TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUAL DI VENEZIA
dr.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro N. 546/2024 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc da
CP 1 1.
2. Controparte_2
CP 3 3.
4. BO IG
5. BO AL RI
6. Controparte_4
7. BO CE IM
Controparte_5 8.
9. Controparte_6
10. Controparte_7
11. Email 1
12. DA VA
13. EI SS IE
14. CP 8
15. Controparte_9 16. Controparte 10
17. AR SS
18. CP 11
19. Email 2
20. Email 3
21. CP 12
22. Email 4
CP 13 23.
CP_9 24. ER
Tes 1 25. ER
26. CP 14 27. Controparte_15
28. CP 16
29. Parte 1
- ricorrenti -
contro
CP 17
rappresentata e difesa, in virtù di mandato telematico allegato alla comparsa di costituzione, dall'
avv.to Giorgio Conte
- resistente -
in punto: trattamento retributivo ferie ex direttiva 2003/88/CE
FATTO
I ricorrenti hanno agito ex art 414 cpc quali dipendenti, o ex dipendenti, dell' azienda veneziana di
CP trasporto pubblico
, appartenenti in parte al settore del trasporto su strada
(gomma/automobilistico) e in parte a quello del trasporto via acqua (navigazione), nei seguenti rispettivi termini :
Lavoratore Comparto Qualifica
IO AO IG Comandante
ON UI IG Comandante
IN NI Automobilistico TA
Preposto al comando IG BO UI
Preposto al comando OS NR IG
Automobilistico OS NZ TA
OS SS Automobilistico TA
Coordinatore mobilità OS IM Automobilistico
OS VI Automobilistico Op. qualificato mob.
Automobilistico BO GI TA
Preposto al comando DA IZ IG
Preposto al comando IG DA AN
DE SI EG IG MO
RI CA Automobilistico TA
8 NA Furlanetto Andrea IG
SP NO IG MO
SP IA Automobilistico TA
EZ UD IG Comandante
Resp. centrale GO FR IG
Automobilistico Coordinatore mobilità Lazzarin AB
DO RO Automobilistico TA
AR LU Comandante IG
ZO US Automobilistico TA
NI RE Automobilistico TA
NI RA Automobilistico TA
ON RO Automobilistico TA
OZ IA Automobilistico TA
OZ IZ Automobilistico TA
IN RE Automobilistico TA
Chiedono l'accertamento del diritto a ricevere per i giorni di ferie via via fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente anche quanto alle voci variabili.
Censurano come discriminatorie, in contrasto con consolidati principi comunitari e altresì con l'articolo 36 della Costituzione, le disposizioni contrattual-collettive difformi e chiedono la condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze stipendiali da quantificarsi in separato giudizio.
Lamentano l'indebita esclusione dal trattamento retributivo durante le ferie in particolare delle seguenti voci, integrative della retribuzione oraria ed espressamente previste dai vari accordi sindacali puntualmente indicati: NAVIGAZIONE
AI MO Comandanti/
Preposti al comando /
Responsabile centrale
Premio produttività giornaliera (ex Premio produttività giornaliera (ex presenza) presenza)
Indennità di turno Indennità di turno
Protempore 32 minuti Protempore 32 minuti
Indennità di comando 15 minuti
AUTOMOBILISTICO
Austisti Coordinatore mobilità /
Operatore qualificato mobilità
Premio produttività giornaliera (ex Premio produttività giornaliera (ex presenza) presenza)
Indennità Turno Indennità Turno
Pro tempore 32 minuti Indennità guida 15 minuti
Indennità guida aggiuntiva 32 minuti
Indennità tram
Indennità autosnodato (ridotta e intera)
9
STAFF - STRUTTURA
TURNISTI GIORNALIERI
Premio produttività giornaliera (ex Premio produttività giornaliera (ex presenza) presenza)
Indennità Turno Indennità Pro tempore 30 minuti
Precisano che per tali voci nei giorni di ferie nulla è stato riconosciuto fino all' Accordo di Rinnovo
10.5.2022, il cui art 4 ha per la prima volta introdotto l' "indennità retribuzione ferie" pari 8 euro al giorno, che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria, ma comunque insufficiente a coprire il quantum complessivo delle indennità non ricomprese e riconosciute invece nei giorni di prestazione del servizio.
Così concludono: In principalità e di merito: accertato e dichiarato che CP 17 nel determinare la retribuzione che corrisponde ai ricorrenti durante il periodo di ferie non vi fa rientrare gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore ed in particolare per i singoli lavoratori le indennità appresso ciascuno di loro indicate e come di seguito riportate, salvo in sede di accertamento del quantum debeatur individuarne altre:
IO AO Indennità di presenza, indennità di turno. protempore 32 minuti, indennità comando
24 ON UI
IN NI
BO UI
OS NA NR
OS CH NZ
OS CE SS
TI OS CC
IM
OS VI
BO GI
DA IZ
DA AN
DE SI EG
RI CA
AN RE
SP NO
SP IA
EZ UD
GO FR
Lazzarin AB
Indennità di presenza, indennità di turno. protempore 32 minuti, indennità comando
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
Indennità di presenza, indennità di turno. protempore 32 minuti, indennità comando
Indennità di presenza, indennità di turno, protempore 32 minuti, indennità comando
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
Indennità di presenza, indennità di turno. protempore 32 minuti
Indennità di presenza, indennità di turno. protempore 32 minuti
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
Indennità di presenza, indennità di turno. protempore 32 minuti, indennità comando
Indennità di presenza, indennità di turno. protempore 32 minuti, indennità comando
Indennità di presenza. indennità di turno. protempore 32 minuti
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
Indennità di presenza, indennità di turno. protempore 32 minuti
Indennità di presenza, indennità di turno. protempore 32 minuti
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
Indennità di presenza, indennità di turno. protempore 32 minuti, indennità
Indennità di presenza, indennità di turno. protempore 32 minuti, indennità
Indennità di presenza. indennità di turno. protempore 32 minuti
25 J.L. .
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità DO RO guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
AR LU Indennità di presenza, indennità di turno, protempore 32 minuti, indennità comando
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità ZO US guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
NI RE Indennità presenza, indennità di turno, Indennità guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità NI RA guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
ON RO Indennità presenza, indennità di turno, Indennità guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità OZ IA guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità OZ IZ guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
Indennità presenza, indennità di turno, Indennità IN RE guida 15 minuti, indennità guida aggiuntiva 32 minuti, indennità tram, indennità autosnodato
Accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti di vedersi corrispondere durante le giornate di ferie anche le indennità rispettivamente sopra indicate a ciascuno di essi, condannarsi la società [...]
CP_17 a corrispondere ai ricorrenti quanto maturato a titolo di differenze retributive derivante tra quanto corrisposto durante i periodi di ferie e quanto dovuto agli stessi per le predette indennità con decorrenza dal 18/07/2007 o successivamente in ipotesi di assunzione intervenuta successivamente a tale data.
In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da aumentarsi fino al 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.M. 55/2014 per inserimento link ipertestuali;
da distarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
La Società convenuta si è costituita eccependo:
- in via preliminare: l' indeterminatezza del ricorso e l'intervenuta prescrizione quanto ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso;
nel merito la carenza di portata dissuasiva del divario retributivo, come dimostrato dall'
avvenuta costante regolare fruizione nel tempo da parte dei ricorrenti delle ferie maturate;
negando comunque la sussistenza, con riferimento alle indennità indicate in ricorso, dei presupposti previsti in materia dalla giurisprudenza comunitaria annue (4 in subordine invocando la rilevanza del solo numero minimo di giornate feriali settimane) stabilito dalla normativa europea.
-La causa nel corso della quale quanto a Controparte_4 e Parte 2 il
CP a spese compensate - è giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso accettata da stata istruita documentalmente, indi all'esito di odierna discussione in udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La controversia appartiene al noto filone in materia di diritto all' inclusione nel trattamento retributivo delle ferie di qualsiasi importo pecuniario della parte variabile della retribuzione che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni o sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La questione, già oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte, trova fondamento nella legislazione e giurisprudenza comunitaria con conseguenti approdi nel diritto interno, nei seguenti termini.
La Direttiva 93/104/CE del 23-11-1993, modificata dalla direttiva 2000/34/CE, poi sostituita dalla direttiva 2003/88/CE del 4-11-2003 e la Carta dei diritti fondamentali della UE (cd. Carta di Nizza), a cui l'art.6 n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati, sanciscono il diritto a minimo quattro settimane/anno di ferie retribuite (art 31 c 2);
In base alla giurisprudenza costante della CGUE a far data dalla sentenza 15-9-2011 n. 155/10 sui piloti SH IR :
spettanza di un periodo di ferie retribuito e livello della relativa retribuzione costituiscono due aspetti di un unico diritto;
"ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 dir. 2003/88 (di cui la Corte Giustizia ha costantemente affermato il carattere imperativo escludendone la derogabilità ai sensi dell'art. 17 della direttiva stessa con conseguente irrilevanza dell'eventuale fonte contrattuale difforme - cfr. punto 62
della sentenza 16.3.2006 in procedimenti riuniti C-131/04 e C-257/04) significa che per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva la retribuzione deve essere mantenuta (p. 19) e deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore (p. 21);
quando la retribuzione si compone di elementi diversi, alcuni fissi e altri variabili, va condotta un'analisi specifica della retribuzione e “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere obbligatoriamente preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali", così come "gli elementi della retribuzione o le integrazioni che si collegano al suo status professionale", mentre sono escluse da tale calcolo esclusivamente le somme dirette "a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni... È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri";
non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione una normativa interna, sia essa di fonte legislativa o contrattuale, contraria all'art.7 direttiva 2003/88 come sopra interpretato, per cui
"è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro" e tale valutazione "deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto".
La Corte di Giustizia Europea negli ultimi anni ha confermato in più occasioni tali principi giurisprudenziali in numerose sentenze conformi rese in riferimento a lavoratori di vari settori produttivi.
Nella sentenza 22-5-2014 (Z.J.R. Lock-SH Gas;
C-539/12) ha ribadito che "l'espressione ferie annuali retribuite che compare al paragrafo 1 di detto articolo 7 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenze ON e a., C-131-/04 e C-257/04; EU:C:2006:177, punto
50, nonché OF e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 58)". In tale sentenza, in un caso relativo a un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi, ha affermato che l'art. 7 della Direttiva impone il pagamento di una quota provvigionale, calcolata sulla media delle provvigioni dell'anno, anche durante il periodo feriale nel quale l'agente non può promuovere affari per conto del preponente.
Tali principi sono ribaditi nella sentenza 13.12.2018 ( Persona_1 , C-385/17), ai punti 32 e segg., in un caso nel quale in base al contratto collettivo applicabile (edilizia), la retribuzione feriale era ridotta in ragione del fatto che il lavoratore, a causa di disoccupazione parziale, non avesse prestato lavoro effettivo per una parte dell'anno, con la conseguenza di violare il principio in base al quale l'indennità per ferie non deve essere inferiore " alla media della retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo" (cfr. anche CGUE 6-11-2018, Max Planck, C-684-16).
Gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria sono ad oggi già stati applicati dai giudici di merito in plurimi casi quanto al Ccnl attività ferroviaria e le prime pronunce della Cassazione sono in linea.
