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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.)
Il Giudice, dott. US UG, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies
c.p.c. nella causa iscritta al n. 526/2017 R.G. (27 novembre 2025 ore 8:30) lette le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ha pronunciato la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. US UG, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 526/2017 R.G.
TRA
, nato ad [...], il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), residente in [...], , nato ad C.F._1 Controparte_1
Ucria, il 2 giugno 1979 (c.f. ), residente in [...]e CodiceFiscale_2
, nato ad [...], il [...] (c.f. Controparte_2 C.F._3
), residente in [...], quali eredi beneficiati di
[...] Persona_1 nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Sant'Agata di Militello (Me), Via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Miracola che li rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_3
(c.f. e c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Silvio Baldassarre presso cui
è elettivamente domiciliata
E
già CP_4 Controparte_5 Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona
2 P.G., Via Garibaldi n.72, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Cattafi che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTI avente per OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 25 marzo 2017 proponeva opposizione alla Persona_1 cartella n. 295 2016 00259533 79 002 con cui Controparte_7 gli intimava – a mezzo di (oggi, senza
[...] Controparte_6 soluzione di continuità, ) – il pagamento di € Controparte_8
216.570,72 a titolo di Recupero Agevolazione L. 662/96 - comunicazione di surroga Contro a seguito di escussione di Garanzia sull'Op.ne 159842, chiedendo di:
“1). In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del ruolo e della cartella di pagamento opposta, meglio indicata in epigrafe, sussistendone tutti i presupposti di legge;
2). Ritenere e dichiarare l'illegittimità del ruolo e della cartella opposta, meglio indicata in epigrafe, in quanto erronea e comunque emessa per un credito insussistente;
3). Ritenere e dichiarare l'estinzione della fideiussione rilasciata dall'attore, ovvero la liberazione dalla garanzia prestata, per tutte le motivazioni ut supra esposte.
4). Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'attore alla
[...]
Controparte_10
5). Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto del credito fatto valere con la cartella di pagamento opposta per tutti i motivi sopra esposti;
6). Ritenere e dichiarare la nullità derivata del contratto di mutuo per il quale il Fondo di Garanzia ha prestato fideiussione, per tutti i motivi sopra esposti ed in particolare:
6.a). per la nullità e/o l'inefficacia delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi passivi;
6.b). per l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia della clausola contrattuale che prevedeva la
C.M.S., le relative spese e commissioni, nonché della clausola relativa alle valute applicate al rapporto;
6.c). per usurarietà degli interessi pattuiti o pretesi nel corso del rapporto di conto corrente;
3
6.d). per difetto di causa o per sviamento della causa tipica, ovvero per assenza di traditio.
7). Ritenere e dichiarare che nell'esecuzione del rapporto di mutuo oggetto del credito fatto valere con la cartella di pagamento opposta la ha violato i principi di correttezza e buona fede e risulta CP_3 inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza dichiarare la nullità
e/o l'estinzione del contratto di fideiussione;
8). Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione rilasciata dall'attore, o in subordine la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1957 cod. civ.”
Nella resistenza delle opposte, regolarmente costituitesi anche nella causa n. 526-
1/2017 R.G. avente per oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia della cartella, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e con provvedimento del 19 aprile 2020 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del
9 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) e dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di liti più risalenti, il giudizio era interrotto all'udienza 16 gennaio 2025 per la morte dell'attore.
Tempestivamente riassunta da e n.q. di eredi Pt_1 CP_1 Controparte_2 beneficiati di la causa all'odierna udienza viene decisa sulle Persona_1 conclusioni precisate dalle parti e previa discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
2. – Emerge documentalmente che ha stipulato Controparte_11 con un mutuo chirografario dell'importo di € 300.000 (n. 3832412); Controparte_12 che tale mutuo era garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese istituito con Legge n. 662/1996; che si è obbligato a prestare a sua Persona_1 volta garanzia in favore della sino alla Controparte_11 concorrenza dell'importo di € 400.000,00; che a fronte Controparte_12 dell'inadempimento del debitore principale, ha escusso la garanzia del Fondo (v. documentazione allegata al fascicolo di Controparte_7
.
[...]
Il corretto inquadramento della questione passa per l'esame del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2012, il cui art. 1, comma 1 approva le
4 condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia indicate dall'allegato 1 che, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, “costituisce parte integrante” del provvedimento.
In particolare. il par. H.6, comma 1, dell'appena richiamato allegato 1 prevede che, “ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate
e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al finanziatore soggetto richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo E.3.12”.
Non ci si può dunque dolere del difetto di uno specifico rapporto obbligatorio con giacché il diritto di quest'ultima alla ripetizione delle somme Controparte_7 sorge in forza della legge (Cass., n. 15485/2024, Cass. 9657/2024, alla cui stregua “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Controparte_7 garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”).
Infatti, il Gestore del fondo ex Legge n. 662/1996, pur agevolando l'accesso al credito, non diviene parte del rapporto tra banca che eroga il finanziamento e cliente finanziato, ma interviene in caso di insolvenza del secondo e sempre nella misura in cui la prima escuta la relativa garanzia.
Tale intervento si risolve nell'operatività del già richiamato meccanismo di surroga che opera in forza di un titolo distinto e autonomo fondato sulla legge (sia essa l'art. 1203 n. 5 ovvero – come pure è stato sostenuto nella giurisprudenza di merito – n. 3
5 c.c.) e che impedisce a (ovvero ai suoi successori) di opporre a Persona_1
eccezioni o difese (relative al rapporto con Controparte_7 Controparte_12 volte a sostenere l'inesistenza del credito azionato dall'opposta.
Conferma la correttezza di questa ricostruzione anche allegato 1 al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, nella parte in cui qualifica la garanzia diretta prestata da
[...]
come “esplicita, incondizionata e irrevocabile”. Controparte_7
Detto altrimenti, il diritto azionato dal Fondo, ossia dalla Controparte_7
, non è il medesimo diritto della banca erogatrice e, dunque, un
[...] credito di natura privatistica derivante dal finanziamento, bensì un credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive e volto a recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive (Cass., n.
21841/2017)
La diversità dei rapporti e, in particolare, la giustapposizione di quello privatistico di garanzia a quello pubblicistico comporta che le vicende dell'uno non possono avere incidenza sulle sorti dell'altro. Ne discende che le nullità relative al contratto di mutuo ed alla fideiussione avrebbero dovuto al più essere fatte valere nei confronti della banca mutuataria e non nei confronti di e di Controparte_7 [...]
(v. anche Corte App. Messina, n. 951/2024). Controparte_8
Né, peraltro, il gestore del Fondo, surrogatosi in virtù del descritto meccanismo fondato su autonomo titolo, avrebbe potuto opporsi alla richiesta di pagamento che aveva formulato, attraverso l'attivazione della garanzia in seguito Controparte_12 all'inadempimento della Controparte_13
Tanto più che la garanzia prestata da in favore della banca Controparte_7 finanziatrice era da ritenersi – come prima indicato – “esplicita, incondizionata, irrevocabile” e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione, che ne costituiva l'oggetto a semplice richiesta, senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende dell'operazione
6 garantita (Trib. Cosenza, n. 2111/2022, Trib. Napoli n. 3657/2025; Trib. Patti, n.
491/2025).
Alla luce di queste coordinate, il debitore originario è destinatario unicamente della notifica dell'intimazione di pagamento (lett. H.1), dies a quo del termine dilatorio di 60 giorni dopo il quale, se inutilmente spirato, il creditore può richiedere l'attivazione della garanzia (lett. H.3). Anche l'utilizzo della procedura di riscossione erariale, prevista dall'art. 2 comma 4 D.M. attività produttive 20/06/2005 (“Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ì così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”), correttamente attivata da
, denota la natura pubblicistica del rapporto di garanzia, e dunque Controparte_6 la sua autonomia rispetto all'obbligazione garantita (v., anche, Trib. Patti, n.
