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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 18/06/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1075/24 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Tortorici, C.da Sceti Cirì n. 2 P.T., presso lo studio dell'Avv. Maria Cantali che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania
Sotgia giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di malattia
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.04.2024, parte ricorrente deduceva di aver espletato attività lavorativa alle dipendenze della ditta
[...]
, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per CP_3
l'anno 2022, per un totale di 51 giornate lavorative;
di stato ammalato nel periodo dal 10.01.2023 al 11.03.2023; di aver richiesto all' , CP_1 per tale periodo, la corresponsione dell'indennità di malattia, inviando la relativa certificazione;
che l' provvedeva a corrispondere al CP_1
ricorrente la somma di euro 310,00 a titolo di indennità di malattia, non indennizzando gli ulteriori giorni di malattia sino all'11.03.2023; che avverso il mancato pagamento della malattia veniva presentato in data 8.09.2023 ricorso amministrativo respinto con lettera del
27.11.2023 per i seguenti motivi “in relazione all'indennità di malattia dal 10.1.2023 al 11.3.2023 si rappresenta che in base al verbale d'accesso della visita di controllo del 24.1.2023 il medico di controllo ha giudicato il ricorrente in condizioni di riprendere il lavoro in data 27.1.2023”.
Ritenuta la infondatezza e pretestuosità del motivo addotto dall' , CP_1
parte ricorrente chiedeva dunque dichiararsi illegittima la trattenuta dell'indennità di malattia e condannarsi l' resistente alla CP_1
corresponsione della stessa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data CP_1
20.09.2024, evidenziando l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa viene discussa e decisa con la presente sentenza.
Nel merito, il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
A sostegno delle proprie ragioni l' resistente invoca la CP_2
normativa in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori
2 dipendenti. Ai sensi dell'art. 5, D.L. n. 463 del 1983, conv., con modificazioni, dalla L. n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza, o meno, dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento (Cass. 24681\16).
Nel caso di specie, il lavoratore non si sottraeva a tale obbligo, sottoponendosi a visita di controllo ex comma 5, eseguita in data
24.01.2023 e conclusasi con esito positivo circa la doverosa ripresa del lavoro con decorrenza 27.01.2023.
A decorrere dal 31/01/2023, il ricorrente otteneva nuove certificazioni mediche attestanti la prosecuzione dello stato di malattia, rilasciate in data 07/02/2023, in data 17/02/2023, in data 24/02/2023 ed in data
03/03/2023, con cui si disponeva la continuazione sino al 11/03/2023.
Ora, nel caso di certificato del medico curante in contrasto con quello emesso dal medico in sede di visita fiscale di controllo, il giudice deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire quale delle contrastanti certificazioni sia maggiormente attendibile. (cfr ordinanza Cass. n. 14725/2024).
Premesso ora che il giudizio prognostico del medico di medicina generale ha lo stesso valore probatorio di quello del medico fiscale bisogna osservare quanto segue. Nel caso che il medico fiscale riduca la prognosi già certificata dal medico curante o chiuda il periodo di malattia come di fatto accaduto nel caso in esame, il medico curante si pone in conflitto se rilascia un certificato di continuità di malattia perché pone in discussione la contemporanea e divergente valutazione del collega ritenendola implicitamente erronea. Se invece il medico curante rilascia un nuovo certificato di malattia che attesta una ricaduta o la riacutizzazione della sintomatologia invalidante, rilevata e circostanziata in un momento successivo a quello della valutazione
3 effettuata dal medico fiscale, la formulazione di due prognosi diverse, purchè in tempi orari diversi e nel rispetto della verità dei fatti, appare plausibile, logicamente compatibile con la possibile evoluzione del caso e quindi non solleva un conflitto di contenuti tra i due certificati che potrebbe indurre un contenzioso amministrativo oneroso e giustificabile solo in caso di errore diagnostico e prognostico del tutto evidente e dimostrabile. Poste tali coordinate si ha che, nel caso di specie, a fronte della valutazione del medico fiscale del 24.01.2023, i successivi certificati rilasciati dal medico curante, che non contengono alcun accertamento di ricaduta o riacutizzazione della malattia ma si limitano a prevederne la continuità, si pongono in netto ed immotivato contrasto con il giudizio del medico dell' . CP_1
Tuttavia, anche alla luce della tipologia della patologia lamentata
(dorsolombalgia) non può escludersi che l'originaria prognosi fosse comunque frutto di una valutazione non necessariamente certa al
100% e che le circostanze del caso concreto avrebbero potuto determinare un mutamento rispetto ai giorni di prognosi, aumentati alla luce dello status dell'assicurato e delle visite effettuate dal medico di base.
Ancora, i certificati che sono stati prodotti comunque certificano come inizio della malattia la data del 10 gennaio 2023, non potendosi individuare una “nuova” patologia, come indicato dall'Istituto.
Né, difatti, l' ha attivato i propri poteri di controllo sulla CP_1
situazione specifica.
Per quanto osservato va riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire della indennità di malattia per tutto il periodo di sospensione ovvero dal 27.01.2023 sino al 11.03.2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss, modificazioni, parametri minimi stante la
4 semplicità delle questioni, esclusione fase istruttoria e con distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
, con ricorso depositato in data 10.04.2024 nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i CP_1
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara il diritto del ricorrente a fruire della indennità di malattia per tutto il periodo di sospensione ovvero dal 27.01.2023 sino al
11.03.2023.
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Patti, 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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