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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2161/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2161/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
POLICARI ANDREA e dell'avv. PAONESSA MATTIA,
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
VINCENTI FEDERICO e dell'avv. CENTI VALENTINA,
APPELLATO avverso la sentenza n. 1154/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
20/04/2022
CONCLUSIONI
In data 14.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 24 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall'odierna appellante, a e quindi accogliere la domanda promossa dalla sig. Parte_1
- in via istruttoria, per le ragioni esposte nel presente appello, ammettere la prova per testimoni come articolata dalla parte convenuta opposta, odierna appellante, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“ a) Preliminarmente si eccepisce l'assoluta mancanza di allegati all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'appello, così come è assente, oltre alla sentenza impugnata, la conformità della stessa. Si chiede pertanto il rigetto dell'appello o quantomeno che la decisione sia presa sulla base dei documenti allegati.
b) Nel merito si chiede la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte, con conseguente condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio dell'odierna appellante, stante la non sostanziale reciprocità della soccombenza in primo grado.
c) In via istruttoria ci si oppone fermamente all'ammissione delle prove per testimoni richieste in atto di appello, sia perché inammissibili, trattandosi di capitoli formulati in modo generico o valutativo, od inerenti a circostanze irrilevanti o documentali;
sia perché la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal Giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass. Sez. II 23.03.2016 n. 5812).
Nella denegata ipotesi di ammissione di tali prove testimoniali, si chiede di ammettere anche tutte le prove per testimoni e le controprove già richieste nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma VI cpc nel giudizio di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2279/2019 CP_1 del 16.05.2019 emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di Pt_1
pagina 2 di 24 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro Parte_1
230.000,00, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento.
A sostegno della pretesa monitoria il aveva dedotto di avere concesso a Parte_1 mutuo al la somma complessiva di 270.000 euro, corrisposti mediante CP_1 due diversi assegni e dei quali € 20.000 erano già stati restituiti, ed aveva prodotto un contratto, con il quale quest'ultimo si era riconosciuto debitore della somma di € 250.000, da restituire senza interessi.
Nella sua opposizione il allegava una ricostruzione dei fatti CP_1 completamente diversa da quella contenuta nel ricorso della controparte.
In particolare, l'opponente riferiva di essere stato per anni amministratore unico e legale rappresentante della UNILABEL S.r.l., azienda leader nel settore della produzione di etichette pregiate per vini, e che alla fine del 2017, a causa di una congiuntura economica sfavorevole e per le conseguenze di un sinistro mortale avvenuto all'interno dei locali aziendali, alla società erano state revocate quasi tutte le linee di credito concesse, per cui si era deciso a reperire un socio che potesse immettere nuova liquidità.
In questo contesto aveva manifestato la volontà di acquisire il Parte_1
50% del capitale sociale della UNILABEL S.r.l..
L'operazione veniva conclusa attraverso due atti collegati, entrambi dell'1.08.2018: un atto notarile per il trasferimento della quota sociale per il corrispettivo di euro 7.500,00 ed una scrittura privata nella quale le parti dichiaravano che il reale prezzo era fissato in € 500.000 che per metà sarebbero stati corrisposti a mezzo di un assegno circolare intestato a che lo CP_1 stesso avrebbe versato su un conto intestato a Cofircont s.r.l., mentre per la restante metà il si era impegnato a mettere l'importo a disposizione Parte_1 della società. Nella stessa scrittura si precisava che il primo pagamento era stato formalmente giustificato dal contratto di mutuo allegato al ricorso monitorio, ma in realtà le parti avevano stabilito che non vi era alcun obbligo di restituzione.
L'opponente deduceva pertanto che la causa del mutuo contenuta nel contratto pagina 3 di 24 prodotto dalla controparte era simulata, per cui il credito invocato dal Parte_1 era inesistente.
In via riconvenzionale il chiedeva il pagamento della seconda rata da CP_1
250.000 euro, per la quale deduceva l'inadempimento della controparte.
L'opponente chiedeva altresì la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Si costituiva il il quale contestava tale ricostruzione dei fatti, Parte_1 confermando che il aveva sollecitato il suo intervento per risollevare le CP_1 sorti economiche della Unilabel s.r.l., ma affermando di essere intervenuto esclusivamente attraverso la concessione di un prestito personale finalizzato a costituire la caparra per l'acquisto di un capannone industriale, che veniva garantito attraverso il trasferimento delle quote della società.
L'opponente eccepiva quindi l'improponibilità/inammissibilità dell'accertamento della simulazione del contratto in quanto non proposto in via riconvenzionale e disconosceva la conformità all'originale della scrittura privata del 1.08.2018, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale di controparte.
Respinte le richieste di prova orale, la causa veniva assunta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1154/2022 pubblicata il 20/11/2022 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara parzialmente inefficaci, in quanto simulati, l'atto pubblico di cessione quote in data 1.8.2018 e il contratto di mutuo infruttifero tra privati in data
1.8.2018; accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'opponente al Sig. in Parte_1 relazione al titolo azionato in via monitoria;
rigetta la domanda riconvenzionale attorea di condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 250.000,00; pagina 4 di 24 rigetta ogni domanda avanzata da parte opposta;
rigetta la domanda attorea di condanna ex art. 96 cpc.; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone le spese del procedimento monitorio a carico di parte opposta”.
In particolare, il giudice riteneva che la scrittura privata dell'1.8.2018 potesse essere qualificata quale controdichiarazione, rappresentando un documento idoneo a fornire la prova della simulazione (parziale) sia dell'atto pubblico di cessione di quota, che del contratto di mutuo infruttifero.
Con riferimento alle deduzioni del convenuto opposto il decidente osservava quanto segue:
«Passando all'esame delle argomentazioni svolte da parte opposta, quanto all'eccezione di “impopronibilità/inammissibilità” (cfr. pagg. 5 e 6 della comparsa), la stessa va disattesa, considerato che l'opponente ha, in realtà, avanzato la domanda di simulazione in atto di citazione (cfr. conclusioni a pag.12:” accertare e dichiarare la validità della scrittura privata del 01.08.2018 e che il valore reale della quota ceduta fosse pari ad euro 500.000,00, e dichiarare inefficaci e/o nulli, anche parzialmente, in quanto simulati, l'atto pubblico di cessione quote del 01.08.2018 e il contratto di mutuo infruttifero tra privati del
01.08.2018”), fermo restando che quest'ultima per paralizzare la pretesa creditoria avversaria ben avrebbe potuto sollevare anche un'eccezione di simulazione.
Il disconoscimento della scrittura privata sub doc.3 fasc. parte opponente operato dal convenuto (cfr. pag.6 della comparsa), è da considerarsi generico ed in quanto tale inefficace, essendo mancata da parte dello stesso opposto
l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume che detto documento differisca dall'originale (cfr. Cass. n. 7775 del 03/04/2014: ”La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pagina 5 di 24 pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”).
Mette conto, peraltro, rilevare che l'opponente, in allegato alla memoria ex art.
183 comma 6 n.2 cpc. (cfr. doc. b), ha prodotto un'ulteriore copia della scrittura privata del 01/08/2018, identica a quella già depositata sub doc.3, ma controfirmata per ratifica ed accettazione di quanto disposto dal punto n. 6 (in tema di attribuzione in proprietà delle quote) della medesima scrittura, dal Sig.
tale documento non è stato oggetto di disconoscimento e Persona_1 neppure di altre eccezioni da parte del convenuto.
Il sig. ha, inoltre, dedotto che nella scrittura privata de qua il prezzo di Parte_2 vendita pattuito per la cessione del 50% delle quote Unilabel al sig. Parte_1 ammonta ad € 500.000,00, senza che sia stato “fornito alcun criterio di valutazione del valore dell'azienda Unilabel” e neppure allegati “bilanci, contratti, situazioni patrimoniali” (cfr. pag. 6 della comparsa).
La questione è priva di rilevanza, dovendosi ritenere, sulla base della scrittura in esame, che le parti si siano accordate per quantificare l'importo del 50% delle quote Unilabel in euro 500.000,00 anche nell'ottica del finanziamento di detta società, bisognosa di rilancio.
Quanto alla rilevanza della distinta di bonifico effettuato dal sig. al sig. CP_1 di € 20.000,00, allegato al procedimento monitorio sub doc. 1.3, Parte_1 recante la causale "restituzione prestito", non v'è prova che si tratti di pagamento riconducibile al “contratto di mutuo azionato” in via monitoria, considerato che è pacifico e risulta per tabulas che l'odierno opposto abbia consegnato all'opponente oltre all'assegno circolare del 22-6-2018 di euro 250.000,00, ovvero dell'importo corrispondente a quello oggetto del contratto di mutuo dell'1-8-2018, anche un ulteriore assegno circolare di euro 20.000,00, emesso il 27-6-2018 (cfr. doc.1 fasc. proc. monitorio).
Il convenuto, a sostegno della pretesa creditoria fatta valere, ha altresì inteso pagina 6 di 24 valorizzare il doc. B allegato alla memoria 183 n. 2 cpc., documento sottoscritto da entrambe la parti recante il seguente passaggio: “Anche la rimanente quota di
di disponibilità, attualmente in suo possesso e pervenuta Controparte_1 attraverso un prestito, dovrebbe entrare in newco come fin.to socio dopo la restituzione del mutuo infruttifero a raniero bartolucci.".
Trattasi, in realtà di estratto di scrittura privata (privo di ogni indicazione di data), ragione per cui appare preclusa ogni possibilità di valutare le parole sopra riportate nel contesto complessivo del documento, avuto riguardo all'integrale contenuto dello stesso.
Si può comunque osservare che il richiamo operato al mutuo infruttifero è compatibile con una finalità meramente descritta di un'operazione contrattuale, il cui reale contenuto rimane, per l'appunto, concordato dalle parti con la scrittura privata dell'1-8-2018».
La domanda di annullamento per dolo della scrittura privata veniva poi respinta per la mancanza di prova dei dedotti raggiri della controparte.
Anche la reconventio reconventionis formulata dal per ottenere la Parte_1 condanna del al pagamento dell'importo di € 700.000,00, indicato nella CP_1 scrittura privata quale valore della quota successivamente ceduta dal primo al secondo, veniva rigettata sul presupposto che tale valore fosse stato attribuito dalle parti non alle sole quote della Unilabel s.r.l., ma anche a quelle delle società
Uniproduzione srls ed Uniservizi srls.
Parimenti veniva respinta la domanda riconvenzionale attorea di condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 250.000,00, quale residuo prezzo della quota, in quanto la scrittura privata non prevedeva un'obbligazione di pagamento, ma solo un impegno a mettere a disposizione la somma, e comunque in favore della società e non del CP_1
La richiesta di pronuncia di condanna ex art.96 cpc. veniva infine rigettata, non ricorrendo un'ipotesi di soccombenza totale dell'opposto.
Il giudizio di appello pagina 7 di 24 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la sopra CP_1 richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Quanto all'illegittimità della dedotta eccezione di simulazione del contratto di mutuo infruttifero di scopo dell'atto pubblico di cessione di quote –
Omessa valutazione dello scopo sotteso al contratto di mutuo tale da non poter essere considerata quale controdichiarazione ai fini della simulazione
– Carenza della volontà simulatoria del contratto di mutuo di scopo -
Tempestivo disconoscimento del documento denominato “scrittura privata” del 1.08.2018 (doc. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) -
Illegittimità della motivazione resa dal Giudice del Tribunale in sentenza.
2) Omessa ammissione della prova testimoniale articolata dal sig. Parte_1 su un punto decisivo ai fini della controversia – Carenza di motivazione sul punto;
3) Quanto all'annullabilità della scrittura privata del 1.08.2018 per dolo ex art. 1439 c.c.. – Illegittimità delle motivazioni rese dal Giudice di prime cure in sentenza – Mancata ammissione della prova specificatamente articolata sul punto;
4) Quanto alla legittimità della reconventio reconventionis proposta da parte convenuta – Errata e contraddittoria motivazione sul punto nella sentenza di primo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con pagina 8 di 24 condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'appellato contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante critica la valutazione fatta dal giudice di prime cure della scrittura privata dell'1.8.2018, sviluppando tre sotto motivi:
a) Quanto all'avvenuto tempestivo e puntuale disconoscimento della scrittura privata del 1.08.2018;
b) Quanto all'omessa valutazione dello scopo di cui al contratto di mutuo posto alla base del decreto ingiuntivo opposto – carenza della causa simulandi;
c) Quanto alla carenza di volontà simulatoria del contratto di mutuo di scopo.
Omessa prova sul punto – Errata valutazione della scrittura privata 26.11.2018
(doc. B parte convenuta) riconoscimento di restituzione degli importi di cui al contratto di mutuo.
1.1. Con riferimento alla validità del disconoscimento della scrittura privata dell'1.8.2018, sul cui contenuto si fonda essenzialmente l'opposizione, si osserva che nell'atto di opposizione la difesa del si era così espressa: Parte_1 pagina 9 di 24 “Primariamente appare opportuno rilevare come il sig. argomenti in CP_1 ordine alla simulazione del contratto di mutuo alla base del decreto ingiuntivo opposto, adducendo quale unica prova una presunta scrittura privata datata
1.08.2018 (doc. 3 di parte attrice), prodotta in copia, di cui si disconosce, sin da subito, la conformità all'originale”.
Il convenuto opposto, quindi, non ha mai disconosciuto come propria la sottoscrizione che si trova a margine di tutte le pagine della scrittura privata, limitandosi a contestare la conformità della copia prodotta all'originale, senza specificare quali divergenze vi sarebbero.
Nel corso del giudizio di primo grado, unitamente alla memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c., l'attore opponente ha prodotto un'ulteriore copia del documento, che riporta anche l'ultima pagina, ove sono contenute le sottoscrizioni dei soggetti indicati in premessa, oltre a quella per ratifica del punto 6 da parte di un terzo soggetto, tale indicato nell'atto quale intestatario fittizio delle Persona_1 quote delle società Uniservizi srls, in realtà detenute dalle Parte_3 odierne parti in causa.
Rispetto a tale copia, che per il resto è del tutto conforme alla prima, non è stato avanzato alcun disconoscimento.
L'originale del documento, ad ogni buon conto, non è stato prodotto da nessuna delle parti in causa.
Il giudice ha ritenuto che il disconoscimento non privasse di valore probatorio il documento, in quanto eccessivamente generico.
A tale proposito non può che evidenziarsi che, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di pagina 10 di 24 prova, comprese le presunzioni (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1324 del
18/01/2022).
Nel caso in esame la mancanza di conformità all'originale è stata lamentata esclusivamente in relazione ad una delle due copie in giudizio, senza peraltro indicare in cosa si sostanzierebbe tale divergenza. Una simile contestazione lascia supporre che la lamentela fosse limitata alla divergenza che appare sussistere rispetto ai due documenti, ovvero l'assenza nel primo dell'ultima pagina. Per di più, il complesso delle difese svolte in primo grado dal convenuto opposto non era teso a contestare il raggiungimento di un accordo conforme al contenuto delle clausole rappresentate nel documento prodotto, quanto piuttosto ad affermare che esse erano frutto di un inganno teso dalla controparte.
In un tale contesto, quindi, deve ritenersi pacifico che una scrittura privata sia stata sottoscritta dalle parti, per quanto l'originale non sia prodotto, nonché presuntivamente provato che il complesso delle clausole sia conforme al contenuto della copia acquisita al giudizio, in considerazione del mancato disconoscimento del secondo documento e della genericità di quella formulata per il primo.
Nell'atto di appello si afferma che la contestazione della conformità della copia sarebbe insita nel fatto che era stato dedotto “che la scrittura privata dell'1.08.2018 vorrebbe far intendere che il prezzo per l'acquisto del 50% delle quote della Unilabel srl sia pari ad € 500.000,00 (o comunque € 250.000,00) quando lo stesso ha ceduto, successivamente, in data 26.03.2019, ben CP_1 il 51% delle quote della richiamata società al sig. al valore Persona_2 nominale di € 7.650,00, come si evince dall'atto di cessione delle quote che si allega (doc. A memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc parte convenuta opposta)”.
Tale deduzione, però, non attiene alla corrispondenza della copia al documento originale, puntando piuttosto a sconfessarne nel merito il contenuto.
Quanto alla natura di tale documento, poi, non possono aversi dubbi sul fatto che costituisca una controdichiarazione scritta rispetto al contratto di cessione delle pagina 11 di 24 quote della Unilabel s.r.l., in quanto le parti affermano espressamente che il prezzo indicato in tale atto era simulato, ragionevolmente per motivi di carattere fiscale, si legge infatti:
“PREMESSO
- Il Sig. in data odierna con rogito Notaio acquisirà il 50 % delle Parte_1 Persona_3 quote della società Unilabel SRL, con sede in Empoli (FI), , Via Sottopoggio n. 11 , Parte_4
P.I.: , al prezzo di € 7.500,00 (Euro Settemilacinquecento/00); P.IVA_1
- che il prezzo dichiarato nell'Atto Pubblico della compravendita di quote ha una funzione condivisa dalle parti, ma non corrisponde al reale prezzo della compravendita;
- Che quindi le parti concordemente stabiliscono che le seguenti clausole abbiano valore tra di loro anche in deroga a quanto dichiarato nell'Atto Pubblico …”
Non vale a sconfessare il palese tenore letterale dell'affermazione relativa alla dissimulazione del prezzo il fatto che, al pari dell'atto di cessione, anche il successivo atto di retrocessione delle quote riporti il medesimo prezzo di € 7.500, come propone l'appellante, ben potendo supporsi che si sia trattato anche in questo caso di una simulazione.
1.2. Sotto un secondo profilo il contesta il fatto che il giudice non abbia Parte_1 valorizzato lo scopo indicato nel contratto di mutuo utilizzato quale titolo per ottenere l'ingiunzione.
Si evidenzia infatti che il punto 3) del contratto indicava che il mutuo veniva concesso per l'acquisizione di un immobile ad uso industriale posto a Empoli.
Questo connoterebbe il finanziamento in termini di mutuo di scopo, per cui la somma non avrebbe potuto essere destinata a finalità diverse da quelle indicate nel contratto. Da questo viene tratta la conseguenza che la più volte richiamata scrittura privata dell'1.8.2018 non poteva essere riferita a tale mutuo, visto che non indicava i dati dell'assegno e non conteneva una espressa controdichiarazione rispetto allo scopo.
Orbene, anche prescindendo dal fatto che la giurisprudenza costante richiede per caratterizzare il mutuo di scopo che la finalità confluisca nella causa del contratto e che sia prevista anche nell'interesse del mutuante (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 15695 del 05/06/2024), ipotesi che non è ravvisabile nel caso di specie, in ogni pagina 12 di 24 caso la ricostruzione dell'appellante si scontra con il chiaro tenore letterale della scrittura privata.
Si legge infatti:
2) Le parti concordemente stabiliscono che l'acquisizione del 50% delle quote della Unilabel SRL (P.I.: ) da parte del Dott. abbia il reale prezzo di € 500.000,00 P.IVA_1 Parte_1
(Cinquecentomila/00 Euro);
3) Le parti concordemente stabiliscono che tale prezzo debba essere pagato dal Dr.
[...] con le seguenti modalità: Parte_1 a) Quanto ad € 250.000,00 (Duecentocinquantamila/00 Euro) mediante assegno circolare intestato a rilasciato contestualmente al rogito notarile, che lo stesso verserà in un conto intestato CP_1
a Cofircont S.r.l.. Tale versamento è già regolamentato dalla scrittura privata di prestito infruttifero
(in realtà senza obbligo di restituzione, diversamente a quanto statuito nella medesima scrittura privata di prestito infruttifero) tra i medesimi e parimenti CP_1 Parte_1 sottoscritta in data odierna …”.
