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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Catalano Presidente
2. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1314/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...], c.f.- rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
AF Di LL, C.F. all'Avv. Francesco Di LL C.F. C.F._2
tanto unitamente quanto disgiuntamente, e con questi C.F._3 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Aversa al Viale Della Libertà n. 14 bis, giusta procura in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche, inerenti il presente atto ed il procedimento, a mezzo fax al n. 081.8925546 od a mezzo posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: , Email_1
Email_2
- Appellante
E
in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, nonché dall'Avvocato Itala De Benedictis per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 del 22.03.2024 che Persona_1 si deposita in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena località san Benedetto pec t Email_3
- Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 l'epigrafata parte appellante ha proposto gravame parziale avverso la sentenza n. 2048/2024 pubbl. il 19/04/2024 del Tribunale di NAPOLI NORD in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento del diritto alla corresponsione in proprio favore della prestazione assistenziale dell' i accompagnamento spettante con decorrenza dal CP_2 mese di agosto 2022 come da decreto di omologa (R.G. 8671/2022 pubblicato in data 26/05/2023). L' infatti non aveva provveduto nei termini al pagamento CP_1 nonostante la rituale notifica dell'esito dell'ATPO e soltanto in corso di causa aveva soddisfatto la pretesa del ricorrente. Le spese, regolate secondo soccombenza, erano state liquidate nella misura complessiva di euro 933,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione. L'appellante, con unico articolato motivo, ha censurato esclusivamente la liquidazione delle spese eseguita – senza alcuna motivazione - in violazione dei parametri minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n°55/2014 (come integrate e sostituite da quelle riportate nel D.M. n°147/2022). Ha rilevato che, a fronte di un valore di causa pari ad € 9.989,04, il compenso liquidabile in forza dei minimi previsti dal D.M. 147/2022 è pari alla somma di € 1.865,00, sulla base della voce di competenza “Cause di previdenza” e dello scaglione “da € 5.201,00 ad € 26.000,00”, secondo i seguenti parametri: Fase Studio ………...€ 465,00; Fase Introduttiva…. € 389,00; Fase Decisionale…...€ 1.011,00. Ha concluso chiedendo condannare l' al pagamento delle spese di lite del CP_1 giudizio di primo grado rideterminate nella misura pari ad € 1.865,00, e quindi alla residua somma di € 932,00 quale differenza ulteriormente dovuta rispetto alla liquidazione eseguita dal Tribunale, nonché quelle del presente grado oltre rimborso forfettario, IVA e CPA con attribuzione ai procuratori anticipatari. Notificato l'atto, l' si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte del solo governo delle spese, regolate secondo soccombenza ma - ad avviso di parte appellante - ingiustamente ed immotivatamente liquidate in misura inferiore ai parametri minimi ed inadeguata alla tecnica di redazione dell'atto.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale
2 inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) .
Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – da euro 5.200,00 - è quello corretto in relazione alla prestazione rivendicata.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado, con esclusione - secondo l'espressa indicazione dell'appellante - di quella di istruttoria/trattazione.
Avuto riguardo alla materia del contendere, cessata in corso di causa per l'adempimento dell' , non si ravvisano di particolari questioni di fatto e diritto o CP_1 profili di complessità interpretativa, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti. Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte ha indicato un prospetto spese e, applicando i minimi, ha chiesto la liquidazione di euro 1.865,00.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione, va riformata parzialmente la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 1.865,00 come richiesto per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 932,00 pari CP_1 alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Le spese del presente grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 932,00 tra l'importo liquidato 3 dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti, con la maggiorazione suddetta) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.865,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 932,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Francesco e AF Di LL;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 247,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione ai suddetti procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli il 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Catalano Presidente
2. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1314/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...], c.f.- rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
AF Di LL, C.F. all'Avv. Francesco Di LL C.F. C.F._2
tanto unitamente quanto disgiuntamente, e con questi C.F._3 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Aversa al Viale Della Libertà n. 14 bis, giusta procura in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche, inerenti il presente atto ed il procedimento, a mezzo fax al n. 081.8925546 od a mezzo posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: , Email_1
Email_2
- Appellante
E
in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, nonché dall'Avvocato Itala De Benedictis per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 del 22.03.2024 che Persona_1 si deposita in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena località san Benedetto pec t Email_3
- Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 l'epigrafata parte appellante ha proposto gravame parziale avverso la sentenza n. 2048/2024 pubbl. il 19/04/2024 del Tribunale di NAPOLI NORD in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento del diritto alla corresponsione in proprio favore della prestazione assistenziale dell' i accompagnamento spettante con decorrenza dal CP_2 mese di agosto 2022 come da decreto di omologa (R.G. 8671/2022 pubblicato in data 26/05/2023). L' infatti non aveva provveduto nei termini al pagamento CP_1 nonostante la rituale notifica dell'esito dell'ATPO e soltanto in corso di causa aveva soddisfatto la pretesa del ricorrente. Le spese, regolate secondo soccombenza, erano state liquidate nella misura complessiva di euro 933,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione. L'appellante, con unico articolato motivo, ha censurato esclusivamente la liquidazione delle spese eseguita – senza alcuna motivazione - in violazione dei parametri minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n°55/2014 (come integrate e sostituite da quelle riportate nel D.M. n°147/2022). Ha rilevato che, a fronte di un valore di causa pari ad € 9.989,04, il compenso liquidabile in forza dei minimi previsti dal D.M. 147/2022 è pari alla somma di € 1.865,00, sulla base della voce di competenza “Cause di previdenza” e dello scaglione “da € 5.201,00 ad € 26.000,00”, secondo i seguenti parametri: Fase Studio ………...€ 465,00; Fase Introduttiva…. € 389,00; Fase Decisionale…...€ 1.011,00. Ha concluso chiedendo condannare l' al pagamento delle spese di lite del CP_1 giudizio di primo grado rideterminate nella misura pari ad € 1.865,00, e quindi alla residua somma di € 932,00 quale differenza ulteriormente dovuta rispetto alla liquidazione eseguita dal Tribunale, nonché quelle del presente grado oltre rimborso forfettario, IVA e CPA con attribuzione ai procuratori anticipatari. Notificato l'atto, l' si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte del solo governo delle spese, regolate secondo soccombenza ma - ad avviso di parte appellante - ingiustamente ed immotivatamente liquidate in misura inferiore ai parametri minimi ed inadeguata alla tecnica di redazione dell'atto.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale
2 inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) .
Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – da euro 5.200,00 - è quello corretto in relazione alla prestazione rivendicata.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado, con esclusione - secondo l'espressa indicazione dell'appellante - di quella di istruttoria/trattazione.
Avuto riguardo alla materia del contendere, cessata in corso di causa per l'adempimento dell' , non si ravvisano di particolari questioni di fatto e diritto o CP_1 profili di complessità interpretativa, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti. Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte ha indicato un prospetto spese e, applicando i minimi, ha chiesto la liquidazione di euro 1.865,00.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione, va riformata parzialmente la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 1.865,00 come richiesto per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 932,00 pari CP_1 alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Le spese del presente grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 932,00 tra l'importo liquidato 3 dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti, con la maggiorazione suddetta) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.865,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 932,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Francesco e AF Di LL;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 247,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione ai suddetti procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli il 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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