Sentenza breve 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/03/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2026, proposto da:
Ip & C. S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Celentano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Solofra, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. 1378 del 29.01.2026 (erroneamente indicato come anno 2025), con il quale il Comune di Solofra ha respinto l'istanza di permesso di costruire prot. n. 11114 del 17.07.2025, per la realizzazione di un intervento edilizio alla località Melito Iangano.
b - della nota prot. n. 15708 del 22.10.2025, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi;
c - della proposta del Responsabile del Procedimento prot. n. 19122 del 12.12.2025;
d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
nonché per la declaratoria, in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133 lett. a) bis c.p.a. e 20 – comma 5 bis L. n. 241/1990 dell'intervenuta formazione del silenzio - assenso sull'istanza di p.d.c. depositata in data 17.07.2025, prot. n. 11114.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa GA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è comproprietaria di un’area sita nel Comune di Solofra, distinta in catasto urbano al foglio 2, mappale n. 2718.
Nell’ambito di tale area, insiste una immobile, legittimamente realizzato, in virtù della concessione edilizia n. 37, prot. n. 2578 del 30.06.2010 e del permesso di costruire n. 5954 del 12.01.2023.
Con istanza, prot. n. 11114 del 17.07.2025, chiedeva al Comune di Solofra il rilascio del permesso di costruire, nel rispetto della disciplina di zona.
Con nota, prot. n. 15708 del 22.10.2025, il Comune formulava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Con nota, prot. n. 16390 del 03.11.2025, la parte ricorrente presentava osservazioni, rimarcando la conformità dell'intervento edilizio ed evidenziando che la soluzione progettuale adottata, inclusa la realizzazione di una "scarpata fiorita", costituiva una risposta tecnica necessitata dalla morfologia del sito.
Con provvedimento, prot. n. 1378 del 29.01.2026, l’Ente comunicava il rigetto dell’istanza.
Avverso l’atto de quo insorge la parte ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 4 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è manifestamente fondato.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento, oggetto della presente impugnativa, è illegittimo, stante la vulnerazione delle regole garantistiche di cui all’art. 21 nonies L. 241/1990.
Si ravvisa, sulla base delle emergenze documentali, la formazione del silenzio assenso, nei termini profilati dalla parte ricorrente, nel suo gravame.
Il referente normativo è l’art. 20, comma 3, del DPR n. 380/2001, il quale prevede che, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto;
il comma 5 dispone che il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisirla autonomamente; in tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
il comma 6 prevede che il provvedimento finale, invece, è adottato entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.
il comma 8 stabilisce che decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire, si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali; tra essi, evidentemente, non è compreso il vincolo cimiteriale, che ha natura igienico-sanitaria (TAR Salerno, sez. II, 2024 n. 1462); ed in presenza di tali vincoli, il termine per la formazione del silenzio assenso decorre dal momento in cui la pratica si presenta “completa” (Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 9969), cosa che, nella fattispecie, emerge dagli atti di causa.
Dal combinato disposto dei commi tre e sei dell’art. 20 D.p.r. 380/2001, quindi, si ricava che il termine per la conclusione del procedimento instaurato, a seguito di presentazione di domanda di rilascio di permesso di costruire, è di 90 giorni (in termini T.A.R. Milano, Sez. IV, n. 1291/2024).
La giurisprudenza è piuttosto rigorosa nell’interpretare la portata applicativa della norma de qua.
Assume, infatti, che, affinché si formi il silenzio assenso sul permesso a costruire presentato dal privato, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 380/2001, è indispensabile che esso contenga tutte le condizioni e presupposti richiesti dalla normativa. Il mero decorso del tempo, quando questi requisiti manchino, non è, quindi, sufficiente (T.A.R. Milano, sez. IV, 28/04/2025, n.1443).
Rimarca che il silenzio assenso, di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l'attribuzione del bene della vita richiesto, di modo che esso non si configura, ad esempio, in difetto di completezza della documentazione occorrente; perché si formi il provvedimento tacito su un'istanza di rilascio di permesso di costruire, la domanda deve essere, dunque, corredata da tutta la documentazione necessaria al corretto espletamento dell'attività istruttoria da parte dell'amministrazione. (T.A.R. Milano, sez. IV, 28/04/2025, n.1443).
Già questa sezione, con la sentenza del 3 giugno 2024 n. 1195, aveva statuito che:
"Il dispositivo tecnico denominato ‘silenzio assenso' risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia ‘equivale' a provvedimento di accoglimento (tale ricostruzione teorica si lascia preferire rispetto alla tesi ‘attizia' del silenzio, che appare una fictio non necessaria). Tale equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell'atto amministrativo. Con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge. Reputare, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità: tale trattamento differenziato, per l'altro, neppure discenderebbe da una scelta legislativa oggettiva, aprioristicamente legata al tipo di materia o di procedimento, bensì opererebbe (in modo del tutto eventuale) in dipendenza del comportamento attivo o inerte della p.a. Inoltre, l'impostazione di "convertire" i requisiti di validità della fattispecie ‘silenziosa' in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento, vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell'istituto: nessun vantaggio, infatti, avrebbe l'operatore se l'amministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda. L'obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore - rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l'attività al controllo dell'amministrazione - viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la solo possibilità di intervenire in autotutela sull'assetto di interessi formatosi ‘silenziosamente'.
L'ammissibilità di un provvedimento di diniego tardivo si porrebbe in contrasto con il principio di "collaborazione e buona fede" (e, quindi, di tutela del legittimo affidamento) cui sono informate le relazioni tra i cittadini e l'Amministrazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990).
La sentenza era confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, il quale, nella sentenza del 26/03/2025, n. 2528, concludeva che l'inerzia del Comune su una domanda di permesso di costruire completa di tutta la documentazione determina la formazione del silenzio-assenso perché ritenere necessaria — a tali fini — la piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica, da un lato, determinerebbe un sostanziale svuotamento dell'istituto del silenzio assenso, dall'altro lato, renderebbe del tutto pleonastica la previsione normativa di cui all'art. 20, comma 3, l. 241/1990, che prevede la possibilità per la p.a. di esercitare i poteri di autotutela previsti dagli art. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990.
Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio ravvisa l’intervenuto perfezionamento della fattispecie acquisitiva del silenzio assenso, nei termini giurisprudenzialmente stabiliti.
Lo stato degli atti è chiaro.
Con nota, prot. n. 11114 del 17.07.2025, si chiedeva il rilascio del permesso di costruire.
Con nota, prot. n. 15708 del 22.10.2025, il Comune formulava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Con nota, prot. n. 16390 del 03.11.2025, la parte ricorrente presentava osservazioni.
Con provvedimento, prot. n. 1378 del 29.01.2026, l’Ente comunicava il rigetto dell’istanza.
Ergo, ne discende che è evidentemente spirato il termine legalmente contemplato nell’art. 20 DPR 380/2001.
In ragione, pertanto, dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, il provvedimento di rigetto, oggetto della presente impugnativa, è illegittimo, stante l’inosservanza delle regole garantistiche di cui all’art. 21 nonies L. 241/1990.
L’atto impugnato, infatti, non può validamente ascriversi all’esercizio del potere di autotutela.
Ha evidentemente pretermesso il momento ineludibile del contraddittorio procedimentale ed ha altresì omesso qualsivoglia motivazione di valutazione ponderativa tra l’interesse pubblico specifico e l’affidamento del privato.
Stanti queste premesse, il gravame è accolto.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara inefficace il provvedimento, prot. n. 1378 del 29.01.2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
GA NA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA NA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO