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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18553 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48475/2023, introdotta da ato a CAGLIARI (CA) il 28/03/1975 (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUGGIERO ALESSANDRO;
e
nata a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RUGGIERO ALESSANDRO;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Divorzio congiunto-Cessazione degli effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di essersi separati nell'anno 2013 e di non avere da Parte_1 Controparte_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti conclusioni congiunte:
a) Con riguardo all'assegno di mantenimento in favore del coniuge disporre che, al momento CP_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Sig. non sarà più tenuto a Parte_1 corrispondere alcun importo a titolo di mantenimento in favore della sig.ra e, per Controparte_1
l'effetto, disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
b) Relativamente al mantenimento delle figlie e : esso sarà unicamente a carico del Per_1 Per_2 sig. , che vi provvederà corrispondendo direttamente alle figlie la somma indicata nel Parte_1 decreto di omologa delle condizioni di separazione (euro 700 mensili rivalutabili annualmente). Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 03/10/1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48475/2023 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torri in Sabina (RI) in data 03/10/1999 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1 di Torri in Sabina (RI) al n. 36 , Parte II , Serie A , Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 12/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48475/2023, introdotta da ato a CAGLIARI (CA) il 28/03/1975 (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUGGIERO ALESSANDRO;
e
nata a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RUGGIERO ALESSANDRO;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Divorzio congiunto-Cessazione degli effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di essersi separati nell'anno 2013 e di non avere da Parte_1 Controparte_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti conclusioni congiunte:
a) Con riguardo all'assegno di mantenimento in favore del coniuge disporre che, al momento CP_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Sig. non sarà più tenuto a Parte_1 corrispondere alcun importo a titolo di mantenimento in favore della sig.ra e, per Controparte_1
l'effetto, disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
b) Relativamente al mantenimento delle figlie e : esso sarà unicamente a carico del Per_1 Per_2 sig. , che vi provvederà corrispondendo direttamente alle figlie la somma indicata nel Parte_1 decreto di omologa delle condizioni di separazione (euro 700 mensili rivalutabili annualmente). Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 03/10/1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48475/2023 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torri in Sabina (RI) in data 03/10/1999 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1 di Torri in Sabina (RI) al n. 36 , Parte II , Serie A , Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 12/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi