Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2003, n. 14724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14724 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A ZIONE LAV RO47 24 /0503 Oggetto : Lavoro Composta dagli Ill.mi Sig.ri istr ti: Presidente Dott. Sergio MATTONE R.G.N. 18780/00 Consigliere Cron. 29726 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Ud. 09/06/03 Dott. Pietro CUOCO Dott. Camillo FILADORO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: in persona del legale BANCA NAPOLI S.P.A., pro tempore, già elettivamente rappresentante domiciliato in ROMA VIA DEL SERAFICO 43, presso la FILIALE DEL BANCO NAPOLI S.P.A., rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO MUSTO, VITTORIO SCOPPA, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente
contro
CICCHETTI ROSARIO BIAGIO, elettivamente domiciliato in BERNADETTE 15, presso lo studio 2003 ROMA VIA SANTA FRANCESCO LA CAVA, che lo rappresenta e 3527 dell'avvocato -1- I unitamente all'avvocato CARMINE VERDE, giustadifende delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 250/00 del Tribunale di ISERNIA, depositata il 17/07/00 R.G.N. 470/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato LA CAVA FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 2 giugno - 17 luglio 2000, il Tribunale di Isernia confermava sostanzialmente la decisione 2 giugno 2000, del locale Pretore, spostando solo la decorrenza della qualifica di funzionario di direzione di grado VII, per SA NO TT, dipendente del AN di Napoli, dal 21 agosto 1991 (come riconosciuto dal Pretore) al 22 novembre 1991. Nel ricorso introduttivo il TT aveva precisato di essere inquadrato nella qualifica di quadro super e di avere svolto mansioni superiori di funzionario di direzione grado VII, in qualità di sostituto del responsabile amministrativo e di designato per le operazioni del Tesoro. I giudici di appello rilevavano che nell'ordinamento interno del AN risultava con chiarezza la distinzione tra "designato" e "delegato" per le operazioni del Tesoro. sottolineava il TribunaleIl titolare della filiale ed il responsabile amministrativo possono designare tra il personale direttivo chi li sostituisca con carattere di continuità nella loro qualità di detentori delle chiavi originali del Tesoro. In tal modo, il titolare si spoglia, definitivamente, della detenzione ed il designato agisce in nome proprio quale effettivo titolare delle chiavi, assumendone tutta la responsabilità diretta e personale. I detentori di chiavi (siano essi titolari a titolo originario, ovvero in quanto designati dai titolari) devono poi delegare due funzionari o impiegati di loro fiducia, ciascuno dei quali è autorizzato a rappresentarli in caso di assenza o legittimo impedimento. Secondo il AN, TT non avrebbe potuto comunque essere destinatario di una designazione, essendo egli solo un impiegato di concetto (la designazione, ricordava l'appellante, poteva avvenire solo tra il personale direttivo, secondo le disposizioni dell'ordinamento). Gli atti di designazione, riferiti al TT, firmati dal AN dovevano considerarsi del tutto inefficaci, e comunque inidonei a far assumere al dipendente la posizione di responsabilità propria del ruolo di designato. Al più, il TT avrebbe potuto essere considerato semplice "delegato". I giudici di appello, esaminando le censure formulate dall'appellante, osservavano che il TT era stato investito formalmente della qualità di designato, con atti di contenuto inequivocabile, provenienti tutti da soggetti pienamente legittimati (il titolare della filiale, che aveva provveduto con ordinanza n. 283 del 1991). In questa prospettiva, la circostanza che il TT avesse la qualifica di quadro (invece di quella di impiegato direttivo) non poteva essere argomento utile per escludere il suo diritto alla qualifica superiore. Egli, infatti, aveva in concreto assunto una posizione di piena responsabilità connessa alle mansioni formalmente attribuitegli. I giudici di appello valutavano come elemento di grande significato il fatto che al TT fosse riservata la firma finale di chiusura della cassa. Il funzionario LA, rilevavano i giudici di appello, gli aveva consegnato materialmente le chiavi del Tesoro, anche se non era stato redatto un verbale di consegna formale. Il TT aveva ricordato che le mansioni di detentore delle chiavi del Tesoro si erano protratte ininterrottamente sino al 2 gennaio 1992, data in cui era stato revocato il provvedimento del 21 agosto 1991 e riaffidato l'incarico al LA, già inquadrato nella categoria dei funzionario di grado VII. Il TT aveva anche sottolineato che egli aveva svolto le mansioni di sostituto del responsabile amministrativo ininterrottamente dall'agosto 1991 sino al 2 giugno 1993, data in cui era stato designato altro dipendente, già funzionario con grado VII. I giudici di appello precisavano che le dichiarazioni scritte, rilasciate dal LA e prodotte in giudizio, non mutavano affatto i termini della questione, considerato che per tutti i motivi già indicati, si era creata in capo al TT una situazione di detenzione originaria (e non derivata) delle chiavi del Tesoro, tale da determinare la sua piena responsabilità per tutti i valori custoditi in esso, come del resto era risultato dalle concordi deposizioni testimoniali. Avverso questa decisione il AN ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi. Resiste il TT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il AN di Napoli denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2103 e 1362 e seguenti del codice civile, in relazione all'ordinamento interno del AN di Napoli ed alle istruzioni per il funzionamento del servizio cassa, nonché degli articoli 115 e 116 codice di procedura civile, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 nn.3 codice di procedura civile). Il ricorrente ripercorre tutta la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto per la parte in cui la stessa distingue la posizione del “designato" da quella del "delegato". Il AN osserva, inoltre, che la sentenza non avrebbe tenuto conto della eventuale emissione di un formale atto di designazione intervenuto già alla data del 21 agosto 1991 (accontentandosi soltanto dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori indicate nel ricorso) Il funzionario LA era l'unico legittimato a redigere un atto di designazione in favore del TT ed a ciò egli aveva provveduto solo in data 11 novembre 1991. Mancava, pertanto, in epoca precedente, l'emissione di un provvedimento da parte dell'unico soggetto legittimato (cioè del detentore di chiave). In pratica, fino al novembre 1991, il TT era stato semplicemente "delegato", in virtù del precedente atto di delega dello stesso LA, che non era mai stato revocato. Erroneamente nella prima ordinanza del 15 luglio 1991, il TT era stato indicato come “designato dal responsabile amministrativo" LA. Quest'ultimo, tuttavia, non aveva redatto alcun atto formale di designazione, delegando il TT a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, ferme restando le responsabilità ricadenti sul delegante. La situazione era rimasta invariata sino alla successiva ordinanza del 21 agosto 1991, con la quale il titolare della filiale aveva reiterato l'errore di indicare il TT come designato del responsabile amministrativo LA. Solo in data 11 novembre 1991, il LA aveva attribuito al TT la qualità di "designato" con le connesse responsabilità. In data 15 novembre 1991, per la prima volta, il TT aveva provveduto, a sua volta, a nominare i suoi delegati, nelle persone dei signori AM e CA. Il diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori non poteva ritenersi acquisito. tenuto conto del fatto che in data 2 gennaio 1992, quindi molto prima del decorso del termine di tre mesi previsto dall'art. 2103 codice civile, il funzionario LA aveva redatto un formale atto di delega nei confronti del TT, revocando, di fatto, il precedente provvedimento di designazione. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2103 e 2697 codice civile, in relazione all'ordinamento interno del AN di Napoli, nonché degli articoli 115 e 116 codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile. La decisione del Tribunale doveva considerarsi viziata anche in relazione al riconoscimento in favore del TT dello svolgimento delle mansioni di sostituto del responsabile amministrativo e di preposto all'Ufficio Gestione Titoli e Valori L'ordinanza del titolare della filiale era del tutto imprecisa al riguardo, poiché il LA era stato identificato come “responsabile amministrativo" non nelle sue specifiche mansioni, bensì in quelle di preposto all'Ufficio Unico della Linea retrosportello, sostituzione 6 legittimamente demandabile ad un dipendente con la qualifica di quadro quale appunto era all'epoca il TT. Pertanto, di fronte a tali obiettive incertezze, i giudici di appello avrebbero dovuto verificare attentamente le specifiche mansioni ed attribuzioni demandate al TT per accertare se le stesse fossero o meno ricomprese nella declaratoria della qualifica di funzionario di grado VII rivendicata. -Nessuno dei testimoni sentiti aveva chiarito con precisione e