Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Cagliari
Sezione Civile
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 222 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Emanuele Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione di primo grado,
appellante
contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Fausto Argiolas, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di primo grado,
appellato
All'udienza del 23-05-2025 la causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2877/22 il Tribunale di Cagliari accoglieva in parte la domanda proposta da
[...]
nei confronti della condannando la convenuta al pagamento in favore CP_1 Parte_1
dell'attore della somma di euro 3.437,31 a titolo di corrispettivo residuo dovuto e di interessi di mora maturati per la somministrazione dei pasti agli ospiti della struttura di accoglienza dei rifugiati gestita dalla le spese processuali erano poste a carico della convenuta. Parte_1
Premesso di aver emesso la fattura n. 131/2016 di euro 9.100,00 (di cui euro 5.200,00 per l'acquisto dei materiali ed euro 3.900,00 per la manodopera), pari all'importo non ancora versato per il servizio reso dal 1°-09-2016 al 27-09-2016, l'attore chiedeva il pagamento della somma fatturata, oltre interessi moratori.
La convenuta assumeva a sua volta di aver provveduto al pagamento di euro 11.700,00 sul corrispettivo totale di euro 13.996,50 dovuto per la prestazione svolta dall'attore a far data dal mese di luglio 2016, di cui euro 4.000,00 a titolo di remunerazione del servizio prestato nel mese di settembre 2016, e si dichiarava pronta a corrispondere il saldo di euro 2.296,50.
Il tribunale, applicando il principio generale in materia di prova dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale, prendeva atto della pacifica conclusione tra le parti di un contratto di somministrazione per il periodo indicato dall'attore nonché del costo di euro 2,58 per ciascuno dei n. 2442 pasti serviti dal nel periodo 1-09-2016/27-09-2016, indi calcolando la somma ancora dovuta in euro Pt_2
3.437,31 (ivi compresi gli interessi di mora) previa detrazione dei due acconti di euro 2.000,00 versati dalla società , che l'attore riferiva invece al catering eseguito nei precedenti mesi di luglio e Pt_1
agosto.
Avverso detta decisione ha proposto appello la deducendo un'errata lettura delle Parte_1
risultanze istruttorie laddove il primo giudice tralasciava di conteggiare il pagamento di euro 2.296,50
eseguito in favore dell'attore all'udienza del 12-09-2018 così estinguendo integralmente il debito residuo verso la controparte. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado per cessazione della materia del contendere, con conseguente non debenza delle spese processuali liquidate in primo grado.
L'appellato ha resistito all'impugnazione.
L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Va osservato in primo luogo che l'appellato non ha proposto appello incidentale in ordine all'imputazione di pagamento dei due acconti di euro 2.000,00 alle prestazioni svolte nel mese di settembre invece che ai precedenti mesi di luglio e agosto, come dal medesimo sostenuto (v. memoria ex art. 183 c.p.c.) e neppure relativamente al percorso argomentativo posto dal tribunale a fondamento della individuazione del numero dei pasti somministrati nel periodo 1-09-2016/27-09-2016 ed al costo concordato per cadauno.
Dal canto suo, l'appellante non ha impugnato il riconoscimento degli interessi di mora, come da domanda, sull'importo residuo determinato dal tribunale per sottrazione dalla somma dovuta (euro
6.300,36) per i 2.442 pasti ad euro 2,58 cadauno somministrati nel mese di settembre, detratti gli acconti versati (euro 6.300,36 – euro 4.000,00 = euro 2.300,36).
Ne deriva che sulla differenza di euro 2.300,36, calcolata dal primo giudice a titolo di corrispettivo ancora dovuto al settembre 2016, vanno conteggiati gli interessi commerciali di mora fino al 12-09-
2018, data del pagamento pacificamente eseguito da parte della convenuta dell'ulteriore importo di euro 2.296,50.
Sommando gli interessi moratori così calcolati, pari ad euro 362,51, al capitale ancora dovuto a quella data, risulta la società alla data del 12-09-2018 era debitrice della somma di euro 2.662,87 Pt_1
(capitale + interessi); detraendo da tale importo quanto versato dalla convenuta a tale data,
imputandolo prima agli interessi, si ottiene un debito residuo per capitale pari ad euro 366,37
(2.662,87 – 2.296,50), sul quale devono essere conteggiati gli interessi moratori dal 13-09-2018 sino al soddisfo. La sentenza di primo grado va dunque riformata, determinando in complessive euro 366,37, oltre interessi commerciali di mora dal 13-06-2018 al saldo, l'importo ancora dovuto da per il Parte_1
titolo in oggetto.
Considerando l'esito della lite e tenuto conto del minimo debito residuo, le spese processuali di entrambi i gradi devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale riforma della sentenza n. 2877/22 del Tribunale di Cagliari, che nel resto si conferma, condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Parte_1
di della somma di euro 366,37, oltre interessi commerciali di mora dal 13- Controparte_1
06-2018 al saldo;
2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Cagliari il 23-05-2025
Il Presidente
Dott. M.Teresa Spanu