Sentenza 7 luglio 2016
Massime • 1
Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio per il risarcimento dei danni cagionati ad un neonato in occasione del parto, aveva disatteso i rilievi tecnici formulati dal CTU, secondo i quali gli interventi praticati durante il travaglio ed il parto non corrispondevano ai protocolli della corretta assistenza, senza indicare le ragioni per cui aveva ritenuto erronei tali rilievi, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi).
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ISSN 2385-1376 “Quanto all'apparenza della motivazione, la giurisprudenza di questa Corte afferma che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. “Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., risolvendosi nell'omesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2016, n. 13922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13922 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento