024 da
(C.F. ) nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], L.go dei Fiordalisi n.1, rappresentata e difesa dall' Avv.
Giovanna Bono
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Romania) il 7.02.1982 e residente in [...], L.go Dei Fiordalisi n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Liberati
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 08.01.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “1) i coniugi, i quali si dichiarano economicamente indipendenti e quindi rinunciano al reciproco mantenimento, vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il domicilio coniugale resterà assegnato alla moglie Pt_1
, che provvederà alla voltura del contratto di locazione e comunque al
[...]
pagamento del canone e di ogni altra spesa relativa a detto contratto;
3) i genitori concordano nell'affidamento congiunto dei figli minori con allocazione presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno quindi congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con se;
4) per il mantenimento dei figli minorenni e corrisponderà alla Persona_1 Persona_2
moglie un assegno mensile di €. 500,00, rivalutabile annualmente ai Parte_1
sensi di legge sulla base degli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie per i figli minori come regolamentate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Ascoli Piceno per
i figli verranno poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) il genitore non collocatario, salvo diversi accordi da concordare tra i coniugi, potrà vedere i figli minori e nei fine settimana, alternativamente il sabato e Persona_1 Persona_2
la domenica, dalle ore 9,00 sino alle ore 21,00; potrà tenerli inoltre 15 giorni consecutivi nel periodo estivo. Durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia i figli minori potranno stare alternativamente con un genitore ad anni alternati iniziando con la madre per il primo anno e via di seguito;
7) le parti danno atto di aver risolto ogni questione economica tra di loro e quindi di non avere più nulla reciprocamente a che pretendere tra loro;
8) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti e i difensori sottoscrivono anche per la rinuncia alla solidarietà professionale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 , sulla premessa che: Parte_1
- in data 27.12.2008 si è unita in matrimonio in Romania (Tamasi) con CP_1
come da atto di matrimonio tradotto in italiano e munito di apostilla e
[...]
dall'unione sono nati (nata il [...]), (nato il Persona_2 Persona_1
30/1/2008) e (11/3/2004); Persona_3
- le violenze che da anni subisce la sig.ra sono diventate insopportabili e il Pt_1
timore che il marito, dedito all'abuso di alcool, potesse avere comportamenti violenti anche nei confronti della figlia minore hanno indotto la sig.ra Persona_2
a presentare denuncia querela contro il marito ed attualmente si trovano in Pt_1
una località protetta;
- i figli e sono rimasti ad abitare con il padre in quanto Persona_1 Persona_3
non coinvolti dalle violenze;
- in considerazione della situazione familiare in corso non si è in grado di programmare incontri tra il padre e la figlia per la quale sono stati anche Per_2
interpellati i Servizi sociali e il Tribunale dei Minori;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e, in via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile, adottare i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. Con decreto del 15.11.2024, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza del 12.02.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 10.01.2025 si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti operata da controparte.
All'udienza del 12.02.2025 le parti chiedevano al Presidente del Tribunale di differire l'udienza così da poter formalizzare gli accordi di separazione per iscritto. Il
Presidente, pertanto, rinviava l'udienza di comparizione al giorno 09.04.2025, che veniva successivamente rinviata d'ufficio al 25.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 25.06.2026, il Giudice osservava che “prima di procedere al vaglio della richiesta di pronuncia della sentenza di separazione su base consensuale è necessario assumere informazioni direttamente dalle parti in merito all'attuale situazione, apparendo evidente che la cessazione della convivenza determina, quale effetto, il venir meno del pericolo di violenze quotidiane da parte del resistente, con conseguente di ridimensionamento, come si può dedurre sulla base delle risultanze degli atti e delle violenze denunciate dalla ricorrente, delle esigenze che hanno indotto il T.M. ad emanare i provvedimenti suddetti” e, pertanto, disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 15.07.2025 alle ore 11:30, disponendo, altresì, che all'udienza partecipasse anche la Curatrice speciale dei minori avv. Alessandra
Mecozzi; disponeva che il Servizio Sociale del Comune di Ascoli Piceno, entro il
10.07.2025, relazionasse in merito all'attuale situazione dei minori;
all'opportunità di mantenere l'affido al predetto Servizio Sociale e, più in generale, tutte le altre misure disposte dal T.M.; richiedeva al Consultorio familiare di Ascoli Piceno una concisa relazione su eventuali cause ostative all'affido condiviso dei minori entro il 10.07.2025
e all'opportunità di mantenere le misure già adottate dal T.M. qualora non eseguite in tutto in parte.
All'udienza del 15.07.2025 l'avv. Liberati insisteva per l'accoglimento della propria istanza di revoca dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni, dichiaratosi incompetente per essere competente il Tribunale ordinario;
la Curatrice speciale dei minori chiedeva che le istanze delle parti venissero accolte, con revoca dei provvedimenti già adottati dal Tribunale per i minorenni, in quanto, sulla base delle relazioni del Servizio Sociale, la situazione risulta essersi ormai normalizzata;
il
Giudice revocava i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni e disponeva che le parti depositassero un'altra istanza per la definizione consensuale della procedura, priva di qualunque rimando ai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, fissando per tale incombente l'udienza del 22.07.2025, in occasione della quale il giudice rimetteva la causa al Collegio in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse nonché quelli dei figli minori.
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite sono da compensarsi, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
1567/2024, recependo le condizioni concordate tra le parti, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate tra le parti di cui alla istanza di trasformazione
[...]
della separazione giudiziale in consensuale depositata in atti per come sopra riportate e trascritte;
2. spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De Angelis
Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1567/2024 introdotto con ricorso depositato in data 13.11.2024 da
(C.F. ) nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], L.go dei Fiordalisi n.1, rappresentata e difesa dall' Avv.
Giovanna Bono
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Romania) il 7.02.1982 e residente in [...], L.go Dei Fiordalisi n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Liberati
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 08.01.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “1) i coniugi, i quali si dichiarano economicamente indipendenti e quindi rinunciano al reciproco mantenimento, vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il domicilio coniugale resterà assegnato alla moglie Pt_1
, che provvederà alla voltura del contratto di locazione e comunque al
[...]
pagamento del canone e di ogni altra spesa relativa a detto contratto;
3) i genitori concordano nell'affidamento congiunto dei figli minori con allocazione presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno quindi congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con se;
4) per il mantenimento dei figli minorenni e corrisponderà alla Persona_1 Persona_2
moglie un assegno mensile di €. 500,00, rivalutabile annualmente ai Parte_1
sensi di legge sulla base degli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie per i figli minori come regolamentate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Ascoli Piceno per
i figli verranno poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) il genitore non collocatario, salvo diversi accordi da concordare tra i coniugi, potrà vedere i figli minori e nei fine settimana, alternativamente il sabato e Persona_1 Persona_2
la domenica, dalle ore 9,00 sino alle ore 21,00; potrà tenerli inoltre 15 giorni consecutivi nel periodo estivo. Durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia i figli minori potranno stare alternativamente con un genitore ad anni alternati iniziando con la madre per il primo anno e via di seguito;
7) le parti danno atto di aver risolto ogni questione economica tra di loro e quindi di non avere più nulla reciprocamente a che pretendere tra loro;
8) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti e i difensori sottoscrivono anche per la rinuncia alla solidarietà professionale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 , sulla premessa che: Parte_1
- in data 27.12.2008 si è unita in matrimonio in Romania (Tamasi) con CP_1
come da atto di matrimonio tradotto in italiano e munito di apostilla e
[...]
dall'unione sono nati (nata il [...]), (nato il Persona_2 Persona_1
30/1/2008) e (11/3/2004); Persona_3
- le violenze che da anni subisce la sig.ra sono diventate insopportabili e il Pt_1
timore che il marito, dedito all'abuso di alcool, potesse avere comportamenti violenti anche nei confronti della figlia minore hanno indotto la sig.ra Persona_2
a presentare denuncia querela contro il marito ed attualmente si trovano in Pt_1
una località protetta;
- i figli e sono rimasti ad abitare con il padre in quanto Persona_1 Persona_3
non coinvolti dalle violenze;
- in considerazione della situazione familiare in corso non si è in grado di programmare incontri tra il padre e la figlia per la quale sono stati anche Per_2
interpellati i Servizi sociali e il Tribunale dei Minori;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e, in via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile, adottare i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. Con decreto del 15.11.2024, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza del 12.02.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In data 10.01.2025 si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti operata da controparte.
All'udienza del 12.02.2025 le parti chiedevano al Presidente del Tribunale di differire l'udienza così da poter formalizzare gli accordi di separazione per iscritto. Il
Presidente, pertanto, rinviava l'udienza di comparizione al giorno 09.04.2025, che veniva successivamente rinviata d'ufficio al 25.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 25.06.2026, il Giudice osservava che “prima di procedere al vaglio della richiesta di pronuncia della sentenza di separazione su base consensuale è necessario assumere informazioni direttamente dalle parti in merito all'attuale situazione, apparendo evidente che la cessazione della convivenza determina, quale effetto, il venir meno del pericolo di violenze quotidiane da parte del resistente, con conseguente di ridimensionamento, come si può dedurre sulla base delle risultanze degli atti e delle violenze denunciate dalla ricorrente, delle esigenze che hanno indotto il T.M. ad emanare i provvedimenti suddetti” e, pertanto, disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 15.07.2025 alle ore 11:30, disponendo, altresì, che all'udienza partecipasse anche la Curatrice speciale dei minori avv. Alessandra
Mecozzi; disponeva che il Servizio Sociale del Comune di Ascoli Piceno, entro il
10.07.2025, relazionasse in merito all'attuale situazione dei minori;
all'opportunità di mantenere l'affido al predetto Servizio Sociale e, più in generale, tutte le altre misure disposte dal T.M.; richiedeva al Consultorio familiare di Ascoli Piceno una concisa relazione su eventuali cause ostative all'affido condiviso dei minori entro il 10.07.2025
e all'opportunità di mantenere le misure già adottate dal T.M. qualora non eseguite in tutto in parte.
All'udienza del 15.07.2025 l'avv. Liberati insisteva per l'accoglimento della propria istanza di revoca dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni, dichiaratosi incompetente per essere competente il Tribunale ordinario;
la Curatrice speciale dei minori chiedeva che le istanze delle parti venissero accolte, con revoca dei provvedimenti già adottati dal Tribunale per i minorenni, in quanto, sulla base delle relazioni del Servizio Sociale, la situazione risulta essersi ormai normalizzata;
il
Giudice revocava i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni e disponeva che le parti depositassero un'altra istanza per la definizione consensuale della procedura, priva di qualunque rimando ai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, fissando per tale incombente l'udienza del 22.07.2025, in occasione della quale il giudice rimetteva la causa al Collegio in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse nonché quelli dei figli minori.
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite sono da compensarsi, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
1567/2024, recependo le condizioni concordate tra le parti, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate tra le parti di cui alla istanza di trasformazione
[...]
della separazione giudiziale in consensuale depositata in atti per come sopra riportate e trascritte;
2. spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De Angelis
Dott.ssa Alessandra Panichi