Sentenza 17 maggio 1974
Massime • 2
Ai sensi dell'art 3 della convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 approvata e resa esecutiva in Italia con legge 19 luglio 1929 n 1638) e dell'art 438 del codice della navigazione per i trasporti nazionali, l'Azione contro il vettore per perdite ed avarie deve essere iniziata (a pena di decadenza o, rispettivamente, di prescrizione) entro un anno dalla riconsegna - delivrance - delle merci. Nei porti in cui vige il cosiddetto 'sbarco di amministrazione', il vettore si libera dall'Obbligo della riconsegna rimettendo le cose alla impresa di sbarco a cio autorizzata. L'affidamento della merce a tale impresa costituisce riconsegna al destinatario anche agli effetti della decorrenza dei termini di cui ai suddetti articoli della convenzione e del codice della navigazione solo nel caso in cui il destinatario, al momento di tale affidamento, abbia potuto concretamente compiere, o sia stato posto in grado di compiere, la verifica delle cose che venivano affidate all'impresa. Diversamente, la decorrenza dei detti termini ha inizio con l'effettiva traditio della merce dall'impresa depositaria al destinatario. Lo stabilire in quale preciso momento abbiano avuto inizio o termine le operazioni di sbarco (ossia l'affidamento del carico all'impresa autorizzata) ed in quale preciso momento (contemporaneo o posteriore allo sbarco) il ricevitore siasi trovato in condizione di eseguire il controllo, costituisce quaestio facti, la cui soluzione - se adeguatamente e logicamente motivata - si sottrae al Sindacato di legittimita. ( V 2569'59; 3738'55; 934'55).*
Le azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta e di inadempimento o di inesatto adempimento della vendita si distinguono per i presupposti e per gli effetti. La garanzia si riferisce solo ai vizi che esistevano gia prima della conclusione del contratto, e la relativa Azione abilita normalmente il compratore a domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo. Ogni altro vizio, posteriore alla conclusione del contratto, non puo dar luogo se non ad inesatto adempimento dell'obbligazione di consegnare ed abilita (normalmente) il compratore a chiedere il risarcimento del danno.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/05/1974, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1974 |
Testo completo
Ai sensi dell'art 3 della convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 approvata e resa esecutiva in Italia con legge 19 luglio 1929 n 1638) e dell'art 438 del codice della navigazione per i trasporti nazionali, l'Azione contro il vettore per perdite ed avarie deve essere iniziata (a pena di decadenza o, rispettivamente, di prescrizione) entro un anno dalla riconsegna - delivrance - delle merci. Nei porti in cui vige il cosiddetto 'sbarco di amministrazione', il vettore si libera dall'Obbligo della riconsegna rimettendo le cose alla impresa di sbarco a cio autorizzata. L'affidamento della merce a tale impresa costituisce riconsegna al destinatario anche agli effetti della decorrenza dei termini di cui ai suddetti articoli della convenzione e del codice della navigazione solo nel caso in cui il destinatario, al momento di tale affidamento, abbia potuto concretamente compiere, o sia stato posto in grado di compiere, la verifica delle cose che venivano affidate all'impresa. Diversamente, la decorrenza dei detti termini ha inizio con l'effettiva traditio della merce dall'impresa depositaria al destinatario. Lo stabilire in quale preciso momento abbiano avuto inizio o termine le operazioni di sbarco (ossia l'affidamento del carico all'impresa autorizzata) ed in quale preciso momento (contemporaneo o posteriore allo sbarco) il ricevitore siasi trovato in condizione di eseguire il controllo, costituisce quaestio facti, la cui soluzione - se adeguatamente e logicamente motivata - si sottrae al Sindacato di legittimita. ( V 2569'59; 3738'55; 934'55).*