Il riferimento al contratto di mutuo è quindi palese, come dimostra il richiamo alla
“scrittura privata di prestito infruttifero” oltre al fatto che i due documenti riportano la stessa data (mai contestata).
È espresso anche il richiamo all'assegno circolare, indicato con l'importo ed il beneficiario coincidenti con quelli cui si fa riferimento nel contratto di mutuo.
Alla scrittura privata, quindi, può chiaramente attribuirsi il valore di controdichiarazione anche con riferimento al contratto di mutuo, venendo esplicitato che la finalità indicata nello stesso era simulata, in quanto il denaro veniva consegnato in pagamento delle quote della società, al pari della previsione dell'obbligo di restituzione, venendo affermato espressamente “in realtà senza obbligo di restituzione, diversamente a quanto statuito nella medesima scrittura privata di prestito infruttifero”.
1.3. Sotto un terzo profilo l'appellante afferma che la motivazione della decisione sarebbe incongruente con riferimento al fatto che l'assegno circolare di 250.000 euro sarebbe stato emesso il 22.6.2018 e non l'1.8.2018.
A tale riguardo si osserva però che la scrittura privata non indica la data di emissione dell'assegno, ma afferma che lo stesso sarebbe stato “rilasciato” contestualmente all'atto notarile. Con tale termine ben si può supporre che le pagina 13 di 24 parti abbiano inteso riferirsi che il titolo sarebbe stato consegnato in tale momento, e non che la banca lo aveva emesso in tale data. Inoltre, non risulta che siano stati emessi altri titoli con le medesime caratteristiche, per cui non può dubitarsi del fatto che le parti intendessero riferirsi proprio a tale assegno.
La distinta prodotta dal convenuto opposto in primo grado fa riferimento a due diversi assegni circolari, uno da 250.000 euro ed uno da 20.000 euro, il primo emesso il 22.6.2018 ed il secondo il 27.6.2018, entrambi con beneficiario il
CP_1
Dal momento che né la scrittura privata dell'1.8.2018, né il contratto di mutuo fanno riferimento a tale ulteriore somma di € 20.000, indicando l'importo consegnato in € 250.000, deve supporsi che essa si riferisca ad un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio.
In questo senso, quindi, risulta condivisibile anche l'affermazione del giudice di prime cure in merito al fatto che i bonifici effettuati dal sig. al sig. CP_1 il 29 e 31 agosto 2018 per un totale di € 20.000,00, allegati al Parte_1 procedimento monitorio (cfr. doc. 1.3), con causale "restituzione prestito" non valgano a sconfessare il contenuto della controdichiarazione, ben potendo ritenersi che soltanto il secondo assegno si stato consegnato a titolo di mutuo e per tale motivo soltanto tale somma sia stata restituita.
L'appellante critica altresì la decisione nella parte in cui nega il valore probatorio attribuito da esso in primo grado al documento B prodotto con la memoria istruttoria.
Si tratta di una scrittura privata che riporta nell'intestazione la dicitura “Piano di rilancio” e si riferisce alla creazione di una nuova società (newco).
Viene sottolineato il seguente passaggio:
“Anche la rimanente quota di Luca di disponibilità, attualmente in suo possesso e pervenuta attraverso un prestito, dovrebbe entrare in newco come fin.to socio dopo la restituzione del mutuo infruttifero a raniero bartolucci, da qui,
pagina 14 di 24 cominceranno i passaggi finanziari per far tornare il denaro a unilabel per la gestione della fase di interregno".
Al riguardo così si è espresso il giudice di primo grado: “Trattasi, in realtà di estratto di scrittura privata (privo di ogni indicazione di data), ragione per cui appare preclusa ogni possibilità di valutare le parole sopra riportate nel contesto complessivo del documento, avuto riguardo all'integrale contenuto dello stesso.
Si può comunque osservare che il richiamo operato al mutuo infruttifero è compatibile con una finalità meramente descritta di un'operazione contrattuale, il cui reale contenuto rimane, per l'appunto, concordato dalle parti con la scrittura privata dell'1-8-2018.”
L'appellante deduce che la data sarebbe in realtà riportata e sarebbe quella del
28.11.2018 e desume dal contenuto dell'affermazione richiamata una conferma della volontà delle parti di garantire la restituzione della somma di € 250.000 di cui al contratto di prestito infruttifero.
Non può non rilevarsi, però, che, oltre al fatto che la scrittura privata viene prodotta solo in estratto, il passaggio non brilla per chiarezza.
Si fa riferimento ad una residua quota nella disponibilità del senza CP_1 specificare di quale società, precisando che sarebbe pervenuta allo stesso attraverso un prestito infruttifero, che per quanto non meglio specificato potrebbe essere il mutuo invocato dallo stesso evidenziando che lo stesso non Parte_1 era stato ancora restituito.
Appare difficile collegare le quote cui fa riferimento a quella della Unilabel s.r.l., visto che esse non sono certo pervenute al per effetto di un prestito. CP_1
Considerato poi che la simulazione del prezzo di compravendita è stata volutamente dalle parti celata ai terzi, non è possibile escludere, come afferma il giudice di primo grado, che nel documento si sia meramente richiamata la struttura negoziale formalmente predisposta, senza che vi sia stata una volontà di sconfessare la controdichiarazione sottoscritta dalle parti.
pagina 15 di 24 Il documento, quindi, non ha una valenza decisiva per confermare l'esistenza di un obbligo di restituzione della somma di € 250.000 consegnata dal al Parte_1
CP_1
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali articolate in primo grado, deducendo la carenza di motivazione sul punto.
Al riguardo è preliminarmente opportuno evidenziare che non è corretto affermare che il giudice non abbia preso posizione su tale richiesta, avendo egli richiamato sul punto la propria ordinanza istruttoria del 7.4.2021, nella quale le prove orali sono state ritenute inammissibili “trattandosi di capitoli formulati in modo generico o valutativo, od inerenti a circostanze irrilevanti o documentali”.
Pur nella genericità della motivazione, la decisione è corretta.
I capitoli nei quali si insiste sono i seguenti:
“
1. la scrittura privata del 1.08.2018 (doc. 3 citazione), che le si rammostra, reca la sottoscrizione del sig. ? Persona_1
2. il sig. si è impegnato a trasferire quote delle società Persona_1
Uniproduzione srls e ai sigg.ri e come riportato CP_2 CP_1 Parte_1 al punto n. 6 della scrittura privata del 1.08.2019 che le si rammostra?
3. Il sig. aveva rassicurato il sig. in ordine alla restituzione CP_1 Parte_1 dell'importo stabilito nel contratto di mutuo del 1.08.2018?
4. Il sig. faceva la conoscenza del sig. per il tramite delle CP_1 Parte_1 sig.re e Parte_5 Parte_6
5. Il sig. rappresentava al sig. la necessità di una “iniezione di CP_1 Parte_1 liquidità” per la sua azienda, paventandogli, quale garanzia e prospettiva di guadagno, la possibilità di subentro nella compagine della Società Unilabel srl, attiva in Empoli, del quale era socio unico ed amministratore?
6. Il sig. comunicava al sig. l'opportunità di acquisire CP_1 Parte_1
l'immobile – capannone - sito in Empoli in Via Sottopoggio a San Giusto n. 11, 13,
15 censito al catasto fabbricati di Empoli al foglio n. 3, particella n. 78 sub 520, pagina 16 di 24 particella 657 sub. 503 e particella 656 sub 503, zona censuaria U, cat. catastale
D/7 avente rendita catastale di € 23.576,00, dalla società Immobiliare C.O.E.F. di
Empoli p.iva al prezzo di € 1.800.000,00? P.IVA_2
7. Il sig. in qualità di legale rappresentante p.t. della Immobiliare Tes_1
C.O.E.F. si era impegnato a vendere il capannone di cui al punto 6 al sig.
al prezzo pattuito di 1.800.000,00, come da lettera di intenti che si CP_1 rammostra (doc. 3 comparsa)?
8. Il sig. richiedeva al sig. un prestito finalizzato al CP_1 Parte_1 versamento della caparra per l'acquisto del bene di cui al capitolo 6?
9. Il sig. in relazione all'acquisto del capannone di cui al capitolo 6, mai CP_1 ha versato la caparra concordata di € 300.000,00 al 31.03.2019?
10. L'acquisto delle quote societarie da parte del sig. era un atto Parte_1 distinto ed autonomo rispetto al contratto di mutuo?
11. Alcun accordo di pagamento di importi ulteriori, pari ad € 500.000,00, era stato concordato tra i sig.ri e per la cessione del 50% delle Parte_1 CP_1 quote della Unilabel srl?
12. Il sig. si era impegnato a vendere il 50% delle quote della Unilabel CP_1 srl al sig. al valore nominale delle quote medesime pari ad € Parte_1
7.500,00?”.
Si tratta di capitoli che in parte tendono a confermare il contenuto dei documenti, ed in quanto tali sono inammissibili, ed in altra parte cercano di provare l'esistenza di patti contrari al contenuto della scrittura privata dell'1.8.2018, in contrasto con il disposto dell'art. 2722 c.c.
Non può pertanto neppure essere accolta la richiesta di ammissione nel presente giudizio delle predette prove orali.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo l'appellante impugna la decisione di rigetto della domanda di annullamento per dolo della scrittura privata dell'1.8.2018, avanzata sul presupposto che “il sig. ha sottaciuto e fraudolentemente occultato la CP_1
pagina 17 di 24 reale situazione patrimoniale della Unilabel srl, oltre che quella personale, al solo fine di ottenere il denaro dal sig. con il malcelato ed, oggi evidente Parte_1 obiettivo, di sottrarsi alla restituzione dell'importo fraudolentemente ottenuto con il raggiro”.
Tale domanda è stata respinta per mancanza di prova dell'invocato dolo, specie considerando che l'opposto aveva ammesso di essere stato a conoscenza della situazione economica della società.
Nella sua prospettazione l'odierno appellante deduce di essere stato ingannato sulle reali condizioni economiche della società della quale ha acquistato le quote e che, qualora avesse avuto le informazioni corrette, non avrebbe concluso l'accordo.
Viene quindi in sostanza dedotta un'ipotesi di dolus causam dans, e non di mero dolus incidens, che sarebbe ricorso nell'ipotesi in cui fosse stato dedotto che il contraente avrebbe comunque sottoscritto il contratto ma a condizioni differenti
(v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17988 del 01/07/2024).
Come precisa la Suprema Corte, “ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti” (Sez. 1 - , Sentenza n. 20231 del 23/06/2022).
Nel caso in esame non viene dedotta una specifica condotta tale da essere caratterizzata quale artificio, raggiro o menzogna, evidenziando anzi lo stesso che le trattative avevano preso avvio quando il aveva Parte_1 CP_1 evidenziato la necessità di ricapitalizzare l'azienda in una situazione di difficoltà economica. pagina 18 di 24 Viene fatto un generico richiamo al concetto di dolo omissivo, ma non viene indicato quali sarebbero le informazioni essenziali taciute dal CP_1
Certamente non possono essere valorizzati eventuali comportamenti successivi alla conclusione del contratto, quali sono quelli elencati nell'atto di appello, dai quali si vuol far derivare la prova di una volontà dell'appellato di sottrarsi alle obbligazioni contratte.
Né assume rilevanza decisiva il fatto che la società sia stata posta in concordato pochi mesi dopo il trasferimento delle quote, non implicando questa circostanza né il fatto che la situazione economica della società fosse compromessa già al momento della sottoscrizione del contratto di cessione delle quote, tanto da non avere alcun valore, né che al fossero state taciute circostanze decisive Parte_1 per avvedersi di una tale situazione.
La decisione risulta pertanto corretta anche sotto tale aspetto.
4. La quarta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il quarto motivo viene impugnata la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 700.000.
Viene evidenziato che, laddove fosse stata ritenuta valida la scrittura privata dell'1.08.2018, dall'art. 7 della stessa sarebbe sorto un credito del sig. Parte_1
Il evidenzia di aver ceduto in data 7.02.2019 al il 50% delle Parte_1 CP_1 quote originariamente acquisite della società Unilabel srl per un prezzo pari al valore nominale delle stesse, ovvero ad un prezzo corrispondente a quello che figurava come pattuito nell'atto di acquisto dell'1.8.2018.
Secondo tale prospettazione, quindi, dal momento che le parti avevano stabilito quale sarebbe stato il valore di riacquisto delle quote, tale diversa rappresentazione dovrebbe prevalere sul dato testuale, giustificando la richiesta di pagamento della differenza.
Va però evidenziato che l'articolo 7 della scrittura privata deve essere posto in relazione con il precedente.
Si legge nella scrittura privata: pagina 19 di 24 “6) Resta inteso tra le parti che la titolarità delle Società costituite Uniproduzione srls ed Uniservizi srls sia da attribuire in parti uguali ai Sig.ri e , e che l'attribuzione CP_1 Parte_1 in proprietà delle quote delle medesime all'amministratore costituisca mera formalità. Persona_1
Il Sig. che sottoscrive sul punto (e ratifica) la presente scrittura privata unitamente ai Persona_1
Sigg.ri e si impegna, contestualmente alla presente firma, a CP_1 Parte_1 sottoscrivere un impegno irrevocabile a trasferire al prezzo del valore nominale delle quote ai medesimi e entro e non oltre la data del 31-12-2019; resta intesto CP_1 Parte_1 che, in ogni caso, delle predette società, il Sig. rimarrà amministratore unico;
Per_1
7) Le Parti concordano che il prezzo minimo di acquisto delle quote di proprietà di ciascun socio, da parte dell'altro socio o da parte di terzi (nell'ipotesi di cui al secondo capoverso del presente punto 7), viene stabilito nella misura minima di € 700.000,00 (Euro Settecentomila/00); Le Parti concordano il divieto di cessione delle proprie quote a terzi, se non a seguito di decisione di comune accordo tra i
Sigg.ri e . CP_1 Parte_1
Come correttamente ha evidenziato il giudice di prime cure, il valore che viene indicato è relativo al complesso delle società detenute dai due soggetti, ovvero
Unilabel s.r.l., Uniproduzione srls ed Uniservizi srls, come si desume dal fatto che la scrittura privata fa riferimento a tutte e tre le società e che il valore viene indicato proprio dopo aver nominato le due di nuova costituzione.
Del resto, appare irragionevole ritenere che nella stessa scrittura il prezzo del
50% delle quote della Unilabel s.r.l. venisse dapprima indicato in € 500.000 e subito dopo in € 700.000.
Dal momento che il non deduce di avere restituito la somma di € CP_1
250.000 che afferma di avere ricevuto quale prezzo delle sue quote nel momento in cui sono state rivendute, pur essendo pacifico che gli ulteriori 250.000 euro del prezzo pattuito non sono mai stati corrisposti, occorre chiedersi se la scrittura privata possa essere utilizzata dal per invocare l'integrazione del prezzo Parte_1 del secondo contratto sulla base della controdichiarazione sottoscritta in occasione della stesura del primo.
A tal proposito si osserva che la scrittura privata, pur essendo volta essenzialmente a far emergere la simulazione del prezzo dichiarato nell'atto di vendita delle quote azionarie, e conseguentemente anche nel contratto di prestito infruttifero che costituiva lo strumento di pagamento, nel momento in cui contiene un impegno a fissare un prezzo anche per le successive rivendite delle pagina 20 di 24 quote, costituisce un documento dal quale trarre la prova della simulazione del prezzo indicato anche nel secondo contratto.
Appare infatti assolutamente illogico che le parti a distanza di pochi mesi abbiano potuto regolare in termini così difformi il loro rapporto, prevedendo una volta un prezzo di 500.000 euro per le quote, impegnandosi anche a mantenere fermo tale valore per le successive rivendite, e la seconda limitando il prezzo al valore nominare di 7.500, pari a quello dissimulato nel primo atto.
In base al disposto dell'art. 1417 c.c. le parti sono tenute a fornire la prova documentale dell'accordo simulatorio intercorso tra di loro, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui il contratto dissimulato sia illecito.
Tale prova documentale, però, non necessariamente deve essere una controdichiarazione espressa, ben potendo essere individuata, come nel caso in esame, in un documento dal quale emerga univocamente la volontà delle parti di dissumulare il contenuto.
Né il fatto che il documento sia anteriore alla conclusione del contratto appare decisivo. Da un lato, infatti, la giurisprudenza prescrive che la controdichiarazione debba essere antecedente o contestuale alla stipula del contratto simulato, ponendo quale limite solo il fatto che non sia successiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 18049 del 06/06/2022); dall'altro, il lasso temporale che intercorre tra la stesura dei due accordi (sei mesi) non appare così ampio da far supporre che le parti abbiano superato l'originario intento di fissare un valore minimo di rivendita delle quote delle società.
Può pertanto ritenersi documentalmente provato che anche in occasione del contratto del 7.2.2019, con il quale sono state retrocedute dal al Parte_1 le quote della Unilabel s.r.l., il prezzo indicato nell'atto pubblico di € CP_1
7.500 non corrisponda al reale prezzo pattuito dalle parti.
Può ritenersi provato che le parti abbiano inteso mantenere fermo il valore delle quote in misura corrispondente all'originaria compravendita, in considerazione del contento dell'art. 7 della scrittura dell'1.8.2018, che, per quanto faccia riferimento pagina 21 di 24 al valore complessivo delle quote del 50% delle tre società, indica una evidente volontà delle parti di fissare un prezzo minimo di rivendita in misura corrispondente al valore delle quote in quel momento.
Va però evidenziato che, come peraltro ritenuto nella sentenza di primo grado senza che sia stata interposta impugnazione sul punto, il prezzo che il CP_1 ha percepito dalla vendita delle quote è pari a 250.000, posto che l'altra metà del prezzo il si era semplicemente impegnato a metterla a disposizione Parte_1 della società quale finanziamento soci, senza peraltro averlo mai fatto.
In un tale contesto di accordi contrattuali, chiaramente desumibili dalla documentazione prodotta, può ritenersi che il prezzo della seconda compravendita sia stato fissato proprio in misura di € 250.000, che è peraltro corrispondente a quella indicata nella scrittura privata del prestito infruttifero, che può presumersi che nel contesto dei vari accordi simulatori dovesse servire proprio quale garanzia di restituzione nel caso di inadempimento degli impegni assunti con la scrittura privata dell'1.8.2018.
Alla luce del complesso degli accordi negoziali, quindi, può ritenersi provato che anche il prezzo indicato nel secondo contratto fosse dissimulato, avendo inteso le parti prevedere la restituzione delle somme corrisposte in occasione della prima vendita, ovvero € 250.000.
5. In definitiva, quindi, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'odierno appellante, deve essere condannato a pagare a CP_1 la somma di € 250.000, oltre agli interessi in misura legale Parte_1 dalla data della domanda al saldo.
6. In considerazione del fatto che gli accordi raggiunti dalle parti palesano l'evidente finalità di sottrarre alla tassazione il prezzo reale delle due compravendite, si impone ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 600/73 la segnalazione alla
Guardia di Finanza di Empoli per le valutazioni di sua competenza.
7. La riforma della sentenza di primo grado impone la rivalutazione complessiva del regime di soccombenza in funzione della regolamentazione delle spese di lite. pagina 22 di 24 A tale riguardo, considerando che l'originaria domanda del è stata Parte_1 respinta, alla luce delle eccezioni del ma la domanda riconvenzionale di CP_1 quest'ultimo è stata a sua volta rigettata, portando poi all'accoglimento della reconventio reconvenzionis, che ha completamente ribaltato la prospettazione giuridica rispetto alle originarie allegazioni, si verifica un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1154/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/11/2022, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in accoglimento della domanda riconvenzionale sollevata dal in primo grado, riforma la sentenza Parte_1 impugnata e condanna a pagare a la CP_1 Parte_1 somma di € 250.000, oltre agli interessi al saggio indicato nel primo comma dell'art. 1284 c.c. dal 20.12.2019 al saldo;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 23 di 24 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2161/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
POLICARI ANDREA e dell'avv. PAONESSA MATTIA,
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
VINCENTI FEDERICO e dell'avv. CENTI VALENTINA,
APPELLATO avverso la sentenza n. 1154/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
20/04/2022
CONCLUSIONI
In data 14.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 24 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall'odierna appellante, a e quindi accogliere la domanda promossa dalla sig. Parte_1
- in via istruttoria, per le ragioni esposte nel presente appello, ammettere la prova per testimoni come articolata dalla parte convenuta opposta, odierna appellante, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“ a) Preliminarmente si eccepisce l'assoluta mancanza di allegati all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'appello, così come è assente, oltre alla sentenza impugnata, la conformità della stessa. Si chiede pertanto il rigetto dell'appello o quantomeno che la decisione sia presa sulla base dei documenti allegati.
b) Nel merito si chiede la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte, con conseguente condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio dell'odierna appellante, stante la non sostanziale reciprocità della soccombenza in primo grado.
c) In via istruttoria ci si oppone fermamente all'ammissione delle prove per testimoni richieste in atto di appello, sia perché inammissibili, trattandosi di capitoli formulati in modo generico o valutativo, od inerenti a circostanze irrilevanti o documentali;
sia perché la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal Giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass. Sez. II 23.03.2016 n. 5812).
Nella denegata ipotesi di ammissione di tali prove testimoniali, si chiede di ammettere anche tutte le prove per testimoni e le controprove già richieste nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma VI cpc nel giudizio di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2279/2019 CP_1 del 16.05.2019 emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di Pt_1
pagina 2 di 24 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro Parte_1
230.000,00, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento.
A sostegno della pretesa monitoria il aveva dedotto di avere concesso a Parte_1 mutuo al la somma complessiva di 270.000 euro, corrisposti mediante CP_1 due diversi assegni e dei quali € 20.000 erano già stati restituiti, ed aveva prodotto un contratto, con il quale quest'ultimo si era riconosciuto debitore della somma di € 250.000, da restituire senza interessi.
Nella sua opposizione il allegava una ricostruzione dei fatti CP_1 completamente diversa da quella contenuta nel ricorso della controparte.
In particolare, l'opponente riferiva di essere stato per anni amministratore unico e legale rappresentante della UNILABEL S.r.l., azienda leader nel settore della produzione di etichette pregiate per vini, e che alla fine del 2017, a causa di una congiuntura economica sfavorevole e per le conseguenze di un sinistro mortale avvenuto all'interno dei locali aziendali, alla società erano state revocate quasi tutte le linee di credito concesse, per cui si era deciso a reperire un socio che potesse immettere nuova liquidità.
In questo contesto aveva manifestato la volontà di acquisire il Parte_1
50% del capitale sociale della UNILABEL S.r.l..
L'operazione veniva conclusa attraverso due atti collegati, entrambi dell'1.08.2018: un atto notarile per il trasferimento della quota sociale per il corrispettivo di euro 7.500,00 ed una scrittura privata nella quale le parti dichiaravano che il reale prezzo era fissato in € 500.000 che per metà sarebbero stati corrisposti a mezzo di un assegno circolare intestato a che lo CP_1 stesso avrebbe versato su un conto intestato a Cofircont s.r.l., mentre per la restante metà il si era impegnato a mettere l'importo a disposizione Parte_1 della società. Nella stessa scrittura si precisava che il primo pagamento era stato formalmente giustificato dal contratto di mutuo allegato al ricorso monitorio, ma in realtà le parti avevano stabilito che non vi era alcun obbligo di restituzione.
L'opponente deduceva pertanto che la causa del mutuo contenuta nel contratto pagina 3 di 24 prodotto dalla controparte era simulata, per cui il credito invocato dal Parte_1 era inesistente.
In via riconvenzionale il chiedeva il pagamento della seconda rata da CP_1
250.000 euro, per la quale deduceva l'inadempimento della controparte.
L'opponente chiedeva altresì la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Si costituiva il il quale contestava tale ricostruzione dei fatti, Parte_1 confermando che il aveva sollecitato il suo intervento per risollevare le CP_1 sorti economiche della Unilabel s.r.l., ma affermando di essere intervenuto esclusivamente attraverso la concessione di un prestito personale finalizzato a costituire la caparra per l'acquisto di un capannone industriale, che veniva garantito attraverso il trasferimento delle quote della società.
L'opponente eccepiva quindi l'improponibilità/inammissibilità dell'accertamento della simulazione del contratto in quanto non proposto in via riconvenzionale e disconosceva la conformità all'originale della scrittura privata del 1.08.2018, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale di controparte.
Respinte le richieste di prova orale, la causa veniva assunta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1154/2022 pubblicata il 20/11/2022 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara parzialmente inefficaci, in quanto simulati, l'atto pubblico di cessione quote in data 1.8.2018 e il contratto di mutuo infruttifero tra privati in data
1.8.2018; accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'opponente al Sig. in Parte_1 relazione al titolo azionato in via monitoria;
rigetta la domanda riconvenzionale attorea di condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 250.000,00; pagina 4 di 24 rigetta ogni domanda avanzata da parte opposta;
rigetta la domanda attorea di condanna ex art. 96 cpc.; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone le spese del procedimento monitorio a carico di parte opposta”.
In particolare, il giudice riteneva che la scrittura privata dell'1.8.2018 potesse essere qualificata quale controdichiarazione, rappresentando un documento idoneo a fornire la prova della simulazione (parziale) sia dell'atto pubblico di cessione di quota, che del contratto di mutuo infruttifero.
Con riferimento alle deduzioni del convenuto opposto il decidente osservava quanto segue:
«Passando all'esame delle argomentazioni svolte da parte opposta, quanto all'eccezione di “impopronibilità/inammissibilità” (cfr. pagg. 5 e 6 della comparsa), la stessa va disattesa, considerato che l'opponente ha, in realtà, avanzato la domanda di simulazione in atto di citazione (cfr. conclusioni a pag.12:” accertare e dichiarare la validità della scrittura privata del 01.08.2018 e che il valore reale della quota ceduta fosse pari ad euro 500.000,00, e dichiarare inefficaci e/o nulli, anche parzialmente, in quanto simulati, l'atto pubblico di cessione quote del 01.08.2018 e il contratto di mutuo infruttifero tra privati del
01.08.2018”), fermo restando che quest'ultima per paralizzare la pretesa creditoria avversaria ben avrebbe potuto sollevare anche un'eccezione di simulazione.
Il disconoscimento della scrittura privata sub doc.3 fasc. parte opponente operato dal convenuto (cfr. pag.6 della comparsa), è da considerarsi generico ed in quanto tale inefficace, essendo mancata da parte dello stesso opposto
l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume che detto documento differisca dall'originale (cfr. Cass. n. 7775 del 03/04/2014: ”La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pagina 5 di 24 pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”).
Mette conto, peraltro, rilevare che l'opponente, in allegato alla memoria ex art.
183 comma 6 n.2 cpc. (cfr. doc. b), ha prodotto un'ulteriore copia della scrittura privata del 01/08/2018, identica a quella già depositata sub doc.3, ma controfirmata per ratifica ed accettazione di quanto disposto dal punto n. 6 (in tema di attribuzione in proprietà delle quote) della medesima scrittura, dal Sig.
tale documento non è stato oggetto di disconoscimento e Persona_1 neppure di altre eccezioni da parte del convenuto.
Il sig. ha, inoltre, dedotto che nella scrittura privata de qua il prezzo di Parte_2 vendita pattuito per la cessione del 50% delle quote Unilabel al sig. Parte_1 ammonta ad € 500.000,00, senza che sia stato “fornito alcun criterio di valutazione del valore dell'azienda Unilabel” e neppure allegati “bilanci, contratti, situazioni patrimoniali” (cfr. pag. 6 della comparsa).
La questione è priva di rilevanza, dovendosi ritenere, sulla base della scrittura in esame, che le parti si siano accordate per quantificare l'importo del 50% delle quote Unilabel in euro 500.000,00 anche nell'ottica del finanziamento di detta società, bisognosa di rilancio.
Quanto alla rilevanza della distinta di bonifico effettuato dal sig. al sig. CP_1 di € 20.000,00, allegato al procedimento monitorio sub doc. 1.3, Parte_1 recante la causale "restituzione prestito", non v'è prova che si tratti di pagamento riconducibile al “contratto di mutuo azionato” in via monitoria, considerato che è pacifico e risulta per tabulas che l'odierno opposto abbia consegnato all'opponente oltre all'assegno circolare del 22-6-2018 di euro 250.000,00, ovvero dell'importo corrispondente a quello oggetto del contratto di mutuo dell'1-8-2018, anche un ulteriore assegno circolare di euro 20.000,00, emesso il 27-6-2018 (cfr. doc.1 fasc. proc. monitorio).
Il convenuto, a sostegno della pretesa creditoria fatta valere, ha altresì inteso pagina 6 di 24 valorizzare il doc. B allegato alla memoria 183 n. 2 cpc., documento sottoscritto da entrambe la parti recante il seguente passaggio: “Anche la rimanente quota di
di disponibilità, attualmente in suo possesso e pervenuta Controparte_1 attraverso un prestito, dovrebbe entrare in newco come fin.to socio dopo la restituzione del mutuo infruttifero a raniero bartolucci.".
Trattasi, in realtà di estratto di scrittura privata (privo di ogni indicazione di data), ragione per cui appare preclusa ogni possibilità di valutare le parole sopra riportate nel contesto complessivo del documento, avuto riguardo all'integrale contenuto dello stesso.
Si può comunque osservare che il richiamo operato al mutuo infruttifero è compatibile con una finalità meramente descritta di un'operazione contrattuale, il cui reale contenuto rimane, per l'appunto, concordato dalle parti con la scrittura privata dell'1-8-2018».
La domanda di annullamento per dolo della scrittura privata veniva poi respinta per la mancanza di prova dei dedotti raggiri della controparte.
