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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 191-2022
LA CORTE D'APPELLO DI MI
sezione delle persone, dei minori e della famiglia
composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Maria PIZZI Presidente
dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
DECRETO
- Letta l'istanza di liquidazione depositata in data 25.01.2023 - nel fascicolo rg 191-2022 - dall'avv. Avv. Roberto Maiorana in qualità di legale per il solo giudizio di cassazione del sig.
nato in [...] in data [...] c.f. ammesso al Parte_1 C.F._1
gratuito patrocinio con delibera 2018-229 del COA di IL resa in data 12.04.2018 per il ricorso per Cassazione avverso la sentenza 2706-2017 della TE di Appello di IL;
- rilevato che il giudizio di riassunzione ex art 392 cpc avanti alla TE di IL si è concluso con la sentenza pubblicata il 19.06.2023 ove sono state integralmente compensate le spese del gravame;
- atteso che in data 29.10.2024 è stata depositata la documentazione integrativa richiesta dalla TE
, ai fini della liquidazione delle spese a carico dello Stato per il giudizio di cassazione ,
- ritenuto che, nei procedimenti del tipo di quello in esame, ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi precipuo conto dei parametri generali stabiliti dall'art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ossia “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”;
1 Rg 191-2022
- tenuto conto della natura della controversia, dell'attività difensiva svolta (studio -redazione dell'atto - produzione documentale e deposito note per udienza cartolare) ;
- valutati i criteri agli art. 4 e 5 DM 55/2014 ed alla tabella 12 ad esso allegata e succ modifiche e tenuto conto della riduzione stabilita dall'art. 130 DPR 115/2002
- ritenuto di dover liquidare il seguente importo :
* valore medio di liquidazione secondo la tabella 12 ( valore indeterminabile ex art. 5 comma 6 DM
55/2014 ) euro 3.966,00 ;
* riduzione ex art. 130 DPR 115/2002 : euro 1.983,00 .
P. Q. M.
LIQUIDA per il giudizio di cassazione all'Avv. Avv. Roberto Maiorana – Cod. Fisc.
l'importo complessivo di euro 1.983,00 oltre spese forfettarie, CPA ed C.F._2
IVA se dovuta .
Così deciso in IL, 11.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Sandra CASSONI Anna Maria PIZZI
2
LA CORTE D'APPELLO DI MI
sezione delle persone, dei minori e della famiglia
composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Maria PIZZI Presidente
dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
DECRETO
- Letta l'istanza di liquidazione depositata in data 25.01.2023 - nel fascicolo rg 191-2022 - dall'avv. Avv. Roberto Maiorana in qualità di legale per il solo giudizio di cassazione del sig.
nato in [...] in data [...] c.f. ammesso al Parte_1 C.F._1
gratuito patrocinio con delibera 2018-229 del COA di IL resa in data 12.04.2018 per il ricorso per Cassazione avverso la sentenza 2706-2017 della TE di Appello di IL;
- rilevato che il giudizio di riassunzione ex art 392 cpc avanti alla TE di IL si è concluso con la sentenza pubblicata il 19.06.2023 ove sono state integralmente compensate le spese del gravame;
- atteso che in data 29.10.2024 è stata depositata la documentazione integrativa richiesta dalla TE
, ai fini della liquidazione delle spese a carico dello Stato per il giudizio di cassazione ,
- ritenuto che, nei procedimenti del tipo di quello in esame, ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi precipuo conto dei parametri generali stabiliti dall'art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ossia “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”;
1 Rg 191-2022
- tenuto conto della natura della controversia, dell'attività difensiva svolta (studio -redazione dell'atto - produzione documentale e deposito note per udienza cartolare) ;
- valutati i criteri agli art. 4 e 5 DM 55/2014 ed alla tabella 12 ad esso allegata e succ modifiche e tenuto conto della riduzione stabilita dall'art. 130 DPR 115/2002
- ritenuto di dover liquidare il seguente importo :
* valore medio di liquidazione secondo la tabella 12 ( valore indeterminabile ex art. 5 comma 6 DM
55/2014 ) euro 3.966,00 ;
* riduzione ex art. 130 DPR 115/2002 : euro 1.983,00 .
P. Q. M.
LIQUIDA per il giudizio di cassazione all'Avv. Avv. Roberto Maiorana – Cod. Fisc.
l'importo complessivo di euro 1.983,00 oltre spese forfettarie, CPA ed C.F._2
IVA se dovuta .
Così deciso in IL, 11.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Sandra CASSONI Anna Maria PIZZI
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