Così in particolare:
- Tribunale di Milano est Di Leo n. 2468-2483 del 2019 e n.932 del 2021, nonché est Pazienza n. 284
del 2021;
Corte di Milano con sentenze n. 32/2020 e n.36/2020 nei confronti di CP_18 di conferma delle sentenze del Tribunale di Milano n.1703/18-1140/19 e n.2000/18-971/19 + n. 596/2021 ( Pt 3
altri/Trenord), n.719/2021 ( Controparte 19 ); n. 770/2021 ( Tes 2 altri/Trenord), n. 831/2021 (Azimonti+altri/Trenord), n. 832/2021 (Clerici+altri/Trenord), n.892/2021
(Amato+altri/Trenord);
Cass. 17 maggio 2019 n.13425 en 13427 nonché 37589/2021 e 22401/2020;
-
Cass 23.6.2022 n. 20216 in tema di trasporto aereo ( = inclusione nel trattamento ferie dell'
-
indennità di volo integrativa) e Cass 19663/2023 sui macchinisti CP_18 ;
da ultimo su dipendenti Trenitalia con qualifica di Capo Treno o Capo Servizio Treno conferma il dovuto mantenimento durante le ferie della retribuzione percepita in via ordinaria come da nozione di retribuzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea l'attesa, nota, sentenza CASS 20
MAGGIO 2024, N. 13932. Il caso di specie riguarda dipendenti dell' azienda veneziana di trasporto pubblico CP 17
appartenenti in parte al settore trasporto su strada (cd settore gomma o automobilistici), in parte a quello navigazione, in parte infine alla cd struttura di staff.
Singole indennità e riferibilità alle rispettive diverse qualifiche ricoperte dai vari ricorrenti, così
come lo svolgimento nel tempo delle medesime mansioni, sono, nell' atto introduttivo,
puntualmente esplicitate e il rilievo di indeterminatezza del ricorso sollevato in via preliminare da
CP è infondato
Nel merito, quanto all' esclusione dalla retribuzione dovuto nel periodo feriale dell' Parte 4
[...] e della natura invece delle seguenti voci erogate agli addetti al settore automobilistico:
1. INDENNITÀ DI PRESENZA O PREMIO PRODUTTIVITÀ GIORNALIERA
2. INDENNITÀ DI GUIDA
3. INDENNITÀ DI GUIDA AGGIUNTIVA
4. INDENNITÀ DI TRAM
5. INDENNITÀ AUTOSNODATI
quali importi pecuniari della parte variabile della retribuzione in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni o correlate allo status personale e professionale del lavoratore questo
Tribunale si è già espresso con sentenza n. 562/2023 est Pt 5 che viene qui richiamata quale precedente conforme ex art 118 c 1 disp att cpc laddove a pagg 7 e 8 con riguardo al personale addetto al settore automobilistico con mansioni di autista così recita: a) Indennità di PRESENZA o premio produttività giornaliera: prevista inizialmente dall'accordo 16.7.1963 (v. doc.24 ricorso) e corrisposta in funzione dell'effettiva presenza al lavoro. Con l'accordo del 27.7.1984 (v. doc. 27 ricorso) tale indennità assume il nome di premio di produttività giornaliero ed espressamente prevista per tutte le 14 mensilità retribuite. Nel 2014, con l'accordo del 31.7.2014, il premio di produttività giornaliero viene conglobato in un'unica voce assiema ad altre indennità, per poi essere nuovamente scorporato con il successivo accordo del
29.6.2017. Proprio in quanto legata alla presenza giornaliera, di fatto l'indennità in questione è
divenuta parte integrante della retribuzione dell'autista e del verificatore e deve essere pertanto computata anche nella retribuzione dovuta durante il periodo di ferie. Non è un caso che non vi sia sul punto una specifica contestazione di ACTV;
b) Indennità di TURNO: introdotta per la prima volata con l'accordo del 17.4.1981, è destinata a compensare il disagio del personale soggetto a turni. Come ricordato in ricorso, non è
l'appartenenza del lavoratore ad un settore o ad un altro che fonda il presupposto per la corresponsione dell'indennità, ma piuttosto alternativamente una "posizione di lavoro caratterizzata da avvicendamento di turno in un determinato periodo" ovvero una "posizione di lavoro caratterizzata da regime di riposo e non domenicale fisso". Se così è, deve escludersi che l'indennità
de qua sia da computarsi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale, non essendo la corresponsione legate alla mansione, ma piuttosto ad una modalità organizzativa rimessa al potere datoriale;
c) Indennità di guida: è istituita a favore dei conducenti di linea dall'accordo 27.7.1984 punto 9.
