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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/10/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3777/2022 R.A.C.L., promossa da
, a nata ad [...] il [...] e ivi residente, Vico Gerrei snc, C.F. Parte_1
, nella qualità di erede di nato a [...] il C.F._1 Persona_1
18.3.1953 e deceduto in Carbonia il 5.10.2023, C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliata in Iglesias, Via Roma al n.78, presso lo studio dell'Avv.
Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico parte attrice contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, in via
Sonnino n. 96 a Cagliari, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Spiga e avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
pagina 1 di 5 “
1. Accertare e dichiarare che è affetto da mesotelioma pleurico Persona_1 maligno di natura professionale. 2. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore del ricorrente la rendita per CP_1 mesotelioma pleurico maligno di natura professionale, prevista dall'art. 13 co. 2 sub b) del d.lgs. n°38/2000 ove risulti una menomazione conseguente pari o superiore al 16%; in subordine: dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale CP_1 l'indennizzo per il danno biologico come previsto nel comma 2 sub a). 3. Condannare lo stesso al pagamento dei ratei di rendita maturati o, in CP_1 subordine, l'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali.
4. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
5. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di soccombenza, non essendo la ricorrente titolare di redditi familiari, imponibili IRPEF, superiori ai limiti di cui all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva allegata”.
Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.12.2022, aveva agito in giudizio nei Persona_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale del CP_1 mesotelioma pleurico da asbesto, già infruttuosamente chiesto all' con CP_1 domanda amministrativa del 13.1.2020.
A fondamento della domanda di condanna dell' al pagamento del relativo CP_1 indennizzo, aveva allegato di aver lavorato dal 1980 al 1992 in Persona_1
Germania, e in Italia dal 1992 al 2013 presso diversi datori di lavoro in qualità di manutentore di reti idriche, e che nell'esercizio delle mansioni concretamente svolte aveva contratto un mesotelioma pleurico da asbesto, concretizzante una malattia di origine professionale.
L' ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la fondatezza della stessa, CP_1 poiché non sarebbe stata data prova delle mansioni in concreto svolte da Per_1
e l'assenza del nesso eziologico fra l'ambiente lavorativo in cui questi aveva
[...] prestato l'attività lavorativa e la patologia denunciata, anche in assenza di esami pagina 2 di 5 diagnostico strumentali e DVR.
Nelle more del giudizio, il 5.10.2023 è deceduto e la causa è stata Persona_1 riassunta dalla coniuge costituitasi in giudizio con apposita memoria Parte_1 in data 11.7.2024 al fine di far valere l'originaria pretesa attorea.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
All'udienza del 4.10.2023 sono stati sentiti i testimoni (noto ) Tes_1 Tes_2
e il primo collega di lavoro di per quindici anni, Tes_3 Testimone_4 Persona_1 il secondo per cinque, i quali hanno confermato che era addetto alla Persona_1 manutenzione delle reti idriche e fognarie presso la ditta di CI RI srl, azienda in appalto di Abbanoa spa.
Nell'esercizio delle sue mansioni per circa 8/10 ore al giorno, l'originario ricorrente provvedeva allo scavo per la ricerca del guasto idrico e alla riparazione, alla manutenzione e alla sostituzione delle tubature o di alcune loro pertinenze. Durante le attività di riparazione, che consistevano nel taglio della condotta in cemento amianto lesionata, tramite l'utilizzo di una mola a smeriglio, della troncatrice a benzina o di un seghetto, si liberavano le polveri di amianto che si disperdevano nell'aria, nei vestiti e in alcune parti del corpo. Tali attività venivano eseguite con mascherine chirurgiche o/e mascherine con filtro e tuta in teflon. si occupava altresì del Persona_1 rifacimento e del ripristino delle strade in cui avvenivano gli interventi di riparazione, oltre che della preparazione del bitume.
Tenendo conto di tali mansioni, il consulente d'ufficio dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16.3.2025 ha accertato che era affetto da mesotelioma pleurico varietà epitelioide, a Persona_1 causa del quale il medesimo poi è deceduto in data 5.10.2023.
Il perito, con riguardo all'origine lavorativa dell'affezione riconosciuta, ha evidenziato che “Dall'attento studio della documentazione in atti e dalla lettura del verbale di udienza (prova testi) emerge che il Sig. , nel periodo tra il 1992 e il Persona_1
2012, mentre lavorava alle dipendenze della Ditta CI RI che aveva in appalto da Abbanoa spa è stato, verosimilmente, esposto ed in maniera significativa alle polveri e alle fibre di amianto;
in seguito, nel settembre 2019, è stata posta diagnosi istologica di mesotelioma pleurico varietà epitelioidea. Pertanto, il Sig. Per_1
pagina 3 di 5 dopo una latenza di circa 27 anni dalla prima esposizione alle polveri e alle Per_1 fibre di amianto ha sviluppato una patologia tumorale che tipicamente è considerata asbesto-correlata. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di malattie professionali e/o cause di servizio il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. L'esistenza del nesso eziologico può, quindi, escludersi solo nel caso in cui sussista un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità, tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni;
ciò nel caso in oggetto non si è verificato pertanto appare chiara la correlazione, almeno in termini di concausalità, tra la patologia oncologica diagnostica al Sig. (mesotelioma pleurico Persona_1 varietà epitelioidea) e l'espletamento dell'attività lavorativa, nel periodo tra il 1992 e il 2012, mentre lavorava alle dipendenze della Ditta CI RI”.
Alla malattia professionale il consulente ha associato un danno biologico nella misura dell'80 % in base al codice tabellare 135 [Neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo, il soggetto è severamente disabile, è indicata l'ospedalizzazione].
Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
L' stante il diritto alla costituzione della rendita in favore di con CP_1 Persona_1 decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 13.1.2020 fino alla data del decesso del medesimo, avvenuta il 5.10.2023, deve essere condannato al pagamento in favore di quale erede dell'originario attore, dei relativi ratei, oltre al Parte_1 maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1 tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra i 26.000,00 e i 52.00,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara che era affetto in vita da mesotelioma pleurico Persona_1 varietà epitelioide di origine lavorativa, da cui era conseguito un danno biologico pari all'80% a far data dalla domanda amministrativa del 13.1.2020;
- dichiara che in qualità di erede di ha Parte_1 Persona_1 diritto di percepire la rendita spettante a quest'ultimo commisurata ad un danno biologico in misura pari all' 80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.1.2020 e fino alla data del decesso del del Per_1
5.10.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 dei relativi ratei, oltre al maggior importo tra interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria sugli stessi;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese CP_1 processuali, che liquida in euro 4.974,75 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 1.10.2025
Il giudice
dott. Riccardo Ariu
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3777/2022 R.A.C.L., promossa da
, a nata ad [...] il [...] e ivi residente, Vico Gerrei snc, C.F. Parte_1
, nella qualità di erede di nato a [...] il C.F._1 Persona_1
18.3.1953 e deceduto in Carbonia il 5.10.2023, C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliata in Iglesias, Via Roma al n.78, presso lo studio dell'Avv.
Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico parte attrice contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, in via
Sonnino n. 96 a Cagliari, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Spiga e avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
pagina 1 di 5 “
1. Accertare e dichiarare che è affetto da mesotelioma pleurico Persona_1 maligno di natura professionale. 2. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore del ricorrente la rendita per CP_1 mesotelioma pleurico maligno di natura professionale, prevista dall'art. 13 co. 2 sub b) del d.lgs. n°38/2000 ove risulti una menomazione conseguente pari o superiore al 16%; in subordine: dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale CP_1 l'indennizzo per il danno biologico come previsto nel comma 2 sub a). 3. Condannare lo stesso al pagamento dei ratei di rendita maturati o, in CP_1 subordine, l'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali.
4. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
5. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di soccombenza, non essendo la ricorrente titolare di redditi familiari, imponibili IRPEF, superiori ai limiti di cui all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva allegata”.
Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.12.2022, aveva agito in giudizio nei Persona_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale del CP_1 mesotelioma pleurico da asbesto, già infruttuosamente chiesto all' con CP_1 domanda amministrativa del 13.1.2020.
A fondamento della domanda di condanna dell' al pagamento del relativo CP_1 indennizzo, aveva allegato di aver lavorato dal 1980 al 1992 in Persona_1
Germania, e in Italia dal 1992 al 2013 presso diversi datori di lavoro in qualità di manutentore di reti idriche, e che nell'esercizio delle mansioni concretamente svolte aveva contratto un mesotelioma pleurico da asbesto, concretizzante una malattia di origine professionale.
L' ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la fondatezza della stessa, CP_1 poiché non sarebbe stata data prova delle mansioni in concreto svolte da Per_1
e l'assenza del nesso eziologico fra l'ambiente lavorativo in cui questi aveva
[...] prestato l'attività lavorativa e la patologia denunciata, anche in assenza di esami pagina 2 di 5 diagnostico strumentali e DVR.