491/2025).
Occorre infine evidenziare che all'opponente sarebbe comunque preclusa ogni censura del rapporto nei confronti dell'originario creditore – peraltro non evocato in lite – anche in ragione della qualificazione dalla garanzia dallo stesso assunta, che va inquadrata come autonoma e non già alla stregua di una fideiussione.
Infatti, in base a quanto previsto dal modulo “fideiussorio”:
- “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che s'intende derogato” (art. 6);
- “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art. 7);
- “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8).
Vero è che non è espressamente stabilito che il pagamento debba avvenire senza eccezioni, nondimeno – proprio in forza dell'art. 8 – il patto realizza il medesimo effetto, configurandosi come un contratto autonomo di garanzia (v., e.g., Cass., n.
4661/2007, alla cui stregua “[c]ostituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale
7 una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia”) che, appunto, impedisce al garante di opporre al creditore le eccezioni astrattamente spettanti al debitore principale in deroga all'art. 1945 c.c.
In altre parole, l'obbligo di di pagare a semplice richiesta scritta Persona_1 della banca finanziatrice e la permanenza della validità dell'obbligazione del predetto perfino in caso di invalidità di quelle principali evidenziano la natura autonoma della garanzia, nonostante la contraria denominazione in termini di fideiussione, costituendo il nomen juris un elemento meramente formale, contraddetto dal tenore sostanziale dell'atto.
In sintesi, venendo in ogni caso in rilievo una garanzia autonoma e non essendo stati dedotti vizi propri del procedimento di riscossione, l'opposizione va rigettata poiché non risultano fondate le doglianze relative al rapporto di garanzia (mancata conoscenza ed omesso coinvolgimento del debitore) e sono inammissibili le eccezioni fondate sul rapporto garantito.
Né può pervenirsi a epilogo diverso a seguito della sentenza n. 961/2024 di questo
Tribunale con cui il debito di quale fideiussore della Persona_1 [...]
[.
[...] nei confronti di è stato estinto per Parte_2 Controparte_12 compensazione, si noti, giudiziale.
Va infatti ribadito che il contratto autonomo di garanzia ha come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no) e che l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass.,
S.U., n. 3947/2010, enfasi aggiunta).
Beninteso, il Tribunale non ignora il recente principio secondo cui “lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale, giacché ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla «esistenza» del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che – dall'inadempimento di quel rapporto – sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della «exceptio doli») una attribuzione patrimoniale «sine causa»” (v., per tutte, Cass, n.. 8342/2017 richiamata da Cass., n. 23434/2024, enfasi aggiunta).
Nondimeno, nel caso di specie, la causa del contratto autonomo persiste.
Infatti, l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva riguarda – per quanto qui di interesse – “€ 59.625,91 oltre interessi maturati al 19.1.2015 di € 14,90, relativamente al
9 prestito chirografario n. 3832412 intrattenuto presso la filiale di Ucria” (oltre che - € CP_12
44.394,95 più interessi maturati al 19.1.2015 per € 11,24 per scopertura di conto corrente n. 30080361 intrattenuto presso la filiale di Ucria) e non già la verifica negativa dell'intera pretesa creditoria vantata da nei confronti del Controparte_12 debitore principale.
Infatti, la decisione non ha statuito né che l'originario contratto era invalido né che, come invero sostenuto da parte opponente, “al momento della concessione del finanziamento, la società non era debitrice, bensì creditrice nei confronti di per un importo di € CP_12
189.780,52” (v. note del 26 novembre 2025), ma ha dichiarato l'inesistenza del debito all'esito della compensazione con il controcredito emerso dopo la C.T.U. rispetto ad altro rapporto.
In particolare il provvedimento afferma che “[a]lla luce dei ricalcoli eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio in adempimento del mandato ricevuto e dell'acclarato collegamento tra i conti intrattenuti dalla (il conto anticipi oggetto dell'ingiunzione è Parte_2 collegato al conto ordinario 00030080359 così come l'altro conto anticipi 500000715, oggetto di domanda riconvenzionale) il decreto ingiuntivo va certamente revocato non sussistendo il debito allegato (la correntista, infatti, a fronte di un debito ingiunto di € 104.047,00 è risultata creditrice di € 189.780,52 essendo anche creditrice dell'importo di € 95.861,29 quale saldo creditorio del conto corrente 0005000008115)” e precisa come “[o]perando la compensazione, come chiesta dagli opponenti, essendo il credito della maggiore di quello della Controparte_11 banca opposta, il decreto ingiuntivo va revocato” (enfasi aggiunta).
Il Fondo ha pagato e si è surrogato a in difetto di frode: la vicenda Controparte_12 concreta esclude l'inesistenza della perdita patrimoniale che, come visto, priverebbe di causa il contratto autonomo di garanzia.
3. – Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Quelle relative al rapporto tra Pt_1 CP_14 [...]
e CP_15 Controparte_7 vanno pertanto poste a carico dei primi, in solido, e liquidate,
[...] come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione
10 temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000 ridotti del 25 % avuto riguardo all'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e alla natura documentale della lite.
Le spese nei confronti di vanno Controparte_8 invece integralmente compensate, essendo stata quest'ultima evidentemente evocata in lite per mere esigenze di integrità del contraddittorio e in difetto di alcuna censura specifica nei suoi confronti (v. anche Corte App. Messina cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 526/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e Pt_1 CP_1 Parte_3
a rifondere a
[...] [...]
e spese di lite, che Controparte_7 Controparte_3 liquida in € 10.577,25, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) compensa integralmente le spese nei confronti di Controparte_8
.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 novembre 2025 Il Giudice
US UG
11
VERBALE di UDIENZA
(artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.)
Il Giudice, dott. US UG, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies
c.p.c. nella causa iscritta al n. 526/2017 R.G. (27 novembre 2025 ore 8:30) lette le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ha pronunciato la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. US UG, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 526/2017 R.G.
TRA
, nato ad [...], il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), residente in [...], , nato ad C.F._1 Controparte_1
Ucria, il 2 giugno 1979 (c.f. ), residente in [...]e CodiceFiscale_2
, nato ad [...], il [...] (c.f. Controparte_2 C.F._3
), residente in [...], quali eredi beneficiati di
[...] Persona_1 nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Sant'Agata di Militello (Me), Via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo Miracola che li rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_3
(c.f. e c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Silvio Baldassarre presso cui
è elettivamente domiciliata
E
già CP_4 Controparte_5 Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona
2 P.G., Via Garibaldi n.72, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Cattafi che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTI avente per OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 25 marzo 2017 proponeva opposizione alla Persona_1 cartella n. 295 2016 00259533 79 002 con cui Controparte_7 gli intimava – a mezzo di (oggi, senza
[...] Controparte_6 soluzione di continuità, ) – il pagamento di € Controparte_8
216.570,72 a titolo di Recupero Agevolazione L. 662/96 - comunicazione di surroga Contro a seguito di escussione di Garanzia sull'Op.ne 159842, chiedendo di:
“1). In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del ruolo e della cartella di pagamento opposta, meglio indicata in epigrafe, sussistendone tutti i presupposti di legge;
2). Ritenere e dichiarare l'illegittimità del ruolo e della cartella opposta, meglio indicata in epigrafe, in quanto erronea e comunque emessa per un credito insussistente;
3). Ritenere e dichiarare l'estinzione della fideiussione rilasciata dall'attore, ovvero la liberazione dalla garanzia prestata, per tutte le motivazioni ut supra esposte.
4). Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'attore alla
[...]
