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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2548/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Loredana Ventrella Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.6.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver ricevuto la nota del 28/3/2021 CP_1 con la quale l' aveva comunicato la revoca del reddito di cittadinanza CP_2 concesso in relazione alla domanda presentata in data 30/09/2019 in ragione del motivo ”mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019)
- non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”, esponeva che con successiva nota del 19.10.2021 l' aveva contestato la indebita Controparte_3 percezione a titolo di RDC della somma di € 6.543,77 nel periodo da ottobre
2019 a ottobre 2020 chiedendone la restituzione.
Lamentava la illegittimità della pretesa restitutoria assumendo di essere in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della prestazione goduta, compreso quello anagrafico e, dopo aver evidenziato che il ricorso
1 amministrativo proposto era rimasto senza esito, concludeva chiedendo “[..] 1)
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 28/3/2021, con cui
l' di Cosenza ha revocato il reddito di cittadinanza protocollo n° CP_1 CP_1
RDC_2019-1908302, la cui domanda era stata presentata in data 30/09/2019
e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 19/10/2021, con cui l' ha comunicato alla ricorrente di aver versato CP_1 indebitamente la somma di € 6.543,77, per il reddito di cittadinanza da ottobre
2019 a ottobre 2020, e, comunque, l'insussistenza del presunto indebito [..]”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di improcedibilità/inammissibilità e, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, l'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in L. n. 28 marzo 2019, n. 26 dispone “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: [..] 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE,
2 non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo [..]”.
Ora, in disparte ogni considerazione sulla sussistenza della ragione addotta dall' per la revoca del beneficio e per la conseguente richiesta CP_2 restitutoria delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza (ossia la ritenuta insussistenza del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo), l' ha contestato (cfr. pag. 5 della CP_1 memoria) che parte ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti previsti per accedere alla prestazione richiesta e ottenuta (tra i quali quello reddituale/patrimoniale) e, sotto questo specifico profilo (ossia, appunto, quello reddituale/patrimoniale), la parte non ha svolto alcuna utile allegazione, né ha fornito elementi di prova al riguardo.
Nondimeno, trattandosi qui di ripetizione dell'indebito previdenziale, grava sulla parte ricorrente l'onere della prova sulla sussistenza di un titolo giuridico legittimante la percezione degli importi contestati (cfr. Cass. Sez. Unite n.
18046/2010 e Cass. Sez. Lav. n. 1228/2011) e, nella specie, detto onere non è stato assolto poiché, come detto, la ricorrente nulla ha allegato e provato in ordine al requisito reddituale/patrimoniale, ciò che si traduce, in definitiva, nella mancata dimostrazione del diritto a fruire della prestazione richiesta e
(inizialmente) ottenuta.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2548/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Loredana Ventrella Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.6.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver ricevuto la nota del 28/3/2021 CP_1 con la quale l' aveva comunicato la revoca del reddito di cittadinanza CP_2 concesso in relazione alla domanda presentata in data 30/09/2019 in ragione del motivo ”mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019)
- non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”, esponeva che con successiva nota del 19.10.2021 l' aveva contestato la indebita Controparte_3 percezione a titolo di RDC della somma di € 6.543,77 nel periodo da ottobre
2019 a ottobre 2020 chiedendone la restituzione.
Lamentava la illegittimità della pretesa restitutoria assumendo di essere in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della prestazione goduta, compreso quello anagrafico e, dopo aver evidenziato che il ricorso
1 amministrativo proposto era rimasto senza esito, concludeva chiedendo “[..] 1)
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 28/3/2021, con cui
l' di Cosenza ha revocato il reddito di cittadinanza protocollo n° CP_1 CP_1
RDC_2019-1908302, la cui domanda era stata presentata in data 30/09/2019
e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 19/10/2021, con cui l' ha comunicato alla ricorrente di aver versato CP_1 indebitamente la somma di € 6.543,77, per il reddito di cittadinanza da ottobre
2019 a ottobre 2020, e, comunque, l'insussistenza del presunto indebito [..]”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di improcedibilità/inammissibilità e, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, l'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in L. n. 28 marzo 2019, n. 26 dispone “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: [..] 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE,
2 non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo [..]”.
Ora, in disparte ogni considerazione sulla sussistenza della ragione addotta dall' per la revoca del beneficio e per la conseguente richiesta CP_2 restitutoria delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza (ossia la ritenuta insussistenza del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo), l' ha contestato (cfr. pag. 5 della CP_1 memoria) che parte ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti previsti per accedere alla prestazione richiesta e ottenuta (tra i quali quello reddituale/patrimoniale) e, sotto questo specifico profilo (ossia, appunto, quello reddituale/patrimoniale), la parte non ha svolto alcuna utile allegazione, né ha fornito elementi di prova al riguardo.
Nondimeno, trattandosi qui di ripetizione dell'indebito previdenziale, grava sulla parte ricorrente l'onere della prova sulla sussistenza di un titolo giuridico legittimante la percezione degli importi contestati (cfr. Cass. Sez. Unite n.
18046/2010 e Cass. Sez. Lav. n. 1228/2011) e, nella specie, detto onere non è stato assolto poiché, come detto, la ricorrente nulla ha allegato e provato in ordine al requisito reddituale/patrimoniale, ciò che si traduce, in definitiva, nella mancata dimostrazione del diritto a fruire della prestazione richiesta e
(inizialmente) ottenuta.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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