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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6685/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra
(C.F. Parte_1
), in persona del liquidatore p.t. (C.F. ), la sig.ra P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in OL alla via Parte_3 CodiceFiscale_1
Vittoria Colonna 14, presso lo studio dell'avv. Umberto Corvino (C.F. ) CodiceFiscale_2
che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice
e nuova denominazione assunta con verbale del Controparte_1
21/11/2016 rep. 44314 – rep. 15158 da Controparte_2
(in forma abbreviata come da certificazione notarile dott.ssa Controparte_1 Persona_1
del 25/11/2016, con sede in alla Via Università n. 1, numero di registro delle imprese di CP_2 CP_2
e codice fiscale n. , iscritta all'albo delle banche al n. 5435 e Capogruppo del P.IVA_2 [...]
iscritta all'albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di Controparte_3
direzione e coordinamento di , in persona del Dott. , in qualità di Controparte_1 CP_4
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOFFERENZE Munito dei necessari poteri delega, giusta procura per Notar del 1/7/2014 rep. 42.409 racc. 14.037, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Antonio De Simone (CF ) con studio in OL al Corso Umberto C.F._3
I, n. 22, ove elettivamente domicilia, giusta procura speciale alle liti in atti;
-convenuta nonché
1 , nata a [...] il [...], ed ivi residente a[...], c.f. Controparte_5
; , nata a [...] il [...] e residente in S. Giorgio a C.F._4 Controparte_6
EM (NA) alla via Rosa Luxembourg n. 14, c.f. , nata C.F._5 CP_7
a OL il 06.11.1969 e residente a [...], c.f.
; nato a [...] il [...] e residente a [...]di C.F._6 Parte_4
OL (NA) alla via Cesina n. 33, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Manco (c.f.
e dall'avv. Francesco Fontanella (c.f. ), in virtù C.F._7 C.F._8
della procura in atti, elett.te domiciliati in OL, alla via dei Fiorentini n. 61, presso lo studio dell'avv. Nicola Manco;
-convenuti nonché
limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 Controparte_8 Controparte_9
aprile 1999, n. 130, con sede legale in Via V. Betteloni n. 2, 20131 Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi n. e per essa, quale sua P.IVA_3
procuratrice e mandataria, società di diritto italiano, con sede legale in ON, Viale CP_10 dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di ON e codice fiscale , P. VA , giusta procura con atto P.IVA_4 P.IVA_5
con firma autenticata in data 17.12.2021 per atto Notaio di Sesto San Giovanni, n. Persona_2
691 di rep. e n. 414 di racc., registrato a Milano DP II il 20 dicembre 2021 al n. 132327 Serie 1T, rappresentata e difesa, in virtu' di procura in atti, dall'Avv. Antonella Merola (Cod. fisc.
e P. VA ), con studio legale in OL, Via Giovanni Porzio n. C.F._9 P.IVA_6
4, Centro Direzionale - Isola E1 cap. 80143;
-interventrice ex art. 111 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.11.2018, la Parte_1
, e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_5 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 1192/2018, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 31/07/2018, con il quale è stato ingiunto il pagamento immediato di euro 272.002,97 oltre interessi come richiesti fino al saldo, derivanti da inadempimenti a precedenti rapporti di conto corrente e di finanziamento intercorsi con la istante In particolare, si eccepiva la illegittimità Controparte_11
delle condizioni contrattuali pattuite con riferimento al rapporto di conto corrente controverso, sub
2 specie di applicazione di interessi ultra-legali, illegittimo anatocismo e applicazione di commissioni di massimo scoperto e altre commissioni comunque non dovute. In secondo luogo, si eccepiva la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti e , essendo Parte_5 Parte_3 esse riproduttive dello schema dichiarato illegittimo dalla Banca d' Italia con proprio Provvedimento
n. 55 del 2 maggio 2005. Si proponeva in ultimo istanza di verificazione delle scritture prodotte dalla
Banca in sede monitoria posto il loro disconoscimento integrale.
Si costituiva in giudizio ritualmente la convenuta , impugnando quanto ex Controparte_11
adverso dedotto ed evidenziando in modo particolare la legittimità delle condizioni contrattuali applicate dalla Banca ai rapporti controversi, nonché facendo valere l'integrità della produzione documentale idonea a sostenere una condanna di ingiunzione anche nella presente fase di merito.
Il G.I. dott. Di Lorenzo, alla prima udienza del 26 febbraio 2019, in attesa del deposito dell'estratto di mediazione già incardinata, rinviava all'udienza del 26 marzo 2019 ore 10, riservandosi al contempo sulla provvisoria esecuzione.
In data 27 febbraio 2019, il G.I. scioglieva la riserva assunta dichiarando sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e confermando la fissata udienza del 26 marzo 2019. Ivi il magistrato concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., rinviando all'uopo alla data del
9 luglio 2019 ore 10:30. All'esito, vista la istanza di verificazione avanzata dagli attori, si nominava quale consulente tecnica d'ufficio la dott.ssa , fissandosi per il giuramento Persona_3
l'udienza del 24 settembre 2019.
Prestato il giuramento e disposta la consulenza tecnica d'ufficio, poi depositata in data 2 marzo 2020, il Giudice subentrato quale titolare del procedimento, dott.ssa Magliulo, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2021 ore 10:30. Alla suddetta udienza il G.I. in sostituzione, dott.ssa Vitulano, rinviava per le medesime incombenze al 30 novembre 2021, con secondo rinvio al 28 aprile 2022 ore 10:30 effettuato dal G.I. in sostituzione dott. Pisapia. Nelle more, in data 12 aprile 2022, si costituiva in giudizio la quale succeditrice nel credito ai Controparte_8 sensi dell'art. 111 c.p.c., facendo proprie le difese già svolte da Controparte_11
All'udienza, il G.I. dott.ssa Magliulo rinviava all'udienza del 21 settembre 2022 per il deposito della
CTU in formato visionabile e, alla data, il G.I. in sostituzione dott. Pisapia dichiarava interrotto il processo per morte del fideiussore . Riassunto il processo dalla Parte_5 Parte_1
e dalla garante , ritualmente notificato agli eredi, tali ultimi si costituivano chiedendo Parte_3 di essere estromessi dal presente giudizio essendo essi rinunziatari rispetto all'eredità del Parte_5
(cfr. rinunzia per atto pubblicato depositata in atti).
[...]
All'udienza del 4 maggio 2023 il G.I. in sostituzione dott. Pisapia dapprima poneva la causa in decisione, in un secondo momento, poi, ravvisando una grave carenza istruttoria, rimetteva la causa
3 sul ruolo per l'espletamento della CTU Contabile. Nominato quale consulente il dott. Persona_4
, veniva fissata udienza per il giuramento e per successivo deposito della perizia. All'esito della
[...]
attività istruttoria complementare, il giudice, dott.ssa Magliulo, in data 27 novembre 2024, poneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
****
Sulla condizione di procedibilità della domanda.
Lo scrivente magistrato rileva che è stato regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, il quale si è concluso con esito negativo.
Sulla legittimazione attiva di . Parte_3
Sussiste la legittimazione attiva di a proporre opposizione a decreto ingiuntivo, non Parte_3 ritenendosi meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla convenuta Banca secondo cui il contratto sottoscritto dalla costituirebbe un contratto autonomo di garanzia, dal quale Pt_6
discenderebbe la impossibilità, per la stessa, di sollevare eccezioni e/o proporre domande in merito al rapporto principale garantito (intercorrente originariamente tra la convenuta banca ed
[...]
). Parte_1
Ed infatti, dall'analisi del contratto depositato in atti, la cui conformità all'originale non è stata contestata in giudizio, è emerso che l'operazione negoziale realizzata tra e la Banca Parte_3
convenuta presenta i caratteri essenziali della c.d. fideiussione omnibus.
Nella fideiussione omnibus, il fideiussore si obbliga a garantire tutte le obbligazioni del debitore, già sorte o che andranno a sorgere, nei confronti del creditore. Nella prassi, tale tipologia di operazione negoziale è infatti predisposta su un testo standardizzato, sostanzialmente con le medesime clausole sempre ricorrenti.
Lo scrivente magistrato aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui la fideiussione omnibus vada più correttamente inquadrata nel più ampio genus delle fideiussioni ordinarie. Pertanto, il garante è legittimato attivamente, ex art. 1945 c.c., a sollevare nei confronti del creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore garantito, con la conseguenza che può sempre opporsi a un eventuale decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca (cfr. App. Milano, sez. IV,
6 settembre 2021; App. Venezia, sez. II, 28 aprile 2021, n. 1282; App. L'Aquila, 28 aprile 2021; App.
Roma, sez. spec. in materia di imprese, 27 aprile 2021; App. OL, sez. III, 12 aprile 2021; Trib.
Ancona, sez. II, 4 gennaio 2022; Trib. Roma, sez. XVII, 10 dicembre 2021; Trib. OL, sez. II, 3 dicembre 2021, cit.; Trib. Biella, 9 novembre 2021, n. 434).
Più in particolare, la fideiussione omnibus non può qualificarsi come contratto autonomo di garanzia,
4 mancando nel testo standardizzato la rinunzia espressa del garante alla facoltà di opporre eccezioni in deroga all'art. 1945 c.c. (clausola cosiddetta «senza eccezioni»); infatti è presente una mera clausola di «pagamento immediato» o «a prima richiesta» che non è in sé decisiva per la qualificazione del negozio come garanzia autonoma.
Tale clausola comporta principalmente l'inversione processuale propria di una clausola cosiddetta
«solve et repete», la quale non è incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante, sia pure dopo l'avvenuto pagamento, possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale.
Invece, nel vero e proprio contratto autonomo di garanzia il garante, una volta effettuato il pagamento, al quale è tenuto in ogni caso, salvi i casi particolari sopra evidenziati, non sarebbe legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale: deve quindi essere distinta la garanzia autonoma dalla fideiussione con semplice imposizione di un onere di solve et repete in capo al garante.
Sotto il profilo funzionale – anche a fronte di clausola di pagamento «a prima richiesta» inclusa nella fideiussione omnibus – il detto negozio resta sostanzialmente una fideiussione, posto che il garante è chiamato ad adempiere alla medesima prestazione cui è tenuto il debitore principale (mentre l'obbligazione del garante autonomo, come detto, non è rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore) (cfr. Cass. civ.,
14 febbraio 2007 n. 3257, Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8324, Trib. Aosta, 23 novembre 2021; Trib.
Monza, sez. I, 11 marzo 2021).
Per quanto concerne la causa, risulta piuttosto evidente che la fideiussione omnibus non ha affatto quella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma, bensì ha la funzione cosiddetta “satisfattoria” di garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale (sia pure entro un tetto massimo garantito). La prestazione del fideiussore omnibus è omogenea qualitativamente a quella debitore principale, impegnandosi il garante a eseguire la medesima prestazione, pecuniaria, del debitore garantito.
In base al principio della solidarietà tipico della fideiussione, il creditore ha la possibilità di chiedere l'adempimento così al debitore principale come al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito
è esigibile (con ciò manifestandosi anche il carattere di accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale); la garanzia autonoma, invece, assiste normalmente prestazioni infungibili onde il creditore può pretendere dal garante, peraltro soltanto in caso di inadempimento e non allorché il credito è semplicemente esigibile, un risarcimento sotto forma di indennizzo o penale,
5 comunque una prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Soprattutto, la fideiussione omnibus non ha minimamente la funzione caratteristica della garanzia autonoma di assicurare prontamente al beneficiario un indennizzo predeterminato al momento della stipulazione del contratto per il caso di inadempimento;
bensì lo scopo di assicurare al creditore la somma che effettivamente risulterà ex post, al termine dello svolgimento del rapporto, non pagata dal debitore principale, sia pure – si ribadisce – entro un tetto massimo pattuito (peraltro solo a seguito della modifica dell'art. 1938 c.c. introdotta dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154).
Alla luce di quanto esposto, sussiste la legittimazione attiva di a proporre la presente Parte_3
azione.
Sulla nullità della fideiussione omnibus per corrispondenza allo schema ABI
Nel merito, deve essere accolta l'eccezione di nullità parziale della fideiussione prestata da _3
, in quanto il testo contrattuale da essa sottoscritto riporta le clausole 2, 6 ed 8 dello schema
[...]
contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus), clausole dichiarate in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge antitrust n. 287/90 con provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005.
Sul punto sono intervenute, da ultimo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione stabilendo che «i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Antitrust in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata
- perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass. SS.UU. n. 41994/2021).
Si tratta, quindi, di nullità parziale in quanto la nullità dell'intesa a monte determina la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Le clausole nulle sono, precisamente: 1) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo cui il fideiussore
è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; 2) la c.d. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
6 previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»; 3) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Dato che sono state dichiarate nulle le clausole della fideiussione omnibus in cui si riproducevano le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI rimane assorbita l'eccezione di nullità di tali clausole in quanto in contrasto con la normativa a tutela del consumatore per la loro vessatorietà.
In particolare, l'attrice ha depositato in atti il contratto di fideiussione e ne ha provato la piena corrispondenza allo schema ABI. Deve essere dunque dichiarata la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata da , con particolare riguardo alle clausole sopra descritte. Parte_3
Allo stesso tempo, considerata la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata da _3
, la Banca convenuta e la successiva interventrice non sono legittimate a chiedere a tale ultima
[...] il pagamento dell'insoluto, posto che le clausole che le legittimavano in tal senso sono nulle per violazione di norme imperative.
La violazione del tasso soglia antiusura ex legge n. 108 del 1996 in relazione al contratto di conto corrente.
Quanto alla doglianza relativa alla sussistenza di una fattispecie usuraria da superamento del tasso soglia, per violazione della l. n. 108 del 1996, è necessario valutarne la fondatezza operando una preliminare distinzione tra c.d. usura originaria e c.d. usura sopravvenuta.
Sul punto, la l. 108/1996, unitamente con la legge di interpretazione autentica 234/2001, affermano che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento: per il legislatore, pertanto, soltanto in caso di interessi originariamente usurari trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815, comma 2, c.c.) prevista dalla normativa antiusura, oltre alla sanzione penale. In tal senso l'usura originaria costituisce un vizio genetico del contratto, da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale.
Sul punto, giova ricordare che il tema dell'usura sopravvenuta è stato di grande attualità fino all'intervento risolutore della Corte di Cassazione, che, con pronuncia resa a Sezioni Unite, ha di fatto sopito il dibattito e indirizzato le successive decisioni enunciando il principio di diritto secondo cui è esclusa la rilevanza della cosiddetta usurarietà sopravvenuta: l'usura si può valutare solo al momento della pattuizione, tale che un tasso pattuito legittimamente non diventa illegittimo per la successiva variazione in corso di rapporto (cfr. Cass. civ., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675).
Sulla tematica in esame si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite che, con una pronuncia resa in
7 materia di contratto di mutuo, ha affermato il principio di applicazione generale, come tale ben applicabile ad ogni contratto bancario, compreso il contratto di conto corrente, in base al quale:
“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge
n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. civ., sez. un., 19 ottobre
2017, n. 24675).
A parere del Supremo Collegio la violazione del canone di correttezza e buona fede non sarebbe riscontrabile, dunque, “nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto”, di conseguenza, è da escludersi che la pretesa in sé di interessi divenuti usurari, riconosciuta validamente dal contratto, possa qualificarsi come scorretta. Solo in presenza di determinate modalità o circostanze la pretesa di interessi sopra soglia potrà determinare, nel caso concreto, una violazione dell'art. 1375 c.c.
Ciò comporta che il fenomeno dell'usura, se calcolato nel corso del rapporto, rimane indifferente alle sorti del contratto e non è oggetto di alcun sindacato di nullità, ove al momento della stipula del contratto il tasso era in linea con la soglia normativamente prevista per quel tipo di operazione.
Con riguardo al caso che oggi occupa, il C.T.U. nominato dott. non ha ravvisato Persona_4
alcuna ipotesi di usura originaria del rapporto per cui è causa.
Sulla illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi al rapporto di conto corrente.
Per quanto riguarda, poi, i rilievi dell'attrice circa l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nascenti dal contratto di conto corrente, le doglianze appaiono parzialmente fondate.
Sul tema, giova ricordare che per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c., sulla base della considerazione della possibilità di affermare l'esistenza di un uso in tal senso, idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dalla norma citata, in virtù della possibilità di deroga in essa, appunto, prevista.
A tale orientamento si sono inizialmente opposte solo alcune pronunce di merito, le quali hanno anche valorizzato l'argomentazione basata sul pericolo di un superamento del tasso soglia usurario, una volta
8 che tale ultima novità normativa era stata introdotta dal legislatore (Trib. Monza, 23 febbraio 1999).
Nel 1999, poi, la Suprema Corte ha effettuato quello che è stato indicato da alcuni come un
“revirement” storico affermando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, argomentando sulla insussistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c. (Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. civ. sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096).
Questo nuovo corso della giurisprudenza di legittimità è stato, in seguito, confermato dalla Suprema
Corte che, con la pronuncia n. 21095, resa a Sezioni Unite il 4 novembre 2011, ha sancito che le pattuizione anatocistiche configurano violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., non rinvenendosi l'esistenza di usi normativi neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività ad una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem;
si tratterebbe di “clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli Istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria” che, in quanto tali, “venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere a un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare”.
Ora, va rilevato che tale questione è stata risolta dalla modifica dell'art. 120 TUB, apportata con l'art. 25, comma secondo, d. lg. 4 agosto 1999, n. 342 (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”) e dalla successiva adozione della delibera CICR. 9 febbraio 2000, cui le norme citate rinviano per la determinazione delle modalità e dei criteri di produzione di interessi sugli interessi.
L'art. 25, comma terzo, D.Lgs 342/99 ha, poi, subito la censura di incostituzionalità, per eccesso di delega in violazione dell'art. 76 Cost., da parte della Corte Costituzionale, con la nota ordinanza n.
425 del 17 ottobre 2000, tale che per i contratti stipulati prima del 22 aprile 2000, è venuta nuovamente a mancare ogni copertura di legalità per le precedenti clausole anatocistiche.
Più nello specifico, alla data del 31 dicembre 2013, la situazione poteva dirsi stabilizzata sulla base dei seguenti principi, ricavabili dall'art. 120 TUB all'epoca in vigore: a) per i contratti di conto corrente bancario stipulati prima del 22 aprile 2000, la capitalizzazione degli interessi passivi fino al
30 giugno 2000 non era mai consentita e, quindi, la banca, convenuta dal cliente per la restituzione delle somme utilizzate per pagare (anche) detti interessi, poteva essere condannata ex art. 2033 c.c. al pagamento delle somme relative;
b) per i medesimi contratti, dal 1° luglio 2000, qualora la banca e il cliente avessero sottoscritto la relativa pattuizione oppure la banca avesse pubblicato le sue
9 condizioni nella Gazzetta Ufficiale, queste non fossero state peggiorative per il cliente e le medesime gli fossero state comunicate, la capitalizzazione degli interessi passivi era consentita in condizioni di reciprocità con quella degli interessi attivi come da delibera CICR del 9 febbraio 2000; c) per i contratti di conto corrente bancario successivi al 22 aprile 2000, per avere la capitalizzazione degli interessi passivi era necessaria la specifica pattuizione scritta tra le parti alle condizioni previste dalla suddetta delibera CICR.
Occorre, inoltre, evidenziare che il secondo comma dell'articolo 120 del TUB è stato riformulato dall'articolo 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma con cui è stato stabilito che sugli interessi calcolati, a far data dal primo gennaio 2014 (trattandosi di norma non retroattiva), non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Ed ancora, per effetto dell'ultima modifica ex D.L. 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile
2016 n. 49, è stata reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente, sempre che siano rispettati i requisiti di forma scritta, di cui all'art. 117 TUB.
Chiarito, così, il quadro normativo di riferimento, occorre muovere all'ipotesi sub iudice ed esaminare le risultanze istruttorie.
Dalle verifiche eseguite risulta che la documentazione contrattuale di c.c. è stata sottoscritta in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000. Le condizioni economiche relative alla capitalizzazione delle competenze risultano conformi alle prescrizioni normative, prevedendo la reciproca capitalizzazione degli interessi creditori e debitori con periodicità trimestrale.
Successivamente al 30.09.2016, invece, non risulta acquisita dalla banca alcuna autorizzazione della correntista, anche preventiva, relativa all'addebito sul conto degli interessi, così come prescritto dalla delibera CICR N. 343 del 2016.
Pertanto, il consulente nominato ha proceduto a effettuare il ricalcolo del saldo di conto corrente con esclusione della capitalizzazione successivamente al 31.12.2013 fino al 30.09.2016, con gli esiti che si diranno infra.
Sulla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto al rapporto di conto corrente.
È parzialmente fondata la domanda di declaratoria di nullità per assenza di causa della clausola avente ad oggetto l'applicazione della c.d. “commissione di massimo scoperto” avanzata dalla società attrice.
Sul punto, occorre premettere che la “commissione di massimo scoperto” costituisce un istituto che non trovava – fino all'intervento legislativo di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, convertito con
10 legge n. 2/2009 – una chiara definizione ed una certa individuazione sotto il profilo causale.
Accedendo ad un contratto di apertura di credito, secondo una prima interpretazione, tale commissione costituisce sul piano economico la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione, con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa (v.
Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11772). In tale ipotesi la stessa dovrebbe, quindi, calcolarsi sull'importo del credito accordato, indipendentemente dall'importo utilizzato;
secondo altra interpretazione, invece, la c.m.s. costituisce la controprestazione per il rischio crescente che la banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto dei fondi messi a disposizione, da calcolarsi sul massimo importo utilizzato in un determinato periodo.
In ogni caso, se si ritiene che l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, possa essere sorretta da causa lecita – in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente – nel contratto dovrà essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento-concesso o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo.
Come noto, il legislatore è intervenuto in materia, “legittimando” (con l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009) la previsione contrattuale sia di commissioni applicate sullo scoperto del conto che di commissioni da corrispondersi per l'utilizzo del credito concesso, stabilendo che i costi relativi vengano compresi nel calcolo del tasso effettivo globale e calcolati ai fini del c.d. tasso soglia antiusura, ma regolamentando (e così confermando) quelle che nella prassi erano fattispecie diverse.
Sulla base di quanto sopra riportato deve, dunque, affermarsi che la commissione di massimo scoperto può ritenersi lecita e valida solo se nella relativa clausola sia espressamente indicato (stante il suo significato non univoco nella pratica) se si tratti di costo ulteriore, relativo ad apertura di credito, o se commissione applicata sullo scoperto di conto, oltre l'affidata, con indicazione quindi del dato di riferimento per l'applicazione della percentuale riportata in contratto e della periodicità della sua applicazione.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione contrattuale depositata in fascicolo le condizioni che regolano l'applicazione della commissione di massimo scoperto prevedono la pattuizione specifica della misura percentuale, 0,125% entro i limiti di fido e 0,750% oltre i limiti di fido, e della periodicità con cadenza trimestrale, mentre non risulta alcuna pattuizione specifica in merito alla base
11 di calcolo a cui applicare la percentuale concordata (es. picco di scopertura, e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso, sulla media trimestrale).
Tanto premesso, ai fini del ricalcolo sono state il consulente nominato ha enucleato tutte le commissioni di massimo scoperto addebitate dalla banca per complessivi € 2.086,98.
Sulla incompletezza degli estratti conto e sui risultati del ricalcolo.
Il presente giudizio trae origine dall'azione monitoria promossa dalla banca, quale attore sostanziale.
Gli e.c. depositati risultano incompleti relativamente al periodo contabile dal 30.06.2007 al
31.01.2008. Il primo saldo disponibile a partire dal quale vi è continuità negli e.c. è il saldo al dare al
31.01.2008 pari ad Euro -9.499,78. Tanto premesso, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità, il ricalcolo è stato eseguito azzerando il saldo iniziale dare al 31.01.2008 pari ad euro -
9.499,78, a debito della correntista, ed utilizzando i dati contabili degli e.c. continuativi dal
31.01.2008.
In particolare, è necessario qui richiamare Cass. Civ., Sez. I, 8 luglio 2024, n. 18560, secondo cui il correntista è comunque legittimato a beneficiare dell'azzeramento del saldo a partire dal primo estratto conto disponibile, ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto.
Più in particolare, la Suprema Corte, con sentenza n. 1763 del 17 gennaio 2024, ha altresì espresso i seguenti principi di diritto: “per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo”.
12 Si tratta di un orientamento posto a tutela della parte debole del rapporto che lo scrivente magistrato intende senz'altro accogliere, onde evitare, tra le altre cose, il rischio di due saldi difformi per la banca o per il correntista.
All'esito delle verifiche eseguite ed in applicazione dei principi di ricalcolo contenuti nel quesito istruttorio, come sopra illustrati, all'esito del ricalcolo il saldo finale risulta a credito della società correntista di € 23.484,05 a cui va detratto l'accredito fittizio, per giro a sofferenza, contabilizzato in data 07.06.2018 del valore di € 208.440,29.
Pertanto, all'esito dei ricalcoli eseguiti la società correntista risulta debitrice nei confronti della banca della minore somma di € 184.956,24, pari alla differenza tra il saldo ricalcolato, pari ad € +23.484,05,
e l'operazione di giro a sofferenza di € -208.440,29 del 07.06.2018.
Il giudice intende qui chiarire che ha aderito, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'indirizzo secondo il quale va applicata la capitalizzazione trimestrale per il periodo
2013/16, per le ragioni sopra esposte ed evidenziate dalla CTU, posto che le condizioni contrattuali risultavano conformi alle delibere del CICR tra l'anno 2013 e l'anno 2016.
Dall'analisi effettuata infatti, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 23.484,05.
Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € 0,00 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 23.484,05. La differenza tra i saldi è scomponibile in
€ 11.897,29 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 2.086,98 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 0,00 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.
Si fa presente che si è impostato una differenza saldo iniziale per il riconteggio pari a € 9.499,78.
Dalla ricostruzione dei movimenti effettuata è emersa una differenza contabile di € 0,00, dovuta alle rettifiche applicate alle date valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati.
Sulla carenza di legittimazione passiva di , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e
[...] Parte_4
In data 03 maggio 2023, i supposti successori a titolo universale dell'originario attore Parte_5
, fideiussore omnibus della , si costituivano nel presente giudizio a seguito di
[...] Parte_1 riassunzione riferendo quanto segue: con atto per notar dell'08.09.2022 (registrato in data Per_5
20.09.2022) rinunciavano alla eredità del loro comune genitore, sig. Parte_5
Il giudice, visto l'atto di rinuncia autenticato da notaio, dichiara la carenza di legittimazione passiva dei germani e in quanto Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Parte_4
non aventi la qualità di eredi del padre , per formale rinuncia ex art. 519 c.p.c. Pt_5
13 Sulla revoca del decreto ingiuntivo
Da quanto sopra esposto, emerge che il decreto ingiuntivo vada revocato per i seguenti motivi. In primo luogo, la , e per essa la quale succeditrice nel credito, Controparte_11 CP_8
non sono legittimate a chiedere il pagamento della somma ingiunta alla garante stante Parte_7
la nullità parziale della fideiussione omnibus da essa prestata;
né può ingiungere tale pagamento ai germani in quanto non aventi la qualità di eredi. In secondo luogo, la somma Pt_5
originariamente ingiunta va rideterminata in € 184.956,24, per i motivi sopra esposti, al cui pagamento è condannata la sola Parte_1
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione. Difatti, le argomentazioni svolte risultano, ad avviso di questo giudice, esaustive nell'esplicazione dell'accoglimento delle ragioni di parte opponente e della parte opposta.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera
Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Spese
Stante la parziale soccombenza reciproca le spese devono essere compensate. Spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido come da precedenti decreti di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1192/2018 del 31.07.2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in persona G.I. dott. Fabio Di Lorenzo;
- Dichiara la nullità parziale ex art. 1419 c.c. della fideiussione omnibus stipulata da , Parte_3
con riferimento alle clausole riproduttive dello schema ABI (c.dd. clausole di reviviscenza, rinuncia ai termini e sopravvivenza);
14 - Dichiara il difetto di legittimazione passiva dei germani Controparte_5 Controparte_6
e CP_7 Parte_4
- Definitivamente accertando sui rapporti di dare-avere intercorsi tra le parti, condanna la
[...]
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore p.t. (C.F. ), al pagamento, in favore della Parte_2 CodiceFiscale_1 in qualità di succeditrice nel credito, della minor somma di € 184.956,24 oltre Controparte_8
interessi come per legge;
- Spese di lite compensate;
- Spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido, giusti decreti di liquidazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6685/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra
(C.F. Parte_1
), in persona del liquidatore p.t. (C.F. ), la sig.ra P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in OL alla via Parte_3 CodiceFiscale_1
Vittoria Colonna 14, presso lo studio dell'avv. Umberto Corvino (C.F. ) CodiceFiscale_2
che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice
e nuova denominazione assunta con verbale del Controparte_1
21/11/2016 rep. 44314 – rep. 15158 da Controparte_2
(in forma abbreviata come da certificazione notarile dott.ssa Controparte_1 Persona_1
del 25/11/2016, con sede in alla Via Università n. 1, numero di registro delle imprese di CP_2 CP_2
e codice fiscale n. , iscritta all'albo delle banche al n. 5435 e Capogruppo del P.IVA_2 [...]
iscritta all'albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di Controparte_3
direzione e coordinamento di , in persona del Dott. , in qualità di Controparte_1 CP_4
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOFFERENZE Munito dei necessari poteri delega, giusta procura per Notar del 1/7/2014 rep. 42.409 racc. 14.037, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Antonio De Simone (CF ) con studio in OL al Corso Umberto C.F._3
I, n. 22, ove elettivamente domicilia, giusta procura speciale alle liti in atti;
-convenuta nonché
1 , nata a [...] il [...], ed ivi residente a[...], c.f. Controparte_5
; , nata a [...] il [...] e residente in S. Giorgio a C.F._4 Controparte_6
EM (NA) alla via Rosa Luxembourg n. 14, c.f. , nata C.F._5 CP_7
a OL il 06.11.1969 e residente a [...], c.f.
; nato a [...] il [...] e residente a [...]di C.F._6 Parte_4
OL (NA) alla via Cesina n. 33, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Manco (c.f.
e dall'avv. Francesco Fontanella (c.f. ), in virtù C.F._7 C.F._8
della procura in atti, elett.te domiciliati in OL, alla via dei Fiorentini n. 61, presso lo studio dell'avv. Nicola Manco;
-convenuti nonché
limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 Controparte_8 Controparte_9
aprile 1999, n. 130, con sede legale in Via V. Betteloni n. 2, 20131 Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi n. e per essa, quale sua P.IVA_3
procuratrice e mandataria, società di diritto italiano, con sede legale in ON, Viale CP_10 dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di ON e codice fiscale , P. VA , giusta procura con atto P.IVA_4 P.IVA_5
con firma autenticata in data 17.12.2021 per atto Notaio di Sesto San Giovanni, n. Persona_2
691 di rep. e n. 414 di racc., registrato a Milano DP II il 20 dicembre 2021 al n. 132327 Serie 1T, rappresentata e difesa, in virtu' di procura in atti, dall'Avv. Antonella Merola (Cod. fisc.
e P. VA ), con studio legale in OL, Via Giovanni Porzio n. C.F._9 P.IVA_6
4, Centro Direzionale - Isola E1 cap. 80143;
-interventrice ex art. 111 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.11.2018, la Parte_1
, e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_5 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 1192/2018, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 31/07/2018, con il quale è stato ingiunto il pagamento immediato di euro 272.002,97 oltre interessi come richiesti fino al saldo, derivanti da inadempimenti a precedenti rapporti di conto corrente e di finanziamento intercorsi con la istante In particolare, si eccepiva la illegittimità Controparte_11
delle condizioni contrattuali pattuite con riferimento al rapporto di conto corrente controverso, sub
2 specie di applicazione di interessi ultra-legali, illegittimo anatocismo e applicazione di commissioni di massimo scoperto e altre commissioni comunque non dovute. In secondo luogo, si eccepiva la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti e , essendo Parte_5 Parte_3 esse riproduttive dello schema dichiarato illegittimo dalla Banca d' Italia con proprio Provvedimento
n. 55 del 2 maggio 2005. Si proponeva in ultimo istanza di verificazione delle scritture prodotte dalla
Banca in sede monitoria posto il loro disconoscimento integrale.
Si costituiva in giudizio ritualmente la convenuta , impugnando quanto ex Controparte_11
adverso dedotto ed evidenziando in modo particolare la legittimità delle condizioni contrattuali applicate dalla Banca ai rapporti controversi, nonché facendo valere l'integrità della produzione documentale idonea a sostenere una condanna di ingiunzione anche nella presente fase di merito.
Il G.I. dott. Di Lorenzo, alla prima udienza del 26 febbraio 2019, in attesa del deposito dell'estratto di mediazione già incardinata, rinviava all'udienza del 26 marzo 2019 ore 10, riservandosi al contempo sulla provvisoria esecuzione.
In data 27 febbraio 2019, il G.I. scioglieva la riserva assunta dichiarando sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e confermando la fissata udienza del 26 marzo 2019. Ivi il magistrato concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., rinviando all'uopo alla data del
9 luglio 2019 ore 10:30. All'esito, vista la istanza di verificazione avanzata dagli attori, si nominava quale consulente tecnica d'ufficio la dott.ssa , fissandosi per il giuramento Persona_3
l'udienza del 24 settembre 2019.
Prestato il giuramento e disposta la consulenza tecnica d'ufficio, poi depositata in data 2 marzo 2020, il Giudice subentrato quale titolare del procedimento, dott.ssa Magliulo, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2021 ore 10:30. Alla suddetta udienza il G.I. in sostituzione, dott.ssa Vitulano, rinviava per le medesime incombenze al 30 novembre 2021, con secondo rinvio al 28 aprile 2022 ore 10:30 effettuato dal G.I. in sostituzione dott. Pisapia. Nelle more, in data 12 aprile 2022, si costituiva in giudizio la quale succeditrice nel credito ai Controparte_8 sensi dell'art. 111 c.p.c., facendo proprie le difese già svolte da Controparte_11
All'udienza, il G.I. dott.ssa Magliulo rinviava all'udienza del 21 settembre 2022 per il deposito della
CTU in formato visionabile e, alla data, il G.I. in sostituzione dott. Pisapia dichiarava interrotto il processo per morte del fideiussore . Riassunto il processo dalla Parte_5 Parte_1
e dalla garante , ritualmente notificato agli eredi, tali ultimi si costituivano chiedendo Parte_3 di essere estromessi dal presente giudizio essendo essi rinunziatari rispetto all'eredità del Parte_5
(cfr. rinunzia per atto pubblicato depositata in atti).
[...]
All'udienza del 4 maggio 2023 il G.I. in sostituzione dott. Pisapia dapprima poneva la causa in decisione, in un secondo momento, poi, ravvisando una grave carenza istruttoria, rimetteva la causa
3 sul ruolo per l'espletamento della CTU Contabile. Nominato quale consulente il dott. Persona_4
, veniva fissata udienza per il giuramento e per successivo deposito della perizia. All'esito della
[...]
attività istruttoria complementare, il giudice, dott.ssa Magliulo, in data 27 novembre 2024, poneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
****
Sulla condizione di procedibilità della domanda.
Lo scrivente magistrato rileva che è stato regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, il quale si è concluso con esito negativo.
Sulla legittimazione attiva di . Parte_3
Sussiste la legittimazione attiva di a proporre opposizione a decreto ingiuntivo, non Parte_3 ritenendosi meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla convenuta Banca secondo cui il contratto sottoscritto dalla costituirebbe un contratto autonomo di garanzia, dal quale Pt_6
discenderebbe la impossibilità, per la stessa, di sollevare eccezioni e/o proporre domande in merito al rapporto principale garantito (intercorrente originariamente tra la convenuta banca ed
[...]
). Parte_1
Ed infatti, dall'analisi del contratto depositato in atti, la cui conformità all'originale non è stata contestata in giudizio, è emerso che l'operazione negoziale realizzata tra e la Banca Parte_3
convenuta presenta i caratteri essenziali della c.d. fideiussione omnibus.
Nella fideiussione omnibus, il fideiussore si obbliga a garantire tutte le obbligazioni del debitore, già sorte o che andranno a sorgere, nei confronti del creditore. Nella prassi, tale tipologia di operazione negoziale è infatti predisposta su un testo standardizzato, sostanzialmente con le medesime clausole sempre ricorrenti.
Lo scrivente magistrato aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui la fideiussione omnibus vada più correttamente inquadrata nel più ampio genus delle fideiussioni ordinarie. Pertanto, il garante è legittimato attivamente, ex art. 1945 c.c., a sollevare nei confronti del creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore garantito, con la conseguenza che può sempre opporsi a un eventuale decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca (cfr. App. Milano, sez. IV,
6 settembre 2021; App. Venezia, sez. II, 28 aprile 2021, n. 1282; App. L'Aquila, 28 aprile 2021; App.
Roma, sez. spec. in materia di imprese, 27 aprile 2021; App. OL, sez. III, 12 aprile 2021; Trib.
Ancona, sez. II, 4 gennaio 2022; Trib. Roma, sez. XVII, 10 dicembre 2021; Trib. OL, sez. II, 3 dicembre 2021, cit.; Trib. Biella, 9 novembre 2021, n. 434).
Più in particolare, la fideiussione omnibus non può qualificarsi come contratto autonomo di garanzia,
4 mancando nel testo standardizzato la rinunzia espressa del garante alla facoltà di opporre eccezioni in deroga all'art. 1945 c.c. (clausola cosiddetta «senza eccezioni»); infatti è presente una mera clausola di «pagamento immediato» o «a prima richiesta» che non è in sé decisiva per la qualificazione del negozio come garanzia autonoma.
Tale clausola comporta principalmente l'inversione processuale propria di una clausola cosiddetta
«solve et repete», la quale non è incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante, sia pure dopo l'avvenuto pagamento, possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale.
Invece, nel vero e proprio contratto autonomo di garanzia il garante, una volta effettuato il pagamento, al quale è tenuto in ogni caso, salvi i casi particolari sopra evidenziati, non sarebbe legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale: deve quindi essere distinta la garanzia autonoma dalla fideiussione con semplice imposizione di un onere di solve et repete in capo al garante.
Sotto il profilo funzionale – anche a fronte di clausola di pagamento «a prima richiesta» inclusa nella fideiussione omnibus – il detto negozio resta sostanzialmente una fideiussione, posto che il garante è chiamato ad adempiere alla medesima prestazione cui è tenuto il debitore principale (mentre l'obbligazione del garante autonomo, come detto, non è rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore) (cfr. Cass. civ.,
14 febbraio 2007 n. 3257, Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8324, Trib. Aosta, 23 novembre 2021; Trib.
Monza, sez. I, 11 marzo 2021).
Per quanto concerne la causa, risulta piuttosto evidente che la fideiussione omnibus non ha affatto quella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma, bensì ha la funzione cosiddetta “satisfattoria” di garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale (sia pure entro un tetto massimo garantito). La prestazione del fideiussore omnibus è omogenea qualitativamente a quella debitore principale, impegnandosi il garante a eseguire la medesima prestazione, pecuniaria, del debitore garantito.
In base al principio della solidarietà tipico della fideiussione, il creditore ha la possibilità di chiedere l'adempimento così al debitore principale come al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito
è esigibile (con ciò manifestandosi anche il carattere di accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale); la garanzia autonoma, invece, assiste normalmente prestazioni infungibili onde il creditore può pretendere dal garante, peraltro soltanto in caso di inadempimento e non allorché il credito è semplicemente esigibile, un risarcimento sotto forma di indennizzo o penale,
5 comunque una prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Soprattutto, la fideiussione omnibus non ha minimamente la funzione caratteristica della garanzia autonoma di assicurare prontamente al beneficiario un indennizzo predeterminato al momento della stipulazione del contratto per il caso di inadempimento;
bensì lo scopo di assicurare al creditore la somma che effettivamente risulterà ex post, al termine dello svolgimento del rapporto, non pagata dal debitore principale, sia pure – si ribadisce – entro un tetto massimo pattuito (peraltro solo a seguito della modifica dell'art. 1938 c.c. introdotta dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154).
Alla luce di quanto esposto, sussiste la legittimazione attiva di a proporre la presente Parte_3
azione.
Sulla nullità della fideiussione omnibus per corrispondenza allo schema ABI
Nel merito, deve essere accolta l'eccezione di nullità parziale della fideiussione prestata da _3
, in quanto il testo contrattuale da essa sottoscritto riporta le clausole 2, 6 ed 8 dello schema
[...]
contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus), clausole dichiarate in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge antitrust n. 287/90 con provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005.
Sul punto sono intervenute, da ultimo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione stabilendo che «i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Antitrust in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata
- perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass. SS.UU. n. 41994/2021).
Si tratta, quindi, di nullità parziale in quanto la nullità dell'intesa a monte determina la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Le clausole nulle sono, precisamente: 1) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo cui il fideiussore
è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; 2) la c.d. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
6 previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»; 3) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Dato che sono state dichiarate nulle le clausole della fideiussione omnibus in cui si riproducevano le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI rimane assorbita l'eccezione di nullità di tali clausole in quanto in contrasto con la normativa a tutela del consumatore per la loro vessatorietà.
In particolare, l'attrice ha depositato in atti il contratto di fideiussione e ne ha provato la piena corrispondenza allo schema ABI. Deve essere dunque dichiarata la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata da , con particolare riguardo alle clausole sopra descritte. Parte_3
Allo stesso tempo, considerata la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata da _3
, la Banca convenuta e la successiva interventrice non sono legittimate a chiedere a tale ultima
[...] il pagamento dell'insoluto, posto che le clausole che le legittimavano in tal senso sono nulle per violazione di norme imperative.
La violazione del tasso soglia antiusura ex legge n. 108 del 1996 in relazione al contratto di conto corrente.
Quanto alla doglianza relativa alla sussistenza di una fattispecie usuraria da superamento del tasso soglia, per violazione della l. n. 108 del 1996, è necessario valutarne la fondatezza operando una preliminare distinzione tra c.d. usura originaria e c.d. usura sopravvenuta.
Sul punto, la l. 108/1996, unitamente con la legge di interpretazione autentica 234/2001, affermano che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento: per il legislatore, pertanto, soltanto in caso di interessi originariamente usurari trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815, comma 2, c.c.) prevista dalla normativa antiusura, oltre alla sanzione penale. In tal senso l'usura originaria costituisce un vizio genetico del contratto, da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale.
Sul punto, giova ricordare che il tema dell'usura sopravvenuta è stato di grande attualità fino all'intervento risolutore della Corte di Cassazione, che, con pronuncia resa a Sezioni Unite, ha di fatto sopito il dibattito e indirizzato le successive decisioni enunciando il principio di diritto secondo cui è esclusa la rilevanza della cosiddetta usurarietà sopravvenuta: l'usura si può valutare solo al momento della pattuizione, tale che un tasso pattuito legittimamente non diventa illegittimo per la successiva variazione in corso di rapporto (cfr. Cass. civ., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675).
Sulla tematica in esame si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite che, con una pronuncia resa in
7 materia di contratto di mutuo, ha affermato il principio di applicazione generale, come tale ben applicabile ad ogni contratto bancario, compreso il contratto di conto corrente, in base al quale:
“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge
n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. civ., sez. un., 19 ottobre
2017, n. 24675).
A parere del Supremo Collegio la violazione del canone di correttezza e buona fede non sarebbe riscontrabile, dunque, “nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto”, di conseguenza, è da escludersi che la pretesa in sé di interessi divenuti usurari, riconosciuta validamente dal contratto, possa qualificarsi come scorretta. Solo in presenza di determinate modalità o circostanze la pretesa di interessi sopra soglia potrà determinare, nel caso concreto, una violazione dell'art. 1375 c.c.
Ciò comporta che il fenomeno dell'usura, se calcolato nel corso del rapporto, rimane indifferente alle sorti del contratto e non è oggetto di alcun sindacato di nullità, ove al momento della stipula del contratto il tasso era in linea con la soglia normativamente prevista per quel tipo di operazione.
Con riguardo al caso che oggi occupa, il C.T.U. nominato dott. non ha ravvisato Persona_4
alcuna ipotesi di usura originaria del rapporto per cui è causa.
Sulla illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi al rapporto di conto corrente.
Per quanto riguarda, poi, i rilievi dell'attrice circa l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nascenti dal contratto di conto corrente, le doglianze appaiono parzialmente fondate.
Sul tema, giova ricordare che per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c., sulla base della considerazione della possibilità di affermare l'esistenza di un uso in tal senso, idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dalla norma citata, in virtù della possibilità di deroga in essa, appunto, prevista.
A tale orientamento si sono inizialmente opposte solo alcune pronunce di merito, le quali hanno anche valorizzato l'argomentazione basata sul pericolo di un superamento del tasso soglia usurario, una volta
8 che tale ultima novità normativa era stata introdotta dal legislatore (Trib. Monza, 23 febbraio 1999).
Nel 1999, poi, la Suprema Corte ha effettuato quello che è stato indicato da alcuni come un
“revirement” storico affermando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, argomentando sulla insussistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c. (Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. civ. sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096).
Questo nuovo corso della giurisprudenza di legittimità è stato, in seguito, confermato dalla Suprema
Corte che, con la pronuncia n. 21095, resa a Sezioni Unite il 4 novembre 2011, ha sancito che le pattuizione anatocistiche configurano violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., non rinvenendosi l'esistenza di usi normativi neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività ad una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem;
si tratterebbe di “clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli Istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria” che, in quanto tali, “venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere a un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare”.
Ora, va rilevato che tale questione è stata risolta dalla modifica dell'art. 120 TUB, apportata con l'art. 25, comma secondo, d. lg. 4 agosto 1999, n. 342 (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”) e dalla successiva adozione della delibera CICR. 9 febbraio 2000, cui le norme citate rinviano per la determinazione delle modalità e dei criteri di produzione di interessi sugli interessi.
L'art. 25, comma terzo, D.Lgs 342/99 ha, poi, subito la censura di incostituzionalità, per eccesso di delega in violazione dell'art. 76 Cost., da parte della Corte Costituzionale, con la nota ordinanza n.
425 del 17 ottobre 2000, tale che per i contratti stipulati prima del 22 aprile 2000, è venuta nuovamente a mancare ogni copertura di legalità per le precedenti clausole anatocistiche.
Più nello specifico, alla data del 31 dicembre 2013, la situazione poteva dirsi stabilizzata sulla base dei seguenti principi, ricavabili dall'art. 120 TUB all'epoca in vigore: a) per i contratti di conto corrente bancario stipulati prima del 22 aprile 2000, la capitalizzazione degli interessi passivi fino al
30 giugno 2000 non era mai consentita e, quindi, la banca, convenuta dal cliente per la restituzione delle somme utilizzate per pagare (anche) detti interessi, poteva essere condannata ex art. 2033 c.c. al pagamento delle somme relative;
b) per i medesimi contratti, dal 1° luglio 2000, qualora la banca e il cliente avessero sottoscritto la relativa pattuizione oppure la banca avesse pubblicato le sue
9 condizioni nella Gazzetta Ufficiale, queste non fossero state peggiorative per il cliente e le medesime gli fossero state comunicate, la capitalizzazione degli interessi passivi era consentita in condizioni di reciprocità con quella degli interessi attivi come da delibera CICR del 9 febbraio 2000; c) per i contratti di conto corrente bancario successivi al 22 aprile 2000, per avere la capitalizzazione degli interessi passivi era necessaria la specifica pattuizione scritta tra le parti alle condizioni previste dalla suddetta delibera CICR.
Occorre, inoltre, evidenziare che il secondo comma dell'articolo 120 del TUB è stato riformulato dall'articolo 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma con cui è stato stabilito che sugli interessi calcolati, a far data dal primo gennaio 2014 (trattandosi di norma non retroattiva), non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Ed ancora, per effetto dell'ultima modifica ex D.L. 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile
2016 n. 49, è stata reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente, sempre che siano rispettati i requisiti di forma scritta, di cui all'art. 117 TUB.
Chiarito, così, il quadro normativo di riferimento, occorre muovere all'ipotesi sub iudice ed esaminare le risultanze istruttorie.
Dalle verifiche eseguite risulta che la documentazione contrattuale di c.c. è stata sottoscritta in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000. Le condizioni economiche relative alla capitalizzazione delle competenze risultano conformi alle prescrizioni normative, prevedendo la reciproca capitalizzazione degli interessi creditori e debitori con periodicità trimestrale.
Successivamente al 30.09.2016, invece, non risulta acquisita dalla banca alcuna autorizzazione della correntista, anche preventiva, relativa all'addebito sul conto degli interessi, così come prescritto dalla delibera CICR N. 343 del 2016.
Pertanto, il consulente nominato ha proceduto a effettuare il ricalcolo del saldo di conto corrente con esclusione della capitalizzazione successivamente al 31.12.2013 fino al 30.09.2016, con gli esiti che si diranno infra.
Sulla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto al rapporto di conto corrente.
È parzialmente fondata la domanda di declaratoria di nullità per assenza di causa della clausola avente ad oggetto l'applicazione della c.d. “commissione di massimo scoperto” avanzata dalla società attrice.
Sul punto, occorre premettere che la “commissione di massimo scoperto” costituisce un istituto che non trovava – fino all'intervento legislativo di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, convertito con
10 legge n. 2/2009 – una chiara definizione ed una certa individuazione sotto il profilo causale.
Accedendo ad un contratto di apertura di credito, secondo una prima interpretazione, tale commissione costituisce sul piano economico la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione, con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa (v.
Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11772). In tale ipotesi la stessa dovrebbe, quindi, calcolarsi sull'importo del credito accordato, indipendentemente dall'importo utilizzato;
secondo altra interpretazione, invece, la c.m.s. costituisce la controprestazione per il rischio crescente che la banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto dei fondi messi a disposizione, da calcolarsi sul massimo importo utilizzato in un determinato periodo.
In ogni caso, se si ritiene che l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, possa essere sorretta da causa lecita – in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente – nel contratto dovrà essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento-concesso o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo.
Come noto, il legislatore è intervenuto in materia, “legittimando” (con l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009) la previsione contrattuale sia di commissioni applicate sullo scoperto del conto che di commissioni da corrispondersi per l'utilizzo del credito concesso, stabilendo che i costi relativi vengano compresi nel calcolo del tasso effettivo globale e calcolati ai fini del c.d. tasso soglia antiusura, ma regolamentando (e così confermando) quelle che nella prassi erano fattispecie diverse.
Sulla base di quanto sopra riportato deve, dunque, affermarsi che la commissione di massimo scoperto può ritenersi lecita e valida solo se nella relativa clausola sia espressamente indicato (stante il suo significato non univoco nella pratica) se si tratti di costo ulteriore, relativo ad apertura di credito, o se commissione applicata sullo scoperto di conto, oltre l'affidata, con indicazione quindi del dato di riferimento per l'applicazione della percentuale riportata in contratto e della periodicità della sua applicazione.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione contrattuale depositata in fascicolo le condizioni che regolano l'applicazione della commissione di massimo scoperto prevedono la pattuizione specifica della misura percentuale, 0,125% entro i limiti di fido e 0,750% oltre i limiti di fido, e della periodicità con cadenza trimestrale, mentre non risulta alcuna pattuizione specifica in merito alla base
11 di calcolo a cui applicare la percentuale concordata (es. picco di scopertura, e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso, sulla media trimestrale).
Tanto premesso, ai fini del ricalcolo sono state il consulente nominato ha enucleato tutte le commissioni di massimo scoperto addebitate dalla banca per complessivi € 2.086,98.
Sulla incompletezza degli estratti conto e sui risultati del ricalcolo.
Il presente giudizio trae origine dall'azione monitoria promossa dalla banca, quale attore sostanziale.
Gli e.c. depositati risultano incompleti relativamente al periodo contabile dal 30.06.2007 al
31.01.2008. Il primo saldo disponibile a partire dal quale vi è continuità negli e.c. è il saldo al dare al
31.01.2008 pari ad Euro -9.499,78. Tanto premesso, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità, il ricalcolo è stato eseguito azzerando il saldo iniziale dare al 31.01.2008 pari ad euro -
9.499,78, a debito della correntista, ed utilizzando i dati contabili degli e.c. continuativi dal
31.01.2008.
In particolare, è necessario qui richiamare Cass. Civ., Sez. I, 8 luglio 2024, n. 18560, secondo cui il correntista è comunque legittimato a beneficiare dell'azzeramento del saldo a partire dal primo estratto conto disponibile, ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto.
Più in particolare, la Suprema Corte, con sentenza n. 1763 del 17 gennaio 2024, ha altresì espresso i seguenti principi di diritto: “per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo”.
12 Si tratta di un orientamento posto a tutela della parte debole del rapporto che lo scrivente magistrato intende senz'altro accogliere, onde evitare, tra le altre cose, il rischio di due saldi difformi per la banca o per il correntista.
All'esito delle verifiche eseguite ed in applicazione dei principi di ricalcolo contenuti nel quesito istruttorio, come sopra illustrati, all'esito del ricalcolo il saldo finale risulta a credito della società correntista di € 23.484,05 a cui va detratto l'accredito fittizio, per giro a sofferenza, contabilizzato in data 07.06.2018 del valore di € 208.440,29.
Pertanto, all'esito dei ricalcoli eseguiti la società correntista risulta debitrice nei confronti della banca della minore somma di € 184.956,24, pari alla differenza tra il saldo ricalcolato, pari ad € +23.484,05,
e l'operazione di giro a sofferenza di € -208.440,29 del 07.06.2018.
Il giudice intende qui chiarire che ha aderito, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'indirizzo secondo il quale va applicata la capitalizzazione trimestrale per il periodo
2013/16, per le ragioni sopra esposte ed evidenziate dalla CTU, posto che le condizioni contrattuali risultavano conformi alle delibere del CICR tra l'anno 2013 e l'anno 2016.
Dall'analisi effettuata infatti, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 23.484,05.
Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € 0,00 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 23.484,05. La differenza tra i saldi è scomponibile in
€ 11.897,29 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 2.086,98 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 0,00 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.
Si fa presente che si è impostato una differenza saldo iniziale per il riconteggio pari a € 9.499,78.
Dalla ricostruzione dei movimenti effettuata è emersa una differenza contabile di € 0,00, dovuta alle rettifiche applicate alle date valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati.
Sulla carenza di legittimazione passiva di , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e
[...] Parte_4
In data 03 maggio 2023, i supposti successori a titolo universale dell'originario attore Parte_5
, fideiussore omnibus della , si costituivano nel presente giudizio a seguito di
[...] Parte_1 riassunzione riferendo quanto segue: con atto per notar dell'08.09.2022 (registrato in data Per_5
20.09.2022) rinunciavano alla eredità del loro comune genitore, sig. Parte_5
Il giudice, visto l'atto di rinuncia autenticato da notaio, dichiara la carenza di legittimazione passiva dei germani e in quanto Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Parte_4
non aventi la qualità di eredi del padre , per formale rinuncia ex art. 519 c.p.c. Pt_5
13 Sulla revoca del decreto ingiuntivo
Da quanto sopra esposto, emerge che il decreto ingiuntivo vada revocato per i seguenti motivi. In primo luogo, la , e per essa la quale succeditrice nel credito, Controparte_11 CP_8
non sono legittimate a chiedere il pagamento della somma ingiunta alla garante stante Parte_7
la nullità parziale della fideiussione omnibus da essa prestata;
né può ingiungere tale pagamento ai germani in quanto non aventi la qualità di eredi. In secondo luogo, la somma Pt_5
originariamente ingiunta va rideterminata in € 184.956,24, per i motivi sopra esposti, al cui pagamento è condannata la sola Parte_1
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione. Difatti, le argomentazioni svolte risultano, ad avviso di questo giudice, esaustive nell'esplicazione dell'accoglimento delle ragioni di parte opponente e della parte opposta.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera
Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Spese
Stante la parziale soccombenza reciproca le spese devono essere compensate. Spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido come da precedenti decreti di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1192/2018 del 31.07.2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in persona G.I. dott. Fabio Di Lorenzo;
- Dichiara la nullità parziale ex art. 1419 c.c. della fideiussione omnibus stipulata da , Parte_3
con riferimento alle clausole riproduttive dello schema ABI (c.dd. clausole di reviviscenza, rinuncia ai termini e sopravvivenza);
14 - Dichiara il difetto di legittimazione passiva dei germani Controparte_5 Controparte_6
e CP_7 Parte_4
- Definitivamente accertando sui rapporti di dare-avere intercorsi tra le parti, condanna la
[...]
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore p.t. (C.F. ), al pagamento, in favore della Parte_2 CodiceFiscale_1 in qualità di succeditrice nel credito, della minor somma di € 184.956,24 oltre Controparte_8
interessi come per legge;
- Spese di lite compensate;
- Spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido, giusti decreti di liquidazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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