Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1187 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, alla quale è stata riunita la causa iscritta al R.G. n. 2876/2021, posta in decisione all'udienza del 22.01.2025 e vertente tra con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 32/A, C.F. e P.Iva Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione C.F. , rappresentata Parte_2 C.F._1
e difesa dall'Avv. Emiliano Castellani;
e
(P.IVA: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
San Giorgio C.se, Via Dorma n. 15, in persona del legale rappresentante Sig.ra
[...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_1 C.F._2
Gianpiero Bonino;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di compravendita
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e Parte_1 deduzione, così giudicare: In via preliminare: - si reitera la riserva di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 340 c.p.c. nei confronti della sentenza non definitiva n. 429/2023, pronunciata
1
e/o comunque non concedere la provvisoria esecuzione dello stesso, atteso che l'opposizione risulta fondata su plurime prove scritte e nessuno si è costituito per la convenuta opposta, tal che non è stata fornita la prova del credito azionato in sede monitoria;
Nel merito: - per le indicate ragioni in fatto
e in diritto, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti in essere tra e Parte_1 di cui all'ordine d'acquisto n. 60 del 30.01.2019 e n. 78 del 07.02.2019 per CP_1 inadempimento di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. e, per l'effetto e in ogni caso CP_1 dichiarare che nulla è dovuto da in ragione dei suddetti contratti. Con riserva sin Parte_1
d'ora di agire per il risarcimento del danno subito dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento della società convenuta. In via istruttoria: Parte attrice chiede ammettersi interrogatorio formale della controparte e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, (d'ora in Parte_1 poi, per brevità ) è un'azienda che opera nel commercio all'ingrosso di gomma greggia, Parte_1 materie plastiche in forme primarie e semilavorati, come da doc. 1 che si rammostra?; 2) Vero che,
acquista il materiale plastico per effettuarne la rivendita, come da doc. 1 che si rammostra?; Parte_1
3) Vero che, non svolge attività di di produzione o lavorazione del materiale plastico?; 4) Parte_1
Vero che, in data 30.01.2019 inoltrava a (per Parte_1 Controparte_1 brevità l'ordine 60/19 relativo a “PC BLUISH MAC, PC CRISTALLO MFI 20 mac, CP_1
PC LL MFI 10 mac, PC LL Granulo” per un valore complessivo di Euro 34.793,41, come da doc. 2 che si rammostra?; 5) Vero che, in data 07.02.2019 inoltrava a Parte_1 CP_1
l'ordine n. 78/19 relativo a “ABS Terluran nat. GP 35, SAN Kostil MFI 50,” per un valore complessivo di Euro 43.700,40, come da doc. 3 che si rammostra?; 6) Vero che, il materiale di cui all'ordine 60/19 veniva consegnato da a in data 05.02.2019, come da DDT n. 04 CP_1 Parte_1 che si rammostra sub doc. 4; 7) Vero che, il materiale di cui all'ordine 60/19 veniva consegnato da presso lo stabilimento di sito in Borgoricco (PD), via dell'Industria n. 3, come da CP_1 Parte_1 doc. 4 che si rammostra?; 8) Vero che, il materiale di cui all'ordine 78/19 veniva consegnato da
a in data 11.02.2019, come da DDT n. 05 che si rammostra sub doc. 5?; 9) Vero CP_1 Parte_1 che, il materiale di cui all'ordine 78/19 veniva consegnato da presso lo stabilimento di CP_1 [...]
sito in Borgoricco (PD), via dell'Industria n. 3, come da doc. 5 che si rammostra?; 10) Vero Pt_1
2 che, stoccava la merce consegnata da senza provvedere all'apertura degli imballaggi?; Parte_1 CP_1
11) Vero che la merce era contenuta in fusti sigillati denominati “big bag”?; 12) Vero che, alla consegna della merce, l'addetto di , Sig. provvedeva al controllo circa la Parte_1 Controparte_2 corrispondenza tra il materiale indicato sull'ordine di acquisto, il DDT e quello indicato all'esterno dei “big bag”, ovvero i contenitori in cui è custodito il materiale?; 13) Vero che, all'atto della consegna così come in seguito, i “big bag” venivano stoccati sigillati nel loro originario imballaggio come forniti da;
14) Vero che, il giorno 14.03.2019 il magazziniere di Sig. nel CP_1 Parte_1 Persona_1 movimentare con il muletto un “big bag” in cui era contenuta la merce consegnata da di cui ai CP_1
DDT n. 4 e DDT n. 5, ne provocava inavvertitamente una falla per tramite della zanca del muletto?; 15) Vero che, in data 14.03.2019 il Sig. si avvedeva che da tale falla Persona_1 determinatasi nel “big bag” in cui era contenuta la merce consegnata da di cui ai DDT n. 4 e CP_1
DDT n. 5 fuoriusciva del materiale che appariva difforme alle specifiche riportate sul relativo contenitore?; 16) Vero che, provvedeva ad ispezionare il materiale consegnato da in Parte_1 CP_1 data 05.02.2019 e in data 11.02.2019, di cui ai DDT n. 4 e DDT n. 5?; 17) Vero che, a seguito dei controlli emergeva che il materiale consegnato da in data 05.02.2019, come da DDT n. 4 CP_1 prodotto sub doc. 4, non corrispondeva a quello oggetto dell'ordine n. 60/19?; 18) Vero che, a seguito dei controlli emergeva che il materiale consegnato da in data 11.02.2019, come da DDT n. 5, CP_1 prodotto sub doc. 5 non corrispondeva a quello oggetto dell'ordine n. 78/19?; 19) Vero che, il materiale consegnato da risultava inutilizzabile?; 20) Vero che, in data 18.03.2019 CP_1 [...]
informava telefonicamente di aver riscontrato delle difformità nel materiale da Pt_1 CP_1 quest'ultima consegnato in data 05.02.2019 e in data 11.02.2019, di cui ai DDT n. 4 e n. 5, che si rammostrano sub docc. 4 e 5?; 21) Vero che, in data 18.03.2019 riferiva Parte_1 telefonicamente a che il materiale consegnato in data 05.02.2019 di cui al DDT n. 4 che si
CP_1 rammostra sub doc. 4 risultava non clear ma floreale?; 22) Vero che, in data 18.03.2019 Parte_1 riferiva telefonicamente a che il materiale consegnato in data 11.02.2019, di cui al DDT n. 5
CP_1 che si rammostra sub doc. 5, in particolare l'ABS Terluran era un prodotto di massa e non fatto in emulsione?; 23) Vero che, con comunicazione inviata in data 18.03.2019 a mezzo email all'indirizzo di “plastzenitsas@gmail.com”, comunicava le difformità riscontrate
CP_1 Parte_1 nella merce consegnata di cui alla fattura n. 4/2019 emessa da in relazione all'ordine n.
CP_1
60/19 e al DDT n. 4 come da doc. 6 che si rammostra?; 24) Vero che, con comunicazione inviata Part in data 18.03.2019 a mezzo email all'indirizzo di “plastzenitsas@gmail.com”, CP_1 CP_3
3
[...] comunicava le difformità riscontrate nella merce consegnata di cui alla fattura n. 5/2019 emessa da in relazione all'ordine n. 78/19 e al DDT n. 5, come da doc. 7 che si rammostra?; 25) Vero CP_1 che, con comunicazione inviata in data 18.03.2019 a mezzo email all'indirizzo di CP_1
“plastzenitsas@gmail.com”, chiedeva a di ritirare la merce di cui alla fattura n. Parte_1 CP_1
4/2019 emessa da in relazione all'ordine n. 60/19 e al DDT n. 4, come da doc. 6 che si CP_1 rammostra?; 26) Vero che, con comunicazione inviata in data 18.03.2019 a mezzo email all'indirizzo di “plastzenitsas@gmail.com”, chiedeva a di ritirare la merce di CP_1 Parte_1 CP_1 cui alla fattura n. 5/2019 emessa da in relazione all'ordine n. 78/19 e al DDT n. 5, come CP_1 da doc. 7 che si rammostra?; 27) Vero che, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. datata
21.05.2019, sollecitava affinché provvedesse al ritiro della merce di cui alle fatture n. Parte_1 CP_1
4 del 6.2.2019 (DDT 4) e n. 5 del 12.02.2019 (DDT n. 5), come da doc. 8 che si rammostra?;
28) Vero che, la comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. datata 21.05.2019 veniva ritrasmessa a per “compiuta giacenza”, come da doc. 8 che si rammostra?; 29) Vero che, Parte_1 la comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. datata 21.05.2019 veniva inviata alla sede legale di sita in San Giorgio Canavese (TO), via Francesco Dorma n. 15, come da doc. 8 che CP_1 si rammostra?; 30) Vero che, la comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. datata
21.05.2019 veniva inviata da a in data 15.07.2019, all'indirizzo email Parte_1 CP_1
“ ”, come da doc. 9 che si rammostra?; 31) Vero che, in data 08.08.2019 Email_1
, con comunicazione trasmessa a mezzo posta certificata, invitava al ritiro della merce Parte_1 CP_1 consegnata di cui ai DDT n. 4 e DDT n. 5, come da doc. 10 che si rammostra?; 32) Vero che, con comunicazione proveniente dall'indirizzo email ”, in data 03.12.2020 la Email_1 società inviava a la comunicazione sub doc. 11, che si rammostra?; 33) Vero che, CP_1 Parte_1 con comunicazione proveniente dall'indirizzo email “ ”, in data 03.12.2020 Email_1 era a chiedere a autorizzazione a emettere a suo favore note di credito in relazione CP_1 Parte_1 alle precedenti fatture n. 4 e n. 5 /2019, come da doc. 11 che si rammostra?; 34) Vero che, con comunicazione proveniente dall'indirizzo email “ ”, in data 03.12.2020 Email_1 riferiva che avrebbe ritirato il materiale di cui alle fatture n. 4 e n. 5 /2019, come da doc. 11 CP_1 che si rammostra?; 35) Vero che, con comunicazione inviata all'indirizzo email
“ ”, invitava a ritirare il materiale, come da doc. 11 che si Email_1 Parte_1 CP_1 rammostra?; 36) Vero che, il materiale consegnato da di cui al DDT n. 4 e al DDT n. n. 5 CP_1 presenta le caratteristiche di cui al doc. 15 che si rammostra?. sig. dipendente di VP Persona_2
4 Italia, residente in [...], Trezzano Rosa (MI); - sig. dipendente di Persona_1 [...]
, via XV Aprile n. 7/a, Castel Rozzone (BG); - sig. dipendente di Pt_1 Controparte_2 [...]
, residente in [...] Aprile n. 15, Santa Giustina in Colle (PD); - ing. via Pt_1 CP_4
Marcona n. 39, Milano. - Ove ritenuto opportuno, si chiede ammettersi consulenza tecnica volta ad accertare la difformità della merce consegnata da rispetto a quanto indicato negli ordini n. CP_1
60 del 30.01.2019 e n. 78 del 07.02.2019 e nei rispettivi DDT;
- nella denegata ipotesi in cui non venisse ritenuto inammissibile il disconoscimento avversario in quanto generico e non circostanziato, oltre che tardivo ed infondato, ed ove ritenuto opportuno, si chiede procedersi alla verificazione delle email oggetto di disconoscimento. Quanto sopra esclusivamente per mero scrupolo difensivo e fatti salvi gli effetti liberatori dall'onere di verificazione in capo a nel peculiare caso in esame, atteso Parte_1 che tale onere – previsto dagli artt. 215-216 c.p.c. – attiene alle sole scritture private, e pertanto non risulta estendibile alle comunicazioni a mezzo email. Con vittoria di spese legali, oltre accessori di legge
e rimborso forfettario ex art. 2 DM n. 147/2022. Infine, si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande o istanze dedotte dalla controparte nel corso del presente giudizio
e/o che la stessa dovesse dedurre nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni;
Per “In via pregiudiziale: Preso atto e considerato che il Controparte_1 presente giudizio è stato instaurato da parte acquirente dopo oltre 2 anni dalla consegna della merce.
Preso atto e considerato che, ai sensi dell'art. 1495 c.c. III comma, l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna. Dichiarare la soc. decaduta nel presente giudizio per
Parte_1 intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 III comma c.c. e per l'effetto dichiarare, nulla, inefficace la domanda di accertamento vizi presentata dalla soc. . Nel
Parte_1 merito: In punto decadenza dalla denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1459 c.c. I° comma c.c., intervenuta prescrizione dell'azione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1495 comma III° c.c., mancanza di qualsivoglia prova prodotta da supporto della asserita presenza
Parte_1 di vizi nella merce acquistata ai sensi dell'art. 2697 c.c., avvenuto invio nel cassetto fiscale e conseguente registrazione delle fatture nella contabilità della soc. - Accertato
Parte_1 che i materiali oggetto delle fatture n. 4/2019 e n. 05/2019 emesse dalla soc. CP_1 venivano regolarmente consegnati e verificati da addetti al ritiro della soc. al
Parte_1 momento della loro consegna - Preso atto che i materiali oggetto di contestazione erano contenuti in sacchi e contenitori facilmente ispezionabili, come si evince dalle fotografie allegate alla perizia eseguita Per_ dal CTU Dott. . - Accertato che la decorrenza dei termini per denunciare i vizi della merce e far
5 valere la garanzia avrebbe dovuto decorrere dal giorno della consegna (1° consegna fatta il
06.02.2019, seconda consegna fatta il giorno 11.02.2019) - Considerato che ai sensi dell'art. 1495
I° comma c.c. la denuncia per asseriti vizi avrebbe dovuto essere fatta entro il giorno 14.02.2019
(quanto alla prima consegna), entro il giorno 19.02.2019 (quanto alla seconda consegna). - Accertata la mancata contestazione di asseriti vizi nei termini previsti dall'art. 1495 I° comma c.c. Preso atto e considerato che mai la società ebbe a riconoscere i vizi asseritamente lamentati né CP_1 tantomeno a manifestare la propria intenzione di risolvere consensualmente l'intercorso rapporto contrattuale;
Per l'effetto in riferimento alla domanda di risoluzione promossa dalla soc.
[...] on atto di citazione del 08.04.2021, rubricata al R.G. n. 1187/2021 dichiarare Parte_1 la stessa nulla / inefficace per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 1495 I° comma c.c. e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 671/2021 R.G. n. 111/2021, condannando la società al pagamento delle fatture n. 04/19 e 05/19 per un totale di euro Parte_1
78.493,81, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs.vo n. 231/2002 Con espressa riserva di appello alle statuizioni provvisorie contenute nella sentenza parziale n. 493/2023 già depositata in data
15/05/2023. In via subordinata: Preso atto e considerato che In via subordinata: Nella denegata ipotesi non vengano accolte le domande in via pregiudiziale e principale, la soc. Preso CP_1 atto e considerato che la perizia sui materiali consegnati è stata effettuata su piccoli campioni di merce venduta, a fronte di una consegna di merce del peso complessivo di oltre 40 quintali. Preso atto e considerato che i campioni di merce analizzata sono stati scelti e consegnati dalla parte acquirente senza possibilità alcuna di parte venditrice di verificare ed eventualmente contestare la difformità della merce venduta rispetto a quella esibita da parte acquirente per eseguire la perizia. Preso atto e considerato che nella perizia non è stato né quantificato l'effettivo valore della merce alienata, né tantomeno verificata la conformità di una quantità consistente della merce periziata rispetto alla merce venduta, avendo il CTU osservato la necessità di un ulteriore approfondimento nell'analisi della stessa.
Convocare il CTU a chiarimenti sia per determinare il valore commerciale della merce contestata, nonché la conformità di parte di essa rispetto alla merce ordinata a gennaio / febbraio 2019. Per
l'effetto determinare sulla base della quantificazione della CTU il minor valore della merce venduta, condannando la soc. al pagamento dell'importo determinato dal CTU, oltre interessi Parte_1 moratori ex art. 5 D.Lgs.vo n. 231/2002 a far data dalla consegna dei materiali. In via istruttoria:
Nella denegata ipotesi non vengano accolte le domande già formulate, la difesa della soc. CP_1 insiste nella richiesta di ammissione delle prove orali come capitolate nelle memorie ex art. 183
[...]
