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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 1° ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2612 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Nicola D'Ippolito Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 552/2024 del 25.3.2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa eccezione e/o deduzione, così provvedere: 1)
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, SALVO GRAVAME: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
552/2024 emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Raffaella
Falcione, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6567/2022, depositata in cancelleria in data
25/03/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo
1 grado che qui si riportano integralmente: “[…] 1) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Vittima del dovere e dei benefici assistenziali ex DPR del 07 luglio 2006 n. 243 ed ex art. 1 comma 563
e/o 564 L.266/05 ed ex L. 206/04, e, di conseguenza, il diritto ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 243 del 2006, in ragione della percentuale di invalidità in relazione all'episodio per cui è causa, pari al 55%, ovvero nella diversa e/o maggiore misura che verrà accertata, se del caso ed in caso di contestazione, in corso di causa a mezzo di CTU
e per l'effetto: ▪ CONDANNARE il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a concedere e/o corrispondere, in favore del ricorrente, la determinazione della speciale elargizione (L. n. 206/2004, art. 5, comma 1 DPR 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a),
n. 1; art. 34 comma 1 DL 159/2007 convertito in L. 222/2007) in ragione della percentuale di invalidità in relazione all'incidente occorso per cui è causa, pari al 55%, ovvero nella diversa e/o maggiore misura che verrà accertata, se del caso ed in caso di contestazione, in corso di causa a mezzo di CTU con ogni conseguente obbligo da parte del resistente, di CP_1 liquidare al ricorrente, tutto quanto dovuto, a decorrere dalla data della stabilizzazione dei postumi invalidanti, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi come per legge;
▪ CONDANNARE il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 concedere e/o corrispondere, in favore del ricorrente, l'assegno vitalizio mensile (DPR n.
243/2006 art. 4 comma 1 lett. b) n.1) pari ad € 500,00 nonché lo speciale assegno vitalizio mensile (comma 3° articolo 5 L. 206/04) pari ad €. 1.033,00 entrambi debitamente perequati ed esentasse, con corresponsione per entrambi i benefici, degli arretrati, a decorrere dalla data della stabilizzazione dei postumi invalidanti, il tutto maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi come per legge […]”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
attualmente Vice Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Parte_1
Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria - Divisione VII^ Servizio Pensione e
Previdenza-, aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri il
[...]
chiedendo il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei connessi CP_1 benefici assistenziali nonché del conseguente diritto ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3 co. 2 del DPR 243/2006, per l'invalidità pari al 55% riportata in occasione dell'infortunio del 23.02.2004 verificatosi nel corso di un addestramento per la guida di motoveicoli di grossa cilindrata. Per l'effetto, aveva chiesto la condanna del CP_2
2
[...] convenuto a corrispondere in suo favore la speciale elargizione di cui agli artt. 5 commi 1 della L. 206/2004, 4 comma 1 lett. a) n. 1 del DPR 243/2006 e 34 L. 222/2007, in ragione della percentuale di invalidità riportata, nonché a liquidare in suo favore tutto quanto dovuto alla data della stabilizzazione dei postumi invalidanti.
Aveva riferito, in particolare che, con provvedimento del Direttore della Divisione prot. n.
1175/12 del 16.03.2012 veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate in occasione dell'episodio verificatosi in data 23.02.2004, allorché cadeva nel corso di un addestramento per la guida di motoveicoli;
per cui il 21.07.2021 presentava istanza per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalle normative vigenti in relazione allo status di vittima del dovere;
l'istanza veniva, tuttavia, rigettata sull'assunto erroneo della sua improcedibilità per essere decorso il termine di prescrizione del diritto.
Aveva sostenuto che, all'opposto, sussistevano tutti i presupposti previsti dalla normativa del settore per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei connessi benefici di legge e che la relativa azione è imprescrittibile.
Il era rimasto contumace. Controparte_1
Acquisita la documentazione ed espletata prova testimoniale, il Tribunale di Velletri aveva respinto il ricorso. Ripercorsa la nozione e la classificazione delle vittime del dovere ai sensi dei commi 563 e 564 della legge n. 266/2005 e dell'art. 1 del DPR n. 243/2006, il
Tribunale ha ritenuto doveroso accertare la sussistenza delle "particolari condizioni” ambientali o operative legate a circostanze straordinarie che avessero esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto; e necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza del sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito: non essendo sufficiente essere rimasto invalido per causa di servizio né la mera insalubrità dell'ambiente di lavoro.
Nel caso di specie, era emerso che durante una esercitazione di guida sul motociclo Guzzi
850 TS nel cortile della caserma di Cesena, il aveva perso l'equilibrio ed era caduto Pt_1 rovinosamente al suolo;
il giorno successivo gli veniva diagnosticato un “trauma contusivo emitorace sinistro - gomito sinistro con prognosi di otto giorni salvo complicanze”; seguivano ulteriori esami fino all'attualità; il teste escusso, il collega aveva Testimone_1 riferito che le condizioni meteo non erano buone e che in particolare si era formato del ghiaccio a seguito di un recente nevischio e per la rigidità della temperatura esterna;
ha
3 riferito infine che non erano state adottate precauzioni contro il ghiaccio, come ad esempio lo spargimento di sale, anche perché non era immediatamente visibile.
Tali elementi sono stati valutati insufficienti per l'accoglimento della domanda, in quanto:
- il Tribunale dubitava che la partecipazione ad un corso per conseguire la patente di servizio per la conduzione di motoveicoli possa ricomprendersi fra le “missioni”;
- ed in ogni caso mancherebbero le “particolari condizioni ambientali ed operative” e quindi la straordinarietà del rischio: non pioveva, non nevischiava, non si dà atto nei documenti ufficiali della presenza del ghiaccio, né in nessuna occasione (inclusa la domanda per essere riconosciuto vittima del dovere) ne aveva dato atto il stesso;
e in ogni Pt_1 caso, anche a voler ammettere come dimostrata la presenza di ghiaccio, essa “costituisce una condizione che può definirsi in concreto come ordinaria condizione di svolgimento dei compiti di istituto per tutti gli appartenenti alla Polizia Stradale che svolgono servizio conducendo i motoveicoli dell'amministrazione, e non assurge a fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità del compito”; né era stato dimostrato che la moto non montasse gli pneumatici invernali.
Il Tribunale di Velletri ha pertanto respinto il ricorso. ha appellato la sentenza. Il , pur avendo ricevuto Parte_1 Controparte_1 rituale notifica dell'appello, è rimasto contumace.
All'odierna udienza, alla presenza del difensore dell'appellante, che si è riportato all'atto di gravame (le cui conclusioni sono trascritte in epigrafe), la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello il censura i capi della sentenza relativi alla Pt_1 ricostruzione del fatto, all'accertamento del nesso di causalità, al riparto dell'onere della prova;
deduce l'erronea, contraddittoria, insufficiente motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio e l'omessa valutazione di fatti e documenti pure decisivi per il giudizio;
nonché la violazione di numerose disposizioni di legge, meglio illustrate nel prosieguo.
L'appellante al riguardo ha sottolineato che il teste anche nella sua qualità Testimone_1 di pubblico ufficiale, avrebbe dimostrato proprio il requisito ritenuto mancante dal Tribunale, vale a dire il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio, tali da esporre il Sig.
a dei rischi maggiori rispetto a quelli che generalmente sono riconducibili allo Pt_1
4 svolgimento degli ordinari compiti d'istituto. Il riferimento fatto dal testimone alla presenza di ghiaccio sul manto stradale, ad avviso dell'appellante, indica la presenza di un pericolo non visibile né prevedibile, e dunque straordinario. È noto, infatti, che il legislatore ha adottato una nozione lata di “missione” relativa a tutti i compiti istituzionali del personale militare e una nozione di “particolari condizioni” che include anche circostanze sopravvenute, nella specie integrate dalla assenza di cautele avverso le condizioni del manto stradale. Ciò in particolare in quanto in sede di accertamento di causa di servizio è stata esclusa la ricorrenza di dolo o colpa grave.
Inoltre, la sentenza avrebbe erroneamente rilevato che la presenza di ghiaccio non emergerebbe dagli atti dell'istruttoria, mentre, all'opposto, il aveva riferito di una Pt_1
“grave insidia” e di “errori organizzativi” ed allegato la testimonianza del presente Tes_1 all'evento, che dava a sua volta atto della presenza di ghiaccio sul percorso.
Ancora, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'eventuale (e a suo dire indimostrata) presenza del ghiaccio avrebbe costituito una “ordinaria condizione di svolgimento dei compiti di istituto”. Si tratterebbe di una conclusione illogica, dal momento che, all'opposto, la fonte di pericolo avrebbe dovuto essere eliminata;
né si è chiarito per quale ulteriore motivo il avrebbe perso il controllo del mezzo, essendo documentale che egli Pt_1 viaggiava a bassa velocità.
