Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcella Dragotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. -OMISSIS-, provvedimento con il quale il Comune di Carini ordina la demolizione e messa in pristino opere edili, prat. -OMISSIS-, relativamente all'immobile sito in -OMISSIS-;
- del preavviso di diniego della sanatoria datato 13/04/2023 e del diniego della concessione in sanatoria del 29/09/2023 mai notificati, ma richiamati nell'ordine di demolizione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/10/2024:
- dell’ordinanza n-OMISSIS- (pratica -OMISSIS-), notificata il 15/07/2024, con il quale il Comune di Carini ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione -OMISSIS- e disposto l’acquisizione dell’intera particella n. -OMISSIS-;
- dell’ordinanza n.-OMISSIS- (pratica -OMISSIS-), notificata il 15/07/2024, con il quale il Comune di Carini ha irrogato e ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000 per l’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione -OMISSIS-;
- ove necessario e per quanto di ragione, del “Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie agli autori degli abusi edilizi in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.-OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. RT AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza di condono edilizio ex L. n. 724/1994, prot. n. -OMISSIS-, la sig.ra -OMISSIS- nella qualità di precedente proprietaria dell’immobile oggetto del presente giudizio, chiedeva al Comune di Carini la concessione in sanatoria per una villetta unifamiliare sita in -OMISSIS-ed identificata in catasto al foglio n. -OMISSIS-, costruita su un lotto di terreno ricadente su verde agricolo (-OMISSIS-).
Il Comune di Carini provvedeva a certificare la congruità dell’oblazione versata (come da certificato di congruità ad arte dell’U.T.C. rilasciato in data 27/11/1996).
In data 13/04/2023, tuttavia, il Comune di Carini adottava un preavviso di diniego, contestando la realizzazione di successivi ampliamenti non rientranti nella domanda di condono edilizio e contestualmente diffidando i coniugi -OMISSIS- (attuali proprietari dell’immobile) a produrre documentazione relativa all’edificio, aggiornata agli eseguiti interventi di ripristino.
In mancanza di riscontro, l’Amministrazione adottava il diniego della concessione in sanatoria del 29/09/2023, a cui seguiva l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
Con il presente ricorso, i coniugi -OMISSIS-hanno impugnato l’ordinanza di demolizione, unitamente al provvedimento di diniego del condono e al prodromico preavviso di rigetto/atto di diffida ad integrare la documentazione, articolando i seguenti motivi di censura:
I) INESISTENZA DELLA NORMA ATTRIBUTIVA DEL POTERE. NULLITÀ PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE (ART. 21-SEPTIES, L. N. 241/1990). ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO D’ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA ;
II) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA ;
III) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO D’ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. INVALIDITA’ DERIVATA ;
IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU). ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. DIFETTO D’ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE .
A fronte della successiva inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione, il Comune di Carini ha poi adottato i seguenti atti:
- l’ordinanza n-OMISSIS- (pratica -OMISSIS-), notificata il 15/07/2024, con il quale l’Amministrazione ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione -OMISSIS- e previsto l’acquisizione dell’intera particella n. -OMISSIS-;
- l’ordinanza n.-OMISSIS- (pratica -OMISSIS-), notificata il 15/07/2024, con il quale il Comune di Carini ha irrogato e ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000 per l’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato le predette ordinanze, deducendone l’illegittimità per vizi derivati e propri, come di seguito rubricati:
I) INVALIDITÀ DERIVATA ;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, D.P.R. N. 380/01, NONCHÈ DEGLI ARTT. 1 E 3, L. N. 241/90 E ARTT. 1 E 3 DELLA L.R. N. 7/2019. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ MANIFESTA ;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 36 L.R. N. 71/1978, NONCHÉ DEGLI ARTT. 29 E 31 DEL D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23 L.R. N. 37/85, DELL’ART. 40 L. 47/85, COME MODIFICATO DALL’ART. 17 L.R. 26/86. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA ;
IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 31 D.P.R. N. 380/01. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 L. N. 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ ;
V) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM E DELL’ART. 4 DEL PROTOCOLLO N. 7 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 13 (CEDU), DELL’ART. 50 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA E DEGLI ARTT. 649 C.P.P. E 2909 C.C. E 324 C.P.C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS. CONTRAD-DITTORIETÀ CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 35 D.P.R. N. 380/01 E SS.MM.II. E DELL’ART. 1 DELLA L.R. 10-8-2016 N. 16. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 L.N. 241/90 E 8 L.R. N. 10/1991. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 13, 17 E 18 L. 2-2-1974 N. 64. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 11, 25, 27, 41, 42, 43, 97, 117, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ;
VI) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9 e 10, L. REG. SIC. 21/05/2019 N. 7, E DEGLI ARTT. 7 e 8, L. 07/08/1990 N. 241. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE .
Il Comune di Carini si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, del quale ha dedotto l’infondatezza.
All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso introduttivo, avente a oggetto la diffida a integrare la documentazione, il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione sopra ricordati, non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Col primo motivo i ricorrenti deducono la nullità, per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies, L. 241/1990, del preavviso di diniego/atto di diffida, con cui l’amministrazione avrebbe ingiunto la demolizione di tutte quelle opere edili asseritamente realizzate dopo la presentazione della domanda di sanatoria. Infatti, non esiste nel nostro ordinamento giuridico una norma che attribuisca all’Amministrazione comunale (o qualsiasi altra Autorità) il potere di richiedere l’integrazione documentale di una istanza di condono ex L. n. 724/1994 (o di qualsiasi altra istanza) subordinandola alla preventiva demolizione di presunti “ ampliamenti non oggetto di condono ”.
Il motivo non è suscettibile di favorevole apprezzamento, in quanto muove da una equivoca ricostruzione della natura e degli effetti dell’atto impugnato (preavviso di rigetto/diffida), dai quali si pretende ricavare profili di invalidità derivata del provvedimento finale di diniego della richiesta di condono.
In proposito, occorre rilevare che la diffida a integrare la documentazione relativa a una domanda di condono edilizio, anche in questo caso, è un atto avente natura endoprocedimentale contro cui non è autonomamente esperibile l’azione di annullamento e che, come già precisato dalla Sezione in un caso analogo, l’invito a demolire gli ampliamenti “successivi” contenuto nella nota non costituisce esercizio di potestà sanzionatoria ai sensi dell’art. 31, d.p.r. 380/2001 (o, come paventato nel primo motivo di ricorso, di un potere extra ordinem ), risolvendosi in un mero avviso bonario – compatibile con una ordinata interlocuzione procedimentale condotta alla stregua dei principi di collaborazione e buona fede (art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990) – affinché il privato rimuova spontaneamente le difformità segnalate, in ipotesi ostative al rilascio del titolo edilizio in sanatoria (cfr. T.A.R. Palermo, Sezione V, sentenza 09/10/2025, n. 2206).
Da qui l’infondatezza della censura.
Parimenti, i ricorrenti non possono dolersi della misura, a loro dire “ esigua ”, del termine di 90 giorni concesso dall’Amministrazione per integrare gli elaborati progettuali “ aggiornati ” alla post-demolizione, giacché il provvedimento di diniego del condono è stato concretamente adottato dopo più di cinque mesi dall’atto di diffida (considerato che la diffida è del 13/04/23 e il provvedimento finale del 29/09/23) ed entro questo ampio margine temporale i ricorrenti non hanno dato dimostrazione della loro volontà di eseguire (o almeno intraprendere) i lavori di ripristino indicati dall’amministrazione ai fini dell’assentibilità della domanda di sanatoria.
Fuorviante è altresì la prospettazione secondo cui l’Amministrazione, con l’impugnato atto di diffida, avrebbe richiesto ai ricorrenti di modificare l’oggetto dell’istanza di condono come originariamente presentata. È vero piuttosto il contrario, in quanto con la diffida a integrare la documentazione dopo la demolizione degli ampliamenti successivi, l’amministrazione ha chiesto ai ricorrenti di riportare lo stato dei luoghi proprio alla situazione esistente al tempo della presentazione dell’istanza di condono affinché quest’ultima potesse essere valutata ed eventualmente accolta. Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, al quale il Collegio intende dare continuità, l’esecuzione di opere non autorizzate nel corso del procedimento di sanatoria determina l’improcedibilità dell’istanza, salvo che si tratti di meri interventi di completamento, espressamente previsti dall’art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985).
Secondo questa lettura, le modifiche sopravvenute incidono direttamente sull’oggetto del potere valutativo dell’Amministrazione, impedendole di verificare se quanto dichiarato in sede di istanza corrisponda allo stato dei luoghi (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Palermo, sez. V, 23/04/2025, n. 891) e determinando per ciò solo l’improcedibilità dell’originaria domanda (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 727 del 23 gennaio 2024). Viceversa è minoritario in giurisprudenza l’indirizzo al quale il ricorrente affida le sue doglianze e secondo cui la realizzazione di opere ulteriori non determina, di per sé, l’inammissibilità dell’istanza di sanatoria, purché l’intervento originario risulti ancora materialmente riconoscibile e autonomamente valutabile, dovendosi in caso di risposta affermativa procedere all’esame della sua sanabilità e riservare invece una distinta valutazione, anche sanzionatoria, agli interventi successivi (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 3943/2015).
