Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955.