6 VI comma N. 2, autorizzando l'escussione dei testi indicati in memoria, i quali potranno testimoniare se la merce venduta fosse la stessa che parte acquirente ha fornito al CTU per redigere la perizia. Con vittoria di spese legali dei procedimenti rubricati al R.G. n. 1187/2021 e n.
2876/2021, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 429 del 15.05.2023, da un lato è stata dichiarata
“inammissibile l'eccezione di decadenza e prescrizione dal diritto di garanzia per i vizi delle cose compravendute ex art. 1495 c.c. formulata dalla difesa di parte convenuta” e, dall'altro” è stata respinta “la domanda di risoluzione consensuale e/o per mutuo dissenso del contratto di compravendita avente ad oggetto gli ordini di acquisto 60/19 relativo a “PC BLUISH MAC, PC
RISTALLO MFI 20 mac, PC LL MFI 10 mac, PC LL Granulo” per un valore di
Euro 34.793,41 e n. 78/19”.
All'esito della rimessione della causa sul ruolo, le parti hanno spiegato formale riserva di appello avverso la sentenza non definitiva, insistendo nelle rispettive istanze.
Con ordinanza del 11.10.2023 è stata disposta una consulenza tecnica avente ad oggetto il seguente quesito: “letti ed esaminati gli atti di causa, valutate le rispettive prospettazioni delle parti ed effettuato il sopralluogo sui luoghi di causa il C.T.U.:
1) descriva i prodotti oggetto delle fatture azionate in via monitoria (ordini d'acquisto n. 60 del
30.01.2019 e n. 78 del 07.02.2019;
2) verifichi la natura e la conformità dei prodotti rispetto alle caratteristiche di cui ai rispettivi ordini di acquisto, soffermando l'attenzione in particolare sulla eventuale sussistenza delle carenze e dei vizi, CP_ così come dedotti da parte opponente negli atti di causa e nella relazione del dott. (doc. 15 parte opponente);
3) tenti la conciliazione della lite”.
Il C.T.U. ha depositato la relazione peritale e la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*** 7 La difesa della società opposta, sia nelle conclusioni rassegnate sia negli scritti conclusivi, ha riproposto plurime questioni, oramai precluse dalla decisione non definitiva.
In proposito giova ricordare come le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso (cfr. da ultimo Cass. 17038/2016; in senso conforme Cass. 16 febbraio 2001, n. 2332; Cass. 16 giugno 2014, n. 13621).
Ciò posto, resta preclusa in questa sede ogni diversa statuizione sull'eccezione di decadenza e prescrizione dal diritto di garanzia per i vizi delle cose compravendute ex art. 1495 c.c., residuando ogni esclusivamente da esaminare la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte venditrice.
È fatta salva, chiaramente, ogni più pertinente decisione in sede di gravame con riguardo non solo alla dichiarazione di inammissibilità della relativa eccezione, in ragione della tardiva costituzione della parte convenuta opposta, bensì con riguardo alla domanda spiegata dall'opponente di risoluzione consensuale, anch'essa respinta con la sentenza non definitiva.
Come già rappresentato nella sentenza non definitiva, l'oggetto dell'accertamento giudiziale deve a questo punto soffermarsi sulla sussistenza dei vizi denunciati dalla parte acquirente e posti a fondamento della domanda risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., cui si contrappone la domanda di pagamento del corrispettivo pattuito formulata in via monitoria dalla società convenuta, e reiterata anche in forma di condanna al pagamento del medesimo importo nell'ambito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (“…condannandola società al pagamento delle Parte_1
fatture n. 04/19 e 05/19per un totale di euro 78.493,81,oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n.
231/2002,respingendole eccezioni tutte sollevate da in quanto infondate in Parte_1
fatto e diritto…”). 8 Al riguardo, occorre premettere alcune brevi considerazioni in ordine al riparto dell'onere della prova in tema dei vizi della cosa nel contratto di compravendita, utili a orientare la decisione.
