Sentenza 14 ottobre 2022
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 04/03/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
PI MAIO Presidente PI MIGNEMI Consigliere relatore Oriella MARTORANA Consigliere Antonio PALAZZO Consigliere VI D’ORO Primo referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 60422 del registro di segreteria, avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo n. 112/2022, depositata il 14.10.2022;
promosso da:
AN IS, c.f.: [...]), nato a [...] il 21.08.1955 e ivi residente, alla Via Fonte Baiano n. 84/A, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Ragionieri, c.f.: [...],
e domiciliato presso il suo studio, in Giulianova (TE), al Viale Orsini n. 11.
Dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 085/8000602, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica:
44/2026 alessandro.ragionieri@pec-avvocatiteramo.it.
- Appellante -
contro
- Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo;
- Procura generale della Corte dei conti.
- Appellate -
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del 25 febbraio 2026, svolta con l’assistenza del segretario, Dott.ssa Alessia Spirito - data per letta la relazione del relatore, Cons. PI Mignemi - l’Avvocato Alessandro Ragionieri, per l’appellante ed il Pubblico ministero, VPG Cons. Adelisa Corsetti;
FATTO
1. Con nota n. 101977/2018 del 28.6.2018, la Guardia di Finanza –
Comando provinciale di Pescara segnalava alla Procura erariale territorialmente competente un presunto danno erariale derivante dall’esecuzione di appalti pubblici in materia di difesa costiera, oggetto di indagine nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 8483/2016.
Con riferimento a due appalti, uno relativo a ET EG UZ (TE) (c.d.
ET 2) e uno relativo a IL NA (TE) (c.d. IL), aggiudicati alla medesima impresa, Nicolaj s.r.l., rispettivamente con determinazioni RUP/17 ET/M del 23.4.2015 e DPC028/07 del 2.2.2016, dall’attività di indagine, pareva emergere “una presunta attività criminosa ideata, verosimilmente in concorso, tra IC UC, socio dell’impresa appaltatrice, NC Antonello, Direttore Tecnico di Cantiere nominato dalla IC S.r.l. e AN IS, Direttore dei Lavori e dipendente della stazione appaltante” (Atto di citazione, pag. 2), consistente nella contabilizzazione, mediante artifizi, di quantitativi di materiale lapideo superiori a quelli effettivamente conferiti nelle aree di cantiere e impiegati nella realizzazione delle opere.
In particolare, ottenuto l’appalto e avviati i lavori, con la compiacenza del dipendente pubblico, IS ER, incaricato di vigilare sui lavori, l’impresa appaltatrice avrebbe attestato, con scontrini di pesata, l’utilizzo di materiale lapideo superiore a quello realmente conferito, di modo che risultassero soddisfatti gli obblighi contrattuali.
Dall’attività di indagine, emergevano irregolarità anche in ordine alla esecuzione di una terza gara, aggiudicata alla ridetta impresa, per lavori effettuati sempre a ET EG UZ (c.d. ET 1), nel periodo intercorrente tra il 9.10.2014 e il 10.5.2017.
2. Sulla base della nota della Guardia di finanza, la Procura presso la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, con atto del 15.5.2019, citava in giudizio IS ER - nella qualità di ispettore di cantiere, addetto alla contabilità ed estensore delle determinazioni dirigenziali per conto della Regione Abruzzo - per vederlo condannare al risarcimento di euro 901.354,37 per il danno causato alla Regione Abruzzo, derivato dalle illiceità commesse nella esecuzione EG appalti di lavori
“ET 1” e “ET 2”.
In relazione all’appalto c.d. “IL”, alla data del 10.5.2017, non risultava che la Regione avesse effettuato pagamenti (atto di citazione, pag. 18).
In particolare, secondo la Procura, il danno sarebbe derivato dalla falsa rendicontazione delle fatture di fornitura di materiale lapideo da posare in opera.