Data l’infondatezza delle censure rivolte contro l’atto preliminare di diffida/preavviso di diniego, nessuna invalidità derivata – contrariamente a quanto dedotto col secondo motivo di ricorso – viene ad affliggere conseguentemente, sotto i sopra riferiti profili, il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione.
Col terzo motivo si assume che il diniego di condono, adottato dopo ventotto anni dall’istanza di sanatoria, avrebbe impedito ai ricorrenti di usufruire del condono del 2003, rilevandosi in proposito che “ Nella fattispecie il provvedimento […] fa questione solo dell’asserito ampliamento sul prospetto nord, ampliamento del locale accessorio esterno sui prospetti nord e est oltre ad ulteriore corpo esterno situato sul confine sud del terreno, tutti non oggetto della domanda di condono, circostanza che, ove vera, precludeva il condono del 1994, ma non precludeva il condono successivo del 2003, a cui gli interessati non hanno potuto accedere a causa dei ritardi del Comune ”.
La tesi non è persuasiva.
Nella fattispecie non si controverte, invero, di un rigetto dell’istanza di condono motivato sulla base della mera non riconducibilità dell’intervento da condonare alla finestra temporale (opere ultimate entro 31 dicembre 1993) di cui alla L. 724/1994 (art. 39), bensì di un diniego dovuto alla successiva realizzazione di ampliamenti abusivi non rientranti nell’oggetto della domanda di condono edilizio già presentata. I ricorrenti non possono seriamente sostenere che il ritardo nel provvedere sull’originaria domanda di condono abbia impedito agli stessi di sfruttare la legge di condono del 2003 per gli ampliamenti successivamente eseguiti, perché per questi ulteriori ampliamenti i ricorrenti avrebbero dovuto presentare in ogni caso una nuova istanza di condono edilizio sulla base della nuova disciplina condonistica, indipendentemente dall’esito della prima istanza che riguardava solo il manufatto originario al netto degli ampliamenti successivamente realizzati.
Col quarto motivo viene dedotta, relativamente alla sanzione demolitiva, la violazione dell’art. 8 CEDU (diritto alla casa), come interpretato dalla sentenza “Ivanova” della Corte EDU del 21 aprile 2016.
Anche tale censura è infondata.
Quanto alla irrogazione della misura ripristinatoria, secondo la giurisprudenza condivisa di questo Tribunale, il diritto all'abitazione non ha portata tale da rendere illegittimi gli ordini di demolizione degli abusi, non comportando le esigenze abitative il diritto “assoluto” a fruire di un immobile abusivo solo perché casa familiare, essendo tale ordine doverosa espressione del diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato (tra tante, T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. II, 02/03/2023, n. 665).
Fa eccezione, entro certi limiti, il c.d. abuso di necessità, i cui rigorosi presupposti vanno dimostrati da chi lo invoca per opporsi all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 10/05/2024, n. 4247). Invero, secondo la citata pronuncia del Consiglio di Stato, il principio dispositivo che governa il giudizio amministrativo demanda alla parte ricorrente la dimostrazione, almeno sub specie di principio di prova, che l’atto impugnato è viziato da difetto di proporzionalità, individuando i contrapposti valori, non riducibili alla mera tutela della proprietà, che sarebbero stati lesi dalla sua adozione. In particolare, allorché si invochi l’abuso di necessità, occorre provare alcuni elementi sintomatici (relativi non solo all’oggettiva destinazione del bene ad esigenze abitative, ma altresì a fattori inerenti alla situazione soggettiva dell’autore dell’illecito, quali l’età anagrafica avanzata, la povertà o comunque il basso reddito), enucleati dalla giurisprudenza penale di legittimità (cfr. Cass. pen., n. 15141/19; n. 7127/22; n. 423/2020) e atti a evidenziare che l’immobile di cui sia ingiunta la demolizione sia effettivamente adibito dal responsabile a casa familiare e che non vi siano soluzioni alternative alle proprie esigenze abitative (in questi termini, T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. V, sentenza 10/10/2025, n. 2214).