Controparte_10
5). Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto del credito fatto valere con la cartella di pagamento opposta per tutti i motivi sopra esposti;
6). Ritenere e dichiarare la nullità derivata del contratto di mutuo per il quale il Fondo di Garanzia ha prestato fideiussione, per tutti i motivi sopra esposti ed in particolare:
6.a). per la nullità e/o l'inefficacia delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi passivi;
6.b). per l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia della clausola contrattuale che prevedeva la
C.M.S., le relative spese e commissioni, nonché della clausola relativa alle valute applicate al rapporto;
6.c). per usurarietà degli interessi pattuiti o pretesi nel corso del rapporto di conto corrente;
3
6.d). per difetto di causa o per sviamento della causa tipica, ovvero per assenza di traditio.
7). Ritenere e dichiarare che nell'esecuzione del rapporto di mutuo oggetto del credito fatto valere con la cartella di pagamento opposta la ha violato i principi di correttezza e buona fede e risulta CP_3 inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza dichiarare la nullità
e/o l'estinzione del contratto di fideiussione;
8). Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione rilasciata dall'attore, o in subordine la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1957 cod. civ.”
Nella resistenza delle opposte, regolarmente costituitesi anche nella causa n. 526-
1/2017 R.G. avente per oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia della cartella, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e con provvedimento del 19 aprile 2020 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del
9 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) e dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di liti più risalenti, il giudizio era interrotto all'udienza 16 gennaio 2025 per la morte dell'attore.
Tempestivamente riassunta da e n.q. di eredi Pt_1 CP_1 Controparte_2 beneficiati di la causa all'odierna udienza viene decisa sulle Persona_1 conclusioni precisate dalle parti e previa discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
2. – Emerge documentalmente che ha stipulato Controparte_11 con un mutuo chirografario dell'importo di € 300.000 (n. 3832412); Controparte_12 che tale mutuo era garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese istituito con Legge n. 662/1996; che si è obbligato a prestare a sua Persona_1 volta garanzia in favore della sino alla Controparte_11 concorrenza dell'importo di € 400.000,00; che a fronte Controparte_12 dell'inadempimento del debitore principale, ha escusso la garanzia del Fondo (v. documentazione allegata al fascicolo di Controparte_7
.
[...]
Il corretto inquadramento della questione passa per l'esame del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2012, il cui art. 1, comma 1 approva le
4 condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia indicate dall'allegato 1 che, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, “costituisce parte integrante” del provvedimento.
In particolare. il par. H.6, comma 1, dell'appena richiamato allegato 1 prevede che, “ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate
e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al finanziatore soggetto richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo E.3.12”.
Non ci si può dunque dolere del difetto di uno specifico rapporto obbligatorio con giacché il diritto di quest'ultima alla ripetizione delle somme Controparte_7 sorge in forza della legge (Cass., n. 15485/2024, Cass. 9657/2024, alla cui stregua “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Controparte_7 garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”).
Infatti, il Gestore del fondo ex Legge n. 662/1996, pur agevolando l'accesso al credito, non diviene parte del rapporto tra banca che eroga il finanziamento e cliente finanziato, ma interviene in caso di insolvenza del secondo e sempre nella misura in cui la prima escuta la relativa garanzia.
Tale intervento si risolve nell'operatività del già richiamato meccanismo di surroga che opera in forza di un titolo distinto e autonomo fondato sulla legge (sia essa l'art. 1203 n. 5 ovvero – come pure è stato sostenuto nella giurisprudenza di merito – n. 3
5 c.c.) e che impedisce a (ovvero ai suoi successori) di opporre a Persona_1
eccezioni o difese (relative al rapporto con Controparte_7 Controparte_12 volte a sostenere l'inesistenza del credito azionato dall'opposta.
