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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1165/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7578/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240027336987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 11/12/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, notificata il 19/11/2024, limitatamente alla pretesa impositiva riguardante la Tassa Automobilistica dell'anno 2019, per un importo di € 439,90. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva: 1) la nullità della cartella per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
2) l'intervenuta prescrizione del credito tributario per decorso del termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/82; 3) la nullità per difetto di motivazione in ordine ai criteri di calcolo degli interessi applicati. Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento parziale della cartella e la condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), la quale eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi attinenti alla mancata notifica degli atti presupposti e alla prescrizione del tributo, essendo tali contestazioni ascrivibili unicamente all'Ente Impositore. L'AdER documentava altresì la regolarità della notifica della cartella avvenuta il 19/11/2024.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, evidenziando in via preliminare l'inammissibilità della richiesta di annullamento totale dell'atto formulata da controparte, posto che la cartella conteneva addebiti per due distinte annualità (2019 e 2021) e il ricorrente aveva sollevato contestazioni solo per il 2019. Nel merito,
l'Ente impositore dava atto di non poter esibire la relata di notifica del previo avviso di accertamento relativo al 2019 e dichiarava di aver provveduto allo sgravio totale degli importi (prot. n. E4618937). Chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'annualità 2019, la conferma della validità della cartella per l'anno 2021 (non contestato) e la compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
All'udienza camerale del 17/02/2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'Agente della riscossione, infatti, svolge un'attività meramente esecutiva ed è estraneo alle doglianze relative all'omessa notifica degli atti prodromici e all'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla formazione del ruolo, vizi che devono essere fatti valere esclusivamente nei confronti dell'Ente creditore (Regione Calabria). Risulta peraltro documentalmente provato che l'AdER ha regolarmente adempiuto ai propri doveri notificando la cartella in data 19/11/2024 ai sensi dell'art. 139 c.p.
c..
Passando al merito della pretesa tributaria, si osserva che il ricorrente ha limitato i motivi di opposizione alla sola annualità 2019, deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del tributo. La Regione Calabria, prendendo atto della mancata disponibilità della relata di notifica dell'accertamento originario, ha esercitato il proprio potere di autotutela provvedendo allo sgravio totale delle somme relative all'annualità 2019 pendente il giudizio.
L'intervenuto provvedimento di sgravio (prot. n. E4618937 del 2024), che ha eliminato dal mondo giuridico la pretesa impositiva riferita al 2019, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale annualità, per il venir meno dell'interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla difesa regionale, la cartella di pagamento impugnata ricomprende anche debiti relativi alla tassa automobilistica dell'anno 2021 (importo a ruolo € 576,42). Su tale specifica posta debitoria il ricorrente non ha sollevato alcuna censura nel proprio ricorso introduttivo, il quale si è concentrato esclusivamente sull'anno 2019. Pertanto, il giudizio si conclude con un accoglimento parziale: la cartella perde efficacia per la quota relativa al 2019 (a seguito di sgravio d'ufficio), ma mantiene piena validità ed efficacia per gli importi dovuti a titolo di bollo auto 2021.
