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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/11/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2715 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Paola SANDRI Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Simona SIOTTO Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
1 Chiedono che il Tribunale voglia omologare la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco del reciproco rispetto;
b)i minori e vengono affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con collocamento e residenza presso la madre;
c)la casa coniugale, sita in Torri di Quartesolo via XXIV Maggio n. 73 viene assegnata a;
i coniugi continueranno a dividere al 50% la rata del mutuo Parte_1
gravante sull'immobile;
d)salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
-un week ogni 15 dal venerdì sera al lunedì mattina;
-due pomeriggi infrasettimanali (da concordare sulla base dei rispettivi turni lavorativi)
dall'uscita da scuola fino al mattino seguente;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno;
e)il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli con la somma di euro 175 ciascuno
(annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT) da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
f)le spese straordinarie relative ai tre figli, come da protocollo del Tribunale di Vicenza,
saranno a carico dei genitori al 50%; l'assegno unico sarà diviso a metà;
2 g)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.6.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Taranto il 28.12.2000, che dall'unione eran nati tre figli, che Controparte_1
il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 13.10.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso
indicate.
All'udienza del 14.11.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla collocazione degli stessi presso la Per_1 Per_2
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
3 Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei tre figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della prole.
La casa familiare va assegnata a quale genitore convivente con i Parte_1
figli.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Taranto il 28.12.2000 (atto trascritto al n. 17 parte I
[...]
anno 2000), alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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