Conferma la correttezza di questa ricostruzione anche allegato 1 al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, nella parte in cui qualifica la garanzia diretta prestata da
[...]
come “esplicita, incondizionata e irrevocabile”. Controparte_7
Detto altrimenti, il diritto azionato dal Fondo, ossia dalla Controparte_7
, non è il medesimo diritto della banca erogatrice e, dunque, un
[...] credito di natura privatistica derivante dal finanziamento, bensì un credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive e volto a recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive (Cass., n.
21841/2017)
La diversità dei rapporti e, in particolare, la giustapposizione di quello privatistico di garanzia a quello pubblicistico comporta che le vicende dell'uno non possono avere incidenza sulle sorti dell'altro. Ne discende che le nullità relative al contratto di mutuo ed alla fideiussione avrebbero dovuto al più essere fatte valere nei confronti della banca mutuataria e non nei confronti di e di Controparte_7 [...]
(v. anche Corte App. Messina, n. 951/2024). Controparte_8
Né, peraltro, il gestore del Fondo, surrogatosi in virtù del descritto meccanismo fondato su autonomo titolo, avrebbe potuto opporsi alla richiesta di pagamento che aveva formulato, attraverso l'attivazione della garanzia in seguito Controparte_12 all'inadempimento della Controparte_13
Tanto più che la garanzia prestata da in favore della banca Controparte_7 finanziatrice era da ritenersi – come prima indicato – “esplicita, incondizionata, irrevocabile” e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione, che ne costituiva l'oggetto a semplice richiesta, senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende dell'operazione
6 garantita (Trib. Cosenza, n. 2111/2022, Trib. Napoli n. 3657/2025; Trib. Patti, n.
491/2025).
Alla luce di queste coordinate, il debitore originario è destinatario unicamente della notifica dell'intimazione di pagamento (lett. H.1), dies a quo del termine dilatorio di 60 giorni dopo il quale, se inutilmente spirato, il creditore può richiedere l'attivazione della garanzia (lett. H.3). Anche l'utilizzo della procedura di riscossione erariale, prevista dall'art. 2 comma 4 D.M. attività produttive 20/06/2005 (“Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ì così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”), correttamente attivata da
, denota la natura pubblicistica del rapporto di garanzia, e dunque Controparte_6 la sua autonomia rispetto all'obbligazione garantita (v., anche, Trib. Patti, n.
491/2025).
Occorre infine evidenziare che all'opponente sarebbe comunque preclusa ogni censura del rapporto nei confronti dell'originario creditore – peraltro non evocato in lite – anche in ragione della qualificazione dalla garanzia dallo stesso assunta, che va inquadrata come autonoma e non già alla stregua di una fideiussione.
Infatti, in base a quanto previsto dal modulo “fideiussorio”:
- “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che s'intende derogato” (art. 6);
- “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art. 7);
- “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8).
Vero è che non è espressamente stabilito che il pagamento debba avvenire senza eccezioni, nondimeno – proprio in forza dell'art. 8 – il patto realizza il medesimo effetto, configurandosi come un contratto autonomo di garanzia (v., e.g., Cass., n.
4661/2007, alla cui stregua “[c]ostituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale
7 una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia”) che, appunto, impedisce al garante di opporre al creditore le eccezioni astrattamente spettanti al debitore principale in deroga all'art. 1945 c.c.
In altre parole, l'obbligo di di pagare a semplice richiesta scritta Persona_1 della banca finanziatrice e la permanenza della validità dell'obbligazione del predetto perfino in caso di invalidità di quelle principali evidenziano la natura autonoma della garanzia, nonostante la contraria denominazione in termini di fideiussione, costituendo il nomen juris un elemento meramente formale, contraddetto dal tenore sostanziale dell'atto.
In sintesi, venendo in ogni caso in rilievo una garanzia autonoma e non essendo stati dedotti vizi propri del procedimento di riscossione, l'opposizione va rigettata poiché non risultano fondate le doglianze relative al rapporto di garanzia (mancata conoscenza ed omesso coinvolgimento del debitore) e sono inammissibili le eccezioni fondate sul rapporto garantito.
Né può pervenirsi a epilogo diverso a seguito della sentenza n. 961/2024 di questo
Tribunale con cui il debito di quale fideiussore della Persona_1 [...]
[.
[...] nei confronti di è stato estinto per Parte_2 Controparte_12 compensazione, si noti, giudiziale.
Va infatti ribadito che il contratto autonomo di garanzia ha come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no) e che l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass.,
S.U., n. 3947/2010, enfasi aggiunta).
Beninteso, il Tribunale non ignora il recente principio secondo cui “lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale, giacché ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla «esistenza» del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che – dall'inadempimento di quel rapporto – sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della «exceptio doli») una attribuzione patrimoniale «sine causa»” (v., per tutte, Cass, n.. 8342/2017 richiamata da Cass., n. 23434/2024, enfasi aggiunta).
Nondimeno, nel caso di specie, la causa del contratto autonomo persiste.
Infatti, l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva riguarda – per quanto qui di interesse – “€ 59.625,91 oltre interessi maturati al 19.1.2015 di € 14,90, relativamente al
9 prestito chirografario n. 3832412 intrattenuto presso la filiale di Ucria” (oltre che - € CP_12
44.394,95 più interessi maturati al 19.1.2015 per € 11,24 per scopertura di conto corrente n. 30080361 intrattenuto presso la filiale di Ucria) e non già la verifica negativa dell'intera pretesa creditoria vantata da nei confronti del Controparte_12 debitore principale.
Infatti, la decisione non ha statuito né che l'originario contratto era invalido né che, come invero sostenuto da parte opponente, “al momento della concessione del finanziamento, la società non era debitrice, bensì creditrice nei confronti di per un importo di € CP_12
189.780,52” (v. note del 26 novembre 2025), ma ha dichiarato l'inesistenza del debito all'esito della compensazione con il controcredito emerso dopo la C.T.U. rispetto ad altro rapporto.
In particolare il provvedimento afferma che “[a]lla luce dei ricalcoli eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio in adempimento del mandato ricevuto e dell'acclarato collegamento tra i conti intrattenuti dalla (il conto anticipi oggetto dell'ingiunzione è Parte_2 collegato al conto ordinario 00030080359 così come l'altro conto anticipi 500000715, oggetto di domanda riconvenzionale) il decreto ingiuntivo va certamente revocato non sussistendo il debito allegato (la correntista, infatti, a fronte di un debito ingiunto di € 104.047,00 è risultata creditrice di € 189.780,52 essendo anche creditrice dell'importo di € 95.861,29 quale saldo creditorio del conto corrente 0005000008115)” e precisa come “[o]perando la compensazione, come chiesta dagli opponenti, essendo il credito della maggiore di quello della Controparte_11 banca opposta, il decreto ingiuntivo va revocato” (enfasi aggiunta).
Il Fondo ha pagato e si è surrogato a in difetto di frode: la vicenda Controparte_12 concreta esclude l'inesistenza della perdita patrimoniale che, come visto, priverebbe di causa il contratto autonomo di garanzia.
3. – Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Quelle relative al rapporto tra Pt_1 CP_14 [...]
e CP_15 Controparte_7 vanno pertanto poste a carico dei primi, in solido, e liquidate,
[...] come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione
10 temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000 ridotti del 25 % avuto riguardo all'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e alla natura documentale della lite.
Le spese nei confronti di vanno Controparte_8 invece integralmente compensate, essendo stata quest'ultima evidentemente evocata in lite per mere esigenze di integrità del contraddittorio e in difetto di alcuna censura specifica nei suoi confronti (v. anche Corte App. Messina cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 526/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e Pt_1 CP_1 Parte_3
a rifondere a
[...] [...]
e spese di lite, che Controparte_7 Controparte_3 liquida in € 10.577,25, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) compensa integralmente le spese nei confronti di Controparte_8
.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 novembre 2025 Il Giudice
US UG
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