TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1113/2021 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Battipaglia (Sa) alla via Adige n. 90, presso lo studio dell'Avv. Mariapia Cerri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Costa Masnaga (Lc) alla Cadorna n. 18/c, presso lo studio dell'Avv. Marco Molteni che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta –
Conclusioni delle parti
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta e disattesa ogni domanda contraria:
- accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1967/2020, r.g. 4122/2020, per essere il credito infondato e comunque non provato, per i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare non provata la proposta domanda e che, pertanto, nulla è dovuto dalla
[...] alla e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1 CP_1
- condannare la al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto avvocato antistatario.”
Per l'opposta: “In via preliminare:
pagina 1 di 5 - Dichiarare la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto n. 1967/2020, R.G. 4122/2020, (previa, se necessaria, acquisizione anche d'ufficio per via telematica del relativo fascicolo dell'ingiunzione già prodotto da questa difesa), pubblicato in data 9 dicembre 2020 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Como, dott. Agostino Abate, con cui ingiungeva alla di pagare alla entro quaranta giorni dalla Parte_1 Parte_2 notifica, la somma di €. 24.025,35, oltre interessi ex D. Lgs n. 231/2002, dalla domanda (10 novembre 2020) al pagamento, spese, competenze (per €. 1.180,50= complessivi, di cui €. 900,00= per compenso, maggiorato del
15% per spese generali, oltre IVA e CPA ed eventuali, ulteriori occorrende), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e sussistendo – ad avviso di questa difesa – i presupposti di cui all'art.
648 c.p.c., in ragione di quanto sopra esposto.
In principalità: previe le declaratorie di legge e del caso, in ragione di tutto quanto sopra esposto, rigettare
l'opposizione ed ogni domanda in essa contenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto così come meglio descritto ed identificato al precedente punto;
- in ogni caso, condannare la con sede legale in 84091 Battipaglia (SA), Controparte_2 via Don. (c.f. ) a corrispondere alla (c.f. ), società con CP_3 P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 sede legale in 22040 Lurago d'Erba (CO), via degli Artigiani n. 23, in persona del socio amministratore e legale rappresentante , l'importo di €. 24.025,35, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs n. 231/2002 dal Controparte_4
10 novembre 2020 (data della domanda), quale pagamento delle fatture indicate nel decreto ingiuntivo opposto,
o, comunque, della diversa minor somma che dovesse risultare provata in ragione della fornitura eseguita, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, dalla domanda (10 novembre 2020), al saldo.
In punto spese:
- Con totale rifusione delle spese di grado, oltre oneri: IVA, se dovuta, C.P.A. e condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;”
Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la revoca del Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 1967/2020, emesso dal Tribunale di Como il 09.12.2020 a favore di per CP_1
l'importo complessivo di € 24.025,35 oltre agli interessi e spese legali, in relazione alla fornitura di attrezzature sportive esplicitate nelle fatture n. 60 del 15.04.2015 e n. 240 del 31.12.2015. A sostegno dell'opposizione ha dedotto che: Parte_1 Parte_1
- l'attrezzatura elencata nelle fatture azionate da non sarebbe di fatto mai stata consegnata e le CP_1
DDT relative alle fatture ingiunte riporterebbero delle sigle illeggibili non riconducibili al vettore e pertanto non sarebbero idonee a provare l'avvenuta consegna;
pagina 2 di 5 - l'email che l'opposta ha allegato a sostegno dell'ordine ricevuto, non sarebbe sufficiente a provare l'ordine e in ogni caso, il mittente della stessa, non aveva titolo per rappresentare la Persona_1 [...]
in quanto alla data dell'email, il presidente della società era il dott. Parte_1 Persona_2
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali.
Tempestivamente costituita in giudizio, l'opposta ha dedotto che:
- nell'anno 2015, aveva venduto ed installato attrezzature a corredo della struttura “palazzetto dello Parte_2 sport” di casa della Parte_1
- l'ordine era stato fatto tramite email dall'allora presidente della società opponente che ne indicava anche gli estremi per la fatturazione;
- dopo la scelta della merce da parte dell'opponente, l'opposta aveva provveduto a inviare la merce tramite corriere, mentre il personale di si era recato sul posto per installarla, configurarla e metterla a punto così Pt_2 come da indicazioni della;
Parte_1
L'opposta ha dunque concluso chiedendo in via preliminare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e in via principale il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda in essa contenuta, con conseguente condanna al pagamento dell'importo di € 24.025,35, oltre interessi di mora e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
- All'udienza del 17.02.2022 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte opposta su tutti i capitoli di prova, esclusi i nn. 2 e 4 rinviando all'udienza del 9.06.2022 per l'escussione del primo teste.
- All'udienza del 9.06.2022 il giudice, a seguito dell'escussione del primo teste, ha rinviato all'udienza del
17.11.2022 per l'escussione del secondo teste.
- All'udienza del 17.11.2022 dopo aver ascoltato il secondo teste, è stato predisposto il rinvio all'udienza del
7.02.2023 per l'escussione degli ultimi due testi, udienza a sua volta rinviata al 25.05.2023 a seguito della rinuncia della parte ad uno dei due testi.
- All'udienza del 25.05.2023, terminata l'escussione del terzo e ultimo teste, il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 30.01.2024 per la precisazione delle conclusioni in forma cartolare, assegnando alle parti i termini per il deposito di note scritte.
- All'udienza del 30.01.2024, il giudice ha assegnato i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
****
L'opponente ha agito in giudizio per la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 emesso nei propri confronti stante l'inesistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, deducendo di non aver mai né ordinato, né tantomeno ricevuto l'attrezzatura sportiva oggetto delle fatture azionate da parte CP_1
pagina 3 di 5 Tanto esposto, va innanzitutto rammentato che “In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da
lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto” (Cass. 14253/2024). Nel caso di specie, risulta già documentalmente provato che la suddetta attrezzatura è stata di fatto consegnata così come da DDT allegate dall'opposta e assemblata presso la struttura
“palazzetto dello sport” della Nondimeno, le testimonianze dei Parte_1 dipendenti della società opposta hanno potuto senza ombra di dubbio provare che non solo CP_1
l'attrezzatura è stata consegnata presso i luoghi di pertinenza della ma Parte_1 che gli stessi dipendenti si sono recati sul posto per il montaggio e il collaudo della stessa, processo questo che ha necessariamente implicato la collaborazione della , la quale se avesse avuto una chiara intenzione Parte_1 di non accettare l'attrezzatura, avrebbe di certo impedito il montaggio della stessa presso la propria struttura.
Deve pertanto ritenersi provata l'esistenza dell'accordo tra le parti ex art. 1327 c.c.
In tema di responsabilità contrattuale, va detto che il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 13533/2001;
Cass. 3373/2010).
Tanto esposto, deve ritenersi che l'attore abbia assolto ai propri oneri probatori e di allegazione, mentre la società convenuta, non ha di fatto dimostrato l'inesistenza del vincolo contrattuale di cui è parte, né ha provato alcuna contestazione antecedente al presente giudizio inerente alla consegna dell'attrezzatura che oggi si discute.
Non risulta agli atti, nemmeno alcuna eccezione o contestazione alle varie diffide con cui l'opposta ha intimato il pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
La domanda dell'opponente è pertanto infondata e merita di essere respinta.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in capo all'opponente “la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.”(Cass. SS.UU. 22405/2018). Nel caso in esame va in effetti rilevato che dai documenti allegati e dalle testimonianze offerte , l'opponente abbia di fatto ricevuto l'attrezzatura sportiva da pagina 4 di 5 parte dell'opposta ed è pacifico, poiché non contestato, che non abbia versato alcun importo a titolo di corrispettivo. Ciò denota, non solo l'elemento soggettivo della mala fede di chi ha accettato un'offerta senza però adempiere alla propria controprestazione, ma anche la pretestuosità dell'azione intrapresa con intento meramente dilatorio per sottrarsi all'adempimento della propria prestazione. Si ritiene pertanto che la domanda debba essere accolta e l'opponente debba essere condannato al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo nei loro confronti;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 al pagamento di € 3.000,000 a favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_2
a titolo di risarcimento danno ex art. 96 ;
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 alla refusione delle spese processuali a favore di che liquida in € 5.077,00 per compensi, Parte_2 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Como, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Riva
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1113/2021 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Battipaglia (Sa) alla via Adige n. 90, presso lo studio dell'Avv. Mariapia Cerri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Costa Masnaga (Lc) alla Cadorna n. 18/c, presso lo studio dell'Avv. Marco Molteni che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta –
Conclusioni delle parti
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta e disattesa ogni domanda contraria:
- accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1967/2020, r.g. 4122/2020, per essere il credito infondato e comunque non provato, per i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare non provata la proposta domanda e che, pertanto, nulla è dovuto dalla
[...] alla e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1 CP_1
- condannare la al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto avvocato antistatario.”