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale ovvero legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
di contro, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 in Corriere
Giur., 2001, 12, 1565; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). La disciplina dell'onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, laddove l'art. 1218 c.c. introduce una presunzione in deroga alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa;
es. l'avvenuto esatto adempimento). Nell'azione di adempimento, dunque, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere il debitore convenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - di regola dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. Sez. Unite, Sent. n. 13533/01; Cass., Sent. n. 9439/08; Cass., Sent. n. 15677/09;
Cass. Sent. n. 3373/10).
Ancora, in termini generali, giova ricordare come, di recente, le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi circa l'individuazione del soggetto tenuto a provarne l'esistenza (venditore o compratore), hanno affermato che, con particolare riguardo al riparto dell'onere della prova in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato
9 dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Sez. Unite, Sent. n.
11748/2019).
L'opzione ermeneutica che pone a carico del compratore l'onere di provare i vizi della cosa venduta soddisfa anche le esigenze di carattere pratico espresse dal principio della vicinanza della prova e si appalesa armonica rispetto alle analoghe elaborazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione.
Al riguardo, giova altresì osservare come l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta si distingua dall'azione di adempimento o di esatto adempimento della vendita per i presupposti e per gli effetti. Invero, la garanzia si riferisce solo ai vizi che esistevano già prima della conclusione del contratto e la relativa azione abilita normalmente il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, laddove ogni vizio posteriore alla conclusione del contratto può dar luogo solo all'esatto adempimento della obbligazione di consegnare e rendere esperibile l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, la quale prescinde dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia
(Cass. n. 4382 del 1985; Cass. n. 4980 del 1983; Cass. n. 1438 del 1974; di recente,
Cass. n. 33612 del 2022).
La prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava, quindi, sul compratore (Cass. n. 3413 del 1980; Cass. n. 2841 del 1974), in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto o alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redibitoria. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno e le regole probatorie enunciate dalla storica sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001 (Cass. n. 9960 del
10 2022; Cass., Sez. Un., 11748/2019 cit.; Cass. n. 18125 del 2013; Cass. n. 13695 del
2007).
In altri termini, è stato ritenuto che la consegna di una cosa viziata integri un inadempimento contrattuale, ma senza che ciò realizzi un'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni. Fondamentale è apparsa la valorizzazione dell'effetto traslativo e del funzionamento dei rimedi che la legge ad esse ricollega, che impone un superamento del concetto classico di inadempimento - inteso come inattuazione dell'obbligazione contrattuale - e il riconoscimento della possibilità di configurare vere e proprie anomalie dell'attribuzione traslativa.
La consegna della cosa viziata, pertanto, costituisce non inadempimento di un'obbligazione (di consegna o di individuazione), ma l'imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso, cosicché la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e, quindi, la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita (Cass., Sez. II, Sent. n. 14895 del 29.05.2023).
In particolare, il compratore, nell'avvalersi della garanzia, si trova a lamentare l'inadempimento di una precisa obbligazione del venditore (nella specie, quella contemplata dall'art. 1476, comma 1, n. 3) c.c.) e, conseguentemente, sul piano generale, deve ritenersi che, pur trattandosi di azione diversa dai vizi redibitori e dalla mancanza di qualità, tuttavia si tratta comunque di un'azione tipizzata in materia di compravendita, venendo sostanzialmente ricondotta nell'ambito del vizio o difetto del bene, che ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima sì da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, o che presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziali dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto
(nei sensi suddetti, si vedano, ex multis, Cass. n. 28419 del 2013; Cass. n. 10916 del
2011; Cass. n. 26953 del 2008; Cass. n. 9227 del 2005; Cass. n. 13925 del 2002; Cass. n.
11 2712 del 1999).
