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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6252 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Stefano Celentano Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 581/2022 del R.G.A.C. pendente
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'avv.to Rosita Leone (c.f. ) e dall'avv.to C.F._1
EP IN (c.f. ), giusta procura generale per atto notaio dott. C.F._2 rep. 54368 racc. 15494 del 10/9/2020, registrata all'Ufficio Atti Persona_1 pubblici in Roma il 11/9/2020;
APPELLANTE
E
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv.to Roberto Controparte_1 C.F._3
LL (c.f. ), giusta delega in atti;
C.F._4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. emessa in data 04/01/2022 nel giudizio sommario di cognizione avente n. di r.g. 4642/2019 dal Tribunale di Avellino.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso l'ordinanza, emessa in data 4/1/2022 dal Parte_1
Tribunale di Avellino nel giudizio sommario di cognizione avente n. di r.g. 4642/2019, la quale, definendo il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. introdotto da Controparte_1
1 accoglieva il ricorso, con condanna della stessa al pagamento dell'importo di € 46.335,98, oltre interessi legali dalla messa in mora e alle spese di lite. L'appellante, dunque, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto di: “Accertare e dichiarare che il contegno tenuto da in relazione al pagamento del Buono Parte_1
Postale Fruttifero Ordinario della serie Q/P di £ 5.000.000 n.16 emesso il 26.5.1988 in favore del sig. è pienamente coerente con le previsioni di cui al D.M. Controparte_1
13.6.1986, sicché null'altro gli è dovuto oltre quanto già corrisposto all'atto dell'estinzione del titolo in data 1.6.2018;
- in subordine, accertare e dichiarare che, per il medesimo titolo, è riconoscibile tutt'al più Contr la somma di € 19.038,23 quale differenza tra il valore del appartenente alla serie P (€ 46.741,57) e quello del BPF appartenente alla serie Q già corrisposto al sig.
[...] in data 1.6.2018 (€ 27.703,34). CP_1
- per l'effetto riformare, in parte qua, l'Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Avellino nella causa iscritta al n. 4642/2020 RG del 4/1/2022;
- condannare il sig. alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo Controparte_1 versategli da in ragione della provvisoria esecutività dell'impugnata Parte_1 ordinanza;
- con vittoria di spese e diritti di entrambi i gradi del giudizio.”. L'appellato si è costituito nel presente giudizio contestando la fondatezza dell'appello di cui ha chiesto l'integrale rigetto. La causa, dopo una serie di rinvii, è stata nuovamente rinviata per bonario componimento all'udienza del 19.11.2025 disponendone la trattazione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da depositare, perentoriamente, entro il termine dell'udienza stessa;
rilevato il mancato deposito, da parte delle parti, delle note di trattazione scritta entro il termine perentorio del 19.11.2025, la causa è stata rinviata, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., all'udienza del 26.11.2025; all'udienza del 26.11.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il termine perentorio del 19.11.2025, pur essendo stata data regolare comunicazione del decreto di trattazione dell'udienza mediante le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e in conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 26/11/2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2019), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con
2 provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli in data 26.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Dott. Michele Caccese
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