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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/10/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Riunito oggi in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
Dott. ssa Ida Moretti PRESIDENTE relatore
Dott. ssa Vincenzina Andricciola GIUDICE
Dott. Vincenzo Landolfi GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 38-1/2025 R.G.A.V.G.,
TRA con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo 156, (CAP Parte_1
10121), Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale:
, Partita IVA: in persona del procuratore speciale;
P.IVA_1 P.IVA_2
RICORRENTE
E on sede in Benevento alla Via Ponticelli n. 16, codice fiscale e partita Controparte_1 iva – , in persona del legale rapp.te p.t.; P.IVA_3 Controparte_2
RESISTENTE avente ad oggetto: Ricorso per liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
FATTO
La parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale della dichiarando di essere sua creditrice della Controparte_1 complessiva somma di € 22.757,00 in virtù del decreto ingiuntivo esecutivo e del conseguente atto di precetto notificato alla parte debitrice (allegati al ricorso) e documentando le indagini patrimoniali, dalle quali emergeva che la società debitrice non ha beni e/o conti correnti contro i quali far valere il citato credito.
La società resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della
1 notifica del ricorso perfezionatasi il 20/04/2025 in modalità telematica (area Web).
Acquisiti dall' , dall' e Controparte_3 Controparte_4 dal Registro delle i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. CP_5
367 CCII, come richiesti con il decreto di fissazione della prima udienza, all'udienza del 17/09/2025 la parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo ed il G.D. rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente occorre dichiarare la propria competenza, giacchè il debitore ha il centro degli interessi principali ai sensi dell'art. 27 CCII, nel territorio della provincia di Benevento (come risulta dalla visura in atti).
Nonostante le documentate ragioni di parte ricorrente, dalla documentazione depositata dalle parti e da quella acquisita si evince la non sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente.
L , infatti, dichiarava la sussistenza di debiti tributari per Controparte_3 complessivi € 82,40 e l' dichiarava l'insussistenza di posizioni contributive CP_6 relative alla società con il codice fiscale indicato dalla ricorrente.
Sommando le tre debitorie documentate in atti – quindi - si giunge ad un debito di complessivi € 22.839,40, di talchè non sussistono i presupposti di cui all'art. 49, comma 5, CCII, per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Letti gli artt. 2, 49 e 121 CCII, pronunziando nel giudizio iscritto al n. 38-1/2025
R.G., così decide:
1. dichiara improcedibile il ricorso;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 27/10/2025
Il Presidente relatore/estensore
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatto con la collaborazione della dott.ssa Giuseppina Formato, funzionaria addetta all' CP_7
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