indipendentemente dalle apparenti funzioni attribuite al TT - quale fosse stata l'attività in concreto da questi svolta. La firma del modulo di chiusura della cassa costituiva, del resto, compito tipico del delegato in seno al Tesoro, poiché questi risponde della movimentazione contanti e valori da e per la cassaforte ed è quindi abilitato a firmare anche il modulo di chiusura giornaliera della cassa. Quanto alle mansioni di preposto all'Ufficio Gestione Titoli e Valori, valevano le stesse considerazioni formulate in merito al designato del Tesoro. Nell'ordinanza del 21 agosto 1991, infatti, non si parlava affatto della preposizione ad un Ufficio Gestione Titoli e Valori, ma si indicava semplicemente il TT quale C.U. (cioè capo uffici, preposto alla Gestione Titoli e Valori), inteso quale comparto o ramo di attività, facente parte dell'Ufficio Unico della Linea retrosportello di pertinenza del funzionario LA. Una conferma di tale circostanza, ad avviso del ricorrente, poteva rinvenirsi anche nell'ordinanza del 2 giugno 1993, la quale precisava che in caso di assenza o impedimento, il responsabile amministrativo sarebbe stato "sostituito dal Capo Ufficio Quadro TT nella funzione di preposto SA IO addetto alla Gestione Titoli e Valori - all'Ufficio Unico Amministrazione". 7 Il ricorrente, da ultimo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello non avevano ritenuto di disporre la escussione del teste LA, ritenendo le sue dichiarazioni scritte non rilevanti ai fini della decisione. L'escussione di questo teste, secondo il AN, si imponeva come necessaria, per effetto delle lacune verificatisi nell'istruttoria. Nessuno dei testi sentiti, del resto, aveva riferito in ordine alla concreta attività di fatto svolta dal TT. I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro non sono fondati. Con ampia motivazione, i giudici di appello hanno preso in esame le mansioni in concreto svolte dal TT e le hanno posto a raffronto con quelle indicate nella categoria e qualifica rivestita e con quelle rivendicate. Al termine di tale accertamento, gli stessi hanno concluso riconoscendo al TT la qualifica di funzionario grado VII. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi (quale è indubbiamente l'ordinamento del AN che regola qualifiche, categorie e gradi del personale dipendente) è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione o violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, violazione che, nel caso di specie, non è in concreto dedotta, salvo un generico richiamo alle disposizioni di cui all'art. 1362 e seguenti del codice civile. Al di là della denunciata violazione di norme di legge e di vizi della motivazione, in buona sostanza, il ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio (documentale e testimoniale) raccolto, rilevando che in effetti le mansioni del .con ¡¡quelledi preposto all'Ufficio gestione Titoli e Valori né TT non coincisero mai Lou quelle di designato del Tesoro. Tale diversa lettura non è ammissibile in questa sede. 8 Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che rientra nei poteri del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a provare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dando prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova. Tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato. Quanto alla mancata audizione del teste LA, indicato dal AN, risulta chiaramente dagli atti processuali che sebbene questi fosse stato più volte citato dai legali del AN, per le udienze del 17 dicembre 1996, 17 giugno 1997 e 11 settembre 1997, lo stesso non ebbe mai a presentarsi, senza peraltro giustificare la propria assenza. Gli stessi difensori del ricorrente, alla udienza dell'11 settembre 1997, preferirono rinunciare alla sua testimonianza. Peraltro, sotto un profilo più generale ed assorbente, rispetto alle osservazioni ora formulate, deve sottolinearsi che il giudice del merito non è affatto tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova, richiesti dalle parti, allorché sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo, sia già in grado di formarsi un convincimento (Cass. 20 giugno 1994 n. 5925) Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 3.100 (tremi di cui euro 3.000 (tremila) per onorari di avvocato, oltre spese ed accessori come Così deciso in Roma, il 9 giugno 2003. заро настоя IL CONSIGLIERE ESTICH WERE ES IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA - 2 OTT. 2003 A M O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 oggi E R P U N WIGGE 11:8-70 N. 993 S LIERE T R O C