Vertendosi in tema di inadempimento del contratto di compravendita, dunque, la diversità di composizione e di struttura della cosa consegnata rispetto a quanto pattuito non assurge a precipuo elemento di identificazione del bene, che costituisce il parametro per distinguere la consegna di aliud pro alio dall'ipotesi di cui agli artt. 1492 e
1497 c.c., sempre che, come nel caso in esame, non risulti del tutto compromessa la destinazione all'uso considerato dalle parti.
Peraltro, come rilevato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, tra le due fattispecie vi è complementarità, in quanto la presenza di alcuni difetti o di talune qualità non implica necessariamente la non conformità della cosa venduta. Invero, ben può accadere che le imperfezioni della cosa venduta non impediscano alla stessa di essere utilizzata per il proprio scopo. Di qui la conseguenza che anche per questa azione, intesa nel senso di difetto di qualità, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, proprio perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali «azioni edilizie», riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione (Cass., Sez. II, Sent. n. 14895 del 29.05.2023).
In sostanza, nella prospettiva generale della questione in esame, deve osservarsi che, in effetti, non si verte propriamente nell'ipotesi di esercitare un singolo specifico potere, ma di far valere il diritto alla garanzia derivante dal contratto, rispetto al quale, perciò, non si frappongono ostacoli decisivi che impediscono l'applicabilità della disciplina generale della vendita.
All'esito della consulenza tecnica è emersa la sussistenza di gravi vizi della merce compravenduta che legittimano la pronuncia di risoluzione del contratto.
Il C.T.U. nominato, ing. con un elaborato motivato in modo Persona_4 approfondito ed immune da vizi logici, dopo aver provveduto ad un analitico esame della merce oggetto dei due ordinativi posti a fondamento della domanda monitoria ed 12 allo svolgimento di esami di laboratorio, ha così concluso:
“Nel rassegnare la presente relazione si ribadiscono le azioni compiute dallo scrivente per rispondere al quesito del Giudice:
· sono stati esaminati gli atti di causa;
· è stato effettuato il sopralluogo presso lo Stabilimento della;
Parte_1
· è stato effettuato un rilievo fotografico del prodotto oggetto di causa;
· sono state condotte indagini visive preliminari di comparazione;
· sono state effettuate analisi di laboratorio;
Si rileva che l'ordine 60/19 ha indicazioni sintetiche e commerciali, ciò nonostante il
prodotto, per quasi la totalità della fornitura, non risulta conforme per colorazione e per presenza di contaminanti (presenza di altri polimeri). L'ordine 78/19 ha indicazioni dettagliate, ma anche in questo caso la quasi totalità della fornitura, non risulta conforme per tipologia e per presenza di contaminanti (presenza di altri polimeri).
La non conformità dei prodotti è stata accertata mediante analisi DSC e FTIR/ATR con rapporto di prova n. 24-278 dal 20/09/2024 emesso dalla PlastLab Via dell'Artigianato, 2 10043
Orbassano (TO).
Alcuni campioni in particolare il PC 01, PC 12, PC 15, PC 18, AB 13 avrebbero, visivamente, caratteristiche di compatibilità con PC LL richiesto con l'ordine 60/19 ed Per_5 il campione AB02 avrebbe, visivamente, caratteristica di compatibilità con l ABS TERLURAN
NAT GP 35 richiesto con l'ordine 78/19, ma per entrambi i casi sarebbero necessarie ulteriori analisi di laboratorio atte a confermare la natura e le caratteristiche del prodotto”.
Il consulente, inoltre, nel riscontrare le osservazioni formulate alla bozza dell'elaborato dal consulente di parte acquirente, ha chiarito espressamente con precipuo riferimento ad una possibile compatibilità di parte dei prodotti compravenduti, che “la sola analisi visiva dei campioni esaminati “PC 01, PC 12, PC 15, PC 18 ed AB 13”, estratti singolarmente da ogni BIG-BAG, ha messo in evidenza una “similitudine” con il campione conforme “PC
MACINATO CLEAR” rappresentato alla pag. 73. Così come il campione “AB 02”, anch'esso estratto singolarmente dal BIG-BAG, ha evidenziato una “similitudine” con il campione conforme
13 (ABS) TERLURAN GP35 Naturale di pag. 75”, aggiungendo per quel che assume rilievo dirimente che “questa similitudine NON è sufficiente a garantire la conformità del prodotto, tan è stato chiarito che per una conferma sulla natura del polimero si rende necessaria un'ulteriore prova di laboratorio”.
