Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 27/01/2025 nella causa n. 518/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. MISSINEO NATALE LUIGI ALESSANDRO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: maggior punteggio per servizio di leva prestato non in costanza di nomina
Premesso che: con ricorso depositato in data 23.5.2024, ha dedotto di aver presentato domanda Parte_1 di aggiornamento nelle graduatorie di Istituto III fascia del personale ATA, provincia di Alessandria, valide per il triennio 2021/2024 per i profili di “Cuoco” e “Collaboratore scolastico”; di aver conseguito il diploma di maturità nell'anno 1978; di aver prestato servizio militare dal 2/11/1987 al
13/06/2013; di non essersi visto valutare correttamente tale servizio con attribuzione di 0,6 punti anziché 6 in applicazione del DM 50/2021, disciplinante la formazione delle suddette graduatorie.
Egli ha sostenuto che le disposizioni regolamentari siano illegittime e contrastanti con norme di rango superiore e quindi ha chiesto: “-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istitutoscolastico “ , valide per il triennio Pt_2
2021/2024 e quindi attribuirgli punti 16,30 (10,90+6-0,60) per il profilo di cuoco e punti 17,30
(11,90+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per
1
l'effetto condannare il e comunque tutti i resistenti, in persona Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Il , nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, avente natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza ed è così decisa.
Considerato che:
− la domanda è infondata;
− il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria di Istituto III fascia per il personale ATA, provincia di Alessandria, valida per il triennio 2021/2024, dichiarando e documentando di aver svolto il servizio militare prima del conseguimento dei titoli di studio che consentono l'accesso alle predette graduatorie;
− egli invoca il diritto all'attribuzione del punteggio previsto per chi svolga il servizio militare in costanza di rapporto di impiego;
− l'art. 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;
− l'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
− il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, prevede nell'allegato A, Sezione Avvertenze, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
il medesimo decreto attribuisce, pertanto, 6 punti per il servizio militare prestato in costanza di rapporto
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di impiego e 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego;
− la giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso si è pronunciata sul D.M. 44/2001, che consentiva la valutazione soltanto del servizio militare o civile reso in costanza di rapporto di lavoro, affermando che “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art.
485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n.
44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento
(in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (Cass., Sez. Lav., n. 5679/2020);
− diversamente dal D.M. 44/2001, il D.M. 50/2021 considera il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, ancorchè riconosca alla fattispecie un punteggio inferiore rispetto al caso di servizio prestato in costanza di rapporto;
− la previsione regolamentare appare conforme al disposto del citato articolo 2050, che distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione;
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− d'altra parte, non può negarsi la differenza tra chi durante il rapporto di impiego è chiamato a svolgere il servizio militare, così vedendosi costretto a sospendere il rapporto per adempiere agli obblighi di cui all'art. 52, co. 2, Cost., con necessità di compensare il pregiudizio che ne consegue, e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro (v. Cons. di Stato n. 11602/2022);
− non si ravvisa alcuna violazione dell'articolo 52 comma 2 Cost., che prevede che l'adempimento del servizio militare “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino” poichè nel caso di specie, come visto, diversamente da quanto accadeva sotto la vigenza del D.M. 44/2001, il decreto ministeriale valorizza la prestazione del servizio militare, sia essa resa prima o dopo l'inizio del rapporto di impiego, limitandosi a modulare differentemente il punteggio attribuibile;
− quanto all'art. 485 d. lgs 297/1994, che il ricorrente assume pure violato, si riferisce espressamente alla specifica e diversa fattispecie della ricostruzione di carriera del personale già assunto – e peraltro del solo personale docente – e nulla dispone in merito alle valutazioni proprie della procedura di inserimento nelle graduatorie;
− in definitiva, il ricorso non appare meritevole di accoglimento;
− in ragione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito, pare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso;
− compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 27.1.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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