Con un secondo motivo di appello si censura il seguente passaggio della motivazione:
“Non è stato raccolto invece alcun elemento di prova a sostegno della tesi difensiva secondo cui la moto non montasse gli penumatici invernali, o che le condizioni ambientali CP_3 fossero tali da imporre ulteriori straordinarie cautele […]”: infatti il teste è stato Tes_1 escusso dal giudice in modo generico e senza fare riferimento ai 7 capitoli ammessi, uno dei quali riguardava appunto l'assenza degli pneumatici invernali, istanza istruttoria che viene rinnovata in appello.
È altresì errata l'affermazione del Tribunale che “l'istanza di riconoscimento dello status di Vittima del dovere sarebbe “priva di protocollo o di attestazione di deposito o di qualsiasi altro elemento che ne provi la data certa”, dal momento che nella fase amministrativa l'Amministrazione non si era di ciò doluta e aveva regolarmente trattato la pratica;
con conseguente istanza ex art. 210 c.p.c. per l'acquisizione in appello della documentazione ufficiale.
I due motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
5 La sentenza, infatti, va corretta ed integrata soltanto in alcune parti della motivazione, emendandola di errori non decisivi per la valutazione del caso.
La parte della pronuncia che, di per sé sola, basta a sorreggere il rigetto della domanda e che è pienamente condivisibile, sia pure sulla base anche di considerazioni ulteriori rispetto a quelle svolte, è la seguente: “difetta, a parere del giudicante, l'ulteriore presupposto delle particolari condizioni ambientai ed operative nello svolgimento dei compiti istituzionali e quindi la straordinarietà del rischio a cui è stato esposto il ricorrente.”.
Va premesso che il ricorrente aspira ad essere inquadrato fra i soggetti “equiparati” alle vittime del dovere, come definite dall'art. 1, comma 563 della l.n. 266/2005: per vittime del dovere propriamente dette, ai sensi del comma 563, devono invero intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”: tutte circostanze che pacificamente nella specie non ricorrono.
Ai sensi del comma 564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, invece: “564. Sono equiparati ai soggetti di cui al c. 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”.
Il comma 564 dispone quindi che i medesimi benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai « soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere da a) ad f) del comma precedente, che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose sono diventate per circostanze eccezionali.
Ora, la sentenza va certamente emendata laddove dubita che quella del potesse Pt_1 qualificarsi una missione: come chiarito dalla sentenza n. 759/2017 della Cassazione a
Sezioni Unite, certamente i corsi di addestramento, in quanto attività istituzionale demandata dai superiori, rientrano fra le missioni. Nell'occasione di cui alla pronuncia della S.C., come in quella presente, il militare in questione era rimasto appunto ferito in una esercitazione.
6 Il problema si pone quanto alle “particolari condizioni ambientali od operative”.
Più in particolare, rispetto ad un semplice « caduto per servizio » ovvero ad una « vittima di infortunio o malattia professionale », ovvero al titolare di una pensione privilegiata, come bene illustrato nella sentenza gravata e non contestato nel grado, il comma 564 prevede che debba ricorrere l'ulteriore requisito delle « particolari condizioni ambientali od operative » in cui si è svolta la missione: presupposto che è stato ulteriormente specificato dal d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, che all'art. 1, c. 1, definisce « b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ». Il soggetto deve dunque essersi trovato esposto ad un rischio eccezionale e detto rischio si deve essere poi concretizzato nell'evento che ha determinato la lesione alla integrità psico-fisica.
Tali circostanze straordinarie, per rilevare, devono avere avuto dunque quantomeno un ruolo concausale nella produzione dell'evento lesivo e non essere dei meri accidenti ininfluenti rispetto ad esso. Infatti, nel DPR citato si è stabilito che le infermità si considerino
«dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione» solo quando le «straordinarie circostanze» (intese, a propria volta, come
«particolari condizioni ambientali od operative») siano state la «causa ovvero la concausa efficiente e determinante» delle infermità riportate (art. 6, c. 3).
Proprio la citata sentenza delle Sezioni Unite 13 gennaio 2017 n. 759 è illuminante per dirimere la controversia: in quella occasione il “sopravvenire di una circostanza straordinaria che espose il militare a maggiori rischi e fatiche” si verificava in quanto la carica esplosiva della miccia affidata al militare in addestramento per errore non scoppiò al momento convenuto, bensì più tardi e nelle mani del malcapitato: la condizione ambientale ed operativa «particolare», dice la Cassazione, è quella “collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività «generale», id est «normale», in quanto corrispondente a come l'attività (in quel caso addestrativa) era previsto si svolgesse. L'evenienza che fronteggiò il militare, invece, non era contemplata dalla previsione della pur speciale attività addestrativa”.