In ordine alle spese di lite, sussistono eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale per reciproca soccombenza. Da un lato, il ricorrente ha visto soddisfatta la sua pretesa sull'anno 2019 grazie all'annullamento d'ufficio operato dalla Regione;
dall'altro lato, il ricorrente aveva inammissibilmente domandato l'annullamento dell'intero atto pur senza muovere doglianze sull'annualità 2021. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è dimostrata del tutto estranea ai vizi sostanziali contestati, avendo operato in maniera proceduralmente corretta. Tali circostanze integrano gli estremi per compensare interamente le spese tra le tre parti coinvolte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa impositiva relativa alla
Tassa Automobilistica dell'anno 2019, stante l'intervenuto sgravio in autotutela da parte della Regione
Calabria;
2. Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui al punto 1, rigettando la domanda di annullamento totale dell'atto e confermando, per l'effetto, la piena validità della cartella di pagamento n. 03420240027336987000 per gli importi relativi alla Tassa Automobilistica dell'anno 2021;
Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra tutte le parti in causa per reciproca soccombenza.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7578/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240027336987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 11/12/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, notificata il 19/11/2024, limitatamente alla pretesa impositiva riguardante la Tassa Automobilistica dell'anno 2019, per un importo di € 439,90. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva: 1) la nullità della cartella per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
2) l'intervenuta prescrizione del credito tributario per decorso del termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/82; 3) la nullità per difetto di motivazione in ordine ai criteri di calcolo degli interessi applicati. Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento parziale della cartella e la condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), la quale eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi attinenti alla mancata notifica degli atti presupposti e alla prescrizione del tributo, essendo tali contestazioni ascrivibili unicamente all'Ente Impositore. L'AdER documentava altresì la regolarità della notifica della cartella avvenuta il 19/11/2024.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, evidenziando in via preliminare l'inammissibilità della richiesta di annullamento totale dell'atto formulata da controparte, posto che la cartella conteneva addebiti per due distinte annualità (2019 e 2021) e il ricorrente aveva sollevato contestazioni solo per il 2019. Nel merito,
l'Ente impositore dava atto di non poter esibire la relata di notifica del previo avviso di accertamento relativo al 2019 e dichiarava di aver provveduto allo sgravio totale degli importi (prot. n. E4618937). Chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'annualità 2019, la conferma della validità della cartella per l'anno 2021 (non contestato) e la compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
All'udienza camerale del 17/02/2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'Agente della riscossione, infatti, svolge un'attività meramente esecutiva ed è estraneo alle doglianze relative all'omessa notifica degli atti prodromici e all'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla formazione del ruolo, vizi che devono essere fatti valere esclusivamente nei confronti dell'Ente creditore (Regione Calabria). Risulta peraltro documentalmente provato che l'AdER ha regolarmente adempiuto ai propri doveri notificando la cartella in data 19/11/2024 ai sensi dell'art. 139 c.p.
c..
Passando al merito della pretesa tributaria, si osserva che il ricorrente ha limitato i motivi di opposizione alla sola annualità 2019, deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del tributo. La Regione Calabria, prendendo atto della mancata disponibilità della relata di notifica dell'accertamento originario, ha esercitato il proprio potere di autotutela provvedendo allo sgravio totale delle somme relative all'annualità 2019 pendente il giudizio.
L'intervenuto provvedimento di sgravio (prot. n. E4618937 del 2024), che ha eliminato dal mondo giuridico la pretesa impositiva riferita al 2019, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale annualità, per il venir meno dell'interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla difesa regionale, la cartella di pagamento impugnata ricomprende anche debiti relativi alla tassa automobilistica dell'anno 2021 (importo a ruolo € 576,42). Su tale specifica posta debitoria il ricorrente non ha sollevato alcuna censura nel proprio ricorso introduttivo, il quale si è concentrato esclusivamente sull'anno 2019. Pertanto, il giudizio si conclude con un accoglimento parziale: la cartella perde efficacia per la quota relativa al 2019 (a seguito di sgravio d'ufficio), ma mantiene piena validità ed efficacia per gli importi dovuti a titolo di bollo auto 2021.
In ordine alle spese di lite, sussistono eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale per reciproca soccombenza. Da un lato, il ricorrente ha visto soddisfatta la sua pretesa sull'anno 2019 grazie all'annullamento d'ufficio operato dalla Regione;
dall'altro lato, il ricorrente aveva inammissibilmente domandato l'annullamento dell'intero atto pur senza muovere doglianze sull'annualità 2021. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è dimostrata del tutto estranea ai vizi sostanziali contestati, avendo operato in maniera proceduralmente corretta. Tali circostanze integrano gli estremi per compensare interamente le spese tra le tre parti coinvolte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa impositiva relativa alla
Tassa Automobilistica dell'anno 2019, stante l'intervenuto sgravio in autotutela da parte della Regione
Calabria;
2. Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui al punto 1, rigettando la domanda di annullamento totale dell'atto e confermando, per l'effetto, la piena validità della cartella di pagamento n. 03420240027336987000 per gli importi relativi alla Tassa Automobilistica dell'anno 2021;
Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra tutte le parti in causa per reciproca soccombenza.