Nell'accordo si precisa che tale indennità sarà erogata per le sole giornate in servizio di linea.
Costituisce all'evidenza una voce retributiva caratteristica della mansione degli autisti di autobus,
ad essi solo riservata e riferita a mansioni proprie del profilo in questione. Deve pertanto includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale;
d) Indennità di guida aggiuntiva, pari a 32 minuti di retribuzione ordinaria: è prevista dall'Accordo 17.10.2013 (Piano industriale), addendum a pagina 15, come "incentivazione premiale" per il personale viaggiante. Lo stesso accordo puntualizza che l'indennità sarà
riconosciuta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza. Valgono le stesse considerazioni effettuate per l'indennità di guida, per cui deve includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale;
e) Indennità di tram: è prevista dall'accordo 14.07.2015 e destinata a sostituire l'indennità per i
turni tram. Viene erogata per le giornate svolte nella conduzione del tram e, in quanto legata alla specifica mansione, deve essere riconosciuta durante il periodo feriale;
d) le indennità autosnodati intera e ridotta, istituite con gli accordi 18.12.1987 e 15.4.1997, sono previste per i lavoratori che utilizzano in servizi di linea i mezzi autosnodati: gli accordi 30.7.2004 e
12.1.2005 estendono le suddette indennità a settori non previsti originariamente, ed in particolare al settore extraurbano. Valgono le stesse considerazioni effettuate per l'indennità di guida, per cui deve includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale.
Recepite siccome puntuali e condivisibili tali argomentazioni quanto alle indennità in questione ( =
PRESENZA O PREMIO PRODUTTIVITÀ GIORNALIERA, GUIDA, GUIDA AGGIUNTIVA, TRAM e
AUTOSNODATI) il ricorso va accolto.
Va altresì accolto quanto alle voci INDENNITÀ PRO TEMPORE, INDENNITÀ DI PRESENZA e
INDENNITA' DI COMANDO previste per il settore navigazione in quanto :
INDENNITÀ O COMPENSO PRO TEMPORE: istituita con accordo sindacale del 17/04/1981 (doc.
19 ricorso), è destinata agli "agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione" e agli "agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione". Nell'accordo del 17/04/1981 viene espressamente previsto che
"il compenso di cui trattasi compete solo in caso di effettiva presentazione (sono quindi esclude le giornate di malattia, di ferie, di permesso retribuito o non per qualsiasi motivo, le assenze ingiustificate, gli scioperi, ecc.)". Di fatto l'indennità pro tempore viene riconosciuta nei cedolini paga ai lavoratori del settore navigazione per 32 minuti per ciascuna giornata di lavoro svolta,
ad eccezione dei periodi ferie, nei quali viene esclusa. l'indennità pro tempore (voce "1045" nei cedolini e pari a 32 minuti della retribuzione), è stata istituita con l'accordo aziendale del
17.04.1981 (v. docc. 16-17) proprio a titolo indennitario per il personale viaggiante operante nel servizio ACTV lagunare di Venezia, e dunque in virtù della specificità delle mansioni ("ivi compresa la navigazione in tempo di nebbia"). E difatti, tale compenso aggiuntivo, consolidato oramai da oltre quarant'anni, spetta: a) agli agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione e b) agli agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione. L'indennità in oggetto è, quindi, parte integrante della retribuzione mensile, in quanto compensazione ritenuta necessaria dalle parti - e quindi un vero e proprio aumento retributivo in virtù della specificità del servizio lagunare;
si va quindi a
-
compensare quell'evidente incomodo dato dal dover svolgere l'attività resa più gravosa da tale ambito. Quanto poi all'accordo sindacale aziendale del 27/07/1984, esso non "estende" la voce in oggetto e infatti, leggendo il relativo punto 11 di pg. 12 si può rilevare che il personale della navigazione continua a percepire l'indennità pro tempore di cui all'accordo del 17/04/1981:
dunque quest'ultimo accordo non viene sostituito ed anzi viene confermato. Semplicemente, a tale indennità (del 1981) viene affiancata un'altra indennità pro tempore, destinata ai lavoratori con orario settimanale di 39 ore, diversi (appunto) da quelli della navigazione. Tale seconda
CP indennità non è applicata, ad esempio, al personale automobilistico di -, che ai tempi aveva un orario di 36 ore. Non a caso ancora oggi il personale automobilistico non vede un'indennità
pro tempore in busta paga, nonostante abbia anch'esso raggiunto da anni le 39 ore di orario settimanale. Non si può parlare, quindi, di un'unica voce denominata "indennità pro tempore"
estesa a tutto il personale Actv. Si tratta in realtà di due voci (seppur con lo stesso nome)
CP applicate a due gruppi distinti di personale - . Inoltre la seconda indennità (istituita nel 1984)
ha finanche un valore diverso: non di 3 ore settimanali (proprie della pro tempore istituita nel
1981), bensì di un'ora e trenta minuti settimanali. Valori diversi che confermano che si tratta di voci diverse.