Nelle more del giudizio, il 5.10.2023 è deceduto e la causa è stata Persona_1 riassunta dalla coniuge costituitasi in giudizio con apposita memoria Parte_1 in data 11.7.2024 al fine di far valere l'originaria pretesa attorea.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
All'udienza del 4.10.2023 sono stati sentiti i testimoni (noto ) Tes_1 Tes_2
e il primo collega di lavoro di per quindici anni, Tes_3 Testimone_4 Persona_1 il secondo per cinque, i quali hanno confermato che era addetto alla Persona_1 manutenzione delle reti idriche e fognarie presso la ditta di CI RI srl, azienda in appalto di Abbanoa spa.
Nell'esercizio delle sue mansioni per circa 8/10 ore al giorno, l'originario ricorrente provvedeva allo scavo per la ricerca del guasto idrico e alla riparazione, alla manutenzione e alla sostituzione delle tubature o di alcune loro pertinenze. Durante le attività di riparazione, che consistevano nel taglio della condotta in cemento amianto lesionata, tramite l'utilizzo di una mola a smeriglio, della troncatrice a benzina o di un seghetto, si liberavano le polveri di amianto che si disperdevano nell'aria, nei vestiti e in alcune parti del corpo. Tali attività venivano eseguite con mascherine chirurgiche o/e mascherine con filtro e tuta in teflon. si occupava altresì del Persona_1 rifacimento e del ripristino delle strade in cui avvenivano gli interventi di riparazione, oltre che della preparazione del bitume.
Tenendo conto di tali mansioni, il consulente d'ufficio dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16.3.2025 ha accertato che era affetto da mesotelioma pleurico varietà epitelioide, a Persona_1 causa del quale il medesimo poi è deceduto in data 5.10.2023.
Il perito, con riguardo all'origine lavorativa dell'affezione riconosciuta, ha evidenziato che “Dall'attento studio della documentazione in atti e dalla lettura del verbale di udienza (prova testi) emerge che il Sig. , nel periodo tra il 1992 e il Persona_1
2012, mentre lavorava alle dipendenze della Ditta CI RI che aveva in appalto da Abbanoa spa è stato, verosimilmente, esposto ed in maniera significativa alle polveri e alle fibre di amianto;
in seguito, nel settembre 2019, è stata posta diagnosi istologica di mesotelioma pleurico varietà epitelioidea. Pertanto, il Sig. Per_1
pagina 3 di 5 dopo una latenza di circa 27 anni dalla prima esposizione alle polveri e alle Per_1 fibre di amianto ha sviluppato una patologia tumorale che tipicamente è considerata asbesto-correlata. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di malattie professionali e/o cause di servizio il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. L'esistenza del nesso eziologico può, quindi, escludersi solo nel caso in cui sussista un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità, tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni;
ciò nel caso in oggetto non si è verificato pertanto appare chiara la correlazione, almeno in termini di concausalità, tra la patologia oncologica diagnostica al Sig. (mesotelioma pleurico Persona_1 varietà epitelioidea) e l'espletamento dell'attività lavorativa, nel periodo tra il 1992 e il 2012, mentre lavorava alle dipendenze della Ditta CI RI”.
Alla malattia professionale il consulente ha associato un danno biologico nella misura dell'80 % in base al codice tabellare 135 [Neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo, il soggetto è severamente disabile, è indicata l'ospedalizzazione].
Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
L' stante il diritto alla costituzione della rendita in favore di con CP_1 Persona_1 decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 13.1.2020 fino alla data del decesso del medesimo, avvenuta il 5.10.2023, deve essere condannato al pagamento in favore di quale erede dell'originario attore, dei relativi ratei, oltre al Parte_1 maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1 tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra i 26.000,00 e i 52.00,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara che era affetto in vita da mesotelioma pleurico Persona_1 varietà epitelioide di origine lavorativa, da cui era conseguito un danno biologico pari all'80% a far data dalla domanda amministrativa del 13.1.2020;
- dichiara che in qualità di erede di ha Parte_1 Persona_1 diritto di percepire la rendita spettante a quest'ultimo commisurata ad un danno biologico in misura pari all' 80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.1.2020 e fino alla data del decesso del del Per_1
5.10.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 dei relativi ratei, oltre al maggior importo tra interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria sugli stessi;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese CP_1 processuali, che liquida in euro 4.974,75 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 1.10.2025
Il giudice
dott. Riccardo Ariu
pagina 5 di 5