La di non ha partecipato alle operazioni peritali né CP_1 Controparte_1 tanto meno si è dichiarata disponibile a svolgere ulteriori accertamenti di laboratorio rispetto a quelli effettuati, limitandosi a contestazioni generiche e come tali non idonee ad inficiare le conclusioni cui è pervenuto il consulente.
Quanto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio si osservi come la giurisprudenza di legittimità abbia a più riprese affermato che il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ribadendo come le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (cfr. tra le tante Cass. Cassazione Civile, Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13770; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016; Cass. sez. I, sentenza n. 5148 del
03.03.2011).
Nel caso di specie, le argomentazioni sviluppate dal CTU risultano pienamente condivisibili, in quanto non solo sono supportate da un'approfondita motivazione, ma si fondano anche sugli unici dati scientificamente emersi nel corso del giudizio.
Parimenti, l'ipotesi avanzata dalla parte convenuta — secondo cui la società acquirente avrebbe mal conservato i prodotti, alterato la fornitura originaria o addirittura sostituito parte della merce — si presenta in forma del tutto generica, priva di qualsiasi riscontro probatorio, e appare poco coerente con la natura stessa della fornitura.
14 Perché tale ricostruzione possa ritenersi plausibile, si dovrebbe infatti ipotizzare che la società opposta, al fine di ottenere la risoluzione del contratto, abbia sostituito integralmente i prodotti o acquistato altri beni privi delle caratteristiche richieste, al solo scopo di esibirli in sede di consulenza tecnica. Tale ipotesi, tuttavia, appare del tutto remota e, in ogni caso, non risulta minimamente dimostrata in sede processuale.
In definitiva, dunque, deve essere pronunciata la risoluzione per grave inadempimento della società venditrice del contratto di compravendita avente ad oggetto gli ordini di acquisto 60/19 relativo a “PC BLUISH MAC, PC RISTALLO MFI 20 mac, PC
LL MFI 10 mac, PC LL Granulo” per un valore di euro 34.793,41 e n.
78/19 relativo a “ABS Terluran nat. GP 35, SAN Kostil MFI 50 per un valore di €
43.700,40.
In tema di compravendita, si ha consegna di "aliud pro alio" che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.
Deve essere conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Dalla risoluzione del contratto conseguono gli effetti restitutori, sub specie di riconsegna della merce oggetto del contratto di compravendita, tuttavia non avendo la di formulato una specifica domanda, nulla può CP_1 Controparte_1 essere disposto in dispositivo.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della e sono liquidate, in applicazione dei Controparte_1 parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, della riunione dei due procedimenti, dello svolgimento della consulenza tecnica del valore del giudizio, applicando i parametri prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento (euro 52.001,00 ad euro
260.000,00). Deve altresì, essere riconoscono il rimborso della somma di € 2.537,60 corrisposta dalla società opponente per lo svolgimento delle analisi tecniche necessarie 15 per lo svolgimento della consulenza tecnica.
Vengono poste a carico della società opposta le spese per la consulenza tecnica così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1187/2021 R.G., alla quale è stato riunito il giudizio R.G.
2876/2021, così provvede:
accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 671 del 18.06.2021 emesso dal Tribunale di Ivrea;
dichiara la risoluzione per grave inadempimento della di CP_1 CP_1 del contratto di compravendita avente ad oggetto gli ordini di acquisto 60/19
[...] relativo a “PC BLUISH MAC, PC RISTALLO MFI 20 mac, PC LL MFI 10 mac,
PC LL Granulo” per un valore di euro 34.793,41 e n. 78/19 relativo a “ABS
Terluran nat. GP 35, SAN Kostil MFI 50 per un valore di € 43.700,40;
condanna la società al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che si liquidano in euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed € 2.537,60 per rimborso delle spese;
pone definitivamente le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico della società Controparte_1
Così deciso in Ivrea, il 26 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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