Nel caso di specie, i ricorrenti non solo non hanno allegato alcuno dei suddetti elementi sintomatici concernenti la loro situazione socio-economica precaria, ma a parere del Collegio il fatto stesso che i ricorrenti risiedono attualmente a -OMISSIS- è indicativo della mancata destinazione dell’immobile oggetto dell’ingiunzione di demolizione ad abitazione principale e, a fortiori, dell’insussistenza di una effettiva emergenza abitativa in ipotesi derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
Dall’esame dei motivi di ricorso risulta conclusivamente l’inesistenza dei dedotti profili di censura a carico del provvedimento di diniego del condono e della susseguente ordinanza di demolizione.
Passando ora ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti, emergono tuttavia alcuni profili di illegittimità dell’ordinanza di acquisizione dell’immobile abusivo e dell’area pertinenziale al patrimonio comunale e della contestuale ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura massima di € 20.000 prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.p.r. n. 380/2001.
Deve escludersi evidentemente, dato l’esito del ricorso introduttivo, l’invalidità derivata dei provvedimenti gravati di motivi aggiunti dall’invalidità dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo (motivo I del gravame aggiuntivo).
È invece fondato il secondo motivo col quale si deduce l’illegittimità, per violazione dell’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001, dell’ordinanza n-OMISSIS- nella parte in cui, senza spiegarne i motivi, essa ha disposto l’acquisizione al patrimonio del comune dell’intera particella -OMISSIS-, “ con superficie catastale complessiva di mq 503 ”.
L’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001, dando continuità a quanto già previsto dall’art. 7, comma 3, L. 47/1985, dispone: “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”.
Come chiarito in giurisprudenza, “ costituisce ius receptum che l'acquisizione gratuita prevista dal succitato art. 31 opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito nell'ordinanza di demolizione, con la conseguenza che il formale accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione ha solo valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, cosicché la sua notifica all'interessato ha un'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà. Peraltro, detto effetto acquisitivo di diritto è automatico per le opere abusive e la loro area di sedime, mentre richiede una specificazione, sulla base di adeguata motivazione, per quanto riguarda le aree ulteriori. In proposito, va sottolineato che, mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all'estensione) deve essere giustificata dall'esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi, che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che l'autorità comunale intende apprendere (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 11 ottobre 2023 n. 16; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 aprile 2021 n. 3171; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 giugno 2019 n. 3916; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 27 maggio 2013 n. 2761). Più in particolare, va detto che l'applicazione della norma in esame postula per l'amministrazione comunale l'obbligo di esplicitare le modalità di calcolo (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con le quali si perviene all'individuazione di tale area ulteriore, sicché l'amministrazione procedente è tenuta ad indicare la classificazione urbanistica e il relativo regime per l'area oggetto dell'abuso edilizio e, quindi, a sviluppare (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili), il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, disponendone comunque l'acquisizione - laddove dovesse risultare una superficie superiore - nel limite massimo del decuplo dell'area di sedime (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 24 gennaio 2022 n. 446; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 11 dicembre 2020 n. 6071) ” (T.A.R. Napoli Campania sez. III, 2/01/2025, n. 40).
Nel caso di specie, invece ci si limita a disporre sic et simpliciter l’acquisizione dell’intera particella -OMISSIS-, “ con superficie catastale complessiva di mq 503 ”, ma non è possibile evincere dall’ordinanza quanta parte della particella acquisita dal Comune sia effettivamente occupata dall’opera abusiva né in base a quali calcoli e parametri sia stata accertata l’esatta estensione dell’area “ necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive ” e neppure se sia rispettato il rapporto 1/10 tra area di sedime e pertinenza urbanistica. Inoltre, l’ordinanza impugnata è priva di qualsiasi motivazione in ordine alla ritenuta necessità di acquistare l’intera particella di proprietà dei ricorrenti.
Similmente, con riferimento all’ordinanza n.-OMISSIS-, appare fondato il quarto motivo di censura con il quale si deduce l’illegittimità della sanzione pecuniaria determinata nella misura massima (20.000 €) per violazione dell’art. 31, comma 4-bis, T.U. (non constando che l’abuso insista su area vincolata), per violazione del principio di proporzionalità nonché per difetto di motivazione ed istruttoria, giacché, nel richiamare il Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 94/2018, l’ordinanza descrive differenti parametri per il calcolo della sanzione (“€/mq 70 o €/mq 40”) senza però specificare quale abbia applicato e soprattutto senza fornire al privato alcun concreto conteggio per poter verificare la correttezza (anche aritmetica) della quantificazione della sanzione.
È palese il difetto di motivazione che affligge l’ordinanza in oggetto, poiché il rinvio all’art. 3, comma 2, lett. c) del Regolamento per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie agli autori degli abusi edilizi in caso di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione, approvato con delibera del consiglio comunale n. 94/2018, non è da solo sufficiente a dare contezza degli elementi sopra indicati e a consentire la verifica dell’iter logico seguito dalla p.a. nella quantificazione della sanzione.
Da quanto detto deriva l’illegittimità, sotto il profilo squisitamente istruttorio-motivazionale, delle ordinanze impugnate, senza che peraltro rilevi l’omessa comunicazione di avvio del procedimento diretto a sanzionare la mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione (motivo VI), atteso il carattere strettamente vincolato e conseguenziale dei provvedimenti in esame e dovendo ritenersi “ implicita nell'ordinanza di demolizione la comunicazione di avvio del procedimento volto all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e all'applicazione della sanzione amministrativa, laddove reca l'avviso che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata irrogata la sanzione pecuniaria e disposta l'acquisizione dei beni ex art. 15, l. reg. Lazio n. 1/2008 ” (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 2/03/2022, n. 2483).
Il Collegio ritiene, non di meno, di dover disattendere le censure (motivi III e V) con le quali si contesta radicalmente il potere dell’amministrazione comunale di irrogare le sanzioni (acquisitiva e pecuniaria) previste dall’art. 31, d.p.r. 380/2001 in ragione del tempo di consumazione dell’abuso edilizio nonché la legittimità del cumulo delle due risposte sanzionatorie conseguenti all’inottemperanza dell’ordine di demolizione.
Procedendo con ordine, col terzo motivo i ricorrenti deducono l’inapplicabilità, ratione temporis , delle sanzioni (acquisizione al patrimonio e sanzione pecuniaria) previste dall’art. 31, d.p.r. 380/2001 e richiamano a questo proposito la sentenza del T.A.R. Palermo n. 1597 del 15 settembre 2005.
In quella occasione il T.A.R. rilevò in effetti che ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della L. Reg. n. 37/1985 (sostitutivo degli artt. 32 e 33 della L. 47/1985) “per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo ” (ossia in ipotesi di vincoli di inedificabilità assoluta imposti da leggi statali o regionali, etc.), “ si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate ”, ma tale principio è stato affermato con rifermento a opere abusive realizzate prima della entrata in vigore della L. 47/1985 e già interamente sanzionate in base alla normativa previgente.
Il caso in esame è completamente diverso. Qui infatti si discute di un abuso edilizio di cui i ricorrenti non indicano la data di realizzazione, ma che plausibilmente è stato realizzato dopo l’entrata in vigore della l. 47/1985, se è vero che la dante causa ha avviato la pratica di sanatoria sulla base della c.d. legge sul secondo condono (L. 724/1994, il cui art. 39, comma 1 prevede: “ Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi ”).
È fuori di dubbio che nel caso di specie trovino applicazione le sanzioni previste dall’art. 7, L. 47/1985, che già prevedeva l’acquisizione al patrimonio comunale, rispetto alla quale l’art. 31, d.p.r. 380/2001 si pone in continuità. Inconferente è in ogni caso il richiamo all’art. 23, ultimo comma, della L. Reg. n. 37/1985 (sostitutivo degli artt. 32 e 33 della L. 47/1985), relativo alle opere non suscettibili di condono realizzate in area vincolata, evenienza che non consta nella presente vicenda giudiziaria.
Con riferimento alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, d.p.r. 380/2001 (sanzione introdotta dal legislatore nel 2014 accanto alla sanzione dell’acquisizione al patrimonio in precedenza prevista), la stessa – al pari della sanzione acquisitiva – è diretta a sanzionare un illecito di natura omissiva consistente nell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, per la cui applicazione valgono i principi enunciati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023.
La natura autonoma dell’illecito in esame rispetto all’abuso edilizio a monte ne impone invero l’applicazione tutte le volte in cui i relativi presupposti emergano successivamente all’entrata in vigore della relativa previsione (L. n. 164 del 2014). Nessun dubbio sussiste pertanto circa la sua irrogabilità nel caso di specie, visto che l’illecito omissivo sanzionato si è consumato decorsi novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione rimasta inadempiuta (che è del 2023) e, quindi, nel vigore della disciplina sanzionatoria concretamente applicata. Non può dirsi violato nella fattispecie il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, il quale comporta piuttosto come conseguenza solamente che “ la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della L. n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore ” (Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 16/2023, § 41, lett. e).
Col quinto motivo, infine, si deduce l’illegittimità, per violazione del principio del ne bis in idem , sancito all’art. 4, Prot. n. 7 CEDU e all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea - Trattato di Nizza, del comma 4 bis dell’art. 31 del Testo Unico in materia edilizia il quale prevede, in caso di “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, una ulteriore sanzione pecuniaria che si aggiunge alla sanzione (reale) della demolizione e all’acquisizione al patrimonio comunale (per un totale di tre distinte risposte sanzionatorie per un medesimo fatto).
Il motivo è infondato, in primo luogo perché, come chiarito dalla Plenaria (sentenza n. 16/23, § 19.5), tanto la sanzione acquisitiva quanto quella pecuniaria colpiscono un illecito autonomo e ulteriore rispetto a quello già sanzionato dalla misura ripristinatoria di carattere reale rimasta inadempiuta, sicché è a priori esclusa la possibilità giuridica di cumulo delle sanzioni considerate rispetto alla sanzione demolitoria già in precedenza irrogata rispetto a un primo illecito, consistente nell’esecuzione di un’opera abusiva.
A tutto concedere, il problema del cumulo si porrebbe con riguardo all’acquisizione al patrimonio e alla sanzione pecuniaria, trattandosi di due sanzioni tese a colpire il medesimo illecito di carattere secondario consistente nell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Tuttavia, anche qui, il carattere sproporzionatamente afflittivo del cumulo di sanzioni deve essere escluso alla luce della ratio della misura pecuniaria che, come evidenziato dalla Plenaria (§ 20.4), riposa nella scarsità delle risorse economiche di cui dispongono ordinariamente i Comuni per l’esecuzione in danno dell’ordinanza di demolizione non eseguita spontaneamente e tenuto conto della finalizzazione dei proventi della sanzione, i quali, ai sensi del comma 4 ter dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, devono essere utilizzati per la demolizione e rimessione in pristino dei luoghi.
In termini analoghi si pone, peraltro, la giurisprudenza della Sezione II di questo Tribunale, essendosi evidenziato a questo riguardo che “ il comma 4 ter dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 precisa che i proventi della sanzione devono essere utilizzati per la demolizione e rimessione in pristino dei luoghi; per contestarne l'entità parte ricorrente dovrebbe quanto meno spiegare perché le somme quantificate sarebbero eccessive rispetto allo scopo a cui sono dirette. Con riguardo al prospettato indebito cumulo di sanzioni (...) l'ordine di demolizione ha uno scopo precipuamente ripristinatorio, e non sanzionatorio; eseguendo tale ordine il soggetto responsabile dell'abuso non incorre in alcuna ulteriore sanzione. La mancata demolizione dell'abuso comporta invece la sanzione reale della perdita di proprietà e quella pecuniaria, diretta ad ottenere i proventi per la riduzione in pristino dell'abuso perpetrato. Come si vede non vi è alcun cumulo di sanzioni, in quanto l'unica vera sanzione è quella della perdita di proprietà - conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione - mentre le altre misure previste hanno la funzione di rimediare all'abuso commesso, attraverso la riduzione in pristino dei luoghi coinvolti, ed appaiono ampiamente giustificate dall'esigenza di evitare che le conseguenze di un comportamento illecito ricadano sulla collettività (cfr. TAR Sicilia, Palermo, n. 3031/2020 cit.) ” (T.A.R. Palermo Sicilia sez. II, 24/07/2023, n. 2451).
In conclusione, tenuto conto dei rilievi che precedono, il ricorso introduttivo è infondato e deve essere rigettato, con conseguente consolidamento del provvedimento di diniego del condono dell’immobile abusivo e dell’ordinanza di demolizione.
Il ricorso per motivi aggiunti è tuttavia fondato, dovendosi conseguentemente disporre l’annullamento delle ordinanze n-OMISSIS- e-OMISSIS- per difetto di istruttoria e motivazione quanto alla individuazione dell’area da acquisire al patrimonio del Comune in aggiunta all’area di sedime della costruzione abusiva e alla quantificazione della sanzione pecuniaria.
Le spese del giudizio devono essere compensate, tenuto conto dell’accoglimento parziale del complessivo gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso introduttivo e, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annulla le ordinanze -OMISSIS- e n.-OMISSIS- nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST TE, Presidente
RT AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AL | ST TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.