TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11789 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
R.G.N. 3266\2024
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Roberta Guardasole ha pronunciato all'esito della udienza cartolare del 12.12.2025 , ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3266 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione penale compensi per attività di custode
TRA
La n persona del legale rapp.te p.t, sig. , con sede in Parte_1 CP_1
Casalnuovo (NA) via Siviglia s.n.c, P.iva: , rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci (C.F: P.IVA_1
, presso il quale elettivamente domicilia in San Vitaliano (Na) alla via Mazzini n. C.F._1
8, giusta procura allegata al presente atto
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, cf Controparte_2
, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli P.IVA_2
( – telefax 081/4979313 –CODICE FISCALE ADS80030620639), Email_1 presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11;
RESISTENTE
E
E CP_3 Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 12.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione del 15.02.2024, la società ha impugnato il decreto Parte_1 del 16.01.2024 (comunicato in data 1.02.2024) con il quale il Tribunale di Napoli, sezione GIP, nel procedimento penale R.G. GIP 26688/07 a carico dell'imputato, sig. , ha rigettato la Controparte_4 richiesta di liquidazione della indennità di trasporto e custodia formulata in relazione al veicolo Lancia K,
Tg. BL 887 WX, protrattasi dal 12/09/2006 fino al 04/07/2017, per un totale di 3948 giorni assumendo 1 che la stessa fosse decaduta dal diritto a percepire l'indennità di custodia essendo l'istanza formulata oltre il termine di giorni 100 dal compimento delle operazioni.
La parte deduceva che erroneamente il GIP non aveva tenuto conto della richiesta di liquidazione presentata in data 22.09.2017 la quale riportava, diversamente da quanto affermato dal GIP, la data di deposito presso la cancelleria della Corte di Appello sezione penale appunto indicante la data del
22.09.2017.
A fronte di tale evidenza documentale l'istanza di liquidazione doveva ritenersi tempestiva atteso che a far data dalla cessazione delle attività- 4.07.2017- alla data di presentazione della richiesta di liquidazione-
22.09.2017- non erano decorsi i giorni 100 previsti a pena di decadenza dall'art 71 comma 2 DPR
115\2002.
Conseguentemente chiedeva in riforma del decreto di rigetto liquidarsi equitativamente, l'importo di €
1.845,07 oltre iva, ovvero quella somma maggiore o minore, che l'adito Tribunale riterrà in sua equità dovuta, sempre oltre interessi al tasso legale.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti del 10.12.2024, si costituiva il il Controparte_2 quale chiedeva la conferma del provvedimento impugnato ribadendo la decadenza.
Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto al compenso a decorre da ogni singolo giorno della custodia.
All'udienza del 10.12.2024 il GU verificata l'integrità del contraddittorio all'esito della riserva assunta, rinviava all' udienza del 12.12.2025 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In rito, in via preliminare, va affermata la tempestività dell'opposizione – che dopo l'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia segue il rito ex art. 281 decies c.p.c. e ss. – stante il deposito del ricorso entro i trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata (1.02.2024- 15.02.2024).
Va altresì, ancora evidenziato in rito, che dalla documentazione in atti non emerge la legittimazione passiva del sig. posto che il responsabile del reato è il sig. . CP_3 Controparte_4
Nel merito, va dato atto che non sussistono contestazioni in ordine al contenuto del verbale di affidamento del bene alla ricorrente in data 12.09.2006 (cfr. doc. allegato al ricorso) e a quello di confisca con rottamazione del bene del 04.07.2017 (cfr. doc. allegato al ricorso).
Orbene ai sensi dell'art 71 comma 2 DPR 115\2002 la domanda per la liquidazione delle indennità agli ausiliari del giudice va proposta a pena di decadenza nel termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni.
L'inquadramento del custode giudiziario civile nel novero degli ausiliari del giudice, da cui ripete l'investitura e sotto la cui direzione e controllo è tenuto ad operare, trova specifico e puntuale riscontro nella costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11577/2017; Cass. 8483/2013; Cass.
5084/2010; Cass. 22860/2007; Cass. 10252/2002; Cass. 6115/1984; Cass. 3544/1983; Cass. 4348/1979;
Cass. 1406/1971) e nel dato positivo.
2 Come autorevolmente affermato dai giudici di legittimità “Pur in presenza di un diverso orientamento delle sezioni penali (Cass. pen. 113/2005; Cass. 6715/2004), ritiene in definitiva il Collegio di dover continuità all'orientamento secondo cui il custode, per la natura stessa dell'attività demandatagli e che si concreta nella custodia, nella conservazione e nell'amministrazione dei beni sequestrati sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, rientra nella categoria degli ausiliari del giudice e, pertanto, la richiesta di liquidazione del compenso è assoggettata al termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 (Cass. 11577/2017), senza potersi operare alcun distinguo tra le funzioni svolte in sede penale e quelle espletate nell'ambito di un procedimento civile” cfr cass. Civ. sez. II n. 21482 del 19.09.2019.
Ciò premesso risulta agli atti che la prima richiesta di liquidazione per tale attività sia stata presentata in data 22.09.2017 come emerge inequivocabilmente dal timbro per deposito della cancelleria apposta a tergo della richiesta di liquidazione e recante la data del 22.09.2017.
Ora è vero che tale richiesta di liquidazione reca in calce due diverse date la prima “ 1) Napoli 22.09.2017” ed una seconda “ 2) Napoli del 7.10.2023” ma l'apposizione del timbro di cancelleria a margine della istanza e recante la data del 22.09.2017 consente di affermare che la prima istanza venne formulata in data 22.09.2017 e successivamente reiterata in data 7.10.2023 come si desume altresì dall'indicazione numerica apposta a margine delle date in ordine progressivo crescente.
Posta dunque la tempestività della domanda di liquidazione l'opposizione va accolta ed il provvedimento di rigetto riformato onde la necessità di vagliare la domanda di liquidazione nel merito.
Ebbene in primo luogo va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_2
In punto di diritto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, in mancanza di diversa previsione di legge, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art
2946 c.c. decorrente giorno per giorno dall'assunzione dell'incarico- cfr. Cass. Civ. Sez. unite. N. 16 del
2.07.2002- tale termine risulta utilmente interrotto dal deposito della istanza di liquidazione del 10.10.2014 protocollata presso gli Uffici della procura della Repubblica avendo la custodia avuto inizio in data
12.09.2006 e fine in data 4.07.2017.
Occorre dunque procedere alla liquidazione della indennità partendo dal dettato normativo dell'art. 58, comma 2, Dpr 115/2002, a tenore del quale “l'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali”; e dell'art. 59, secondo cui “con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. Le tabelle prevedono altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
Il D.M. 265/2006 adottato ai sensi dell'art. 59 appena citato (Decreto Ministeriale 2 settembre 2006) definisce le tabelle per l'indennità spettante ai custodi di veicoli sequestrati (motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli, autocarri)
e per le spese di traino/trasporto, stabilendo importi fissi per il traino (es. €60 per autoveicoli) e
3 prevedendo riduzioni per la custodia a lungo termine, in attuazione del TU spese di giustizia (DPR
115/2002).
Orbene, va rilevato che nella fattispecie in esame non è emersa contestazione in merito alla modalità della custodia coperta del veicolo onde può farsi applicazione dei valori indicati dalla tabella n. 1 lettera b) del
D.M. 265\2006 in relazione al numero dei giorni 3948 della custodia, secondo lo schema riportato nella richiesta di liquidazione depositata in data 22.09.2017 essendo i valori ivi indicati conformi ai parametri legali e con maggiorazione del 25% in ragione della custodia in luogo chiuso e coperto.
Pertanto alla va liquidato una indennità pari ad euro 1845,07. Parte_1
Nei termini da ultimo indicati va, quindi, in accoglimento del ricorso, disposta la riforma dell'impugnato decreto di liquidazione.
In ordine al governo delle spese processuali, avuto riguardo alla ritenuta fondatezza della domanda, esso deve seguire la soccombenza della parte resistente con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese sono liquidate sulla base dei compensi medi previsti dal DM 147/2022 tenuto conto del valore della domanda e delle fasi effettivamente espletate.
Si dà atto che le spese vengono liquidate con riduzione nella misura del 30% in ragione della assoluta non complessità delle questioni giuridiche trattate ai sensi dell'art 4 comma 4 del D.M. 147\2022.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, visti gli artt. 91, 702 bis e segg. c.p.c., nonché l'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e l'art. 15, d.lgs. n. 150 del 2011, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso proposto in riforma del decreto impugnato del 16.01.2024 liquida in favore della ricorrente la complessiva somma di € 1845,07 oltre l'IVA Parte_1 come per legge;
2. Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_2 ricorrente, che si liquidano in € 98,00 per spese vive ed euro 1190,70 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Vincenzo Malesci
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
4