Più in dettaglio, “Il grave illecito perpetrato in favore della società aggiudicataria dei lavori di difesa costiera, svelato dalle articolate e approfondite indagini svolte nell’ambito del p.p. n. 8483/2016 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Pescara, si è potuto realizzare grazie alla complicità del dipendente regionale cristiano ER.
Nella fattispecie si riscontra una evidente violazione EG obblighi di servizio da parte del predetto dipendente svolgente funzioni di Ispettore di cantiere nell’ambito dell’ufficio della Direzione dei Lavori, poiché il AN, disattendendo i compiti e le funzioni allo stesso spettanti (…), ha consentito la non corretta quantificazione del materiale che aveva il dovere di controllare e il conseguente ingiustificato pagamento del corrispettivo all’Impresa.
Emblematiche delle violazioni sono le plurime attestazioni, mediante l’apposizione della sigla sugli scontrini di pesata, dell’esecuzione di forniture fittizie perché eseguite mediante l’utilizzo di mezzi non idonei a tale trasporti.”.
Il convenuto, pertanto, veniva chiamato a rispondere della sua condotta dolosa - o, quantomeno, in via subordinata, gravemente colposa - per il pregiudizio di euro 901.354,37, aumentato della rivalutazione monetaria, arrecato alla Regione (atto di citazione, pag. 25).
3. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, nella sentenza n. 112 del 2022, ripercorsi i fatti di causa, riteneva sussistente il danno alla Regione, derivato dalla inesatta esecuzione EG appalti in discussione, con particolare riferimento alla quantità di materiale lapideo utilizzata per i lavori, mutuando la motivazione dalla sentenza n. 259 del 2021 del Tribunale penale di Pescara.
Escludeva la rilevanza del certificato di collaudo, considerato che, trattandosi di opere sommerse, il collaudatore dichiarava di non avere effettuato alcun accertamento, attestandone la conformità sulla base delle dichiarazioni rese dall’impresa e dalla direzione dei lavori.
Lo stesso è a dirsi per il certificato di regolare esecuzione dell’appalto di ET del 31 agosto 2015, riferibile all’appaltatore, al direttore dei lavori e al responsabile del procedimento presso la Regione, senza alcuna verifica da parte di soggetti terzi.
Riguardo al ruolo del ER, la Sezione territoriale riteneva che il convenuto rivestisse la qualità di assistente di cantiere e non quella di ispettore.
Peraltro, nella qualità di assistente di cantiere, il ER avrebbe contribuito alla produzione del danno, poiché, sia pure unitamente ad altri soggetti, non aveva svolto, con la dovuta diligenza, i compiti di collaborazione con il direttore dei lavori, compresa la verifica della conformità qualitativa e quantitativa del materiale lapideo conferito; attività che rientrava tra i compiti del ER, che, peraltro, aveva siglato alcuni scontrini di pesata.
In ordine a tale sottoscrizione, il Giudice territoriale chiariva di non ritenere condivisibile la tesi difensiva, secondo cui gli scontrini di pesata sarebbero stati sottoscritti per mera ricevuta, priva di qualsivoglia valenza in relazione alla esattezza di quanto in essi attestato.
Ciò, in considerazione della rilevanza del documento in discussione, ai fini della contabilità dell’appalto.
Dalla documentazione in atti, emergeva l’assenza o, comunque, l’estrema superficialità dei controlli sugli scontrini di pesata, anche nei giorni in cui il convenuto era in cantiere, senza che potessero costituire giustificazione le altre incombenze lavorative dello stesso, trattandosi di incarichi aggiuntivi rispetto alle ordinarie attività, implicanti la corresponsione di specifiche indennità, nonché la possibilità di rinunciare, nel caso in cui l’impegno risultasse eccessivo.
La Sezione territoriale riteneva che la condotta omissiva del convenuto fosse connotata da colpa grave, in assenza di prova sufficiente del dolo, e fosse da considerare determinante, sotto il profilo etiologico, rispetto al danno, dal momento che, se il controllo fosse stato correttamente esercitato, il danno non si sarebbe verificato.
Ritenendo il danno non imputabile in via esclusiva alla condotta omissiva del convenuto, “avendo concorso alla sua causazione una pluralità di fattori e circostanze, anche riconducibili a soggetti non coinvolti nel presente giudizio”, il giudice di prime cure quantificava il nocumento attribuibile al ER in euro 250.000, comprensivi di rivalutazione monetaria.
4. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello il ER, che, con il primo motivo, censurava la sentenza impugnata per la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il difetto di ultra-petizione.
Con il secondo motivo, deduceva la contraddittorietà interna della pronuncia di primo grado e l’illogicità della motivazione.
Con il terzo motivo, censurava l’erronea individuazione dei compiti affidati in concreto al ER e l’assenza del nesso eziologico Con il quarto motivo, deduceva l’inesistenza e, comunque, l’erronea quantificazione del danno.
Rassegnava, quindi, l’appellante, le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente appello, per i motivi in fatto e diritto sopra esposti, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata al Geom.
ER in merito al danno erariale derivante dai lavori di appalto di ET
(di cui alla narrativa che precede) e, per l’effetto, riformare la sentenza n.
112/2022 emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nel giudizio in materia di responsabilità, depositata il 14.10.2022
(n. 20027/R). Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”.
5. Con nota del 29.1.2026, l’appellante depositava la sentenza n. 2690, resa il 24.10.2023 e pubblicata il 22.1.2024, della Corte d’appello di L’Aquila di assoluzione di due coimputati che avevano optato per il rito abbreviato, nel procedimento penale relativo ai fatti di cui al presente giudizio.
6. In data 4.2.2026, la Procura generale rassegnava le proprie conclusioni insistendo sull’esistenza del danno.
In proposito, evidenziava che il ER, avendo optato per il rito ordinario, aveva ottenuto la dichiarazione di prescrizione per i reati ascritti.
Peraltro, con la sentenza n. 259 del 2021, resa in sede di giudizio abbreviato, il Giudice penale aveva condannato due coimputati del ER, ricostruendo puntualmente il meccanismo fraudolento basato sull’alterazione EG scontrini di pesata.
Pertanto, risulterebbe comprovato il danno subito dalle finanze regionali e sarebbe corretta la sua quantificazione.
Quanto al vizio di ultra-petizione, illogicità della motivazione e assenza di nesso eziologico, la Sezione territoriale avrebbe tenuto conto del ruolo del ER, della compartecipazione di altri soggetti nella produzione del danno e delle problematiche organizzative, riducendo notevolmente l’importo di danno attribuito all’appellante, che, pure, aveva la responsabilità di effettuare la vigilanza sulle attività del cantiere.
L’apposizione della firma sugli scontrini di pesata riconosciuti falsi avrebbe favorito l’indebito esborso dei fondi regionali.
Concludeva, quindi, la Procura regionale, per la conferma della sentenza impugnata.
7. All’udienza del 25 febbraio 2026, le parti ribadivano le argomentazioni di cui agli atti ed insistevano nelle rispettive conclusioni.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo, titolato “Sulla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Difetto di ultrapetizione”, il ER censurava la pronuncia di primo grado perché, pure riconoscendo che il convenuto aveva rivestito il ruolo di mero assistente di cantiere e non di ispettore, perveniva ugualmente alla condanna, in ragione della asserita violazione di doveri connessi alla diversa funzione ricoperta (assistente di cantiere), travalicando, in tal modo, i limiti della domanda.
Ove, peraltro, le violazioni dei doveri connessi alla diversa funzione non erano mai state contestate al ER, che si era difeso solo in ordine alla assenza del ruolo di ispettore e, quindi, alla conseguente insostenibilità delle violazioni connesse a quel ruolo.
Il motivo è fondato.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato condensa la disciplina recata dall’art. 112 c.p.c., a tenore del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa (Sez. III App., sent. n. 192 del 2024).
Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. II App., sent. n.
50 del 2021), benché l’art. 7 del c.g.c. non richiami espressamente tale disposizione, l’operatività della stessa, nel processo che si celebra innanzi alla Corte dei conti, deve ritenersi immanente, rappresentando, quel principio, un corollario del “principio della domanda” (Corte cost., sent. n. 240/2003), di cui all’art. 99 c.p.c.; norma oggetto dell’esplicito rinvio di cui all’art. 7, c. 2, c.g.c.
La sinergica operatività dei due principi implica la sussistenza del vizio di ultra-petizione, quando l’accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un petitum e/o una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere in citazione e sottoposti dalle parti all’esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un’utilità non richiesta dalla parte attrice o, comunque, attribuita per ragioni dalla stessa non esternate, con pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente.
Pure secondo la consolidata giurisprudenza di Cassazione (da ultimo, Cass.,
ord. n. 3399 del 2026), «(…) “il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod. proc. civ. - che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno EG elementi obiettivi di identificazione dell’azione
(petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del
"petitum", rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.” (Cass. 919 del 1999; Cass.
n. 29200 del 2018; Cass. n. 17897 del 2019; Cass. n. 644 del 2025).
(…) Non ricorre, invece, il vizio di ultrapetizione o extra petizione ove il giudice, senza in alcun modo alterare i fatti costitutivi dedotti dalla parte a fondamento della domanda, proceda ad una loro diversa qualificazione giuridica oppure esamini una questione implicitamente proposta perché in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate dalle parti (Cass. Cass. n. 17897 del 2019; Cass. n. 12265 del 2003)».
Il citato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va, quindi, coordinato con il disposto dell’art. 95 c.g.c., in base al quale “Nel decidere la causa il giudice pronuncia secondo diritto (...).”.
La norma, che ricalca l’art. 113 c.p.c., secondo cui “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto (...)”, codifica, anche per il giudizio contabile, il principio “iura novit curia”, che assegna al giudice il potere di qualificazione della domanda, alla luce dei fatti affermati dalle parti e del rapporto giuridico, di cui essi costituiscono espressione (Cons. Stato, sent. n. 3118 del 2020).
Secondo il principio generale “iura novit curia”, “il giudice ha il poteredovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (cfr. Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561).” (Cass. sent. n.
34910 del 2023; in termini, Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 52 del 2024).
Con la conseguenza che, nell’esercizio del potere di interpretazione e di qualificazione della domanda, il giudice può dare ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, rientrando nelle sue prerogative la sussunzione EG atti e dei fatti che formano oggetto della contestazione nell’appropriata disciplina di riferimento, sempre che sia rispettato l’ambito delle questioni proposte e siano lasciati immutati il
“petitum” e la “causa petendi”, senza introdurre, nel tema controverso, nuovi elementi di fatto (Sez. I App., n. 484 del 2023).
Se, quindi, certamente, l’interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto del giudizio riservato al giudice, non può comunque essere alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto interpretato, né l’operazione interpretativa può violare i limiti rappresentati dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sostituendo gli elementi fondanti della domanda (Cass., ord. n. 30650 del 2025).
Riguardo al caso in discussione, nella prospettazione dell’atto di citazione, il ER veniva chiamato in giudizio per rispondere del danno erariale cagionato alla Regione, perché, nella qualità di ispettore di cantiere, si rendeva dolosamente complice dell’attività criminosa organizzata dai titolari dell’impresa appaltatrice e dal direttore tecnico di cantiere nominato dalla Nicolaj s.r.l., contribuendo alla realizzazione del disegno criminale mediante l’omessa rilevazione della difformità del quantitativo di materiale lapideo consegnato, rispetto a quello dovuto.