Per l'opposta: “In via preliminare:
pagina 1 di 5 - Dichiarare la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto n. 1967/2020, R.G. 4122/2020, (previa, se necessaria, acquisizione anche d'ufficio per via telematica del relativo fascicolo dell'ingiunzione già prodotto da questa difesa), pubblicato in data 9 dicembre 2020 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Como, dott. Agostino Abate, con cui ingiungeva alla di pagare alla entro quaranta giorni dalla Parte_1 Parte_2 notifica, la somma di €. 24.025,35, oltre interessi ex D. Lgs n. 231/2002, dalla domanda (10 novembre 2020) al pagamento, spese, competenze (per €. 1.180,50= complessivi, di cui €. 900,00= per compenso, maggiorato del
15% per spese generali, oltre IVA e CPA ed eventuali, ulteriori occorrende), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e sussistendo – ad avviso di questa difesa – i presupposti di cui all'art.
648 c.p.c., in ragione di quanto sopra esposto.
In principalità: previe le declaratorie di legge e del caso, in ragione di tutto quanto sopra esposto, rigettare
l'opposizione ed ogni domanda in essa contenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto così come meglio descritto ed identificato al precedente punto;
- in ogni caso, condannare la con sede legale in 84091 Battipaglia (SA), Controparte_2 via Don. (c.f. ) a corrispondere alla (c.f. ), società con CP_3 P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 sede legale in 22040 Lurago d'Erba (CO), via degli Artigiani n. 23, in persona del socio amministratore e legale rappresentante , l'importo di €. 24.025,35, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs n. 231/2002 dal Controparte_4
10 novembre 2020 (data della domanda), quale pagamento delle fatture indicate nel decreto ingiuntivo opposto,
o, comunque, della diversa minor somma che dovesse risultare provata in ragione della fornitura eseguita, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, dalla domanda (10 novembre 2020), al saldo.
In punto spese:
- Con totale rifusione delle spese di grado, oltre oneri: IVA, se dovuta, C.P.A. e condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;”
Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la revoca del Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 1967/2020, emesso dal Tribunale di Como il 09.12.2020 a favore di per CP_1
l'importo complessivo di € 24.025,35 oltre agli interessi e spese legali, in relazione alla fornitura di attrezzature sportive esplicitate nelle fatture n. 60 del 15.04.2015 e n. 240 del 31.12.2015. A sostegno dell'opposizione ha dedotto che: Parte_1 Parte_1
- l'attrezzatura elencata nelle fatture azionate da non sarebbe di fatto mai stata consegnata e le CP_1
DDT relative alle fatture ingiunte riporterebbero delle sigle illeggibili non riconducibili al vettore e pertanto non sarebbero idonee a provare l'avvenuta consegna;
pagina 2 di 5 - l'email che l'opposta ha allegato a sostegno dell'ordine ricevuto, non sarebbe sufficiente a provare l'ordine e in ogni caso, il mittente della stessa, non aveva titolo per rappresentare la Persona_1 [...]
in quanto alla data dell'email, il presidente della società era il dott. Parte_1 Persona_2
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali.
Tempestivamente costituita in giudizio, l'opposta ha dedotto che:
- nell'anno 2015, aveva venduto ed installato attrezzature a corredo della struttura “palazzetto dello Parte_2 sport” di casa della Parte_1
- l'ordine era stato fatto tramite email dall'allora presidente della società opponente che ne indicava anche gli estremi per la fatturazione;
- dopo la scelta della merce da parte dell'opponente, l'opposta aveva provveduto a inviare la merce tramite corriere, mentre il personale di si era recato sul posto per installarla, configurarla e metterla a punto così Pt_2 come da indicazioni della;
Parte_1
L'opposta ha dunque concluso chiedendo in via preliminare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e in via principale il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda in essa contenuta, con conseguente condanna al pagamento dell'importo di € 24.025,35, oltre interessi di mora e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
- All'udienza del 17.02.2022 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte opposta su tutti i capitoli di prova, esclusi i nn. 2 e 4 rinviando all'udienza del 9.06.2022 per l'escussione del primo teste.
- All'udienza del 9.06.2022 il giudice, a seguito dell'escussione del primo teste, ha rinviato all'udienza del
17.11.2022 per l'escussione del secondo teste.
- All'udienza del 17.11.2022 dopo aver ascoltato il secondo teste, è stato predisposto il rinvio all'udienza del
7.02.2023 per l'escussione degli ultimi due testi, udienza a sua volta rinviata al 25.05.2023 a seguito della rinuncia della parte ad uno dei due testi.
- All'udienza del 25.05.2023, terminata l'escussione del terzo e ultimo teste, il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 30.01.2024 per la precisazione delle conclusioni in forma cartolare, assegnando alle parti i termini per il deposito di note scritte.
- All'udienza del 30.01.2024, il giudice ha assegnato i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
****
L'opponente ha agito in giudizio per la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 emesso nei propri confronti stante l'inesistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, deducendo di non aver mai né ordinato, né tantomeno ricevuto l'attrezzatura sportiva oggetto delle fatture azionate da parte CP_1
pagina 3 di 5 Tanto esposto, va innanzitutto rammentato che “In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da
lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto” (Cass. 14253/2024). Nel caso di specie, risulta già documentalmente provato che la suddetta attrezzatura è stata di fatto consegnata così come da DDT allegate dall'opposta e assemblata presso la struttura
“palazzetto dello sport” della Nondimeno, le testimonianze dei Parte_1 dipendenti della società opposta hanno potuto senza ombra di dubbio provare che non solo CP_1
l'attrezzatura è stata consegnata presso i luoghi di pertinenza della ma Parte_1 che gli stessi dipendenti si sono recati sul posto per il montaggio e il collaudo della stessa, processo questo che ha necessariamente implicato la collaborazione della , la quale se avesse avuto una chiara intenzione Parte_1 di non accettare l'attrezzatura, avrebbe di certo impedito il montaggio della stessa presso la propria struttura.
Deve pertanto ritenersi provata l'esistenza dell'accordo tra le parti ex art. 1327 c.c.
In tema di responsabilità contrattuale, va detto che il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 13533/2001;
Cass. 3373/2010).
Tanto esposto, deve ritenersi che l'attore abbia assolto ai propri oneri probatori e di allegazione, mentre la società convenuta, non ha di fatto dimostrato l'inesistenza del vincolo contrattuale di cui è parte, né ha provato alcuna contestazione antecedente al presente giudizio inerente alla consegna dell'attrezzatura che oggi si discute.
Non risulta agli atti, nemmeno alcuna eccezione o contestazione alle varie diffide con cui l'opposta ha intimato il pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
La domanda dell'opponente è pertanto infondata e merita di essere respinta.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in capo all'opponente “la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.”(Cass. SS.UU. 22405/2018). Nel caso in esame va in effetti rilevato che dai documenti allegati e dalle testimonianze offerte , l'opponente abbia di fatto ricevuto l'attrezzatura sportiva da pagina 4 di 5 parte dell'opposta ed è pacifico, poiché non contestato, che non abbia versato alcun importo a titolo di corrispettivo. Ciò denota, non solo l'elemento soggettivo della mala fede di chi ha accettato un'offerta senza però adempiere alla propria controprestazione, ma anche la pretestuosità dell'azione intrapresa con intento meramente dilatorio per sottrarsi all'adempimento della propria prestazione. Si ritiene pertanto che la domanda debba essere accolta e l'opponente debba essere condannato al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo nei loro confronti;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 al pagamento di € 3.000,000 a favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_2
a titolo di risarcimento danno ex art. 96 ;
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 alla refusione delle spese processuali a favore di che liquida in € 5.077,00 per compensi, Parte_2 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Como, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Riva
pagina 5 di 5