Sentenza 18 giugno 1987
Massime • 1
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma dello art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990, che richiede la previa istanza di risarcimento all'assicuratore, non è immediatamente operativa, ma si inserisce in un complesso sistema, del quale costituisce parte integrante l'art. 8, che per la prima volta ha introdotto l'istituto dell'Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore sia pure entro i limiti delle somme per le quali sia stata stipulata l'Assicurazione. Pertanto va esclusa l'applicabilità dell'art. 22 legge 1969 n. 990 ad un sinistro avvenuto in epoca antecedente al 14 giugno 1971, data di entrata in vigore della detta legge, la quale diversamente verrebbe a produrre effetti giuridici di natura sostanziale su un rapporto, quello tra danneggiato ed assicuratore, non previsto dalla precedente normativa. ( V 2118/87, mass n 451360; ( V 648/87, mass n 450362; ( V 1736/85, mass n 439690; ( V 840/83, mass n 425596; ( V 5109/77, mass n 388722).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/1987, n. 5370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5370 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1987 |
Testo completo
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma dello art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990, che richiede la previa istanza di risarcimento all'assicuratore, non è immediatamente operativa, ma si inserisce in un complesso sistema, del quale costituisce parte integrante l'art. 8, che per la prima volta ha introdotto l'istituto dell'Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore sia pure entro i limiti delle somme per le quali sia stata stipulata l'Assicurazione. Pertanto va esclusa l'applicabilità dell'art. 22 legge 1969 n. 990 ad un sinistro avvenuto in epoca antecedente al 14 giugno 1971, data di entrata in vigore della detta legge, la quale diversamente verrebbe a produrre effetti giuridici di natura sostanziale su un rapporto, quello tra danneggiato ed assicuratore, non previsto dalla precedente normativa. ( V 2118/87, mass n 451360; ( V 648/87, mass n 450362; ( V 1736/85, mass n 439690; ( V 840/83, mass n 425596; ( V 5109/77, mass n 388722).*