Nella sentenza di primo grado, il convenuto veniva condannato al risarcimento del danno, causato nella qualità di assistente di cantiere, per non avere svolto con la dovuta diligenza i compiti connessi alla ridetta funzione.
È evidente la mancanza di corrispondenza tra la causa petendi individuata nell’atto di citazione dalla Procura e quella per la quale il giudice è pervenuto a condanna: partecipazione ad attività criminale, approfittando delle proprie funzioni di ispettore di cantiere, la prima; inesatto adempimento delle funzioni di assistente, la seconda.
Ciò, considerato che, nel giudizio di responsabilità erariale, l’individuazione esatta delle funzioni attribuite al dipendente è essenziale per delimitare l’ambito delle condotte esigibili.
Peraltro, come correttamente evidenziato dall’appellante, la modifica della causa petendi, oltre a violare il principio della domanda e il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è di pregiudizio anche al diritto di difesa, poiché, sulla base della causa petendi prospettata nell’atto di citazione, il convenuto ragionevolmente ha fondato le difese sulla confutazione della sussistenza del ruolo di ispettore di cantiere e sulla dimostrazione della inesigibilità dei compiti connessi a detta funzione; mentre, non era tenuto a difendersi sul corretto espletamento dei compiti connessi al ruolo di assistente, che non gli è mai stato contestato dalla Procura.
2. Con il secondo motivo, titolato “Sulla contraddittorietà interna della sentenza. Illogicità della motivazione”, l’appellante censurava la sentenza impugnata poiché la Sezione territoriale, pure avendo escluso la qualifica di ispettore di cantiere del ER, riteneva poi sussistere, in capo allo stesso, gli obblighi ad essa connessi e giungeva a condanna proprio in ragione della violazione dei ridetti obblighi.
In particolare, la Sezione, pure affermando che il ER era solo un assistente e non aveva l’obbligo di presenza costante nel cantiere, gli imputava carenze emendabili solo con una sua presenza assidua, che, però non era dovuta, proprio in ragione della funzione di assistente.
Con il terzo motivo, titolato “Sulla non corretta definizione dei compiti affidati in concreto al Geom. ER. Assenza del nesso eziologico.”,
l’appellante evidenziava la carenza di nesso causale tra la condotta omissiva del dipendente e il danno: se la produzione del danno era evitabile solo con la presenza costante in cantiere per il controllo specifico su tutti i carichi di materiale lapideo e tale presenza competeva all’ispettore di cantiere, non vi sarebbe nesso di causalità, poiché, pure il perfetto adempimento EG obblighi comportamentali del ER, connessi alla sua qualità di assistente, non sarebbe valso ad impedire il nocumento.
Il controllo sul cantiere effettuato dal ER si sostanziava, infatti, nel verificare la corretta esecuzione dell’opera e la conformità del materiale utilizzato a quello prescritto e l’idoneità dello stesso all’uso per cui era destinato e detta operazione poteva avvenire anche dopo le operazioni di pesatura.
In tale prospettiva, la sigla sugli scontrini di pesata non poteva intendersi quale positiva verifica della correttezza di tutte le pesate, ma era da considerarsi quale mera presa visione EG stessi.
Ove, peraltro, il pagamento EG scontrini di pesatura prescindeva dall’apposizione della sigla del ER. Risultano, infatti, pagati scontrini non firmati.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.
In assenza di appello della Procura sul punto, deve ritenersi intervenuto il giudicato interno sulla qualificazione del ruolo di assistente rivestito dal ER, con riguardo alle attività dei cantieri cc.dd. “ET 1” e “ET 2”.
A norma dell’art. 149 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’assistente collabora con il direttore dei lavori solo per “verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali”.
Diversamente da quanto previsto dall’art. 150 dello stesso d.P.R. con riguardo all’ispettore di cantiere, l’assistente non è tenuto a collaborare con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in generale e, conseguentemente, non è richiesta la sua presenza “a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano (…)”.
Ebbene, escluso che il ER rivestisse il ruolo di ispettore di cantiere, non è possibile imputargli l’omissione di condotte che, per lo stesso, non potevano ritenersi doverose.
A norma dell’art. 149 del d.P.R. innanzi citato, non rientrava tra le funzioni del ER, nella sua qualità di assistente, quella di presidiare a tutte le pesate del materiale lapideo ed attestarne l’esattezza.
Né risulta che tale compito gli sia stato, in concreto, attribuito dal direttore dei lavori.
Eventuali difformità, nelle pesate di materiale lapideo, tra quanto dichiarato e quanto effettivamente consegnato, non possono certo imputarsi a chi non era tenuto a verificarne la corrispondenza.
E in tale prospettiva, vanno interpretate le sigle apposte sugli scontrini di pesata.
La valenza “attestativa” del contenuto dello scontrino può essere attribuita solo alla sottoscrizione di un soggetto titolare della pertinente funzione di verifica.
Non è, invece, possibile derivare dalla apposizione della sottoscrizione sugli scontrini la titolarità della funzione di verifica sulle pesate.
In termini diversi, se al dipendente è attribuito il ruolo di ispettore di cantiere o, comunque, il direttore dei lavori gli ha delegato la funzione di verificare la correttezza delle consegne del materiale, allora l’apposizione della sigla sullo scontrino di pesata varrà ad attestare l’esattezza della fornitura.
Diversamente, se il dipendente non è investito di quella funzione, la sigla dello scontrino di pesata non avrà alcun valore, se non quello di una mera
“presa visione”.
In ogni caso, la ridetta sigla certo non varrà ad attribuire al dipendente una funzione che non può che derivargli dalla norma o da disposizioni del direttore dei lavori, nella specie inesistenti.
Pertanto, per un verso, il ER non aveva il dovere di controllare le pesate del materiale lapideo e, per altro verso, la sua sigla sugli scontrini di pesata né vale ad attribuirgli il precitato dovere, né può fondare alcuna responsabilità per l’omissione di un controllo, la cui effettuazione non rientrava tra i suoi compiti.
Inoltre, come evidenziato dall’appellante, pure a volere ammettere che il ER abbia impropriamente siglato gli scontrini di pesata, senza prima averne verificato veridicità, il danno - ammesso che vi sia stato - non è riconducibile alla ridetta condotta, posto che non è contestato che detti scontrini erano pagati a prescindere dalla sigla apposta dall’attuale appellante.
3. Con il quarto motivo, titolato “Sul danno. Corretta esecuzione dell’opera.”, l’appellante censurava il valore probatorio attribuito dalla Sezione territoriale alla sentenza penale n. 259 del 2021 del Tribunale di Pescara, non essendo stato, il ER, parte di quel giudizio.
Censurava, poi, l’assenza di rilevanza attribuita al certificato di collaudo e al certificato di regolare esecuzione, che attestavano la corretta e completa esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.
Ove, peraltro, in merito ai cantieri di ET, nulla era stato contestato al direttore dei lavori, al responsabile unico del procedimento, al responsabile per la sicurezza, al collaudatore, al dirigente del servizio, che erano da considerarsi quantomeno corresponsabili del danno imputato al ER.
Inoltre, sarebbe ingiustificata la quantificazione del danno in oltre 900.000 euro.
Secondo l’appellante, infatti, “(…) i contratti di appalto relativi ai lavori dei cantieri c.d. “ET1” e “ET2” e la variante di cui al presente procedimento (doc. n. 14, doc. n. 15 e doc. n. 16), se si rapporta il valore contabilizzato dei lavori, che comprende il costo del materiale insieme a quello dei macchinari e del profitto per l’appaltatrice, pari a € 1.718.651,03
(330.470,18 + 1.171.839,36 + 216.340,89; v. art. 2 dei contratti di appalto e relazione di variante), con la contestazione elevata al ER per forniture fittizie, è come se l’opera non fosse stata proprio realizzata.
In pratica, tenuto conto del costo dei macchinari e del guadagno dell’azienda appaltatrice che vanno detratti dalla cifra totale, la cifra contestata ritenuta come danno erariale per forniture fittizie è pari all’incirca al costo totale del materiale fornito per realizzare l’opera; quindi, secondo lo schema accusatorio è come se il materiale non fosse stato fornito affatto.
In ogni caso l’esorbitante richiesta, conseguenza del danno derivante da fornitura fittizia di materiale, in queste proporzioni non sarebbe passata inosservata all’attenta analisi del collaudatore.”.
Pure tale motivo è fondato.
Non può prescindersi, nella valutazione della sussistenza del danno dalla sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 2690 del 2023, che, pure se resa nei confronti dei soggetti titolari dell’impresa appaltatrice, attiene agli stessi fatti del presente giudizio.
Il giudice penale, con sentenza passata in giudicato, ha rappresentato come gli elementi probatori valorizzati nel primo grado di quel giudizio - e posti a base anche della decisione della Sezione territoriale della Corte dei conti, che espressamente ha richiamato, in motivazione, le argomentazioni della sentenza penale di condanna - pure assumendo valore indiziario, non costituiscono elementi idonei e sufficienti a fornire prova della totale assenza o radicale irregolarità dei trasporti rendicontati alla Regione.
Secondo il giudice penale d’appello, “In altri termini, la mancanza di documenti di trasporto nonché la erronea indicazione della targa del mezzo utilizzato per il trasporto del materiale, pur costituendo una evidente irregolarità, non è sufficiente a costituire prova della inesistenza delle forniture del materiale e non appare circostanza idonea ad escludere che gli approvvigionamenti del materiale vi siano stati, soprattutto alla luce della documentazione prodotta dalla difesa che, con specifico riferimento ai lavori eseguiti sul litorale del Comune di ET, ha depositato il documento
“Relazione - Verbale di Visita - Certificato di collaudo” del 22.9.2016, che appare attestare la corretta esecuzione da parte della Nicolaj s.r.l. dei lavori appaltati e che, sostanzialmente, gli scogli di cui alle imputazioni siano presenti nelle modalità e nei termini convenuti in sede di appalto.”.
Pure tenendo conto dell’autonomia dei giudizi penale e contabile, nonché del diverso criterio probatorio applicabile nel giudizio di responsabilità erariale, deve attribuirsi rilievo alla circostanza che pure l’esito del processo penale sconfessa la fondatezza dell’originaria prospettazione della Procura erariale del danno derivato dalla dolosa complicità del ER nell’attività criminosa di soggetti terzi connessi, a vario titolo, all’impresa appaltatrice, intesa a far gravare indebitamente sulla Regione la spesa per la fornitura di materiale lapideo mai consegnato.
Sicché, per un verso, l’unica sentenza munita di valenza di giudicato nei processi penali, in ordine ai medesimi fatti in discussione, priva di valenza la tesi della Procura erariale addirittura in ordine all’esistenza del danno e, per altro verso, per le ragioni innanzi esposte, neppure può ritenersi esente da censure la diversa tesi del giudice di prime cure - peraltro, come detto, non conforme al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - della sussistenza di responsabilità, in capo al ER, per il danno causato a titolo di colpa, per l’omissione di doverose condotte connesse alla funzione di assistente di cantiere.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
4. In conclusione, quindi, l’appello va accolto e, per l’effetto, va respinta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Procura.
Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 7.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio e in euro 3.828,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il secondo grado.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Procura.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 7.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio e in euro 3.828,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il secondo grado.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa PI Mignemi Dott.ssa PI Maio Depositata il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente f.to digitalmente f.to digitalmente 04/03/2026