Dunque l'indennità pro tempore applicata ai ricorrenti è strettamente legata alle mansioni nell'ambito della navigazione (data la genesi nell'accordo del 1981). L'indennità in parola costituisce una voce retributiva caratteristica della mansione degli agenti del comparto navigazione, ad essi solo riservata. Deve pertanto includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale;
L'INDENNITÀ DI PRESENZA (voce 1096 in busta paga) istituita già nel 1963 è considerata come premio di produttività giornaliero intrinsecamente collegato all'esecuzione dei compiti incombenti sul personale, correlata a posto anche per i giorni di ferie, legata alla presenza giornaliera, e dunque parte integrante della retribuzione mensile (sul punto richiamiamo, ex plurimis, sent. 579/2023 Trib. Venezia, Sezione Lavoro).
CP sull'INDENNITÀ DI COMANDO, non ha sollevato specifiche contestazioni.
Ciò posto in punto an debeatur, va, d'altro canto, data continuità all' orientamento pressochè
unanime della giurisprudenza di merito nel contenzioso Trenitalia anche relativamente al criterio di quantificazione delle conseguenti differenze retributive, basato sulla media dell' ammontare percepito nei 12 mesi in cui è ricompreso il periodo di ferie.
Quanto, infine, alla cd questione dissuasività, da Cassazione 23.6.2022 N. 20216, sopra citata è
rimarcato che :
sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente e il mantenimento durante i periodi di ferie della retribuzione ordinaria è “un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa";
ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
la potenzialità dissuasiva va verificata ex ante;
➤ al lavoratore durante le ferie va dunque assicurata una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili rispetto al percepito nei giorni effettivamente lavorati.
Negli stessi termini Cass 11.7.2023 N 19663, anch' essa sopra richiamata.
Ed invero il divario è inidoneo ad incidere sull' esercizio effettivo delle ferie unicamente se irrisorio,
tale da non escludere la sostanziale equiparabilità imposta dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, sussistendo altrimenti il rischio di una rinuncia del lavoratore al periodo di riposo mettendo così a repentaglio il bene primario della salute e della sicurezza.
CP Il fatto, rimarcato da *-, che i ricorrenti abbiano sempre fruito di tutte le ferie maturate è
irrilevante essendo sufficiente, come visto, chiarito dalla Cassazione, un effetto potenzialmente dissuasivo da verificarsi ex ante. Il ricorso è dunque fondato quanto alla seguenti voci: presenza o premio produttività giornaliera,
guida, guida aggiuntiva, tram e autosnodati, indennità pro tempore e indennita' di comando.
Va dunque accertata la nullità delle clausole contenute negli accordi citati in ricorso laddove le escludono dal computo della retribuzione dei giorni di ferie
La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo.
La convenuta deve essere pertanto condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo, e retribuire negli stessi termini i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del ricorso.
La condanna va limitata al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della
Direttiva 88/2003 nonché dall'art. 10 D. Lgs. 66/2003, come da sentenza della Corte di Giustizia
385/2018 e Cassazione n. 20216 del 23.6.2022 già sopra citata, e quanto al periodo dall' 1.7.2022
va detratta l'indennità retribuzione ferie pari 8 euro al giorno ( = euro 1,23 /ora) di cui all' art 4 dell'
Accordo di Rinnovo 10.5.2022.
Considerato che il Ccnl prevede 6 gg lavorativi ( 1 giornata di ferie è infatti calcolata applicando il coefficiente 1,2), va dunque tenuto conto di 24 giorni complessivi/anno.
CP ha focalizzato gran parte delle proprie difese, A monte l' ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE, su cui va disattesa tenuto conto:
da un lato di Cassazione 11547/2012 e Interpello n. 24 del 24 settembre 2015 Prot. n.
37/0015442 del Ministero del Lavoro, secondo cui l'art. 18 SL e il nuovo DLgs 23/2015 sulle tutele crescenti si applicano agli autoferrotranvieri anche se il recesso degli stessi trova la sua fonte normativa nel RD 148/1931, nonché nelle disposizioni della contrattazione collettiva di settore. Tale applicazione della disciplina generale ex art. 18 St. Lav. a tutte le fattispecie di licenziamento aventi titolo nel Regio Decreto 148/1931 deriva secondo Cassazione n.
11547/2012, non smentita, per quanto consta, da successive pronunce difformi - dalla necessità di garantire in materia la certezza del diritto e la parità di trattamento sul piano delle tutele tra tutti i lavoratori dipendenti;
dall' altro dell' operatività del principio, avallato da Cass. n. 26246/2022, e piu' recentemente
Cass. n. 30957/2022, secondo cui con l'entrata in vigore della L.92/12 l'ambito della tutela reale spettante ai dipendenti anche di imprese di medio-gradi dimensioni si è significativamente ridotto, con sussistenza dunque di situazione di metus tale da giustificare la non decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. in corso di rapporto.
CP Il diverso principio sostenuto dalla locale Corte D' Appello invocato da è allo stato superato dall' intervento della Cassazione sentenza citata n. 26246/2022
Così come l'invocata deroga a tale principio riferita alla specialità del rapporto autoferrotranvieri,
asseritamente assistito da garanzia di stabilità reale addirittura superiore a quella apprestata nel rapporto di pubblico impiego, va esclusa alla luce del sopra richiamato Interpello n. 24 del 24
settembre 2015 Prot. n. 37/0015442 del Ministero del Lavoro e della sottesa pronuncia della
Cassazione, anch' essa sopra citata, n. 11547/2012.
Rispetto alle pretese come in concreto azionate dai ricorrenti, ovvero a decorrere dal 18.7.2007,
ovvero dal quinquennio antecedente all' entrata in vigore della legge 92/20212, l' eccezione in questione è dunque infondata
Le spese di lite sono a carico della società resistente in base a soccombenza, liquidate come in dispositivo e con rimborso del CU come versato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa :
1. accerta il diritto dei ricorrenti alla retribuzione di ogni giorno di ferie a decorrere dal 18.7.2007
con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore con inclusione negli elementi variabili della retribuzione ai fini di tale calcolo delle seguenti indennità se rispettivamente richieste: presenza o premio produttività giornaliera,
guida, guida aggiuntiva, tram e autosnodati, pro tempore e di comando;
2. per l'effetto condanna CP 17 alla corresponsione delle differenze retributive maturate e maturande, maggiorate di accessori di legge, dovute ai sensi del capo che precede adottando come valore orario dovuto per ciascun mese la media calcolata sui dodici mesi precedenti e conteggiando 24 giorni di ferie/anno;
3. condanna la medesima CP_17 alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in € 6.000,00 oltre al rimborso per intero del CU se versato, e con distrazione a favore del difensore anticipatario avv. Emanuele Spata.
Venezia, 16.4.2025.
IL Giudice del Lavoro
dott. Margherita Bortolaso