Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2597/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 04.11.2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Zampi Pia, e , rappresentato e difeso dall'Avv.to Di Cosola Paola, Controparte_1 tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carinola (CE) in data
18.09.2005, dalla cui unione è nato il figlio il 31.03.2008; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Terni (TR) nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione N. 978/2021 del 31/01/2021, nell'ambito del procedimento RG 2099/2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“- I coniugi continueranno a vivere separati fissando definitivamente la loro esistenza in maniera da continuare ad avere un rapporto civile e dialogare per il bene del figlio Per_1
- la casa coniugale, acquistata prima del matrimonio, intestata solo al signor è stata venduta e la somma Controparte_1 ricavata è stata divisa equamente fra le parti;
- Il signor compatibilmente con i propri impegni di lavoro potrà tenere con sé il figlio due fine settimana Controparte_1 al mese, a settimane alternate (dal momento che la sig.ra a seguito della separazione e nell'esclusivo interesse del Parte_1 minore, si è trasferita a Falciano del Massico e ha comunque iniziato una nuova attività lavorativa a Frosinone);
- il signor non può tenere fede ai patti di separazione per quanto concerne le visite al figlio ma potrà tenerlo con sé CP_1
a fine settimana alternati dalla mattina del sabato alla sera della domenica e potrà tenerlo con sé durante le feste di Natale
e di Pasqua concordando di volta in volta sulla base del criterio dell'alternanza, come criterio principe da far valere in questa determinazione fra i coniugi le modalità attraverso cui potranno essere trascorse le rispettive festività con l'uno con l'altro genitore del ragazzo;
- quanto alle vacanze estive, il figlio trascorrerà le vacanze con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e/o di agosto durante la pausa estiva dalla scuola, compatibilmente con il periodo di ferie di ciascun genitore da comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
- ulteriori periodi di visita per il bene del ragazzo potranno essere concordati fra i coniugi;
- il sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 mese a partire dal corrente mese di ottobre 2024, la somma di € 450,00, da rivalutarsi secondo gli indici istat a decorrere dal successivo anno di erogazione;
- concorrerà nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie, entro 15 giorni dalla richiesta, seguendo quanto previsto dal protocollo d'Intesa stipulato fra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere e codesto
Tribunale, con la precisazione che tra queste rientrano anche le ripetizioni post-scuola, anche non documentate ma concordate tra le parti (che sinora ha sempre sostenuto solo la madre) e l'abbigliamento non ordinario il cui acquisto dovrà essere concordato;
- i coniugi concordano che l'assegno unico a favore del figlio sarà percepito dalla madre nella misura del 100%;
- le detrazioni familiari per i figli a carico e altre provvidenze familiari saranno richieste dalla madre nella misura del
100%.”
Si dà atto che le parti hanno dichiarato altresì ai fini cognitivi:
“Come concordato nei patti di separazione l'immobile che costituiva casa coniugale è stato venduto e la somma ricavata dalla vendita è stata equamente ripartita fra le parti ricorrenti;
il signor ha investito la parte di sua spettanza per acquistare altro immobile in Casanova di Carinola Controparte_1 onde poter vivere con il figlio nel periodo che spetta a lui tenere con sé il ragazzo in maniera da salvaguardare la privacy di entrambi e da poter avere una dimora per sé e per il figlio da lasciargli in futuro in eredità, la sig.ra Per_1 Parte_1 ha invece investito la somma di sua spettanza mettendola da parte per il figlio.
[...] A tal proposito entrambi i genitori fanno presente di aver stipulato una polizza sulla vita ciascuno, il cui beneficiario è il figlio ” Per_1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carinola (CE) il 18.09.2005 tra
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1
RM (LT) il 23.03.1975, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carinola (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 14, parte II, Serie A, anno 2005);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio