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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/02/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 509/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 509/2021;
avente a oggetto: “altri contratti atipici”;
TRA
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico, legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Chiara Ponticelli (C.F.
), con la quale elettivamente C.F._1
domicilia presso il suo studio, sito in Sessa CA (CE) al Corso Lucilio n. 208;
attrice
E
(C.F. , CP_1 C.F._2
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Adriano del Sesto (C.F.
e con lui elettivamente domiciliati C.F._5 presso il proprio studio sito in Pietravairano (CE), alla Via
VI Tomoli n. 23;
convenuti
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione la società chiedeva Parte_1
di dichiarare il diritto a ottenere il pagamento della quota sociale per il ricovero di con Controparte_3
conseguente condanna del medesimo, in via esclusiva o in solido con i genitori e , al Controparte_2 Parte_2 pagamento della quota sociale pari a € 9.950,77 oltre interessi.
Si costituivano i convenuti, seppur in momenti diversi, chiedendo di dichiarare che non è Controparte_3
tenuto al pagamento della quota di compartecipazione
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sociale per il servizio socio-sanitario usufruito nel periodo che va dal 30.05.2017 al 02.12.2017 per essere lo stesso totalmente esentato e di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e CP_1 CP_2
[...]
Con provvedimento del 13.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti.
Sul fatto
La premette di essere una società che svolge Pt_1 attività socio-sanitaria e di gestire diverse strutture, convenzionate con il SSN (RSA) e autorizzate e accreditate allo svolgimento di prestazioni socio-sanitarie e socio- assistenziali a compartecipazione di spesa. Premette, altresì, che il 30.05.2017 , affetto da Controparte_3
“disturbo schizofrenico disorganizzato”, veniva ricoverato presso la sua Comunità Alloggio “Cosmo Uno”, nonché che veniva attivato il procedimento volto a formalizzare la presa in carico del paziente da parte dei soggetti pubblici (ASL e
TO Territoriale) il quale si concludeva con Verbale UVI
n. 128 del 14.06.2017 con cui veniva autorizzato (ex post) nei confronti dell'utente un percorso terapeutico riabilitativo individuale, in regime residenziale a bassa intensità, ai sensi della D.G.R.C. n. 666/2011 per il periodo dal 30.05.2017 al 31.12.2017. Afferma che in detto verbale si determinava che la quota c.d. sanitaria veniva
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posta a carico dell'ASL, mentre la quota sociale non veniva immediatamente determinata perché in attesa della consegna della certificazione ISEE da parte dell'utente ma che il 29.11.2017 si riuniva nuovamente la Commissione
UVI e il Responsabile dell'Area Sociosanitaria dell'TO
Territoriale aggiungeva al verbale UVI n. 128 la precisazione secondo cui a decorrere dal giorno
30.05.2017 la quota sociale è totalmente a carico dell'utente (quota giornaliera € 53,202; quota totale €
11.491,632). Afferma, altresì, che i genitori del paziente ne richiedevano la dimissione prima della scadenza in data
02.12.2017 ma che né né i suoi Controparte_3 genitori provvedevano al pagamento della quota sociale dovuta per il ricovero per il periodo dal 30.05.2017 al
02.12.2017, pari a € 9.950,77. Rappresenta che la quota sociale può essere posta o a totale carico dell'TO (nel caso di cittadino indigente) o a totale carico dell'utente o a anche a carico di entrambi, nonché che la compartecipazione tra TO e utente dipende dalla situazione patrimoniale e reddituale di quest'ultimo.
Rappresenta, altresì, che il Regolamento per la determinazione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi dell'TO C03 prevede che tale situazione deve essere comprovata con l'ISEE socio- sanitario e individua sia le soglie al di sotto delle quali il costo del servizio è a carico totale dell'TO, sia quelle nelle quali vi è una compartecipazione tra TO e utente,
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sia quelle superate le quali il costo del servizio è a totale carico dell'utente. Deduce che la certificazione ISEE deve essere fornita dal paziente e che qualora tale onere non sia adempiuto la spesa grava interamente a carico dello stesso. Deduce, altresì, che con il verbale UVI n. 128 del
14.06.2017, integrato in data 29.11.2017, la quota sanitaria (pari al 40% della tariffa giornaliera) veniva posta a carico dell'ASL, mentre la quota sociale (60%) veniva posta a totale carico dell'utente in quanto lo stesso non consegnava valida certificazione ISEE per l'anno 2017, nonché che la mancata presentazione di una regolare certificazione ISEE ha comportato la perdita del beneficio dell'integrazione comunale al pagamento della quota sociale. Aggiunge che il Responsabile dell'Area socio- sanitaria dell'TO Territoriale ha precisato che l'utente non ha mai consegnato alla Commissione UVI una valida e regolare certificazione ISEE, con la conseguenza che la quota è stata posta a suo totale carico, nonché che la fatturazione è stata effettuata in conformità alla disciplina vigente. Ritiene che è tenuto a versare Controparte_3
€ 9.950,77 per le prestazioni socio-assistenziali erogate durante il suo ricovero (dal 30.05.2017 al 02.12.2017), nonché che a essere obbligato non è soltanto l'utente ma anche i genitori dello stesso. Precisa, sul punto, che i genitori, convocati alla seduta della Commissione UVI in cui si sarebbe operata la valutazione del bisogno sociosanitario di , approvavano il piano Controparte_3
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terapeutico del paziente predisposto dalle PP.AA e prestavano il proprio consenso a garantire il pagamento del costo delle prestazioni, così come stabilito dall'art. 12, lett. f) del Regolamento unico per l'accesso e l'erogazione dei servizi sociosanitari. Precisa, altresì, che sebbene all'atto della sottoscrizione del verbale UVI la parte sociale si riservava di modificare la quota di compartecipazione in considerazione della consegna dell'ISEE da parte del paziente, i genitori dell'utente, consapevoli che la mancata presentazione di una valida certificazione ISEE avrebbe comportato l'imputazione della quota a carico esclusivo dell'utente, sottoscrivendo il verbale hanno accettato di garantire il pagamento della relativa quota di compartecipazione. Specifica che i parenti tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c. (e quindi i genitori) sono obbligati al pagamento della retta di accoglienza in luogo del paziente qualora quest'ultimo non sia in grado di provvedervi.
I convenuti premettono che non rientra Controparte_3 nello stato di famiglia dei propri genitori. Premettono, altresì, che è da anni affetto da un Controparte_3 disturbo schizofrenico disorganizzato che determina una condizione invalidante e permanente di inabilità lavorativa pari al 100% ma che il medesimo non percepisce alcuna indennità di accompagnamento, ma solo una pensione di invalidità civile. Confermano il ricovero e il procedimento di presa in carico del paziente da parte dei soggetti pubblici
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che si concludeva con verbale UVI n. 128 del 14.06.2017.
Affermano, tuttavia, che i genitori sottoscrivevano, in nome e per conto del figlio disabile, tale verbale ma acconsentivano esclusivamente al percorso terapeutico ivi prescritto e non ai relativi costi, la cui determinazione non era possibile effettuare per mancanza di certificazione
ISEE 2017 del paziente. Affermano, altresì, che accettavano il percorso terapeutico con la consapevolezza che le condizioni economiche del proprio figlio erano tali da determinare una totale esenzione da ogni compartecipazione ai costi dello stesso servizio, riservandosi di depositare la certificazione ISEE 2017 nel più breve termine possibile, come poi avvenuto per tramite dei servizi sociali del Comune di Pietravairano con valore per l'anno 2017 (come anticipato, verbalmente, nella seduta del 14.06.2017) pari a € 0,00. Rappresentano che
, dato il suddetto valore, era esentato Controparte_3
dal pagamento di qualsiasi quota di compartecipazione.
, eccependone l'arbitrarietà, l'illegittimità e la CP_4 nullità, la nota in calce al verbale UVI con cui la quota sociale veniva posta a totale carico dell'utente.
Rappresentano, altresì, che i genitori hanno, in nome e per conto del proprio figlio, depositato presso il Comune di
Pietravairano una regolare certificazione ISEE per l'anno
2017 nonché che non si comprende e non è dato sapere quali siano le ovvie irregolarità citate dalla dottoressa
[...]
per le quali la predetta certificazione ISEE Per_1
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sarebbe stata contestata e non presa in considerazione.
Ribadiscono che , dato il valore del Controparte_3 proprio ISEE per l'anno 2017, non è tenuto a pagare nessuna quota di compartecipazione. Richiamano l'art. 6 del Regolamento per la determinazione delle compartecipazioni degli utenti al costo dei servizi approvato dall' Controparte_5
secondo cui il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione quando il valore dell'ISEE si attesti al di sotto della soglia di €
9.530,56. Contestano l'esistenza di una garanzia al pagamento della quota sociale da parte dei genitori.
Sostengono che si debba far riferimento alla situazione economica soltanto del ricoverato.
Con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte attorea ribadisce che la mancata presentazione di una valida certificazione ISEE per l'anno 2017 faceva sì che la
Responsabile dell'area sociosanitaria dell'TO C03, in data 29.11.2017, integrasse il verbale precisando che a decorrere dal 30.05.2017 la quota sociale è totalmente a carico dell'utente e che l'integrazione del verbale in parola era resa nota sia ai genitori che all'utente. Afferma che i genitori e l'utente erano a conoscenza dell'imputazione a loro carico della quota sociale e ciononostante né hanno impugnato il verbale UVI né hanno contestato lo stesso dinanzi ai competenti servizi sociali ma l'unica contestazione mossa dai genitori era relativa al fatto che
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non apparteneva al loro nucleo né Controparte_3 risiedeva con gli stessi. Contesta la regolarità e la validità della certificazione ISEE per il 2017 presentata dai convenuti in quanto si tratta di ISEE Ordinario e non di
ISEE Socio-Sanitario, obbligatorio nel caso di erogazione di prestazioni socio-sanitarie agevolate. Ritiene che l'ISEE
Ordinario depositato da parte convenuta è valido per la generalità delle prestazioni salvo che per la richiesta di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria di cui all'art. 6 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, quali quelle oggetto del presente giudizio. Precisa che il soggetto richiedente il ricovero in struttura socio-sanitaria con retta a carico delle PP.AA. (prestazione sociale agevolata) è tenuto alla presentazione dell'ISEE socio-sanitario, calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del
D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 nonché che l'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazioni richieste e nel caso di prestazioni socio-sanitarie agevolate lo stesso è calcolato in modo diverso rispetto a quello ordinario e sulla base di una documentazione diversa rispetto a quella richiesta per l'ISEE ordinario (art. 6, D.P.C.M. n.
159/2013). Evidenzia che proprio per tale ragione la
Responsabile dell'area socio-sanitaria dell'TO C03 ha riferito di aver richiesto più volte ai genitori dell'utente la trasmissione di una valida attestazione ISEE per l'anno
2017 (ISEE socio-sanitario) in quanto quella prodotta non risultava valida ai fini della integrazione da parte del
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Comune della retta di degenza dell'utente. Ribadisce che la mancata presentazione di una regolare certificazione ISEE ha comportato la perdita del beneficio e che i genitori, con la sottoscrizione del verbale UVI, non si sono limitati ad approvare il piano terapeutico ma hanno accettato di garantire la copertura economica dei relativi costi.
Ribadisce che l'ISEE ordinario depositato dai convenuti non costituisce una valida certificazione per le prestazioni socio-assistenziali. Evidenzia, con la seconda memoria istruttoria, che durante lo svolgimento dell'UVI i genitori di esibivano l'ISEE del solo soggetto Controparte_3 utente, attestante un reddito di € 0,00 e dichiaravano che il figlio non risiedeva con gli stessi, avendo la propria residenza presso altra abitazione, e che lo stesso non faceva parte del loro nucleo familiare. Evidenzia, altresì, che, conseguentemente, rifiutavano di esibire l'ISEE del nucleo familiare di origine. Deduce che l'TO
Territoriale, tuttavia, sul presupposto che un utente affetto da patologia psichiatrica non potesse vivere da solo, privo di alcun reddito, ritenendo impropria la scelta dei genitori di distaccare l'utente dal nucleo familiare di origine, incaricava i servizi sociali del Comune di Pietravairano di compiere accertamenti sul cambio di residenza dell'utente, nonché che i servizi sociali, in data 05.07.2017, effettuavano i controlli richiesti e chiedevano informazioni alla Polizia Municipale circa l'effettiva residenza di
, ricevendo riscontro secondo cui Controparte_3
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era residente in [...] dal 19.04.2017, data coincidente con il suo ingresso nella struttura gestita da Sostiene che all'esito dei Pt_1
controlli effettuati dai servizi sociali emergeva che il cambio di residenza sarebbe avvenuto in occasione e in coincidenza con il collocamento del paziente in struttura socio-sanitaria; che non avrebbe mai Controparte_3
fatto ingresso nell'abitazione indicata nel cambio residenza;
che , essendo un soggetto Controparte_3
bisognoso di assistenza socio-sanitaria continuativa, non avrebbe potuto distaccarsi dal nucleo familiare di origine.
Rileva che la Responsabile dell'Area Socio-Sanitaria dell'TO territoriale C03, in persona della dott.ssa
[...]
, ritenendo che i genitori di , in Per_1 Controparte_3
maniera impropria, avessero effettuato il cambio di residenza e il distacco dal nucleo familiare del proprio figlio al solo scopo di evitare l'imputazione della spesa della quota sociale a carico dell'utente, con assunzione della stessa a totale carico della parte pubblica, comunicava che, a fronte del rifiuto dei genitori dell'utente di produrre una valida certificazione ISEE socio-sanitaria che tenesse conto della situazione patrimoniale dell'intero nucleo familiare, riteneva di dover addebitare l'intera quota sociale a carico dell'utente.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. i convenuti premettono che l'ISEE presentato riporta anche le indicazioni riguardanti le prestazioni socio-sanitarie,
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nonché che il valore dell'ISEE per prestazioni socio- sanitarie è, anche in questa circostanza, pari a € 0,00.
Precisano che lo stesso valore ISEE socio-sanitario è stato calcolato come l'ISEE ordinario non essendoci ulteriori elementi e parametri da dover inserire e che potessero determinare un valore diverso. Affermano che né l'
[...]
, né l' Controparte_5 Controparte_6
hanno mai fatto pervenire una formale
[...]
contestazione di tale certificazione. Ribadiscono che
, dato il valore del proprio ISEE per Controparte_3
l'anno 2017, pari ad € 0,00, non è tenuto a pagare nessuna quota di compartecipazione per i servizi socio- sanitari. Evidenziano che parte attorea, con la seconda memoria istruttoria, ha introdotto tardivamente una nuova eccezione riguardante il ritenuto improprio cambio di residenza al solo scopo di evitare l'imputazione della spesa della quota sociale a carico dell'utente, con assunzione della stessa a totale carico della parte pubblica.
Contestano la fondatezza di tale eccezione. Affermano che ha cambiato la residenza in data Controparte_3
19.04.2017 al fine di seguire un dettagliato percorso terapeutico prescritto dal dottor direttore Persona_2 della D.A.I. Precisano che è vero che ha Controparte_3
gravi disturbi psichici, ma è anche vero che è una persona ancora capace e non interdetta, nonché che con l'aiuto e l'assistenza dei propri genitori e seguendo le prescrizioni del proprio psichiatra di fiducia, fu costretto a cambiare
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residenza, per fini riabilitativi. Evidenziano che il cambio di residenza non è avvenuto in maniera impropria ma per causa di forza maggiore, ovvero per tutelare, sia la propria salute, sia quella della propria sorella . Parte_3
In diritto
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
In primis occorre osservare come sia stesso parte attorea, nel richiamare e depositare le precisazioni della dott.ssa
, quale Responsabile Area Sociosanitaria, a Persona_1
confermare quanto, invece, eccepito nell'atto di citazione, ossia che i convenuti hanno presentato, alla suddetta
Responsabile, certificazione ISEE, seppur, tuttavia, quest'ultima è stata “contestata per ovvie irregolarità” senza che dalla PEC del 02.09.2020 depositata agli atti si percepisse quali siano dette “ovvie irregolarità”.
Né si condivide quanto successivamente affermato da parte attorea con la prima memoria istruttoria, ossia che l'ISEE prodotto (il quale, in virtù proprio della richiamata PEC, nonché di quanto indicato nel parere legale depositato stesso dall'attrice, deve presumersi sia il medesimo di quello consegnato prima della nota aggiuntiva al verbale
UVI) sia inidoneo per la richiesta di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria di cui all'art. 6 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159. Leggendo il certificato ISEE prodotto, a ben vedere, si deve giungere proprio alla
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conclusione opposta. In detto certificato, infatti, è espressamente sancito che nel caso in cui siano richieste prestazioni di natura socio-sanitaria (con espresso riferimento proprio all'art. 6 DPCM 159/2013, richiamato stesso dall'attrice la quale, anzi, ha specificato che le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria di cui all'art. 6 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 “sono le prestazioni oggetto del presente giudizio”) l'ISEE ordinario può essere utilizzato e “si applica alle PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI”.
Orbene, invero, come si percepisce dalla richiesta del parere legale prodotto stesso da parte attorea, l'effettiva ragione per la quale la documentazione prodotta dai convenuti è stata ritenuta inidonea è da rinvenire nella circostanza che non è stato acquisito l'ISEE del nucleo familiare di origine dell'utente sulla base della valutazione secondo cui la coppia genitoriale dell'utente avrebbe provveduto in maniera impropria al cambio di residenza
“al solo scopo di non compartecipare alla spesa sociale relativa alla prestazione socio-sanitaria residenziale autorizzata, potendo così, esibire un ISEE con valore pari a
0,00 €”.
Ebbene, a prescindere dalla tardività di detta censura
(presentata solo con la seconda memoria istruttoria con cui, oltre a proporre istanze istruttorie e depositare documenti, è possibile solo replicare a domande ed
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eccezioni nuove o modificate dall'altra parte o per proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e non anche per presentare nuove eccezioni o per precisare o modificare le medesime), ciò che rileva è che, di fatto, con essa parte attorea parrebbe evidenziare la sussistenza di un fatto illecito il quale, tuttavia, può sì comportare una condanna dell'autore ma a titolo risarcitorio e non ai fini di un'azione di esatto adempimento di un'obbligazione (contrattuale o legale che sia), quale quella proposta in questa sede.
Detto in altri termini, sulla scorta di quanto inizialmente evidenziato, i convenuti non possono dirsi gravati dell'obbligo di compartecipazione proprio in virtù dell'ISEE con valore pari a € 0,00 riferito a (da Controparte_3
ritenersi valido al fine di ottenere il beneficio dell'esenzione) e in forza di quanto sancito dall'art. 6 del
Regolamento per la determinazione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.
L'eventuale sussistenza di un fatto illecito quale quello prospettato dall'attrice, invece, potrebbe sì giustificare un'azione giurisdizionale ma solo se volta ottenere il risarcimento del danno patito e non per una pronuncia di condanna all'adempimento.
Ne deriva che, dunque, la domanda attorea va rigettata.
Sulle spese
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In punto di spese del giudizio occorre tener conto delle peculiarità della vicenda sottoposta all'esame giurisdizionale e della circostanza (pacifica in quanto affermata e non contestata) che e Controparte_2 [...]
hanno rifiutato di esibire l'ISEE del nucleo CP_1
familiare di origine;
condotta che comunque va reputata non in linea con i canoni di buona fede.
Tutti aspetti che inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Compensa le spese del giudizio.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 28.02.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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