Anche la reconventio reconventionis formulata dal per ottenere la Parte_1 condanna del al pagamento dell'importo di € 700.000,00, indicato nella CP_1 scrittura privata quale valore della quota successivamente ceduta dal primo al secondo, veniva rigettata sul presupposto che tale valore fosse stato attribuito dalle parti non alle sole quote della Unilabel s.r.l., ma anche a quelle delle società
Uniproduzione srls ed Uniservizi srls.
Parimenti veniva respinta la domanda riconvenzionale attorea di condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 250.000,00, quale residuo prezzo della quota, in quanto la scrittura privata non prevedeva un'obbligazione di pagamento, ma solo un impegno a mettere a disposizione la somma, e comunque in favore della società e non del CP_1
La richiesta di pronuncia di condanna ex art.96 cpc. veniva infine rigettata, non ricorrendo un'ipotesi di soccombenza totale dell'opposto.
Il giudizio di appello pagina 7 di 24 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la sopra CP_1 richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Quanto all'illegittimità della dedotta eccezione di simulazione del contratto di mutuo infruttifero di scopo dell'atto pubblico di cessione di quote –
Omessa valutazione dello scopo sotteso al contratto di mutuo tale da non poter essere considerata quale controdichiarazione ai fini della simulazione
– Carenza della volontà simulatoria del contratto di mutuo di scopo -
Tempestivo disconoscimento del documento denominato “scrittura privata” del 1.08.2018 (doc. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) -
Illegittimità della motivazione resa dal Giudice del Tribunale in sentenza.
2) Omessa ammissione della prova testimoniale articolata dal sig. Parte_1 su un punto decisivo ai fini della controversia – Carenza di motivazione sul punto;
3) Quanto all'annullabilità della scrittura privata del 1.08.2018 per dolo ex art. 1439 c.c.. – Illegittimità delle motivazioni rese dal Giudice di prime cure in sentenza – Mancata ammissione della prova specificatamente articolata sul punto;
4) Quanto alla legittimità della reconventio reconventionis proposta da parte convenuta – Errata e contraddittoria motivazione sul punto nella sentenza di primo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con pagina 8 di 24 condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'appellato contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante critica la valutazione fatta dal giudice di prime cure della scrittura privata dell'1.8.2018, sviluppando tre sotto motivi:
a) Quanto all'avvenuto tempestivo e puntuale disconoscimento della scrittura privata del 1.08.2018;
b) Quanto all'omessa valutazione dello scopo di cui al contratto di mutuo posto alla base del decreto ingiuntivo opposto – carenza della causa simulandi;
c) Quanto alla carenza di volontà simulatoria del contratto di mutuo di scopo.
Omessa prova sul punto – Errata valutazione della scrittura privata 26.11.2018
(doc. B parte convenuta) riconoscimento di restituzione degli importi di cui al contratto di mutuo.
1.1. Con riferimento alla validità del disconoscimento della scrittura privata dell'1.8.2018, sul cui contenuto si fonda essenzialmente l'opposizione, si osserva che nell'atto di opposizione la difesa del si era così espressa: Parte_1 pagina 9 di 24 “Primariamente appare opportuno rilevare come il sig. argomenti in CP_1 ordine alla simulazione del contratto di mutuo alla base del decreto ingiuntivo opposto, adducendo quale unica prova una presunta scrittura privata datata
1.08.2018 (doc. 3 di parte attrice), prodotta in copia, di cui si disconosce, sin da subito, la conformità all'originale”.
Il convenuto opposto, quindi, non ha mai disconosciuto come propria la sottoscrizione che si trova a margine di tutte le pagine della scrittura privata, limitandosi a contestare la conformità della copia prodotta all'originale, senza specificare quali divergenze vi sarebbero.
Nel corso del giudizio di primo grado, unitamente alla memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c., l'attore opponente ha prodotto un'ulteriore copia del documento, che riporta anche l'ultima pagina, ove sono contenute le sottoscrizioni dei soggetti indicati in premessa, oltre a quella per ratifica del punto 6 da parte di un terzo soggetto, tale indicato nell'atto quale intestatario fittizio delle Persona_1 quote delle società Uniservizi srls, in realtà detenute dalle Parte_3 odierne parti in causa.
Rispetto a tale copia, che per il resto è del tutto conforme alla prima, non è stato avanzato alcun disconoscimento.
L'originale del documento, ad ogni buon conto, non è stato prodotto da nessuna delle parti in causa.
Il giudice ha ritenuto che il disconoscimento non privasse di valore probatorio il documento, in quanto eccessivamente generico.
A tale proposito non può che evidenziarsi che, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di pagina 10 di 24 prova, comprese le presunzioni (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1324 del
18/01/2022).
Nel caso in esame la mancanza di conformità all'originale è stata lamentata esclusivamente in relazione ad una delle due copie in giudizio, senza peraltro indicare in cosa si sostanzierebbe tale divergenza. Una simile contestazione lascia supporre che la lamentela fosse limitata alla divergenza che appare sussistere rispetto ai due documenti, ovvero l'assenza nel primo dell'ultima pagina. Per di più, il complesso delle difese svolte in primo grado dal convenuto opposto non era teso a contestare il raggiungimento di un accordo conforme al contenuto delle clausole rappresentate nel documento prodotto, quanto piuttosto ad affermare che esse erano frutto di un inganno teso dalla controparte.
In un tale contesto, quindi, deve ritenersi pacifico che una scrittura privata sia stata sottoscritta dalle parti, per quanto l'originale non sia prodotto, nonché presuntivamente provato che il complesso delle clausole sia conforme al contenuto della copia acquisita al giudizio, in considerazione del mancato disconoscimento del secondo documento e della genericità di quella formulata per il primo.
Nell'atto di appello si afferma che la contestazione della conformità della copia sarebbe insita nel fatto che era stato dedotto “che la scrittura privata dell'1.08.2018 vorrebbe far intendere che il prezzo per l'acquisto del 50% delle quote della Unilabel srl sia pari ad € 500.000,00 (o comunque € 250.000,00) quando lo stesso ha ceduto, successivamente, in data 26.03.2019, ben CP_1 il 51% delle quote della richiamata società al sig. al valore Persona_2 nominale di € 7.650,00, come si evince dall'atto di cessione delle quote che si allega (doc. A memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc parte convenuta opposta)”.
Tale deduzione, però, non attiene alla corrispondenza della copia al documento originale, puntando piuttosto a sconfessarne nel merito il contenuto.
Quanto alla natura di tale documento, poi, non possono aversi dubbi sul fatto che costituisca una controdichiarazione scritta rispetto al contratto di cessione delle pagina 11 di 24 quote della Unilabel s.r.l., in quanto le parti affermano espressamente che il prezzo indicato in tale atto era simulato, ragionevolmente per motivi di carattere fiscale, si legge infatti:
“PREMESSO
- Il Sig. in data odierna con rogito Notaio acquisirà il 50 % delle Parte_1 Persona_3 quote della società Unilabel SRL, con sede in Empoli (FI), , Via Sottopoggio n. 11 , Parte_4
P.I.: , al prezzo di € 7.500,00 (Euro Settemilacinquecento/00); P.IVA_1
- che il prezzo dichiarato nell'Atto Pubblico della compravendita di quote ha una funzione condivisa dalle parti, ma non corrisponde al reale prezzo della compravendita;
- Che quindi le parti concordemente stabiliscono che le seguenti clausole abbiano valore tra di loro anche in deroga a quanto dichiarato nell'Atto Pubblico …”
Non vale a sconfessare il palese tenore letterale dell'affermazione relativa alla dissimulazione del prezzo il fatto che, al pari dell'atto di cessione, anche il successivo atto di retrocessione delle quote riporti il medesimo prezzo di € 7.500, come propone l'appellante, ben potendo supporsi che si sia trattato anche in questo caso di una simulazione.
1.2. Sotto un secondo profilo il contesta il fatto che il giudice non abbia Parte_1 valorizzato lo scopo indicato nel contratto di mutuo utilizzato quale titolo per ottenere l'ingiunzione.
Si evidenzia infatti che il punto 3) del contratto indicava che il mutuo veniva concesso per l'acquisizione di un immobile ad uso industriale posto a Empoli.
Questo connoterebbe il finanziamento in termini di mutuo di scopo, per cui la somma non avrebbe potuto essere destinata a finalità diverse da quelle indicate nel contratto. Da questo viene tratta la conseguenza che la più volte richiamata scrittura privata dell'1.8.2018 non poteva essere riferita a tale mutuo, visto che non indicava i dati dell'assegno e non conteneva una espressa controdichiarazione rispetto allo scopo.
Orbene, anche prescindendo dal fatto che la giurisprudenza costante richiede per caratterizzare il mutuo di scopo che la finalità confluisca nella causa del contratto e che sia prevista anche nell'interesse del mutuante (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 15695 del 05/06/2024), ipotesi che non è ravvisabile nel caso di specie, in ogni pagina 12 di 24 caso la ricostruzione dell'appellante si scontra con il chiaro tenore letterale della scrittura privata.
Si legge infatti:
2) Le parti concordemente stabiliscono che l'acquisizione del 50% delle quote della Unilabel SRL (P.I.: ) da parte del Dott. abbia il reale prezzo di € 500.000,00 P.IVA_1 Parte_1
(Cinquecentomila/00 Euro);
3) Le parti concordemente stabiliscono che tale prezzo debba essere pagato dal Dr.
[...] con le seguenti modalità: Parte_1 a) Quanto ad € 250.000,00 (Duecentocinquantamila/00 Euro) mediante assegno circolare intestato a rilasciato contestualmente al rogito notarile, che lo stesso verserà in un conto intestato CP_1
a Cofircont S.r.l.. Tale versamento è già regolamentato dalla scrittura privata di prestito infruttifero
(in realtà senza obbligo di restituzione, diversamente a quanto statuito nella medesima scrittura privata di prestito infruttifero) tra i medesimi e parimenti CP_1 Parte_1 sottoscritta in data odierna …”.
Il riferimento al contratto di mutuo è quindi palese, come dimostra il richiamo alla
“scrittura privata di prestito infruttifero” oltre al fatto che i due documenti riportano la stessa data (mai contestata).
È espresso anche il richiamo all'assegno circolare, indicato con l'importo ed il beneficiario coincidenti con quelli cui si fa riferimento nel contratto di mutuo.
Alla scrittura privata, quindi, può chiaramente attribuirsi il valore di controdichiarazione anche con riferimento al contratto di mutuo, venendo esplicitato che la finalità indicata nello stesso era simulata, in quanto il denaro veniva consegnato in pagamento delle quote della società, al pari della previsione dell'obbligo di restituzione, venendo affermato espressamente “in realtà senza obbligo di restituzione, diversamente a quanto statuito nella medesima scrittura privata di prestito infruttifero”.
1.3. Sotto un terzo profilo l'appellante afferma che la motivazione della decisione sarebbe incongruente con riferimento al fatto che l'assegno circolare di 250.000 euro sarebbe stato emesso il 22.6.2018 e non l'1.8.2018.
A tale riguardo si osserva però che la scrittura privata non indica la data di emissione dell'assegno, ma afferma che lo stesso sarebbe stato “rilasciato” contestualmente all'atto notarile. Con tale termine ben si può supporre che le pagina 13 di 24 parti abbiano inteso riferirsi che il titolo sarebbe stato consegnato in tale momento, e non che la banca lo aveva emesso in tale data. Inoltre, non risulta che siano stati emessi altri titoli con le medesime caratteristiche, per cui non può dubitarsi del fatto che le parti intendessero riferirsi proprio a tale assegno.
La distinta prodotta dal convenuto opposto in primo grado fa riferimento a due diversi assegni circolari, uno da 250.000 euro ed uno da 20.000 euro, il primo emesso il 22.6.2018 ed il secondo il 27.6.2018, entrambi con beneficiario il
CP_1
Dal momento che né la scrittura privata dell'1.8.2018, né il contratto di mutuo fanno riferimento a tale ulteriore somma di € 20.000, indicando l'importo consegnato in € 250.000, deve supporsi che essa si riferisca ad un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio.
In questo senso, quindi, risulta condivisibile anche l'affermazione del giudice di prime cure in merito al fatto che i bonifici effettuati dal sig. al sig. CP_1 il 29 e 31 agosto 2018 per un totale di € 20.000,00, allegati al Parte_1 procedimento monitorio (cfr. doc. 1.3), con causale "restituzione prestito" non valgano a sconfessare il contenuto della controdichiarazione, ben potendo ritenersi che soltanto il secondo assegno si stato consegnato a titolo di mutuo e per tale motivo soltanto tale somma sia stata restituita.
L'appellante critica altresì la decisione nella parte in cui nega il valore probatorio attribuito da esso in primo grado al documento B prodotto con la memoria istruttoria.
Si tratta di una scrittura privata che riporta nell'intestazione la dicitura “Piano di rilancio” e si riferisce alla creazione di una nuova società (newco).
Viene sottolineato il seguente passaggio:
“Anche la rimanente quota di Luca di disponibilità, attualmente in suo possesso e pervenuta attraverso un prestito, dovrebbe entrare in newco come fin.to socio dopo la restituzione del mutuo infruttifero a raniero bartolucci, da qui,
pagina 14 di 24 cominceranno i passaggi finanziari per far tornare il denaro a unilabel per la gestione della fase di interregno".
Al riguardo così si è espresso il giudice di primo grado: “Trattasi, in realtà di estratto di scrittura privata (privo di ogni indicazione di data), ragione per cui appare preclusa ogni possibilità di valutare le parole sopra riportate nel contesto complessivo del documento, avuto riguardo all'integrale contenuto dello stesso.
Si può comunque osservare che il richiamo operato al mutuo infruttifero è compatibile con una finalità meramente descritta di un'operazione contrattuale, il cui reale contenuto rimane, per l'appunto, concordato dalle parti con la scrittura privata dell'1-8-2018.”
L'appellante deduce che la data sarebbe in realtà riportata e sarebbe quella del
28.11.2018 e desume dal contenuto dell'affermazione richiamata una conferma della volontà delle parti di garantire la restituzione della somma di € 250.000 di cui al contratto di prestito infruttifero.
Non può non rilevarsi, però, che, oltre al fatto che la scrittura privata viene prodotta solo in estratto, il passaggio non brilla per chiarezza.
Si fa riferimento ad una residua quota nella disponibilità del senza CP_1 specificare di quale società, precisando che sarebbe pervenuta allo stesso attraverso un prestito infruttifero, che per quanto non meglio specificato potrebbe essere il mutuo invocato dallo stesso evidenziando che lo stesso non Parte_1 era stato ancora restituito.
Appare difficile collegare le quote cui fa riferimento a quella della Unilabel s.r.l., visto che esse non sono certo pervenute al per effetto di un prestito. CP_1
Considerato poi che la simulazione del prezzo di compravendita è stata volutamente dalle parti celata ai terzi, non è possibile escludere, come afferma il giudice di primo grado, che nel documento si sia meramente richiamata la struttura negoziale formalmente predisposta, senza che vi sia stata una volontà di sconfessare la controdichiarazione sottoscritta dalle parti.
pagina 15 di 24 Il documento, quindi, non ha una valenza decisiva per confermare l'esistenza di un obbligo di restituzione della somma di € 250.000 consegnata dal al Parte_1
CP_1
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali articolate in primo grado, deducendo la carenza di motivazione sul punto.
Al riguardo è preliminarmente opportuno evidenziare che non è corretto affermare che il giudice non abbia preso posizione su tale richiesta, avendo egli richiamato sul punto la propria ordinanza istruttoria del 7.4.2021, nella quale le prove orali sono state ritenute inammissibili “trattandosi di capitoli formulati in modo generico o valutativo, od inerenti a circostanze irrilevanti o documentali”.
Pur nella genericità della motivazione, la decisione è corretta.
I capitoli nei quali si insiste sono i seguenti:
“
1. la scrittura privata del 1.08.2018 (doc. 3 citazione), che le si rammostra, reca la sottoscrizione del sig. ? Persona_1
2. il sig. si è impegnato a trasferire quote delle società Persona_1
Uniproduzione srls e ai sigg.ri e come riportato CP_2 CP_1 Parte_1 al punto n. 6 della scrittura privata del 1.08.2019 che le si rammostra?
3. Il sig. aveva rassicurato il sig. in ordine alla restituzione CP_1 Parte_1 dell'importo stabilito nel contratto di mutuo del 1.08.2018?
4. Il sig. faceva la conoscenza del sig. per il tramite delle CP_1 Parte_1 sig.re e Parte_5 Parte_6
5. Il sig. rappresentava al sig. la necessità di una “iniezione di CP_1 Parte_1 liquidità” per la sua azienda, paventandogli, quale garanzia e prospettiva di guadagno, la possibilità di subentro nella compagine della Società Unilabel srl, attiva in Empoli, del quale era socio unico ed amministratore?
6. Il sig. comunicava al sig. l'opportunità di acquisire CP_1 Parte_1
l'immobile – capannone - sito in Empoli in Via Sottopoggio a San Giusto n. 11, 13,
15 censito al catasto fabbricati di Empoli al foglio n. 3, particella n. 78 sub 520, pagina 16 di 24 particella 657 sub. 503 e particella 656 sub 503, zona censuaria U, cat. catastale
D/7 avente rendita catastale di € 23.576,00, dalla società Immobiliare C.O.E.F. di
Empoli p.iva al prezzo di € 1.800.000,00? P.IVA_2
7. Il sig. in qualità di legale rappresentante p.t. della Immobiliare Tes_1
C.O.E.F. si era impegnato a vendere il capannone di cui al punto 6 al sig.
al prezzo pattuito di 1.800.000,00, come da lettera di intenti che si CP_1 rammostra (doc. 3 comparsa)?
8. Il sig. richiedeva al sig. un prestito finalizzato al CP_1 Parte_1 versamento della caparra per l'acquisto del bene di cui al capitolo 6?
9. Il sig. in relazione all'acquisto del capannone di cui al capitolo 6, mai CP_1 ha versato la caparra concordata di € 300.000,00 al 31.03.2019?
10. L'acquisto delle quote societarie da parte del sig. era un atto Parte_1 distinto ed autonomo rispetto al contratto di mutuo?
11. Alcun accordo di pagamento di importi ulteriori, pari ad € 500.000,00, era stato concordato tra i sig.ri e per la cessione del 50% delle Parte_1 CP_1 quote della Unilabel srl?
12. Il sig. si era impegnato a vendere il 50% delle quote della Unilabel CP_1 srl al sig. al valore nominale delle quote medesime pari ad € Parte_1
7.500,00?”.
Si tratta di capitoli che in parte tendono a confermare il contenuto dei documenti, ed in quanto tali sono inammissibili, ed in altra parte cercano di provare l'esistenza di patti contrari al contenuto della scrittura privata dell'1.8.2018, in contrasto con il disposto dell'art. 2722 c.c.
Non può pertanto neppure essere accolta la richiesta di ammissione nel presente giudizio delle predette prove orali.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo l'appellante impugna la decisione di rigetto della domanda di annullamento per dolo della scrittura privata dell'1.8.2018, avanzata sul presupposto che “il sig. ha sottaciuto e fraudolentemente occultato la CP_1
pagina 17 di 24 reale situazione patrimoniale della Unilabel srl, oltre che quella personale, al solo fine di ottenere il denaro dal sig. con il malcelato ed, oggi evidente Parte_1 obiettivo, di sottrarsi alla restituzione dell'importo fraudolentemente ottenuto con il raggiro”.
Tale domanda è stata respinta per mancanza di prova dell'invocato dolo, specie considerando che l'opposto aveva ammesso di essere stato a conoscenza della situazione economica della società.
Nella sua prospettazione l'odierno appellante deduce di essere stato ingannato sulle reali condizioni economiche della società della quale ha acquistato le quote e che, qualora avesse avuto le informazioni corrette, non avrebbe concluso l'accordo.
Viene quindi in sostanza dedotta un'ipotesi di dolus causam dans, e non di mero dolus incidens, che sarebbe ricorso nell'ipotesi in cui fosse stato dedotto che il contraente avrebbe comunque sottoscritto il contratto ma a condizioni differenti
(v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17988 del 01/07/2024).
Come precisa la Suprema Corte, “ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti” (Sez. 1 - , Sentenza n. 20231 del 23/06/2022).
Nel caso in esame non viene dedotta una specifica condotta tale da essere caratterizzata quale artificio, raggiro o menzogna, evidenziando anzi lo stesso che le trattative avevano preso avvio quando il aveva Parte_1 CP_1 evidenziato la necessità di ricapitalizzare l'azienda in una situazione di difficoltà economica. pagina 18 di 24 Viene fatto un generico richiamo al concetto di dolo omissivo, ma non viene indicato quali sarebbero le informazioni essenziali taciute dal CP_1
Certamente non possono essere valorizzati eventuali comportamenti successivi alla conclusione del contratto, quali sono quelli elencati nell'atto di appello, dai quali si vuol far derivare la prova di una volontà dell'appellato di sottrarsi alle obbligazioni contratte.
Né assume rilevanza decisiva il fatto che la società sia stata posta in concordato pochi mesi dopo il trasferimento delle quote, non implicando questa circostanza né il fatto che la situazione economica della società fosse compromessa già al momento della sottoscrizione del contratto di cessione delle quote, tanto da non avere alcun valore, né che al fossero state taciute circostanze decisive Parte_1 per avvedersi di una tale situazione.
La decisione risulta pertanto corretta anche sotto tale aspetto.
4. La quarta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il quarto motivo viene impugnata la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 700.000.
Viene evidenziato che, laddove fosse stata ritenuta valida la scrittura privata dell'1.08.2018, dall'art. 7 della stessa sarebbe sorto un credito del sig. Parte_1
Il evidenzia di aver ceduto in data 7.02.2019 al il 50% delle Parte_1 CP_1 quote originariamente acquisite della società Unilabel srl per un prezzo pari al valore nominale delle stesse, ovvero ad un prezzo corrispondente a quello che figurava come pattuito nell'atto di acquisto dell'1.8.2018.
Secondo tale prospettazione, quindi, dal momento che le parti avevano stabilito quale sarebbe stato il valore di riacquisto delle quote, tale diversa rappresentazione dovrebbe prevalere sul dato testuale, giustificando la richiesta di pagamento della differenza.
Va però evidenziato che l'articolo 7 della scrittura privata deve essere posto in relazione con il precedente.
Si legge nella scrittura privata: pagina 19 di 24 “6) Resta inteso tra le parti che la titolarità delle Società costituite Uniproduzione srls ed Uniservizi srls sia da attribuire in parti uguali ai Sig.ri e , e che l'attribuzione CP_1 Parte_1 in proprietà delle quote delle medesime all'amministratore costituisca mera formalità. Persona_1
Il Sig. che sottoscrive sul punto (e ratifica) la presente scrittura privata unitamente ai Persona_1
Sigg.ri e si impegna, contestualmente alla presente firma, a CP_1 Parte_1 sottoscrivere un impegno irrevocabile a trasferire al prezzo del valore nominale delle quote ai medesimi e entro e non oltre la data del 31-12-2019; resta intesto CP_1 Parte_1 che, in ogni caso, delle predette società, il Sig. rimarrà amministratore unico;
Per_1
7) Le Parti concordano che il prezzo minimo di acquisto delle quote di proprietà di ciascun socio, da parte dell'altro socio o da parte di terzi (nell'ipotesi di cui al secondo capoverso del presente punto 7), viene stabilito nella misura minima di € 700.000,00 (Euro Settecentomila/00); Le Parti concordano il divieto di cessione delle proprie quote a terzi, se non a seguito di decisione di comune accordo tra i
Sigg.ri e . CP_1 Parte_1
Come correttamente ha evidenziato il giudice di prime cure, il valore che viene indicato è relativo al complesso delle società detenute dai due soggetti, ovvero
Unilabel s.r.l., Uniproduzione srls ed Uniservizi srls, come si desume dal fatto che la scrittura privata fa riferimento a tutte e tre le società e che il valore viene indicato proprio dopo aver nominato le due di nuova costituzione.
Del resto, appare irragionevole ritenere che nella stessa scrittura il prezzo del
50% delle quote della Unilabel s.r.l. venisse dapprima indicato in € 500.000 e subito dopo in € 700.000.
Dal momento che il non deduce di avere restituito la somma di € CP_1
250.000 che afferma di avere ricevuto quale prezzo delle sue quote nel momento in cui sono state rivendute, pur essendo pacifico che gli ulteriori 250.000 euro del prezzo pattuito non sono mai stati corrisposti, occorre chiedersi se la scrittura privata possa essere utilizzata dal per invocare l'integrazione del prezzo Parte_1 del secondo contratto sulla base della controdichiarazione sottoscritta in occasione della stesura del primo.
A tal proposito si osserva che la scrittura privata, pur essendo volta essenzialmente a far emergere la simulazione del prezzo dichiarato nell'atto di vendita delle quote azionarie, e conseguentemente anche nel contratto di prestito infruttifero che costituiva lo strumento di pagamento, nel momento in cui contiene un impegno a fissare un prezzo anche per le successive rivendite delle pagina 20 di 24 quote, costituisce un documento dal quale trarre la prova della simulazione del prezzo indicato anche nel secondo contratto.
Appare infatti assolutamente illogico che le parti a distanza di pochi mesi abbiano potuto regolare in termini così difformi il loro rapporto, prevedendo una volta un prezzo di 500.000 euro per le quote, impegnandosi anche a mantenere fermo tale valore per le successive rivendite, e la seconda limitando il prezzo al valore nominare di 7.500, pari a quello dissimulato nel primo atto.
In base al disposto dell'art. 1417 c.c. le parti sono tenute a fornire la prova documentale dell'accordo simulatorio intercorso tra di loro, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui il contratto dissimulato sia illecito.
Tale prova documentale, però, non necessariamente deve essere una controdichiarazione espressa, ben potendo essere individuata, come nel caso in esame, in un documento dal quale emerga univocamente la volontà delle parti di dissumulare il contenuto.
Né il fatto che il documento sia anteriore alla conclusione del contratto appare decisivo. Da un lato, infatti, la giurisprudenza prescrive che la controdichiarazione debba essere antecedente o contestuale alla stipula del contratto simulato, ponendo quale limite solo il fatto che non sia successiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 18049 del 06/06/2022); dall'altro, il lasso temporale che intercorre tra la stesura dei due accordi (sei mesi) non appare così ampio da far supporre che le parti abbiano superato l'originario intento di fissare un valore minimo di rivendita delle quote delle società.
Può pertanto ritenersi documentalmente provato che anche in occasione del contratto del 7.2.2019, con il quale sono state retrocedute dal al Parte_1 le quote della Unilabel s.r.l., il prezzo indicato nell'atto pubblico di € CP_1
7.500 non corrisponda al reale prezzo pattuito dalle parti.
Può ritenersi provato che le parti abbiano inteso mantenere fermo il valore delle quote in misura corrispondente all'originaria compravendita, in considerazione del contento dell'art. 7 della scrittura dell'1.8.2018, che, per quanto faccia riferimento pagina 21 di 24 al valore complessivo delle quote del 50% delle tre società, indica una evidente volontà delle parti di fissare un prezzo minimo di rivendita in misura corrispondente al valore delle quote in quel momento.
Va però evidenziato che, come peraltro ritenuto nella sentenza di primo grado senza che sia stata interposta impugnazione sul punto, il prezzo che il CP_1 ha percepito dalla vendita delle quote è pari a 250.000, posto che l'altra metà del prezzo il si era semplicemente impegnato a metterla a disposizione Parte_1 della società quale finanziamento soci, senza peraltro averlo mai fatto.
In un tale contesto di accordi contrattuali, chiaramente desumibili dalla documentazione prodotta, può ritenersi che il prezzo della seconda compravendita sia stato fissato proprio in misura di € 250.000, che è peraltro corrispondente a quella indicata nella scrittura privata del prestito infruttifero, che può presumersi che nel contesto dei vari accordi simulatori dovesse servire proprio quale garanzia di restituzione nel caso di inadempimento degli impegni assunti con la scrittura privata dell'1.8.2018.
Alla luce del complesso degli accordi negoziali, quindi, può ritenersi provato che anche il prezzo indicato nel secondo contratto fosse dissimulato, avendo inteso le parti prevedere la restituzione delle somme corrisposte in occasione della prima vendita, ovvero € 250.000.
5. In definitiva, quindi, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'odierno appellante, deve essere condannato a pagare a CP_1 la somma di € 250.000, oltre agli interessi in misura legale Parte_1 dalla data della domanda al saldo.
6. In considerazione del fatto che gli accordi raggiunti dalle parti palesano l'evidente finalità di sottrarre alla tassazione il prezzo reale delle due compravendite, si impone ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 600/73 la segnalazione alla
Guardia di Finanza di Empoli per le valutazioni di sua competenza.
7. La riforma della sentenza di primo grado impone la rivalutazione complessiva del regime di soccombenza in funzione della regolamentazione delle spese di lite. pagina 22 di 24 A tale riguardo, considerando che l'originaria domanda del è stata Parte_1 respinta, alla luce delle eccezioni del ma la domanda riconvenzionale di CP_1 quest'ultimo è stata a sua volta rigettata, portando poi all'accoglimento della reconventio reconvenzionis, che ha completamente ribaltato la prospettazione giuridica rispetto alle originarie allegazioni, si verifica un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1154/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/11/2022, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in accoglimento della domanda riconvenzionale sollevata dal in primo grado, riforma la sentenza Parte_1 impugnata e condanna a pagare a la CP_1 Parte_1 somma di € 250.000, oltre agli interessi al saggio indicato nel primo comma dell'art. 1284 c.c. dal 20.12.2019 al saldo;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 23 di 24 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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