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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7912 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter c.p.c., le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 23202/'24 del ruolo generale
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. S. Palomba, Parte_1 presso il cui studio in Portici (NA) alla via Diaz n. 58elett.te domicilia
C O N T R O in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dai funzionari CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , a ciò designati con Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 ordini di servizio del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010 e n.33 del 9/09/2014, depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in CP_1 via De Gasperi 55.
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 29.10.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere titolare di indennità di accompagnamento ex l. 18/80, n. 07244479 a far data dal 2021, pensione inv civ/assegno sociale n. 07026129 a far data dal 1999 e pensione Vo n. 10082132 a far data dal 1996; che l' ; nell'ottobre 2022, aveva sospeso la CP_1 prestazione n. 07026129; di aver proposto ricorso amministrativo in data 28.2.2024. Tanto premesso, contestando di aver superato il limite reddituale previsto, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accogliere il presente ricorso e riconoscere il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale da invalido civile totale a far data dalla sospensione dell'ottobre 2022; 2. per l'effetto condannare l' al pagamento dei CP_1 ratei maturati e maturandi a titolo di assegno sociale da invalido civile da ottobre 2022, data della sospensione, oltre interessi di legge;
3. porre a carico dell' le CP_1 spese del suddetto procedimento nonché liquidare spese, diritti, onorari e rimborso forfettario spese generali ex artt. 93 e ss. C.p.c. con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, per fattone anticipo”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo di aver provveduto in autotutela al ripristino della CP_1 prestazione da ottobre 2022.
In ragione del pagamento del ripristino della prestazione e del pagamento degli arretrati, intervenuti in corso di causa (cfr documentazione prodotta dal ricorrente), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il ripristino della prestazione ed il pagamento degli arretrati, avvenuti in corso di causa, determinano la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, emergendo agli atti la fondatezza delle originarie richieste attoree, si pongono a carico di parte resistente le spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 31.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter c.p.c., le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 23202/'24 del ruolo generale
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. S. Palomba, Parte_1 presso il cui studio in Portici (NA) alla via Diaz n. 58elett.te domicilia
C O N T R O in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dai funzionari CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , a ciò designati con Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 ordini di servizio del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010 e n.33 del 9/09/2014, depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in CP_1 via De Gasperi 55.
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 29.10.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere titolare di indennità di accompagnamento ex l. 18/80, n. 07244479 a far data dal 2021, pensione inv civ/assegno sociale n. 07026129 a far data dal 1999 e pensione Vo n. 10082132 a far data dal 1996; che l' ; nell'ottobre 2022, aveva sospeso la CP_1 prestazione n. 07026129; di aver proposto ricorso amministrativo in data 28.2.2024. Tanto premesso, contestando di aver superato il limite reddituale previsto, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accogliere il presente ricorso e riconoscere il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale da invalido civile totale a far data dalla sospensione dell'ottobre 2022; 2. per l'effetto condannare l' al pagamento dei CP_1 ratei maturati e maturandi a titolo di assegno sociale da invalido civile da ottobre 2022, data della sospensione, oltre interessi di legge;
3. porre a carico dell' le CP_1 spese del suddetto procedimento nonché liquidare spese, diritti, onorari e rimborso forfettario spese generali ex artt. 93 e ss. C.p.c. con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, per fattone anticipo”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo di aver provveduto in autotutela al ripristino della CP_1 prestazione da ottobre 2022.
In ragione del pagamento del ripristino della prestazione e del pagamento degli arretrati, intervenuti in corso di causa (cfr documentazione prodotta dal ricorrente), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il ripristino della prestazione ed il pagamento degli arretrati, avvenuti in corso di causa, determinano la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, emergendo agli atti la fondatezza delle originarie richieste attoree, si pongono a carico di parte resistente le spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 31.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)