L'attività deve dunque fuoriuscire dall'ordinario modo di svolgimento della stessa, a causa di un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione (in questi termini, Cass. 8 giugno 2018 n. 15027).
7 “L'evento traumatico, pertanto, non deve essere semplicemente “connesso all'espletamento di funzioni d'istituto”, ma deve conseguire alla verificazione del rischio specifico” (così
Consiglio di Stato, n. 306/2018).
Volendo fare un altro esempio, è stata riconosciuta la sussistenza di condizioni straordinarie che avevano aggravato il normale rischio connesso al trasferimento, avuto riguardo all'utilizzo di un mezzo di trasporto in pessime condizioni di manutenzione a dispetto delle avverse condizioni meteorologiche, così come accertato definitivamente in sede penale, in cui era emerso che il sinistro era stato provocato dall'usura dei pneumatici e della non adeguata manutenzione del pullman, guidato da un giovane conducente, sul quale stavano raggiungendo una manifestazione sportiva di propaganda della vita militare (cfr.
Cass. 8 marzo 2021 n. 6312).
Nel caso di specie manca ogni dimostrazione che il sia caduto proprio per la Pt_1 presenza del ghiaccio e non per altri motivi. È palese la differenza ontologica con i precedenti illustrati e decisi in sede di legittimità ove le condizioni straordinarie (ritardata accensione della miccia, pessime condizioni del mezzo) erano state accertate in via di fatto come causa determinante dell'evento. Il ricorrente era onerato di dimostrare questo specifico presupposto della domanda (che costituisce proprio il tratto distintivo fra un infortunato per causa di servizio e una vittima del dovere); né la contumacia del può equivalere CP_1 all'ammissione dei fatti dedotti in ricorso (da ultimo, ex multis, Cass. n. 25/2025).
Si deve certamente emendare la sentenza laddove erroneamente (oltre che omettere di sussumere l'episodio nel quadro di una “missione”) trascura che la testimonianza del Tes_1 era già in atti e risaliva al periodo stesso dell'evento; laddove non ha colto che essa era anche allegata alla domanda amministrativa nella quale, dunque, a detta testimonianza si riferisce il parlando di “grave insidia” (pur dovendosi rimarcare che fino a quel momento Pt_1 nessuno, nemmeno il aveva affermato che il era “caduto sul ghiaccio” o a Tes_1 Pt_1 causa del ghiaccio). Si tratta, però, di aspetti a parere della Corte non decisivi.
Resta il fatto, questo sì, decisivo, che lo stesso si è accorto della presenza di Tes_1 ghiaccio “da un successivo esame” e in nessuna sua dichiarazione egli avvalora l'ipotesi che tale ghiaccio sia in rapporto di nesso causale con la caduta;
tale rapporto causale nemmeno emerge da nessun documento allegato al ricorso.
Non giova che l'evento sia stato valutato come non connotato da dolo o colpa grave del in sede di accertamento della sua dipendenza da causa di servizio (cfr. parere all. 21 Pt_1
8 al ricorso): infatti la guida di un motoveicolo è attività pericolosa in sé, per cui una lieve negligenza certamente sarebbe bastata a provocare la caduta.
Non essendo dimostrato il nesso eziologico fra condizioni del percorso e caduta, a nulla rileva la presenza o l'assenza di pneumatici invernali sul motoveicolo;
dovendosi peraltro ad abundantiam rilevare, quanto alla rinnovata istanza istruttoria, come dal verbale di udienza del 21.11.2023 emerga che all'esito dell'escussione del il difensore del abbia Tes_1 Pt_1 chiesto il rinvio della causa in decisione senza chiedere di formulare al teste ulteriori domande.
Del tutto inidonea allo scopo dell'accertamento del nesso eziologico fra le particolari condizioni operative e l'evento sarebbe, infine, la richiesta CTU medicolegale.
Ogni altra argomentazione appare assorbita.
L'appello va conclusivamente respinto.
Nulla per le spese, attesa la contumacia del . Controparte_1
Deve però darsi atto che sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20.9.2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 552/2024 del 25.3.2024 nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello;
- Nulla per le spese;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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