Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2022, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 00082/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2021, proposto da
Fama S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zacà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per l’annullamento:
- dell’Ordinanza n. 310 del 03.11.2020, a firma del Dirigente del Settore 4: Sviluppo del Territorio – Urbanistica, Ambiente – Edilizia ed Innovazione del Comune di Gallipoli, in pari data notificata, con la quale è stato richiesto alla società ricorrente il pagamento di € 156.868,77, di cui € 90.000,00 a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione non versati ed € 66.868,77 a titolo di sanzione amministrativa per omesso e/o ritardato pagamento in relazione al Permesso di Costruire n. 28/2008 rilasciato in data 28.07.2015; - della nota prot. 0050444 del 02/10/2018, con la quale la sezione Sportello Unico Edilizia del Comune di Gallipoli, diffidava la società ricorrente al pagamento della seconda rata degli oneri di urbanizzazione, maggiorata della sanzione prevista dall’art. 42, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, ove occorrer debba e nei limiti dell’interesse fatto valere; - della Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli n. 232/2016 e dell’allegata bozza di convenzione, ove occorra e nei limiti dell’interesse fatto valere; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente
e per l’accertamento:
del diritto della società ricorrente a non versare le somme richieste dal Comune di Gallipoli con il provvedimento oggetto di impugnativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato:
- che il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento appare ammissibile, dal momento che quest’ultima ha portata autonomamente lesiva rispetto alla delibera del commissario straordinario n. 232/2016;
- che, nel merito, il ricorso appare fondato su censure assistite da profili di fumus boni iuris in relazione all’irrogazione delle sanzioni e, segnatamente, con riferimento alle sanzioni derivanti dal ritardato versamento della seconda e della terza rata degli oneri di urbanizzazione, e comunque richiedendo le varie questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito;
- che sussistono, quindi, i presupposti per la sospensione degli atti impugnati, tenuto anche conto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, della notevole entità dell’importo complessivamente richiesto con la cartella di pagamento n. 05920220025184385000, pari a € 156.874,66, tale da concretizzare quel pregiudizio grave ed irreparabile previsto dall’art. 55 c.p.a., idoneo per la concessione della tutela cautelare.
Ritenuto, pertanto, di accordare la chiesta inibitoria dell’esecuzione dell’ordinanza n. 310/2020, oggetto di gravame.
Le spese di lite della presente fase cautelare sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’esecuzione dell’ordinanza n. 310/2020.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 giugno 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO