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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/09/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei:
OMBRETTA SALVETTI Presidente
SARA POZZETTI Giudice
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1626 /2025 R.G avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv. BIANCO FIONA e LUCA MAGLIANO del foro Parte_1 di Asti
e
MA CI , rappresentato e difeso dagli Avv. BIANCO FIONA e LUCA MAGLIANO del foro di Asti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente, come da ricorso introduttivo e note scritte d'udienza nei seguenti termini: 1) I figli minor vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Con Per_1 Persona_2
l'affidamento condiviso i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. In particolare, i minori vengono affidati ad entrambi i genitori con facoltà, per ciascuno di essi, di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui medesimi limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione. In ordine, invece, alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo), educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Con specifico riferimento allo stato di salute dei minori, i coniugi si impegnano a darsi comunicazione reciproca e tempestiva di eventuali problematiche concernenti gli stessi (malattia e/o infortunio).
2) I figli minori verranno collocati prioritariamente presso la madre, attualmente in Guarene (CN), Fraz.
Castelrotto n. 46, presso la casa familiare. 3) La casa familiare di Guarene (CN), Fraz. Castelrotto n. 46, di pagina 1 di 3 proprietà del nonno paterno sig , verrà assegnata alla signor con tutti gli Persona_3 Pt_1 arredi ivi presenti, affinché vi conviva con i figli minori.
4) Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figl Per_1
nel rispetto dei loro desideri ed impegni, con le seguenti tempistiche e modalità: Per_2
- a week end alterni dal sabato mattina verso le 12.00 sino alla domenica sera verso le ore 19.00, con riaccompagno presso la casa materna;
- ogni settimana, il mercoledì sera dalla fine degli allenamenti di calcio di entrambi sino al mattino successivo, allorquando il padre li accompagnerà a scuola;
- ogni settimana, il venerdì sera dalle 18.00 sino al mattino successivo (quando il week end non è di competenza del papà, altrimenti sino alla domenica sera).
5) Resta inteso che, previo accordo e compatibilmente con le esigenze dei minori, gli stessi potranno fermarsi con il padre o con la madre alternativamente in orari differenti e per tempi anche più lunghi di quelli calendarizzati.
6) Durante le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé i figli per due settimane, anche non continuative, da concordare ogni anno, con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno.
7) Durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni i figli staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
dovrà comunque essere garantito al genitore, che trascorrerà con i figli il periodo dal 31 dicembre in poi, di poter trascorrere con gli stessi la Vigilia di
Natale dalle ore 18,00 sino alle ore 10,00 del giorno di Natale, salvo diverso accordo tra i genitori.
8) Durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni i figli staranno con un genitore 3 giorni consecutivi compreso il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta.
9) Le feste infrannuali, da intendersi anche come vacanza scolastica (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre, Carnevale...), saranno alternativamente trascorse con un genitore e con l'altro ad anni alterni.
10) Nel giorno del loro compleanno, e trascorreranno pari tempo, ove possibile, con i Per_1 Per_2 genitori, anche separatamente, mentre nel giorno del compleanno di ciascun genitore, quest'ultimo avrà diritto a trascorrere la giornata con i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra-scolastici, anche se la calendarizzazione indicata ai precedenti punti non lo prevedesse.
11) Il sig. SO verserà alla signora quale contributo al mantenimento dei figli minori, la Pt_1 somma di €.250,00 complessivi (€.125,00 per ciascun figlio) Tale importo, soggetto a rivalutazione annuale ex indici Istat, verrà corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signor ed attualmente acceso presso Bper Banca e verrà versato dal Pt_1 signor SO a decorrere dal mese di aprile 2025.
12) L'assegno Unico Universale (o qualsiasi altro nome o forma potrà assumere in futuro il beneficio per le famiglie con figli a carico) sarà a beneficio esclusivo della madre, sino all'età massima dei figli come prevista dalla legge e il padre s'impegna a fornire il proprio consenso e la documentazione utile ai fini della richiesta e dell'ottenimento.
13) La corresponsione delle spese straordinarie dei figli avverrà nella misura del 50% secondo quanto previsto nell'apposito Protocollo in essere presso il Tribunale di Asti copia del quale è stata consegnata a ciascun genitore. Il genitore che provvederà al pagamento invierà all'altro la relativa ricevuta e l'altro genitore, entro 15 giorni dalla comunicazione, provvederà al rimborso della metà del costo della spesa.
14) Le parti rinunciano a richiedersi assegni di mantenimento essendo entrambe economicamente autosufficienti.
15) Le parti dichiarano di prestare sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto in favore dei figli.
Per il P.M. Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Con ricorso depositato il 21/05/2025 i sigg.ri hiedevano a questo Parte_1 Parte_1
Tribunale di disporre l'affidamento congiunto dei figli minori alle condizioni in epigrafe riportate. Acquisito il parere del PM, venivano concesse alle parti i termini per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, così come confermate nelle note di trattazione scritta, debbono essere in questa sede accolte, traducendosi in pattuizioni congrue, rispettose del principio di bigenitorialità e conformi all'interesse, tanto morale quanto materiale, dei minori.
In considerazione della natura congiunta del ricorso ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti, dispone che i minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Persona_2 Parte_1
MA CI alle condizioni di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti e in epigrafe riportate;
Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Asti, Camera di Consiglio del 09/07/2025
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
IL PRESIDENTE
OMBRETTA SALVETTI
IL GIUDICE ESTENSORE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei:
OMBRETTA SALVETTI Presidente
SARA POZZETTI Giudice
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1626 /2025 R.G avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv. BIANCO FIONA e LUCA MAGLIANO del foro Parte_1 di Asti
e
MA CI , rappresentato e difeso dagli Avv. BIANCO FIONA e LUCA MAGLIANO del foro di Asti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente, come da ricorso introduttivo e note scritte d'udienza nei seguenti termini: 1) I figli minor vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Con Per_1 Persona_2
l'affidamento condiviso i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. In particolare, i minori vengono affidati ad entrambi i genitori con facoltà, per ciascuno di essi, di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui medesimi limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione. In ordine, invece, alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo), educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Con specifico riferimento allo stato di salute dei minori, i coniugi si impegnano a darsi comunicazione reciproca e tempestiva di eventuali problematiche concernenti gli stessi (malattia e/o infortunio).
2) I figli minori verranno collocati prioritariamente presso la madre, attualmente in Guarene (CN), Fraz.
Castelrotto n. 46, presso la casa familiare. 3) La casa familiare di Guarene (CN), Fraz. Castelrotto n. 46, di pagina 1 di 3 proprietà del nonno paterno sig , verrà assegnata alla signor con tutti gli Persona_3 Pt_1 arredi ivi presenti, affinché vi conviva con i figli minori.
4) Le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figl Per_1
nel rispetto dei loro desideri ed impegni, con le seguenti tempistiche e modalità: Per_2
- a week end alterni dal sabato mattina verso le 12.00 sino alla domenica sera verso le ore 19.00, con riaccompagno presso la casa materna;
- ogni settimana, il mercoledì sera dalla fine degli allenamenti di calcio di entrambi sino al mattino successivo, allorquando il padre li accompagnerà a scuola;
- ogni settimana, il venerdì sera dalle 18.00 sino al mattino successivo (quando il week end non è di competenza del papà, altrimenti sino alla domenica sera).
5) Resta inteso che, previo accordo e compatibilmente con le esigenze dei minori, gli stessi potranno fermarsi con il padre o con la madre alternativamente in orari differenti e per tempi anche più lunghi di quelli calendarizzati.
6) Durante le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé i figli per due settimane, anche non continuative, da concordare ogni anno, con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno.
7) Durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni i figli staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
dovrà comunque essere garantito al genitore, che trascorrerà con i figli il periodo dal 31 dicembre in poi, di poter trascorrere con gli stessi la Vigilia di
Natale dalle ore 18,00 sino alle ore 10,00 del giorno di Natale, salvo diverso accordo tra i genitori.
8) Durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni i figli staranno con un genitore 3 giorni consecutivi compreso il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta.
9) Le feste infrannuali, da intendersi anche come vacanza scolastica (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre, Carnevale...), saranno alternativamente trascorse con un genitore e con l'altro ad anni alterni.
10) Nel giorno del loro compleanno, e trascorreranno pari tempo, ove possibile, con i Per_1 Per_2 genitori, anche separatamente, mentre nel giorno del compleanno di ciascun genitore, quest'ultimo avrà diritto a trascorrere la giornata con i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra-scolastici, anche se la calendarizzazione indicata ai precedenti punti non lo prevedesse.
11) Il sig. SO verserà alla signora quale contributo al mantenimento dei figli minori, la Pt_1 somma di €.250,00 complessivi (€.125,00 per ciascun figlio) Tale importo, soggetto a rivalutazione annuale ex indici Istat, verrà corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signor ed attualmente acceso presso Bper Banca e verrà versato dal Pt_1 signor SO a decorrere dal mese di aprile 2025.
12) L'assegno Unico Universale (o qualsiasi altro nome o forma potrà assumere in futuro il beneficio per le famiglie con figli a carico) sarà a beneficio esclusivo della madre, sino all'età massima dei figli come prevista dalla legge e il padre s'impegna a fornire il proprio consenso e la documentazione utile ai fini della richiesta e dell'ottenimento.
13) La corresponsione delle spese straordinarie dei figli avverrà nella misura del 50% secondo quanto previsto nell'apposito Protocollo in essere presso il Tribunale di Asti copia del quale è stata consegnata a ciascun genitore. Il genitore che provvederà al pagamento invierà all'altro la relativa ricevuta e l'altro genitore, entro 15 giorni dalla comunicazione, provvederà al rimborso della metà del costo della spesa.
14) Le parti rinunciano a richiedersi assegni di mantenimento essendo entrambe economicamente autosufficienti.
15) Le parti dichiarano di prestare sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto in favore dei figli.
Per il P.M. Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Con ricorso depositato il 21/05/2025 i sigg.ri hiedevano a questo Parte_1 Parte_1
Tribunale di disporre l'affidamento congiunto dei figli minori alle condizioni in epigrafe riportate. Acquisito il parere del PM, venivano concesse alle parti i termini per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, così come confermate nelle note di trattazione scritta, debbono essere in questa sede accolte, traducendosi in pattuizioni congrue, rispettose del principio di bigenitorialità e conformi all'interesse, tanto morale quanto materiale, dei minori.
In considerazione della natura congiunta del ricorso ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti, dispone che i minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Persona_2 Parte_1
MA CI alle condizioni di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti e in epigrafe riportate;
Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Asti, Camera di Consiglio del 09/07/2025
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
IL PRESIDENTE
OMBRETTA SALVETTI
IL GIUDICE ESTENSORE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
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